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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2005 38.2005.70

30. November 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,162 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

All'ass. che resta iscritto a RC quale presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro va negato il diritto alle ID fino alla data delle sue dimissioni da tale carica. Valutazione anticipata e rifiuto testi. Nessuno svantaggio dall'indicazione errata della base legale: TCA entra nel merito.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.70   FS/ss

Lugano 30 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 22 luglio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha respinto, a decorrere dal 6 aprile 2005, la richiesta d’indennità di disoccupazione inoltrata da RI 1, argomentando:

"  (…)

Finché l’assicurato occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell'azienda, esso non ha diritto all'indennità di disoccupazione in quanto continua a influenzare in modo determinante le decisioni del datore di lavoro o è in grado di riattivare in qualsiasi momento l'azienda temporaneamente fuori servizio. Di conseguenza, le persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate e nemmeno idonee al collocamento.

Abbiamo letto la vostra opposizione del 15 luglio 2005 mediante la quale chiedete di essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione dal 6 aprile 2005.

Nel merito vi precisiamo quanto segue:

1)      non è contestato che avete svolto attività lucrativa per la __________ dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2005;

2)      sebbene l'ex datore di lavoro abbia avuto difficoltà nel versare regolarmente lo stipendio, abbiamo preso atto che lo stipendio vi è stato versato fino al 31 dicembre 2004 (vedi ultimo versamento del 25 aprile 2005 per i mesi da settembre 2004 a dicembre 2004, compresa tredicesima);

3)      avete disdetto il rapporto di lavoro il 24 marzo 2005 ai sensi dell'art. 337a del Codice delle obbligazioni per la fine del mese di marzo 2005;

4)      siete rimasta nel Consiglio d'amministrazione della __________ fino al 31 maggio 2005 in qualità di Presidente con firma individuale;

5)      al 31 dicembre 2004 vantate un credito di fr. 65'888.65 nei confronti della __________ per prestiti concessi;

6)      stato al 20 luglio 2005 delle pubblicazioni del FUSC la __________ non risulta avere nuovi amministratori.

Visto quanto precede la Cassa ritiene che fintanto risultavate il Presidente del Consiglio d'amministrazione (31.5.2005) avevate una posizione analoga a quella del datore di lavoro potendo influenzare l'attività della società.

Vi riconfermiamo pertanto il rifiuto dell'indennità di disoccupazione dal 6 aprile 2005 al 31 maggio 2005.

Vi facciamo notare che da informazioni assunte presso il Registro di commercio del distretto di __________ ci è stato anticipato che la società sarà dichiarata sciolta d'ufficio e che verrà quindi nominato il liquidatore.

Il diritto alle indennità di disoccupazione del 1° giugno 2005 sarà determinato una volta in possesso della decisione di chi sarà il liquidatore della società. (…)."

(cfr. doc. B)

                               1.2.   Contro questa decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore, ha chiesto che:

"  1. Il ricorso è accolto.

    Conseguentemente la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, __________ è annullata.

2. RI 1 è posta al beneficio dell’indennità di disoccupazione a decorrere dal 6 aprile 2005.

3. Protestate tasse, spese e ripetibile." (cfr. doc. I, pag. 7)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell’assicurata ha, in particolare, addotto che:

"  (…)

1.   Dal 1° gennaio 1985 al 31 marzo 1997 RI 1 ha lavorato alle dipendenze della società immobiliare __________, __________ con la qualifica di consulente addetta alla clientela.

      Successivamente, dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2005, l'assicurata ha svolto la propria attività di lavoratrice dipendente, come segretaria di direzione, presso __________, __________ ricoprendo, su richiesta dell'unico azionista __________, la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione nel periodo intercorso tra il 15 ottobre 1999 ed il 14 giugno 2005.

      Considerando nel loro complesso i predetti periodi l'opponente ha lavorato per oltre un ventennio alle dipendenze di terzi.

      In seguito al pessimo andamento economico di __________, non percependo da tempo alcun salario, RI 1 si è vista costretta a sciogliere il rapporto di lavoro con la predetta società.

      Per insolvenza del datore di lavoro, l'assicurata ha pertanto inoltrato il 24 marzo 2005 disdetta ai sensi dell'art. 337 a CSS per la fine del mese di marzo 2005, vantando stipendi non corrisposti a partire da settembre 2004, in seguito pagati da __________ in data 25 aprile 2005 unicamente per arretrati fino a dicembre 2004 (inclusa tredicesima).

      Prove:                    certificato di lavoro 04.04.1997 __________, __________ (Doc. C);

      contratto di lavoro 02.06.1997 RI 1 c/o __________, __________ (Doc. D);

      certificato di lavoro 31.03.2005 __________, __________ (Doc. E);

                  estratto RC (Zefix) 12.07.2005 per __________, __________                   (Doc. F);

                  disdetta 24.03.2005 RI 1 (incl. interpellazione 27.12.2004) (Doc. G).

2.      Con decisione 21 giugno 2005 l'Istituto delle assicurazioni sociali, __________, ritenendo la posizione coperta da RI 1 presso la società __________ analoga a quella di un datore di lavoro, ha negato all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2005, ritenendola inidonea al collocamento.

Contro la predetta decisione la ricorrente ha interposto opposizione in data 15 luglio 2005.

L'Istituto delle assicurazioni sociali, __________ ha emesso la decisione su opposizione 22 luglio 2005 che respinge la richiesta d'indennità di disoccupazione a decorrere dal 6 aprile 2005.

      Prove:                    decisione 21.06.2005 Istituto delle assicurazioni sociali, __________ (Doc. H);

                  decisione su opposizione 22.07.2005 Istituto delle assicurazioni sociali, __________ (Doc. B).

(...)

5.   Nel caso concreto RI 1, pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, non ha mai svolto né avrebbe potuto svolgere un ruolo attivo determinante o quantomeno influente all'interno di __________.

Tale circostanza è provata dal fatto che tutte le azioni di __________ sono sempre state nelle mani di __________. Quest'ultimo, quale unico azionista della società, ha sempre determinato autonomamente ed unilateralmente le decisioni del Consiglio di amministrazione.

RI 1 non ha mai avuto la possibilità di poter incidere in alcun modo sulla politica aziendale di __________, requisito quest'ultimo imprescindibile giusta il tenore testuale dell'art. 51 cpv. 2 LADI, per poter escludere l'opponente dal beneficio delle indennità per insolvenza. Del resto l'assicurata non ha mai percepito alcun compenso quale Presidente del Consiglio di amministrazione.

In merito si chiede l'audizione, in qualità di teste, del signor __________, responsabile del settore fiscale __________, __________, rappresentante fiscale di __________.

Prove:                    dichiarazione 12.07.2005 __________, __________ (rappr. fiscale di __________, __________) (Doc. I);

            audizione teste.

6.   Ulteriore elemento comprovante l'effettiva qualità di dipendente di RI 1 presso __________, oltre l'avvenuto pagamento dei contributi sociali ed i conteggi salariali riportati nei libri contabili della società, è la fiscalizzazione dei suddetti salari dichiarati nelle notifiche di tassazione dell'assicurata sino al 2003.

In particolare, vi è corrispondenza fra i salari contabilizzati dalla società e quelli dichiarati fiscalmente dalla lavoratrice dipendente.

Per la presentazione della dichiarazione d'imposta 2004 l'assicurata è al beneficio della proroga sino al 31 dicembre 2005.

Per quanto attiene all'aspetto contabile, __________, __________, ufficio di revisione della società __________, conferma, nella dichiarazione scritta 9 agosto 2005 qui allegata, che la predetta società ha contabilizzato per l'anno 2003 uno stipendio di Frs. 6'000.- lordi mensili per 13 mensilità e che lo ha pagato tramite cassa (dedotte le trattenute sociali) alla dipendente RI 1.

Il suddetto ufficio di revisione conferma inoltre che, visionati i libri di cassa 2004 e i conteggi originali della dipendente RI 1, la società ha contabilizzato uno stipendio lordo di Frs. 6'000 per 13 mensilità e lo ha pagato tramite cassa (dedotte le trattenute sociali).

Per gli anni 2003 / 2004 osserva infine che gli stipendi annui lordi di Frs. 78'000.- sono stati regolarmente dichiarati all'Istituto delle assicurazioni sociali, __________.

A comprova di quanto suesposto si chiede l'audizione del signor __________, __________, __________, ufficio di revisione della società __________, __________.

      Prove:                    calcolo dell'imponibile 01.01.2003-31.12.2003 RI 1 (Doc. L);

decisione di tassazione per 2003 RI 1 (Doc. M);

proroga dichiarazione d'imposta 2004 RI 1 (Doc. N);

certificato di salario 01.01.2003-31.12.2003 RI 1 (Doc. O);

                  Kontoblatt 4000 Saläre, Gratifikationen 01.01.2003-31.12.2004 __________, __________ (Doc. P);

                  Kontoblatt 1000 Kasse 01.01.2003-31.12.2004 __________, __________ (Doc. Q);

                  Lohnlisten 2003-2004 RI 1 (incl. Gehaltsabrechnungen 2003-2004) (Doc. R);

                  dichiarazione 09.08.2005 __________, __________ (ufficio di revisione della società __________, __________) (Doc. S);

                  audizione teste.

7.   Gli opposti interessi fra il datore di lavoro e la sua dipendente sono avvalorati dal procedimento esecutivo avviato in data 16 giugno 2005 presso l'Ufficio Esecuzione, __________ dalla signora RI 1 nei confronti di __________ per l'ottenimento dei salari arretrati.

Si precisa infine che, con pubblicazioni __________ del FUSC, __________ ha quale nuovo Presidente del Consiglio d'amministrazione con firma individuale __________, Massagno e come membro con firma collettiva a due __________, __________.

Contrariamente a quanto prospettato dall'Istituto delle assicurazioni sociali, __________ nella decisione su opposizione 22 luglio 2005, allo scioglimento di __________ deciso dall'Ufficio del registro di commercio del distretto di __________ non ha fatto seguito la nomina di un liquidatore.

La situazione legale è stata infatti ristabilita quanto all'amministrazione giusta gli art. 708 CO e 86 ORC con conseguente revoca dello scioglimento giusta l'art. 86 cpv. 3 ORC.

Prove:                    domanda d'esecuzione 15.06.2005 di RI 1 presso Ufficio Esecuzione, __________ (incl. ricevuta nr. 34.949 del 16.06.2005 ed elenco salari arretrati gennaio - marzo 2005) (Doc. T);

            estratto RC (Zefix) 22.08.2005 per __________, __________ (Doc. U);

            si richiama dall'Istituto delle assicurazioni sociali, __________ l'intero incarto concernente la richiesta delle indennità di disoccupazione presentata dall'assicurata RI 1, __________.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 1° settembre 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i seguenti punti:

      a)  con istanza del 31.03.2005 la signora RI 1 ha chiesto di beneficiare dell'indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° aprile 2005 dopo essersi licenziata dall'__________ il 24 marzo 2005 per il 31 marzo 2005 non avendo percepito lo stipendio da diversi mesi;

      b)  la data d'inizio di un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione è il 6 aprile 2005 risultando in tale giorno l'annuncio presso il comune di domicilio;

      c)  la signora RI 1 risulta essere stata la Presidente del Consiglio di amministrazione dell'__________ fino al 31 maggio 2005, giorno nel quale il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle sue dimissioni e le ha accettate all'unanimità;

      d)  il 1° giugno 2005 è stata inoltrata istanza di cancellazione presso l'Ufficio del Registro di commercio del distretto di __________, firmata dai due consiglieri dimissionari, fra i quali la Presidente signora RI 1.

Ritenendo la posizione della signora RI 1 fino al 31 maggio 2005 analoga a quella del datore di lavoro la Cassa, prima di emettere la decisione contestata, ha voluto esaminare quale fosse l'esatta situazione societaria. A quel momento (stato al 20.07.2005 delle pubblicazioni del FUSC) la __________, malgrado le dimissioni della ricorrente, non risultava avere nuovi amministratori. Stante l'anomala situazione l'Ufficio del registro di commercio ci aveva informati che sarebbe stato imminente uno scioglimento d'ufficio della società, con nomina del liquidatore.

Questa previsione non si è avverata e, come rilevabile dall'estratto del Registro di commercio del distretto di __________ del 22 agosto 2005, la società continua la propria attività con un nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione ed un nuovo membro.

La Cassa deve pertanto concludere che, contrariamente al parere del ricorrente, almeno fino al 31 maggio 2005 la signora RI 1, quale Presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale, ha mantenuto una posizione analoga a quella del datore di lavoro malgrado la cessazione dell'attività intervenuta con il 31 marzo 2005.

Secondo la prassi amministrativa se il collaboratore è membro del CdA di una SA (Art. 716 segg. CO) o se assume, in qualità di socio o di terza persona incaricata, la gestione di una SAGL (Art. 811 - 815 e 827 CO), l'analogia con la posizione di datore di lavoro è riconosciuta per legge. Il diritto all'ID resta escluso senza ulteriore esame fintanto che la persona mantiene tale posizione. Per una verifica si può ricorrere ad un estratto dei Registro di Commercio.

La presente fattispecie è proprio quella descritta dalla prassi amministrativa. La signora RI 1, dopo le dimissioni dal posto di lavoro con scadenza 31.03.2005, ha continuato a far parte, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, della società __________ fino al 31 maggio 2005, quando le sue dimissioni sono state accettate.

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che la decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione sia pienamente giustificata fino al 31.05.2005 e chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata.

(…)" (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il TCA rileva che, nella decisione del 21 giugno 2005, nella decisione su opposizione del 22 luglio 2005 e nella propria risposta di causa, la Cassa ha indicato gli art. 13 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LADI nonché la Prassi ML/AD 2003/4 Foglio 4 e la Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (ID) cifra B31 e segg. quale base legale (cfr. doc. 107, B e III).

                                         L’art. 13 cpv. 1 LADI regola l’adempimento del periodo di contribuzione e l’art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce il guadagno assicurato.

                                         Al riguardo la Cassa ha affermato che:

"   (…)

1) non è contestato che avete svolto attività lucrativa par la __________ dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2005;

2) sebbene l’ex datore di lavoro abbia avuto difficoltà nel versare regolarmente lo stipendio, abbiamo preso atto che lo stipendio vi è stato versato fino al 31 dicembre 2004 (vedi ultimo versamento del 25 aprile 2005 per i mesi da settembre 2004 a dicembre 2004, compresa tredicesima) (…).

(…)." (cfr. doc. B)

                                         Non è dunque sui disposti indicati che la Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         In realtà la Cassa ha rifiutato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, a contare dal 6 aprile 2005, in quanto non ha ritenuto adempiuti i presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. b) e f) LADI.

                                         Infatti, vista la posizione di Presidente del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale e ritenuta la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) - secondo la quale il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante (cfr. in questo senso la STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) -, la Cassa ha concluso che l’assicurata è ancora in grado di influenzare l’attività della società.

                                         Al riguardo va qui osservato che l’Alta Corte, in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C 1/05), ha precisato che la questione relativa alla situazione dell’assicurato in una posizione paragonabile a quella di un datore di lavoro, il quale, benché formalmente licenziato continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, può, da un lato “(…) essere di rilievo per valutare l’aspetto della controllabilità e computabilità della perdita di lavoro (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI; DTF 126 V 126 consid. 2, 123 V 237 segg. consid. 7b/bb; DLA 2004 no. 24 pag. 262 consid. 2) (…).” e dall’altro, “(…) incidere anche sull’idoneità al collocamento dell’assicurato nella misura in cui è suscettibile di restringerne la disponibilità in ragione degli impegni persistenti o delle prospettive di reimpiego (RDAT 1994 I no. 79 pag. 205; DLA 1992 no. 11 pag. 125, 1980 no. 41 pag. 100; cfr. pure le sentenze del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 5.2 in fine e 6, e del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che “Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l’inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione”; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 221; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, pag. 92, secondo il quale, tuttavia, in presenza di un rischio di elusione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il diritto alle indennità di disoccupazione è escluso senza che si debba ulteriormente esaminare l’idoneità al collocamento). (…)." (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F.; C 1/05, consid. 1.3).

                                         Riguardo alla competenza delle Casse di disoccupazione a pronunciarsi in merito all’idoneità al collocamento la nostra Massima Istanza, in una sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M. (C 129/05), ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

2.1 Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399). Ob die Kasse so vorgeht, obliegt ihrem pflichtgemässen Ermessen. Betrachtet sie die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit als nicht gegeben, bleibt sie zum Erlass einer leistungsablehnenden Verfügung zuständig. Ob die zu Grunde gelegte Auffassung fehlender Vermittlungsfähigkeit zutrifft, ist in einem vom Betroffenen einzuleitenden Beschwerdeverfahren gerichtlich zu überprüfen. Aus Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG kann daher nicht abgeleitet werden, dass der Versicherte die Durchführung des Zweifelsfallverfahrens verlangen könnte. Mit dessen Einrichtung schuf der Gesetzgeber weder ein neues Rechtsmittel, noch eine besondere Zuständigkeitsregel, sondern ein verwaltungsinternes Instrument, um die einheitliche Anwendung des Rechts zu gewährleisten. Die Arbeitslosenkassen überweisen einen Fall nur dann an die kantonale Amtsstelle, wenn sie Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit des am Recht stehenden Versicherten haben. Bestehen jedoch keine derartigen Zweifel, können die Kassen selbstständig verfügen. (…)." (cfr. STFA del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05)

                                         In sede di ricorso il legale dell’assicurata ha contestato il fatto che l’assicurata svolgesse un ruolo attivo determinante o quantomeno influente all’interno della società sua ex datrice di lavoro.

                                         La ricorrente ha dunque capito cosa le veniva contestato dall’amministrazione e, esprimendosi in merito, non ha subito alcun svantaggio.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto o no alle indennità di disoccupazione.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del

28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.4.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         Inoltre, per poter beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione è, anche, necessario che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

                                         In una sentenza del 4 luglio 2005 nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al collocamento.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"  (...)

1.      L'oggetto del contendere verte sull'idoneità al collocamento della ricorrente e, di conseguenza (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), sul suo diritto all'indennità di disoccupazione (DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 1).

2.

2.1    Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore applicabile in concreto, in vigore sino al 30 giugno 2003 (cfr. a contrario sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2), stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

2.2    Giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

2.3    Con la sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es. sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4    Questo principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C 71/01).

2.5    Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es. dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6    La presente Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re K., consid. 2).

2.7    Orbene, un rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit [sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile 2001 in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2, quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8    Idoneità al collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1    Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 4).

3.2    Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)

                                         In un’altra sentenza del 17 ottobre 2005 nella causa C. (C179/05), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un’assicurata separata da suo marito il quale ha mantenuto la posizione di “Geschäftsführer mit Einzelunterschrift” nella ditta sua ex datrice di lavoro, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

1.

Das kantonale Gericht hat die gesetzliche Bestimmung zum Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen und ihrer im Betrieb mitarbeitender Ehegatten vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG) sowie die Rechtsprechung zur analogen Anwendung dieser Vorschrift auf arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten, welche Arbeitslosenentschädigung verlangen (BGE 123 V 236 Erw. 7), richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.

2.

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. Februar 2004. In der Zeitspanne von diesem Tag bis zum Datum des Einspracheentscheides (10. Mai 2004), welches die zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 129 V 169 Erw. 1), war die Beschwerdeführerin Ehegattin des im Handelsregister als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der Firma K.________ GmbH eingetragenen D.________. Sie war somit, auch wenn sie aus der genannten Firma entlassen und ihr Eintrag als Prokuristin mit Einzelprokura im Handelsregister gelöscht wurde, Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person und blieb damit rechtsprechungsgemäss weiterhin vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausgeschlossen (vgl. statt vieler Urteil F. vom 11. August 2003, C 30/03). Dass die Ehegatten vorübergehend gerichtlich getrennt gelebt haben, ändert daran nichts. Trotz der Trennung dauert die Ehe fort (Hegnauer/ Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4. Auflage, Bern 2000, N 10.06 S. 77). Die Trennung bezweckt unter anderem, eine Wiedervereinigung offen zu halten (a.a.O., N 10.03). Dies ist vorliegend geschehen, wohnt doch die Versicherte nach eigenen Angaben wieder bei ihrem Ehemann und arbeitet erneut in dessen Betrieb. Was in ARV 2003 S. 120 zur Ausrichtung von Insolvenzentschädigung an die getrennt lebende Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person gesagt wurde, gilt analog für die Arbeitslosenentschädigung. Der Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen und ihrer Ehegatten vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist absolut zu verstehen, weshalb es nicht möglich ist, den betroffenen Personen unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall Leistungen zu gewähren (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 379 in fine und Fn 758 mit Hinweisen). Daher kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden, soweit sie ausführt, dass die Beschwerdeführerin ab dem Datum des Entzugs der Prokura trotz ihrer Stellung als Ehefrau einer arbeitgeberähnlichen Person bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen Arbeitslosen-, nicht aber Kurz- oder Insolvenzentschädigung beanspruchen könne. Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bezweckt, dem Risiko eines Missbrauchs zu begegnen, das der Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten inhärent ist (ARV 2003 S. 240). Dieses Risiko ist das selbe, ob es nun um Arbeitslosen-, Kurzarbeitsoder Insolvenzentschädigung geht. Daher rechtfertigt sich keine unterschiedliche Behandlung von Ehegatten arbeitgeberähnlicher Personen in Bezug auf diese drei Leistungsarten.

Nach dem Gesagten braucht nicht näher geprüft zu werden, ob die Versicherte den geltend gemachten Lohn effektiv bezogen hat.

(…)." (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa C., C 179/05)

                               2.5.   Circa la questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una decisione del 15 giugno 2005 nella causa Z. (C 102/04), dopo aver rilevato che non è possibile escludere un assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che egli è in grado di vincolare la società grazie al suo diritto di firma iscritto a Registro di Commercio, l’Alta Corte ha, in particolare, specificato che:

"  (…)

La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les références).

(…)." (cfr. STFA del 15 giugno 2005 nella causa Z., C 102/04)

                                         Ancora in una decisione del 17 ottobre 2005 nella causa F. (C1/05) l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

Piuttosto di attenersi in maniera rigorosa alla posizione formale dell’organo in questione, per giudicare la situazione delle persone non facenti parte del consiglio di amministrazione occorre stabilire l’estensione del potere decisionale in funzione delle circostanze concrete (DLA 2004 no. 22 pag. 198 consid. 3.2).

(…)." (cfr. STFA del 17 ottobre 2005 nella causa F., C 1/05, la sottolineatura è del redattore)

                               2.6.   In una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 il TFA ha stabilito che ai fini di determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha, tra l’altro, rilevato che:

"  (…)

b) Die Vorinstanz hat erwogen, dass der Beschwerdeführer per 12. November 1995 aus dem Verwaltungsrat der Arbeitgeberin ausgeschieden ist, dies ungeachtet des Umstandes, dass die Änderung im Handelsregister nicht eingetragen worden ist. Das Eidg. Versicherungsgericht hat bisher offen gelassen, ob es im Rahmen des Art. 51 Abs. 2 AVIG auf den Zeitpunkt des tatsächlichen Rücktritts oder auf die Löschung im Handelsregister ankommt (unveröffentlichtes Urteil G. vom 12. Mai 1998). Diese Frage ist nunmehr entsprechend der Praxis zur Haftbarkeit der Verwaltungsräte für Schadenersatz nach Art. 52 AHVG zu beantworten. Eine parallele Betrachtungsweise drängt sich auf, weil es in beiden Bereichen um die Frage geht, bis wann der Verwaltungsrat tatsächlich auf die Tätigkeit der Gesellschaft Einfluss nehmen kann. Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher unmittelbar wirksam ist, und nicht die Löschung im Handelsregister oder das Datum der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (BGE 112 V 5 Erw. 3c mit Hinweisen; vgl. FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Aufl., S. 238 Rz. 769; THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 S. 1081; JEAN-MAURICE FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in: SVZ 1987 S. 11).

(…)." (cfr. DTF 126 V 134, consid. 5b, pag. 137)

                                         L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza e in una sentenza del 17 settembre 2003 nella causa V. (C 358/01) ha, in particolare, ribadito che:

"  (…)

4.2 Ausschlaggebend für die Beendigung der Verwaltungsratsstellung ist, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zutreffend festgehalten wird, nach der Rechtsprechung (BGE 126 V 137 Erw. 5b, ARV [ndr. 2000] Nr. 34 S. 176; vgl. ferner zu Art. 52 AHVG: BGE 126 V 61) nicht die Löschung des Handelsregistereintrags, die, aus welchen Gründen auch immer, sich verzögern kann, sondern das effektive Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat.

(…)." (cfr. STFA del 17 settembre 2003 nella causa V, C 358/10)

                               2.7.   Le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di una SA sono un atto unilaterale soggetto a ricezione.

                                         Precisano al proposito Dieter Dubs/Roland Truffer, Basler Kommentar, Obigationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 2. Auflage, Ad Art. 705 OR N. 2 e Ad Art. 711 OR N. 5:

"  Dem Abberufungsrecht der GV steht das Rücktrittsrecht der Mitglied von VR und RS gegenüber (Demissionsrecht), das Art. 727 e Abs 2 für die RS ausdrückllich regelt. Die Bekanngabe des Rücktritts ist rechtlich eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung und bedarf daher nicht der Genehmigung der GV oder der VR (BGE 104 Ib 321 = Pra 1979, 318; ZK-Bürgi, N 7; Böckli, N 1470a). Wie die Abberufung wirkt auch der Rücktritt ex nunc (BGE 104 Ib 321 = Pra 1979, 318). Die Rücktrittserklärung kann mündlich oder schriftlich erfolgen (wobei Letzteres aus nahe liegenden Gründen zu empfehlen ist). Adressat der Erklärung ist grundsätzlich ein Mitglied des VR (i.d.R. der Präsident des VR; die h.L. sieht nur ihn oder seinen Stellvertreter als Empfänger: Böckli, N 1470a; Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, § 27 N 44), den jedes Mitglied ist zur Vertretung der Gesellschaft nach aussen befugt, sofern nicht die Statuten oder das Organisationsreglement etwas anderes bestimmen (Art. 718); sofer alle Mitglieder des VR gleichzeitig zurücktreten, ist die Rücktrittserklärung an die GV zu richten, die die Neubestellung des VR vorzunehmen hat und die vom alten VR als letzte Amtshandlungeinzuberufen ist (gemäss Böckli, N 1470a genügt auch Mitteilung an den Hauptaktionär oder an einberufungsberechtigte Minderheitsaktionäre; vgl BGE 112 V 41 und Komm. Zu Art. 711)."

"  Dem VR-Mitglied selbst steht ein Demissionsrecht analog Art. 404 zu (BGE 104 Ib 321 = Pra 1979, 318f.; Kolb, 77f.; ZK-Bürgi, Art. 708 N 19; Schaub, SAG 1969, 116f.; Plüss, 97ff); eine Ausübung zur Unzeit kann Schadenersatzansprüche der AG nach sich ziehen (Art. 404 Abs. 2; Schaub, SAG 1966, 242; Von Steiger, 226). Die Demissionsrecht wird als bedingungsfeindliche empfangsbedürftige Willenserklärung unter Vorbehalt der Rechte gutgläubiger Dritter mit Empfang durch den VR-Präsident oder ggf. durch den Vizepräsident wirksam (BGE 111 V 480, 483; 104 Ib 321, 323 f = Pra 1979, 318 f. m. w. Nw; Böckli, 1470a; Schaub, SAG 1966, 243; Ders., SAG 1969, 119ff.; Ausübung eines Gestaltungsrechts). Treten das einzige oder alle VR-Mitglieder zurück, ist die Demission an die ggf. zu diesem Zweck einzuberufende GV (Funk, Art. 705 N 1; Von Steiger, 228; Plüss, 99f. m.w,Nw.; Gamper, 30; Bühler, 87; a.M. ZH-Bürgi, Art. 705 N 12), an den Alleinaktionär (BGE 112 V 1, 4f.; a.M. Schaub, SAG 1987, 118) oder, falls bekannt, an alle Aktionäre (Gamper, 31f.) zu richten (…)."

                               2.8.   Nel caso concreto la Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione (a contare dal 6 aprile 2005: data del suo annuncio presso il comune di domicilio; cfr. doc. 188) in quanto ha ritenuto che la stessa è rimasta nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della SA sua ex datrice di lavoro fino al 31 maggio 2005 (cfr. doc. B).

                                         Questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che, conformemente alla giurisprudenza federale citata e ritenuto che un membro del CdA gode ex lege di un potere analogo a quello di un datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.5), fino al momento in cui ha rivestito la carica di presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro all’assicurata non può essere riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.

                                         Dagli atti di causa risulta che il 4 maggio 2005 l’assicurata ha scritto alla __________ una lettera del seguente tenore:

"  Rücktrittserklärung als Präsidentin des Verwaltungsrates, Verwaltungsrat und Geschäftsführerin

Sehr geehrte Herren

Hiermit trete ich mit sofortiger Wirkung zurück als Präsidentin, Verwaltungsrat und Geschäftsführerin. Ich bitte um Kenntnisnahme." (cfr. doc. 19)

                                         Il 18 maggio 2005 l’assicurata è stata sentita da una funzionaria della Cassa.

                                         Nel “Verbale” steso in quell’occasione, tra l’altro, si legge che:

"  (…)

E’ sua intenzione fare lo stralcio dal Registro di commercio?

Come si può vedere dal verbale del 10 maggio 2005 ho rassegnato le dimissioni dal Consiglio d’amministrazione della Spettabile __________ e l’istanza al Registro di commercio è già stata redatta in data 11 maggio 2005, purtroppo non è ancora stata inviata in quanto manca ancora la firma del Signor __________ che in questo momento lavora a __________.

Al più presto quindi non sarò più presidente di questa società.

(…)." (cfr. doc. 170)

                                         Nel “Verbale di assemblea generale della società __________, __________” del 10 maggio 2005 si legge, in particolare, che:

"  (…)

1. Il Presidente informa l’assemblea che la sig.ra RI 1 ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

In sua sostituzione il Presidente dell’Assemblea si propone nel sostituire il Presidente del Consiglio di Amministrazione dimissionario.

Dopo breve discussione l’assemblea generale, all’unanimità, accetta le dimissioni della Sig.ra RI 1 che, ringrazia per l’attività svolta a favore della società, e alla quale dà ampio scarico del suo mandato.

In sua sostituzione l’assemblea generale, sempre all’unanimità, nomina quale suo nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, con diritto di firma individuale, il sig. __________ che, presente, accetta.

Il presente verbale viene controfirmato dalla Sig.ra RI 1 per accordo in merito alla cancellazione della sua carica a Registro di Commercio.

(…)." (cfr. doc. 172)

                                         Nell’”Istanza di iscrizione dell’11 maggio 2005” (la quale sul retro porta un timbro dell’Ufficio del Registro di Commercio di __________ che in quella data ha autenticato la firma di __________) si legge che:

"  (…)

Alleghiamo, alla presente istanza, verbale di assemblea generale della nostra società con la quale vengono accettate le dimissioni della signora RI 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione e viene nominato il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, con diritto di firma individuale, nella persona del Signor __________, __________, __________.

Il predetto verbale viene controfirmato dalla signora RI 1 per richiesta di cancellazione della sua carica a Registro di Commercio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

-   __________, __________, da __________ in __________, firma individuale;

-   __________, da __________ in __________, firma collettiva a due con il Presidente.

(…).” (cfr. doc. 173)

                                         In realtà, come si evince dall’”Istanza di cancellazione” del 1° giugno 2005 e dal “Verbale di assemblea generale della società __________, __________” del 31 maggio 2005, cui la Cassa si riferisce, sia l’assicurata che l’altro membro del CdA della __________ hanno dimissionato e l’Asssemblea generale si è riservata di riunirsi nel corso del mese di giugno per nominare il nuovo CdA (cfr. doc. 17 e 18).

                                         Viste le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina citata (cfr. consid. 2.6 e 2.7), questo Tribunale ritiene che, quale data delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’assicurata, vada ritenuto il 4 maggio 2005.

                                         Infatti, come visto sopra, subito dopo la lettera di dimissioni del 4 maggio 2005, il 10 maggio 2005 si e tenuta un’assemblea generale della __________ e immediatamente dopo, l’11 maggio 2005, l’assicurata ha chiesto la sua cancellazione dalla carica di Presidente del CdA a RC.

                                         Pertanto è a torto che la Cassa ha negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2005.

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurata è confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione dal 6 aprile al 4 maggio 2005.

                               2.9.   Nel proprio ricorso l’assicurata ha chiesto l’audizione dei signori __________, rappresentante fiscale di __________ e __________, dell’ufficio di revisione della società __________ (cfr. doc. I punti 5 e 6).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che le audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H 180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno 2003 nella causa C. e G., H 268/01 e H 269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid. 4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         In concreto, le richieste di audizione testi dell'assicurata vanno respinte perché, vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo essersi licenziata fino al 4 maggio 2005 (le dimissioni dalla carica di Presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro portano infatti questa data; cfr. doc. 19), questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza federale in merito sopra esposta, ritiene la questione relativa al diritto alle indennità di disoccupazione dell'assicurata sufficientemente chiarita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurata è confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione dal 6 aprile al 4 maggio 2005.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa Cassa verserà all’assicurata la somma di fr. 500.-- a titolo di parziali ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2005 38.2005.70 — Swissrulings