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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2006 38.2005.72

19. Juni 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,019 Wörter·~50 min·1

Zusammenfassung

Applicabilità del diritto svizzero nel caso di un cittadino italiano che, prima di iscriversi al collocamento, ha svolto un'attività subordinata in Svizzera. Dagli atti non é possibile né escludere né riconoscere che l'assicurato risiede in Svizzera ai sensi della LADI. Rinvio per accertamenti.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.72   FS/td

Lugano 19 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 luglio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 5 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione argomentando:

"  (…)

Nel caso in esame l’assicurato ha dichiarato di risiedere, unitamente a tre coinquilini, in un appartamento composto da due locali, oltre a cucina e bagno, di proprietà del suocero del signor __________ e per il quale non versa alcun canone di locazione. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________ non è mai stata rilevata la presenza dell’assicurato nell’appartamento. Neppure gli altri inquilini dello stabile hanno rilevato la presenza prima dei controlli della Polizia comunale. Da un accertamento effettuato presso le Aziende Industriali di __________ è stato rilevato un esiguo consumo di energia elettrica che conferma la mancata residenza effettiva dell’assicurato all’indirizzo menzionato. Si osserva inoltre che la moglie e i figli dell’assicurato risiedono a __________ (__________).

Il signor RI 1 non può quindi essere ritenuto effettivamente residente in Svizzera, pertanto non può essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

Si rende attento l’assicurato che l’introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa.

(…)." (cfr. doc. 13)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite il suo rappresentante, l’avv. RA 1, (cfr. doc. 12), la Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la propria decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione, osservando che:

"  1.   II signor RI 1 si è annunciato in disoccupazione in data

30 luglio 2003 (termine quadro per la riscossione: 01.08.2003 - 31.07.2005; guadagno assicurato: 8'900), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come funzionario, consulente in investimenti, amministratore patrimoniale. Precedentemente la sua iscrizione, e meglio dal 9 agosto 1999 al 31 luglio 2003, egli ha lavorato presso la __________ a __________ in qualità di funzionario a tempo pieno.

L'assicurato ha beneficiato di indennità di disoccupazione per i mesi da agosto 2003 a giugno 2004.

A decorrere dal 3 marzo 2005 il signor RI 1 non figura più iscritto come persona in cerca di impiego.

2.   In data 9 agosto 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG), per esame e decisione, il caso del signor RI 1, con scritto del seguente tenore:

"La persona summenzionata si è iscritta presso la nostra Cassa a decorrere dal 01.08.2003 per la ricerca di un'attività a tempo pieno. L'indennità di disoccupazione è stata versata fino al 30 giugno 2004.

        Dall'incarto si rilevano le seguenti informazioni:

- L'indirizzo indicato dall'assicurato al momento dell'iscrizione è il seguente: __________, __________, telefono n. __________

- La dichiarazione per imposte alla fonte indica che la moglie e i figli (ancora in giovane età) risiedono all'estero, probabilmente a __________

        Considerato quanto sopra chiediamo:

        [...]

L'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento a partire dal 01.05.2003?".

Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente presso le Aziende Industriali di __________ (__________) __________ (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle __________) e presso la polizia comunale di __________ (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004), e sentito personalmente il signor RI 1 in data 27 agosto 2004, con decisione 5 novembre 2004 l'UG ha ritenuto che, a decorrere dal 1 agosto 2003, egli non adempisse i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.

Contro la predetta decisione l'assicurato, per il tramite dello studio legale RA 1, __________, ha interposto in data 1/7 dicembre 2004 l'opposizione qui in esame.

4.   A seguito di informazioni preliminari raccolte dopo denuncia sporta in data 5 novembre 2004 dalla Sezione del lavoro nei confronti del signor RI 1 - unitamente ai signori __________, __________ e __________ - in data 1. marzo 2005 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedimento penale, concludendo: "[...] I fatti a carico dei denunciati hanno comportato accertamenti che comunque non hanno permesso di confortare gli elementi raccolti con il rigore necessario per confermare il contenuto della denuncia. I signori __________, RI 1, __________ e __________ devono pertanto essere posti al beneficio del dubbio e deve essere decretato il non luogo a procedere per insufficienza di prove".

5.   Successivamente all'opposizione, lo scrivente Ufficio, dopo aver personalmente sentito in data 13 giugno 2005 il signor __________, ha sottoposto all'opponente, per visione ed eventuali osservazioni, i verbali di audizione (estratti) dei signori __________ e __________ e lo scritto (estratto) 27 settembre 2004 del signor __________, come pure la documentazione acquisita presso il signor __________ lo scorso 1. luglio e relativa alle spese per la conduzione dell'appartamento di __________. L'opponente, sempre per il tramite del suo rappresentante, ha risposto con lettera 13/14 luglio 2005.

6.   Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, risiede in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Per quanto concerne il requisito della residenza in Svizzera, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che determinante non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì della residenza effettiva e, inoltre, l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. DTF 125 V 465 e riferimenti ivi citati).

L'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI esige dunque una presenza qualificata nel nostro Paese. È in effetti solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito, che il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 465 e relativi riferimenti).

7.   Nel caso in esame, dai documenti agli atti, emerge segnatamente quanto segue:

      - nel periodo in cui è stato alle dipendenze della __________ di __________, il signor RI 1 risiedeva in via __________ a __________. Alla fine di giugno 2003 la sua famiglia si è poi trasferita a __________ per motivi professionali e personali (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l'UG). Al momento dell'annuncio al Comune, l'assicurato ha indicato il seguente indirizzo: via __________, __________ (cfr. Annuncio presso il comune di domicilio 30.07.2003; Conferma di iscrizione per la persona in cerca d'impiego 22 agosto 2003). Invece, sia sull'Attestato del datore di lavoro (4 agosto 2003) che sulla Domanda d'indennità di disoccupazione (22 agosto 2003) risulta il seguente recapito: __________, __________;

      - per quanto riguarda l'appartamento a __________ (composto da due locali, oltre a cucina e servizi), di proprietà del suocero di __________, signor __________, e che sarebbe stato occupato dall'opponente unitamente ai signori __________, __________ e __________, va detto che non è pagata nessuna pigione, mentre le spese per la conduzione dell'appartamento (segnatamente elettricità, riscaldamento, consumo di acqua, canone TV, ascensore, spese generali di portineria) sarebbero poste a carico del solo signor __________ (l'assicurato, come pure i signori __________ e __________, sarebbero infatti soltanto degli ospiti; cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG). Si osserva al riguardo che, in sede di interrogatorio davanti alla polizia cantonale, il signor __________ ha invece dichiarato che i costi dell'appartamento sono assunti dal suocero (cfr. verbale 9 dicembre 2004), mentre l'opponente ha dal canto suo asserito che le spese per i generi alimentari e le altre bollette (quali ad esempio quelle dell'elettricità) sono divise (cfr. verbale 27 agosto 2004 presso l'UG);

      - in __________ (__________) vive stabilmente la sua famiglia (la moglie, insegnante, originaria di __________, e le due figliolette; cfr. verbale UG e Dichiarazione per imposte alla fonte 22 agosto 2003). A __________ vivono invece i genitori (cfr. verbale UG);

      - dal verbale di interrogatorio del signor __________ davanti alla polizia cantonale, emerge segnatamente quanto segue: "(...) Il verbalizzante mi chiede se mi sono reso conto che attualmente, nell'appartamento di __________, non vi sono effetti di abbigliamento che facciano pensare ad una residenza stabile di __________, __________ e RI 1. Condivido l'osservazione del verbalizzante. [...] ADR: che effettivamente __________, RI 1 e __________ non hanno mai risieduto stabilmente nell'appartamento di __________. Quando fui stato d'accordo di mettere a disposizione quell'appartamento per queste persone, era inteso che non vivessero tutti in quel posto in modo continuato. È evidente che tutti e quattro nell'appartamento non era una situazione gestibile. [...] ADR: che la persona che maggiormente pernotta a __________, oltre al sottoscritto, è RI 1. Anche lui va a periodi. Ad esempio di recente era a __________ per un problema di salute della moglie. Comunque lui, durante la settimana, pernotta due o tre notti. Succede anche che lui sia presente a __________ anche il fine settimana. […]" (cfr. verbale 9 dicembre 2004). Lo stesso assicurato, in sede di interrogatorio, ha segnatamente dichiarato quanto segue: "[...] Non sono in grado di quantificare le mie presenze nell'appartamento di __________, mi ritengo comunque lì residente. Capita che a volte io dorma fuori, ad esempio presso la signora __________. Capita pure che quando rendo visita a mia moglie io mi fermi qualche giorno in più a __________, soprattutto dopo la scorsa estate, quando mia moglie è caduta in depressione e necessita per quanto possibile della mia presenza. [...] Settimana scorsa ad esempio ho trascorso solo una notte a __________, il resto della settimana sono stato a __________. [. ..] Rispondo che mediamente ho dormito a __________ notti a settimana. Questo tenuto conto delle eccezioni da me in precedenza evidenziate e del fatto che certi fine settimana sono pure rimasto in Ticino. [...]" (cfr. verbale di interrogatorio 7 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

      - secondo la polizia comunale di __________, l'appartamento di proprietà del signor __________ sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. rapporto informativo 24 settembre 2004);

      - nel periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004, il consumo di energia elettrica per l'appartamento in oggetto è stato di soli 418 kwh, cifra che dimostra uno scarso consumo (cfr. scritto 31 agosto 2004 delle AIL). Nel periodo dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 il consumo è stato di poco superiore (705 kwh);

      - nel periodo in cui la signora __________ è stata custode del condominio ove è ubicato l'appartamento del signor __________ (1. dicembre 2003 - 30 novembre 2004), ella non ha mai visto nessuno entrare o uscire da quest'ultimo, né constatato l'arrivo dei signori __________, __________, __________ e RI 1 con eventuali autovetture nel garage sotterraneo (cfr. verbale di interrogatorio 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

      - dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 16 dicembre 2004 emerge segnatamente quanto segue: «[…] L'impressione emersa dalle indagini è che detto appartamento era sfruttato come luogo d'emergenza o di comodità, a seconda delle situazioni, per pernottamenti non regolari. Nessuno ha mai usufruito della lavanderia ed anche il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto nell'ultimo anno. [...] La perquisizione effettuata il 07.12.2004 ore 0910 (vedasi doc fotografica allegata) ci ha permesso di capire che l'appartamento di __________, non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale in corso. All'interno dello stesso abbiamo trovato indumenti, peraltro pochi, di __________ [...]. Per gli altri nessuna traccia evidente di un soggiorno duraturo. […] RI 1 era giunto due giorni prima nell'appartamento, con sua moglie, proveniente dall'Italia. C'era la sua valigia. [...] Anch'egli (n.d.r. RI 1) è concorde nel dire che mai, stabilmente, il quartetto ha dormito nel medesimo appartamento. [...] Per il periodo critico a lui contestato, egli asserisce di aver trascorso in media quattro notti per settimana a __________. [...] I controlli effettuati dagli agenti, i giorni venerdì 16.09.2004 - lunedì 20.09.2004 e martedì 21.09.2004 tra le 0620 e le 0700, hanno permesso di stabilire che nessuna persona era uscita dallo stabile. Stesse verifiche, negative, sono state effettuate il 20.09.2004 ore 1800 - 21.09.2004 ore 1930 e ore 2100 - 22.09.2004 ore 2115. [...]

      - __________ ha messo l'appartamento a disposizione dell'opponente (suo collega di lavoro presso la __________), di __________ (una sua conoscenza dall'università) e di __________ (collega di __________), dopo che gli stessi sono rimasti senza lavoro e alla ricerca di un appartamento. Il signor __________ non ha mai chiesto loro di contribuire alle spese, fissando tuttavia quale condizione della loro convivenza che tutti e quattro insieme non potevano stare se non saltuariamente (cfr. verbale 13 giugno 2005 di __________ presso l'UG);

      - per quanto attiene alla ditta individuale __________ di RI 1 in __________, il cui scopo è essenzialmente la consulenza di direzione, va osservato come la sua costituzione (22 marzo 2005) sia avvenuta posteriormente la data di annullamento dell'assicurato dalla disoccupazione. Riguardo invece alla società __________ in __________ - __________, il cui scopo è la gestione e la conduzione di un centro di benessere

                             e nella quale l'opponente riveste la carica di membro con firma collettiva a due dal 20 settembre 2004 (data della sua costituzione), si rileva come il coinvolgimento personale dell'assicurato non sia di per sé sufficiente per concludere che l'assicurato è effettivamente residente in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, lo scrivente Ufficio ritiene che, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, il signor RI 1 non adempia il requisito della residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 cpv. 1 lett. c LADI. Infatti, il centro dì interessi dell'opponente risulta essere in __________, dove vive stabilmente la famiglia. È dunque in __________, anziché in Svizzera, che l'assicurato ha la sua residenza effettiva. L'assicurato non ha pertanto diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative contemplate dall'articolo 8 LADI).

Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)" (cfr. doc. I)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha addotto che:

"  (…)

Ad. 7-recisamente contestato

Le conclusioni a cui giunge la Sezione del lavoro sono del tutto soggettive ed infondate. La verità sta semplicemente nel fatto che il contratto di locazione del signor RI 1 relativo all'appartamento di via __________ veniva a scadere in data 31 luglio 2003 (doc. B). Di conseguenza appare logico che tutte le comunicazioni trasmesse precedentemente al 31 luglio 2003 recavano l'indirizzo di via __________, mentre quelle successive indicavano l'indirizzo di __________.

Stupisce peraltro che una circostanza di fatto così semplice da verificare non sia stata chiarita in precedenza.

Per ritornare all'appartamento di __________ occorre comunque menzionare la situazione personale e famigliare del signor RI 1 che nel caso in esame ha avuto un peso determinante in tutte le sue scelte.

È in effetti vero che il signor RI 1, così come confermato dal signor __________, ha ottenuto di condividere l'appartamento di proprietà del suocero del signor __________.

Si ribadisce in questa sede che, come emerge dagli atti, al signor RI 1 non è stato richiesto di contribuire in forma diretta alle spese dell'appartamento. Egli non era a conoscenza dell'esatto contenuto delle stesse, così come non sapeva se le spese le pagasse il signor __________ oppure il di lui suocero.

Quindi, come da verbale 27 agosto 2004 il signor RI 1 conferma di aver diviso unicamente le spese per generi alimentari e che la divisione avveniva in forma indiretta ed informale (cene offerte dal ricorrente al signor __________). Va da sè che una soluzione del genere, di sicuro favorevole, era giustificata dal fatto che l'appartamento era di proprietà del suocero del signor __________ e che si poteva anche presumere che, visti i rapporti di parentela, lo stesso poteva essere locato a titolo gratuito o a condizioni di estremo favore.

Va inoltre precisato che questo tipo di soluzione era stato proprio ricercato e voluto dal signor RI 1 a seguito dei suoi problemi famigliari: non è poi così fuori luogo tentare di risparmiare qualche cosa nella propria condizione di disoccupato. In effetti la moglie e le figlie si trasferirono a __________ a fine giugno 2003.

Tale situazione venne purtroppo a creare un problema famigliare di non poca entità, visto che la moglie del ricorrente aveva subito in quel periodo una grave crisi depressiva (doc. E) che lo aveva costretto a starle il più vicino possibile compatibilmente con la propria condizione di disoccupato. La situazione è purtroppo ulteriormente degenerata tanto più che dal mese di aprile 2005 i coniugi RI 1 vivono separati ed il ricorrente si reca a __________ unicamente per l'esercizio del diritto di visita (doc. C). Per tale motivo egli ha locato per sè un piccolo punto di appoggio separato dalla moglie.

Si ribadisce pertanto che la permanenza del ricorrente nell'appartamento di __________, malgrado tutti i problemi sopra indicati, è stata di natura costante ed assidua.

Gli unici motivi per cui egli si allontanava erano dovuti alle visite alla famiglia a __________, visite che avvenivano preponderatamente durante i fine settimana. Si rileva inoltre che il signor RI 1 ha partecipato a degli incontri in vista di colloqui di lavoro, principalmente tenutisi a __________, di cui il consulente U.R.C. era ovviamente a conoscenza.

La situazione sopra descritta non viene sicuramente modificata dal fatto che il signor RI 1 si possa essere fermato qualche sera a cena o a dormire dai genitori a __________ o abbia allungato di un giorno il fine settimana a __________. Non da ultimo va sottolineato che, vista l'entità del progetto __________, nonchè l'impegno straordinario ivi connesso, è capitato più volte, così come confermato dalla signora __________, che il signor RI 1 si sia fermato a dormire presso quest'ultima (doc. G).

Le rilevazioni della polizia comunale di __________ non hanno alcun supporto oggettivo e non possono quindi costituire una prova ai sensi del diritto processuale.

La verifica relativa al consumo di energia elettrica, peraltro, è sicuramente imputabile al fatto che il signor RI 1 cenava spesso fuori casa e ciò sia per i vari colloqui di lavoro che per gli impegni derivanti dal progetto __________. A tale proposito il signor RI 1 produce una lista di persone, conosciute, frequentate o incontrate nell'ambito del progetto __________, così come nell'ambito di ricerche di lavoro, incontri URC, visite mediche e contatti personali di vario genere (doc. H).

Anche la testimonianza della custode del condominio riveste un valore relativo tenendo conto del tipo di vita svolta dal signor RI 1, fra l'altro persona molto discreta e riservata.

L'impressione emersa dalle indagini, altro elemento puramente di natura soggettiva, è fondamentalmente errata: prima di tutto il lasso di tempo di verifica era estremamente limitato (dal 16.09 allo 22.09.2004).

Come si può inoltre pretendere che una persona in disoccupazione esca di casa fra le ore 6.20 e le ore 07.00?

Alle ore 21.15, come fra l'altro indicato in precedenza, il signor RI 1 era probabilmente fuori a cena. Ad ogni modo, contrariamente alla Sezione del lavoro, il ricorrente dispone di prove documentarie (vedi estratto carta di credito) che attestano che in data 21.09.2004 vi sono state transazioni a __________ (doc. D1 - D2).

Il giorno precedente è stata inoltre costituita la spett. __________, società in cui il signor RI 1 è socio con poteri di firma.

Egli non poteva quindi non essere presente alla sottoscrizione dell'atto pubblico costitutivo (20.09.2004)-(doc. F).

In effetti in data 15.09.2004 il signor RI 1 si trovava con la sua socia, signora __________, presso lo studio dell'avv. __________, in via __________ a __________ per ultimare le pratiche societarie, mentre lo stesso giorno alle ore 10.00 il signor RI 1 era presso gli uffici __________ in __________ con la signora __________. In data 14.09.2004 egli ha incontrato la signora __________ per un colloquio di selezione, alle ore 14.00, mentre alle ore 17.00 ha incontrato il signor __________ della spett. __________.

In data 13.09.2004 alle ore 14.30 il signor RI 1 si trovava presso gli uffici della __________, per incontrare il signor __________. Lo stesso giorno egli ha incontrato, alle ore 16.30, il signor __________ dell'Ufficio Promovimento Economico di __________.

Tutte le persone sopra menzionate potranno essere udite quali testimoni a comprova di quanto asserito dal signor RI 1.

Non si capisce inoltre il motivo per cui la decisione taccia sul fatto che in data 07.12.2004, in occasione della perquisizione effettuata dalla Polizia Cantonale (unico controllo reale ed oggettivo), egli era regolarmente presente nell'appartamento.

La decisione si limita unicamente a menzionare che gli effetti personali erano in una valigia, fatto spiegabile visto che il signor RI 1 era andato a __________ a prendere la moglie che lo avrebbe raggiunto per qualche giorno per il ponte dell'8.12.2004.

Si contesta inoltre il tentativo di assimilare la posizione del signor RI 1 con quella degli altri usufruttuari dell'appartamento.

Il signor __________ stesso ha verbalizzato quanto segue:

"il signor RI 1, invece, è stato presente in maniera più assidua" e "il signor RI 1 è solitamente stato presente in maniera regolare " e ancora "la convivenza avviene solo con il signor RI 1" (cfr. verbale di audizione testimoniale del 13.06.2005).

Non dimentichiamo che la situazione relativa alle persone inquisite era ben differente da quella del signor RI 1, situazione che va quindi considerata ed analizzata con parametri differenti.

Il rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria si limita a citare "l'impressione emersa .... che l'appartamento di __________ non è residenza stabile per tutte le persone oggetto di procedimento" ciò sta chiaramente ad indicare che vi sono situazioni diverse che vanno considerate in modo diverso, tant'è vero che il signor RI 1 è stata l'unica persona trovata nell'appartamento all'atto del controllo.

Tale citazione che si riferisce alla residenza non stabile è quindi sicuramente ascrivibile alle altre persone oggetto dell'inchiesta, ma non sicuramente al signor RI 1. Addirittura pretestuosa appare la citazione relativa all'utilizzo della lavanderia.

Va in tal senso precisato che, essendo il turno del signor RI 1 fissato di sabato e non volendo condividere la lavanderia con sconosciuti egli faceva fare il bucato a __________ o presso i genitori a __________ quando restava in Svizzera.

Va inoltre rilevato che, stante la situazione di disoccupazione e vista la delicata situazione famigliare, il signor RI 1 abbia cercato con la "soluzione __________ " di minimizzare le spese e risparmiare il più possibile. In tal senso la soluzione di __________ costituisce per il ricorrente una soluzione ottimale. In quanto alla società individuale della società __________ di RI 1, per quanto costituita successivamente ai fatti, costituisce sicuramente un chiaro dato di fatto che gli interessi economici del signor RI 1 erano/sono e saranno in Svizzera.

Ciò è per altro confermato dal pagamento di tutte le imposte e gli oneri sociali sanciti dalla legge.

Oltre tutto il signor RI 1 è sempre ampiamente coinvolto nel progetto __________, progetto che è partito addirittura nell'estate 2003 e che ha visto coinvolto il ricorrente, a supporto della signora __________, in tutti i contatti menzionati in precedenza.

E' sicuramente inimmaginabile progettare e concretizzare una simile attività senza una residenza stabile e costante in Svizzera.

Concludendo il signor RI 1 ritiene che egli ossequi tutti i criteri della presenza qualificata sancita dall'art. 8 cpv. lett. c) LADI, fermo restando che egli non ha soltanto proceduto a ricercare costantemente un posto di lavoro, ma anche cercato di attivarsi diversamente sino a costituire una propria ditta individuale e a partecipare al progetto __________.

Ciò comprova il proprio impegno nella ricerca di un posto di lavoro, nonchè la sua presenza effettiva e costante in Svizzera.

Egli è sempre inoltre stato a disposizione delle autorità competenti per le verifiche del caso. Addirittura gli è capitato di più volte sollecitare i vari uffici competenti in merito alla propria posizione.

In effetti egli è stato unicamente oggetto di una sospensione dell'indennità di disoccupazione a partire da luglio 2004 senza alcuna comunicazione specifica e senza nessuna giustificazione da parte degli uffici preposti.

In effetti l'ufficio giuridico competente si è espresso solo in data 5 novembre 2004, ovvero tre giorni prima della perquisizione della polizia.

Inoltre, malgrado del decreto di non luogo a procedere, sono passati praticamente cinque mesi prima che, la Sezione del lavoro dopo il sollecito del ricorrente l'8 maggio 2005 si sia espressa in merito.

Si tratta in questo caso di modalità procedurali che lasciano trasparire delle perplessità e che confermano che nel caso del signor RI 1 l'assicurato ha subito una forte penalizzazione.

Alla luce di tutto quanto precede il signor RI 1 chiede che gli venga riconosciuto il diritto d'indennità di disoccupazione dall'inizio del periodo quadro sino al giorno in cui egli si è disiscritto.

Prove:   doc., richiamo doc., testi, interrogatorio, ispezione a Ufficio Registri di commercio, si richiama dall'ufficio di tassazione nonchè dall'ufficio AVS l'incarto relativo al signor RI 1.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 29 settembre 2005 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III).

                               1.5.   Con scritto del 4 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA che non intende presentare ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V).

                                         Il doc. V è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che all’assicurato, con decisione del 5 novembre 2004 confermata con decisione su opposizione del 29 luglio 2005 (cfr. doc. 13 e I), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2003 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).

                                         I presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2003, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.

                                         Orbene, l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la __________ a __________ (cfr. doc. 24/HH e 24/NN).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no, all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2003.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 29 luglio 2005).

                                         Nel caso in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2003. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

                                         Occorre, peraltro, rilevare che, per quanto riguarda le norme della legge qui applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.

                               2.3.   Perché un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, tra l’altro, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

                                         In deroga all’ art. 13 LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], entrata in vigore il 1° gennaio 2003, qui applicabile e secondo il quale: “Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile [cpv. 1]. Una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio limitata [cpv. 2].”), gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

                               2.4.   In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera, bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che, giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione suppone la residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa V. (AD 79/93) confermata dal TFA con decisione del 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

                                         In particolare il TFA ha sottolineato che:

"  (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. (...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

"  (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

                                         Chiamata a pronunciarsi circa la residenza di un assicurato che aveva beneficiato del diritto alle indennità di disoccupazione durante un primo termine quadro dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e in seguito dal 1° maggio al 21 novembre 1999, il TFA ha confermato la decisione con la quale all’assicurato è stato negato, con effetto retroattivo a contare dal 1° maggio 1999, il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non residente in Svizzera.

                                         L’Alta Corte ha pure confermato la decisione con la quale allo stesso assicurato è stata chiesta la restituzione delle prestazioni già versate.

                                         In quell’occasione la nostra Massima Istanza ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"  (…)

    3.- Auf Grund der Akten steht fest, dass der Beschwerdeführer ab 1. September 1997 ein separat vermietetes Zimmer einer 3-Zimmer-Wohnung im Parterre der Liegenschaft Strasse A.________ in Basel gemietet hatte. Am 28. April 1999 kündigte er dieses Mietverhältnis mit Wirkung per 31. Juli 1999. Gemäss seinen eigenen Angaben bewohnte er in der Folge ein anderes Zimmer derselben Wohnung zusammen mit dessen Mieter, C.________, der sich meistens in Italien aufgehalten und dem er, der Beschwerdeführer, seinen Mietanteil jeweils in bar, ohne Quittung, bezahlt habe. Die Beschwerdegegnerin geht demgegenüber davon aus, dass der Beschwerdeführer nicht an der Strasse A.________ in Basel, sondern in Frankreich gewohnt habe. Sie stützt sich dabei einerseits auf den Umstand, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers (die Heirat fand am 15. Mai 1999 statt) mit dem 1995 geborenen gemeinsamen Sohn während des vorliegend relevanten Zeitraums in Frankreich wohnte, und andererseits auf die Ergebnisse der Abklärungen des KIGA, welche gezeigt hätten, dass sich der Beschwerdeführer praktisch nie an der Strasse A.________ aufgehalten habe.

     4.- a) Die Vorinstanz hat das Erfordernis des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz während des Bezugs der Arbeitslosenentschädigung ab 1. Mai 1999 zu Recht als nicht erfüllt beurteilt: Zunächst bestehen bereits in Bezug auf die erste Rahmenfrist für den Leistungsbezug (1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1998) Unklarheiten, denn der Beschwerdeführer macht keine Angaben über die Zeit vor der Miete des Zimmers an der Strasse A.________ per 1. September 1997, und schon anlässlich des Beratungsgesprächs vom 1. Dezember 1997 wurde die Unzustellbarkeit der Kassenabrechnung (es handelte sich offenbar um die Abrechnungen für September und Oktober 1997) vermerkt. Für den vorliegend relevanten Zeitraum ist durch den Rapport vom 17. Dezember 1999 über die polizeiliche Observation erwiesen, dass der Beschwerdeführer während der Zeit vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 an der Strasse A.________ nie anbetroffen wurde. Der Beschwerdeführer lässt es an einer plausiblen Erklärung darüber fehlen, wo er sich während und vor dieser fast zweimonatigen Observierungsperiode aufgehalten hat. Die Folgerung, er habe bei Ehefrau und Sohn im nahe gelegenen Frankreich geweilt und dort auch den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen gehabt, drängt sich unter diesen Umständen auf.

     b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände gegen die Verwertbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse der polizeilichen Observierung sind nicht stichhaltig:

     aa) Die unterzeichnete Notiz des Gfr S.________ vom 17. Dezember 1999, aus welcher hervorgeht, dass die Wohnung an der Strasse A.________ vom 28. Oktober 1999 bis 17. Dezember 1999 durch zwei Polizeibeamte zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten observiert wurde, wobei festgestellt wurde, dass sich "in dieser Wohnung überhaupt nichts tat" und der Beschwerdeführer auch nie betroffen werden konnte, genügt der Protokollierungspflicht. Eine detailliertere Rapportierung über einen so einfachen Sachverhalt kann nicht verlangt werden.

     bb) Da die Observierung ergab, dass sich in der fraglichen Wohnung überhaupt nichts tat, bestand keine Notwendigkeit, eine anwesende Person zu identifizieren. Zudem begegneten die zum Treffen mit dem KIGA und dem Beschwerdeführer vom 17. Dezember 1999 aufgebotenen Beamten, darunter DetKpl W.________, der an der Observierung beteiligt war, bei dieser Gelegenheit dem Beschwerdeführer. DetKpl W.________ konnte daher durchaus angeben, ob er den Beschwerdeführer während der Observierungszeit gesehen hatte. Der Einwand, die observierenden Beamten hätten den Beschwerdeführer nicht gekannt und könnten deshalb nicht beurteilen, ob er sich in der fraglichen Wohnung aufgehalten habe, ist haltlos.

(…)." (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa P., C 303/00)

                                         L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 19 luglio 2002 nella causa D. (C 337/01) nella quale, in particolare, ha ribadito che:

"  (…)

Entgegen den vorinstanzlichen Ausführungen ist für die Beurteilung des Wohnens in der Schweiz nach Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht der zivilrechtliche Wohnsitz nach Art. 23 ff. ZGB massgebend. Vielmehr ist diese Anspruchsberechtigung erfüllt, wenn sich der gewöhnliche Aufenthalt der versicherten Person in der Schweiz befindet, sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten, und zudem ihr Lebensmittelpunkt in der Schweiz liegt (BGE 125 V 466 Erw. 2a mit Hinweisen).

Die Voraussetzung des Wohnens in der Schweiz muss nicht nur bei Eintritt des Versicherungsfalles, sondern während des gesamten Zeitraums, für welchen Leistungen geltend gemacht werden, erfüllt sein (SVR 1996 ALV Nr. 77 S. 236 Erw. 3a).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha concluso che:

"  (…)

Das Erfordernis des Wohnens in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht erfüllt, da der Beschwerdeführer sich mehrheitlich in Deutschland aufhielt und sein Lebensmittelpunkt bei seiner Familie in Deutschland lag; daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Versicherte weiterhin in Basel gemeldet war und dort seine Steuern beglich.

(…)." (cfr. la STFA succitata)

                                         In un’altra decisione del 22 ottobre 2002 nella causa S. (C 34/02) l’Alta Corte si è riconfermata nella giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e, in particolare, ha osservato che:

"  (…) Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).

(…)." (cfr. la STFA succitata)

                                         Sempre riguardo al presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI vedi inoltre STFA del 9 aprile 2003 nella causa F. (C121/02); STFA del 26 maggio 2003 nella causa S. (C 226/02) e STFA del 22 settembre 2003 nella causa I. (C 153/03).

                               2.5.   In una recente decisione del 6 marzo 2006 nella causa B. (C290/03), la nostra Massima Istanza ha stabilito che le norme che regolano il guadagno intermedio vanno applicate anche quando il guadagno intermedio è realizzato all’estero e, circa il presupposto del diritto alle indennità di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha confermato la propria giurisprudenza sviluppando le seguenti considerazioni:

"  (…)

6.1 In der Verwaltungsverfügung wurde die Verneinung der Anspruchsberechtigung insbesondere damit begründet, dass die Versicherte im fraglichen Zeitraum nicht im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz gewohnt habe. Diese Auffassung vertritt auch das seco in seiner Vernehmlassung. Es geht unter Berufung auf das Urteil M. vom 27. Juni 2000, C 313/99, davon aus, dass entscheidend sei, ob sich die versicherte Person an denjenigen Tagen, für die sie Leistungen beanspruche, tatsächlich in der Schweiz aufgehalten habe.

6.2 Das "Wohnen" in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 Erw. 2a, 115 V 448; Urteile S. vom 26. Mai 2003, C 226/02, Erw. 1.1 und 2.2, F. vom 9. April 2003, C 121/02, Erw. 2.2, S. vom 13. März 2002, C 149/01, Erw. 2, P. vom 31. Juli 2001, C 303/00, Erw. 2, Erbengemeinschaft A. vom 19. April 2001, C 330/99, Erw. 3c). Zweck dieses Erfordernisses ist es, die Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen zu ermöglichen (BGE 125 V 468 Erw. 5, 115 V 449; erwähnte Urteile C 226/02, Erw. 1.1, C 121/02, Erw. 2.2, sowie C 330/99 Erw. 3c und 3h).

6.3 Zwar verbietet es diese Zwecksetzung, die zu Art. 42 Abs. 1 AHVG ergangene Rechtsprechung, wonach das Aufenthaltsprinzip bestimmte kurz- oder längerfristige Auslandaufenthalte zulässt (BGE 111 V 182 f.), unbesehen auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG zu übertragen (erwähntes Urteil C 330/99, Erw. 3h; vgl. auch BGE 115 V 449). Doch ist, wie schon aus dem in der Rechtsprechung verwendeten Ausdruck "gewöhnlicher Aufenthalt" folgt, auch im Rahmen von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht ein ununterbrochener tatsächlicher Aufenthalt im Inland erforderlich (vgl. erwähntes Urteil C 153/03, Erw. 3; Rubin, a. a. O., S. 117; vgl. auch - e contrario - erwähnte Urteile C 149/01, Erw. 3, und C 330/99, Erw. 3g am Ende). Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96).

6.4 Davon, dass ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht von vornherein auf jene Tage beschränkt ist, an denen sich die betroffene Person tatsächlich in der Schweiz aufhält, ging das Eidgenössische Versicherungsgericht insbesondere im bereits erwähnten Urteil I. vom 22. September 2003, C 153/03, aus. Dieses betrifft einen Bühnenbildner, der ab 1. Juli 2001 aufgrund eines einjährigen Dienstvertrages an einem deutschen Theater zu einem für die Bestreitung der Lebensunterhaltskosten nicht ausreichenden Lohn arbeitete und in Deutschland auch über eine Wohnung verfügte bzw. eine solche mitbenutzte, dabei aber aufgrund seines eher seltenen Berufs und seines fortgeschrittenen Alters sich weiträumig bewerben und bereit sein musste, im deutschsprachigen Raum eine zweite Arbeitsstelle anzunehmen, im Oktober 2001 eine medizinische Behandlung in der Schweiz durchführen liess und von Januar bis März 2002 ein Engagement an einem in der Schweiz gelegenen Theater eingehen konnte. Streitig war, ob der Betroffene von Juli bis Dezember 2001 im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG in der Schweiz wohnte. Das Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Sache ans kantonale Gericht zurück, damit dieses hinsichtlich des gewöhnlichen Aufenthalts bzw. Lebensmittelpunkts in der fraglichen Zeit weitere Abklärungen treffe und hernach über die Beschwerde neu entscheide. Wäre ein gewöhnlicher Aufenthalt und damit das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG allein wegen des mit dem ausländischen Arbeitsort verbundenen Auslandaufenthalts zu verneinen gewesen, hätten sich Abklärungen zur Frage des Lebensmittelpunktes erübrigt.

6.5 Vorliegend von der im Urteil C 153/03 gewählten Auslegung abzuweichen, besteht kein Anlass. Den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz bei einer Person, die, ohne von der Möglichkeit des Art. 69 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71 Gebrauch gemacht zu haben, einen Zwischenverdienst im Ausland erzielt, bei in der Schweiz verbleibendem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen einzig wegen des durch diese Erwerbstätigkeit bedingten vorübergehenden Auslandaufenthalts zu verneinen, liefe nämlich darauf hinaus, eine Person nur deshalb mit einem Rechtsnachteil zu belegen, weil sie mit einem ausländischen statt inländischen Zwischenverdienst den Erwerbsausfall mindert und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Dies liesse sich nach dem in Erw. 5.4 hievor Gesagten mit dem verfassungsmässigen Gebot der rechtsgleichen Behandlung nicht vereinbaren. Demnach kann an dem vom seco zitierten (älteren) Urteil C 313/99, soweit sich diesem eine vom Urteil C 153/03 abweichende Auslegung entnehmen lässt, nicht festgehalten werden.

(…).“ (cfr. STFA del 6 marzo 2006 nella causa B., C 290/03)

                                         Su questo tema vedipure la STCA del 12 aprile 2006 nella causa T., C 339/05.

                               2.6.   Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non risiede in Svizzera fondandosi, sostanzialmente, sulle seguenti emergenze:

                                         -  nel periodo in cui ha lavorato presso la __________ (dal 9.8.1999 al 31.07.2003; cfr. doc. 24/HH e 24/NN) l’assicurato risiedeva in __________ a __________. Alla fine di giugno la sua famiglia si è trasferita a __________ per motivi professionali e personali. Nel formulario “Annuncio presso il comune di domicilio” l’assicurato ha indicato quale indirizzo la via __________ (cfr. doc. 24/V). Invece sull’attestato del datore di lavoro e nella domanda d’indennità di disoccupazione è stato indicato il seguente recapito: __________, __________ (cfr. doc. 24/HH e 24/NN);

                                         -  l’appartamento a __________ (composto da due locali oltre a cucina e servizi) è di proprietà del suocero del signor __________ che ospita l’assicurato oltre ad altri due coinquilini. L’assicurato non paga nessuna pigione e per quanto riguarda le spese non è chiaro se sono sopportate dal proprietario dell’appartamento o se sono divise tra i coinquilini;

                                         -  la moglie (insegnante) e le due figlie dell’assicurato vivono a __________. A __________ vivono invece i suoi genitori;

                                         -  in sede di interrogatorio il signor __________ ha affermato che l’assicurato e gli altri due coinquilini non hanno mai risieduto stabilmente nell’appartamento a __________ e che l’assicurato è la persona che maggiormente pernotta a __________ (almeno due o tre notti alla settimana) (cfr. Verbale d’interrogatorio di __________ del 9 dicembre 2004; doc. 29/D);

                                         -  durante il suo interrogatorio l’assicurato ha affermato di non essere in grado di quantificare le sue presenze nell’appartamento di __________, che ritiene di risiedere lì, che a volte ha dormito fuori presso una signora, che, soprattutto dopo che la scorsa estate sua moglie è caduta in depressione, a volte si è fermato qualche giorno in più a __________ e che, nel periodo durante il quale gli è contestato il diritto alle indennità di disoccupazione (agosto 2003-giugno 2004), mediamente ha dormito quattro notti a settimana a __________ (cfr. Verbale d’interrogatorio di RI 1 del 7 dicembre 2004; doc. 29/C);

                                         -  dal “Rapporto informativo” della Polizia comunale di __________ risulta che l’appartamento di __________ sarebbe vuoto almeno dal mese di dicembre 2003 (cfr. doc. 17);

                                         -  il consumo di energia elettrica dell’appartamento è scarso: nel periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004 418 kwh e dal 4 giugno 2004 al 19 maggio 2005 705 kwh (cfr. doc. 21 e 6/A);

                                         -  la signora che, durante il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004, è stata custode del condominio non ha mai visto l’assicurato né i suoi ospiti (cfr. doc. 29/F, verbale di interrogatorio del 14 dicembre 2004 davanti alla polizia cantonale);

                                         -  dal rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2004 risulta che l’impressione è che l’appartamento era sfruttato come luogo di emergenza o di comodità per pernottamenti non regolari, che nessuno ha mai usufruito della lavanderia, che il consumo di energia elettrica è stato molto ridotto, che la perquisizione del 7 dicembre 2004 ha permesso di capire che l’appartamento non è residenza stabile per tutte le persone oggetto del procedimento penale; che all’interno dello stesso sono stati trovati pochi indumenti di __________ e una valigia dell’assicurato che era giunto due giorni prima con sua moglie e che durante i controlli effettuati dagli agenti i giorni di venerdì 16 (ndr.: recte giovedì), lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 settembre 2004, a diversi orari, nessuno è uscito dallo stabile;

                                         -  __________ ha messo a disposizione l’appartamento all’assicurato e ad altri due conoscenti dopo che gli stessi, rimasti senza lavoro, erano alla ricerca di un appartamento, non ha chiesto loro alcuna partecipazione ai costi e solo ha posto la condizione che tutti e quattro insieme non potevano stare se non che saltuariamente (cfr. doc. 8/B, verbale 13 giugno 2005 dell’assicurato presso l’UG);

                                         -  il coinvolgimento dell’assicurato nella società __________ non basterebbe per concludere che egli risiede in Svizzera ai sensi della LADI e la sua ditta individuale, __________, è stata costituita il 22 marzo 2005 dopo l’annullamento della sua iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 28 e l’estratto RC facilmente reperibile all’indirizzo www.zefix.ch).

                                         (cfr. doc. 2 e III)

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa non può condividere le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione per le seguenti ragioni.

                                         Sentito dal funzionario incaricato dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il 27 agosto 2004, l’assicurato ha dichiarato che:

"  Mi può indicare i suoi numeri telefonici (privato, cellulare)?

adr: ho solo il cellulare: __________

Ha un'auto propria? quale è il numero di targa?

adr: si, __________

Da quale data è al beneficio delle indennità di disoccupazione?

adr: dal 1° agosto 2003

Svolge attualmente attività in Svizzera o all'estero? da quando? dove? con quali orari di lavoro?

adr: non ho nessun attività né in Svizzera né all'estero.

Come è stato occupato prima della sua iscrizione per il collocamento? durante quale periodo ha esercitato tale attività? quale era il suo grado di occupazione?

adr: ho lavorato presso la __________ dal 9 agosto 1999 al 31 luglio 2003. L'occupazione era a tempo pieno.

Quale è il motivo della cessazione della sua attività?

adr: calo di entusiasmo nello svolgimento di un'attività che non era la mia.

Durante la sua attività presso il precedente datore di lavoro dove risiedeva?

adr: risiedevo in via __________ con la mia famiglia. Da fine giugno 2003 la mia famiglia si è trasferita a __________ per motivi professionali e personali. Mia moglie è originaria di __________.

Dove è domiciliato attualmente? da quale data?

adr: ho un permesso di dimora B a __________ dal 7 agosto 1999.

Dove risiede normalmente dal 1° agosto 2003?

adr: risiedo regolarmente in __________ a __________.

Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? qual è l'affitto mensile? vi è un contratto di locazione? chi ha stipulato il contratto di locazione?

adr: vi è una grande camera matrimoniale, un ampio soggiorno, una cucina e un bagno. Affitto mensile. Non pago nessun affitto, non ho un contratto di locazione in quanto l'appartamento è di proprietà del suocero di un mio coinquilino, signor __________. Dividiamo unicamente le spese per generi alimentari e le altre bollette (elettricità, ecc.). Dormiamo due in una camera e due nel soggiorno.

Vive da solo nell'appartamento di __________?

adr: vivo unitamente ai signori __________, __________ e __________.

Come le viene recapitata la corrispondenza?

adr: arriva in una bucalettere direttamente a casa. Non ho una casella postale.

La corrispondenza viene ritirata giornalmente?

adr: quotidianamente.

Dove risiede la sua famiglia?

adr: a __________, in Via __________

Qual è l'attività di sua moglie? i figli vanno a scuola? dove?

adr: mia moglie è insegnante all'asilo. I figli non vanno ancora all'asilo.

Quale è la sua giornata tipo durante la disoccupazione?

adr: cerco sui giornali e su internet eventuali posti vacanti e inoltro le mie richieste di lavoro. Telefono anche a potenziali datori di lavoro. Sto pure aiutando un'amica la quale è interessata ad aprire un centro benessere in acqua calda a __________. L'aiuto per quanto concerne le tematiche finanziare, organizzative e societarie. L'attività è comunque sua, io potrei diventare salariato al momento dell'apertura del centro, prevista per gennaio 2005.

Si reca spesso in __________? Durante quali giorni?

adr: mi reco mediamente un week end al mese a __________ dalla mia famiglia. Loro mi raggiungono un week end ogni due mesi. A __________ vivono i miei genitori, ma non vado quasi mai a __________, mi raggiungono loro di tanto in tanto.

Qual è la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino?

adr: risiedo regolarmente in Ticino.

Come effettua le sue ricerche di lavoro? da dove vengono spedite?

adr: rispondo agli annunci apparsi sul giornale e inoltro pure richieste di lavoro spontanee.

Qual è lo scopo delle sue ricerche di lavoro? è in contatto con potenziali datori di lavoro?

adr: al fine di trovare al più presto un'occupazione, sia in Svizzera che in Italia. Sono in contatto con due società di __________, rispettivamente __________ per due impieghi. Dovrebbero darmi una risposta nel corso del mese di settembre 2004.

Dove sono rivolte le sue ricerche di lavoro?

adr: cerco lavoro presso banche, società di consulenza, cacciatori di teste, privat equity e merchant bank.

L'URC di __________ le ha già proposto un'occupazione? Come reagirebbe qualora le fosse offerta?

adr: finora i miei consulenti non mi hanno proposto alcun impiego in quanto non vi era nulla corrispondente al mio profilo. Valuterei senza dubbio la proposta, la quale dovrebbe tener conto della mia esperienza professionale.

Ha già ricevuto delle risposte per sue candidature? con quale esito? Dove cerca lavoro? mi può mostrare le sue ricerche di lavoro?

adr: le ricerche di lavoro effettuate finora hanno avuto tutte esito negativo. Sono ancora in sospeso alcuni possibili impieghi. Confermo di essere alla ricerca di un impiego sia in Svizzera che in Italia, tuttavia nella mia professione.

Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una decisione relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo comporterebbe il diniego di tali indennità.

(…)." (cfr. doc. 19)

                                         Nel suo ricorso l’assicurato ha, in particolare, sostenuto che il suo coinvolgimento nel progetto __________ (partito nell’estate 2003) e la costituzione della sua ditta individuale __________ proverebbero la sua residenza in Svizzera.

                                         Inoltre, il signor __________, durante la sua audizione il 13 giugno 2005 davanti al funzionario incaricato dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. 8/B), ha affermato di convivere con l’assicurato la cui presenza a __________ è stata assidua e regolare.

                                         Egli ha poi pagato le imposte e gli oneri sociali sanciti dalla legge.

                                         Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che molte affermazioni dell’assicurato sono rimaste semplici dichiarazioni di parte senza alcun riscontro probatorio oggettivo.

                                         In particolare, fatta salva la dichiarazione della signora __________, presidente del consiglio di amministrazione della __________, che è tuttavia generica e si limita ad attestare che dall’estate del 2003 l’assicurato ha iniziato a contribuire attivamente al progetto e ad indicare alcuni episodi sporadici (cfr. doc. G), le affermazioni dell’assicurato circa l’entità dei suoi impegni che hanno portato alla costituzione della SA non sono supportate da nessuna documentazione.

                                         Inoltre, il signor __________, coinquilino dell’assicurato, ha affermato che: “(…) __________, RI 1 e __________ non hanno mai risieduto stabilmente nell’appartamento di __________. (…)” ed ha pure puntualizzato che: “(…) la persona che maggiormente pernotta a __________, oltre al sottoscritto, è RI 1. Anche lui va a periodi. Ad esempio di recente era a __________ per un problema di salute della moglie. Comunque lui, durante la settimana, pernotta almeno due o tre notti. Succede anche che lui sia presente a __________ anche il fine settimana. (…).” (cfr. verbale d’interrogatorio di __________ del 9 dicembre 2004, sub doc. 29/D).

                                         Infine il pagamento delle imposte costituisce un semplice indizio e da solo non basta per concludere circa l’esistenza di una residenza in Svizzera ai sensi della LADI.

                                         Comunque, secondo questa Corte, alla luce degli atti di causa e delle risultanze degli accertamenti effettuati non è tuttavia neppure possibile concludere, come fatto dall’amministrazione, che l’assicurato non risiedeva in Svizzera nel periodo determinante.

                                         Infatti, da una parte, così richiesta dall’Ispettore dell’Ufficio Giuridico della Sezione del lavoro (che voleva verificare l’effettiva presenza dell’assicurato sul nostro territorio; cfr. doc. 18), la Polizia comunale di __________ ha proceduto a dei controlli regolari solo sull’arco di quattro giorni e meglio il 16 e dal 20 al 22 settembre 2004 a diversi orari (cfr. doc. 17; “Rapporto informativo” del 24 settembre 2004).

                                         Al riguardo va qui rilevato che in un caso analogo, nella sentenza del 31 luglio 2001 nella causa C. (C 303/00, citata in esteso al consid. 2.4), la sorveglianza di un appartamento da parte della polizia (due poliziotti) si era protratta per una durata di quasi due mesi (dal 28 ottobre al 17 dicembre 1997) con controlli in momenti diversi della giornata e della notte.

                                         D’altra parte, le “fonti” che avrebbero affermato che a partire almeno dal mese di dicembre 2003 l’appartamento sarebbe stato vuoto non hanno voluto essere interrogate (cfr. doc. 17).

                                         Inoltre per i mesi precedenti non vi sono informazioni (cfr. doc. 17).

                                         Anche la Polizia giudiziaria ha effettuato dei sopralluoghi solo i giorni 24 e 26 novembre 2004 alle ore 16.00 rispettivamente alle ore 10.30 e il 2 dicembre 2004 alle ore 08.30 (cfr. Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 16 dicembre 2004, sub doc. 29/A).

                                         Non è possibile concludere che l’assicurato non abbia la propria residenza in Svizzera neanche avuto riguardo al basso consumo di elettricità.

                                         Infatti, da una parte, l’assicurato ha affermato che cenava spesso fuori (cfr. doc. I).

                                         D’altra parte, anche il signor __________, suo coinquilino, ha affermato che “(…) Per quanto riguarda il consumo esiguo di energia elettrica (418 kWk – periodo dal 23 maggio 2003 al 3 giugno 2004), si tratta di un consumo basso e comunque io non c’ero praticamente mai a cena. Faccio notare che il consumo di energia elettrica per quanto riguarda il periodo successivo (conguaglio pervenutomi in questi giorni) è aumentato, anche perché sono maggiormente in casa. (…).” (cfr. doc. 8/B).

                                         Infine non si può neppure concludere che, vista la residenza della sua famiglia in __________, non è possibile che l’assicurato risieda in Svizzera ai sensi della LADI e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4).

                                         In simili circostanze, sebbene vi siano diversi elementi che farebbero piuttosto concludere per l’assenza di residenza in Svizzera, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti (per un caso simile cfr. la STCA del 7 febbraio 2003 nella causa F-S. 38.2002.86).

                                         In particolare la Sezione del lavoro dovrà sentire ancora l’assicurato ed invitarlo a indicare altre prove (oltre a quelle già indicate e che concernono in particolare il progetto __________; cfr. doc. H) – che andranno verificate - (ad esempio colloqui avuti con il collocatore, con i potenziali datori di lavoro, incontri con colleghi e altre persone che lo hanno visto durante i suoi acquisti e/o i pasti fuori casa) e a produrre la documentazione utile (ad esempio estratti bancari dai quali si possano evincere eventuali pagamenti e/o acquisti effettuati dall’assicurato in Ticino), atti a confermare la sua presenza stabile sul territorio svizzero.

                                         Al proposito va qui ricordato che l’assicurato deve avere la propria residenza in Svizzera al momento in cui entra in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale egli pretende delle prestazioni assicurative (cfr. la STFA del 19 luglio 2002 nella causa D. [C 337/01] in parte riprodotta al consid. 2.4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Sezione del lavoro Ufficio giuridico verserà all’assicurato la somma di fr. 500.-a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2006 38.2005.72 — Swissrulings