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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 38.2005.68

10. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,687 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Sospensione di 31 giorni per non avere iniziato un lavoro trovato personalmente.Visto che successivamente a tale circostanza l'assicurato ha avuto seri problemi di salute,non è possibile escludere,senza ulteriori verifiche,che il rifiuto dell'occupazione sia dovuto a motivi di salute.Ricorso accolto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.68   DC/sc

Lugano 10 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 24 maggio 2005 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a una sanzione" concernente RI 1:

"  (...)

Posto offerto:         

Datore di lavoro:         __________

Descrizione:              MAGAZZINIERE - FATTORINO, LA PERSONA DOVEVA OCCUPARSI DI CARICARE E SCARICARE I FURGONI CON LE CASSE DI BIBITE, OLTRE CHE RECARSI DAI VARI CLIENTI PER LE CONSEGNE.

Caratteristiche           TRATTASI DI UN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:

Impiego:                    07.00-12.00  // 13.30-17.30 (2 SABATI MATTINA AL MESE, MA SOLO D'ESTATE).

Retribuzione:            

Fattispecie:              Il signor RI 1 avrebbe potuto iniziare a lavorare presso la ditta __________ di __________ a partire dal giorno 11.05.05 (vedi mail allegato). Alla mia richiesta di giustificazione datata 11.05.05 non ha risposto. Rifiutando questa valida offerta di lavoro, si è pertanto precluso la possibilità di reinserirsi definitivamente sul mercato del lavoro.

Domanda:                A questo punto, chiedo che venga valutata la collocabilità o meno dell'assicurato, tenendo anche presente che in data 19.04.45 ha ricevuto una penalità di 21 giorni per aver rifiutato di partecipare ad un PO presso l'ospedale del giocattolo." (Doc. 9)

                               1.2.   Con decisione del 30 giugno 2005 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato l'attività presso la ditta __________ (Doc. 5).

                               1.3.   A seguito dell'opposizione dell'assicurato, la Sezione del lavoro, il 12 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento ed ha in particolare sottolineato:

"  (...)

L'assicurato è in effetti stato contattato dalla predetta ditta successivamente alla pubblicazione, sul giornale "__________", di una inserzione per la ricerca di un impiego. La stessa, dopo aver avuto un colloquio di lavoro con il signor RI 1, era disposta ad assumerlo già dall'11 maggio 2005, a tempo pieno e con una settimana di prova (fino al 18 maggio); l'assicurato, che inizialmente si era dichiarato disposto ad accettare l'impiego offertogli, non si è tuttavia presentato sul posto di lavoro, asserendo di avere degli impegni per i prossimi giorni e di non essere in grado di precisare fino a quando gli stessi lo avrebbero occupato.

La predetta comunicazione (con i relativi annessi) è stata sottoposta in data 31 maggio 2005 per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato, il quale è rimasto silente.

In data 16 giugno 2005 l'UG ha proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti presso il potenziale datore di lavoro. Quest'ultimo ha in particolare confermato che l'assunzione del signor RI 1 era prevista per il giorno 11 maggio 2005.

(...)

3.   Nel caso in esame, all'assicurato è stata data l'opportunità di iniziare a lavorare presso la ditta __________ in __________ già il giorno 11 maggio 2005, a tempo pieno e con un contratto di durata indeterminata, dopo il relativo periodo di prova. La remunerazione prevista era di fr. 3'300.- per i primi due e di fr. 3'400.- successivamente.

Benché inizialmente d'accordo di cominciare un'esperienza lavorativa presso la predetta ditta, l'opponente non si è tuttavia presentato sul posto di lavoro il giorno previsto per l'inizio della sua attività, adducendo non meglio specificati impegni per i giorni successivi.

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza dell'impiego presso la ditta __________, lo scrivente Ufficio ritiene che il comportamento assunto dall'assicurato non sia conforme agli obblighi impostigli dalla legislazione in ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per cui la sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione appare giustificata.

4.   Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  Con la presente mi oppongo alla decisione su opposizione del 12.07.05 dell'ufficio giuridico, contesto quanto scritto integralmente in quanto è una pura calunnia, il lavoro menzionato non è mai esistito, chiedo di avere diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto sto tuttora cercando lavoro". (Doc. I)

                                         Al ricorso l'assicurato ha allegato un certificato medico (cfr. Doc. A2).

                               1.5.   Nella sua risposta del 7 settembre 2005 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere il ricorso ed ha in particolare osservato:

"  (...)

Nella presente fattispecie, il signor RI 1 è stato contattato dalla ditta __________ in __________, successivamente alla pubblicazione di una inserzione sul giornale "__________". A termine di un colloquio di lavoro, al ricorrente è stata data l'opportunità di iniziare la sua attività lavorativa già il giorno 11 maggio 2005, a tempo pieno e con un contratto di durata indeterminata, dopo il relativo periodo di prova. La remunerazione prevista era di fr. 3'300.-- per i primi due mesi e, in seguito, di fr. 3'400.--.

Benché inizialmente d'accordo di iniziare una esperienza lavorativa presso la predetta ditta, l'assicurato non si è tuttavia presentato sul  posto di lavoro il giorno previsto per l'inizio della sua attività, adducendo non meglio specificati impegni per i giorni successivi.

Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza dell'impiego presso la ditta __________, lo scrivente Ufficio ritiene che il comportamento assunto dal ricorrente non sia conforme agli obblighi impostigli dalla legislazione in ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per cui la sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione appare giustificata.

A titolo abbondanziale si osserva che il signor RI 1 ha già fatto oggetto di una sospensione, da parte dello scrivente Ufficio, in data 19 aprile 2005, a seguito dell'interruzione del programma di occupazione temporanea organizzato a __________ dall'Associazione __________ nel periodo dal 14 marzo al 13 settembre 2005.

Contro questa decisione è tuttora pendente una opposizione interposta dall'assicurato medesimo.

Inoltre, il qui ricorrente non si è presentato alla piattaforma di informatica prevista per i giorni 7 e 8 luglio 2005. Al riguardo l'URC di __________ ha sottoposto al servizio cantonale il caso per esame e decisione." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività presso la ditta __________.

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"  (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)."

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.3.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"  (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         In una decisione del 2 giugno 2003 il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258).

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa G., C 119/02)

                                         Questo principio è stato ancora confermato in una sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"  Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato poi che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         L'Alta Corte, in una sentenza del 13 marzo 2003, ha, tra l'altro, evidenziato che:

"  (…)

Erwähnt sei zudem, dass gemäss Rechtsprechung der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit auch dann erfüllt ist, wenn die versicherte Person die Arbeit zwar nicht ausdrücklich ablehnt, es aber durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird. Arbeitslose Versicherte haben bei den Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber klar und eindeutig die Bereitschaft zum Vertragsabschluss zu bekunden, um die Beendigung der Arbeitslosigkeit nicht zu gefährden (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 704). (…)"

(cfr. STFA del 13 marzo 2003 nella causa D., C 177/02)

                               2.4.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                                         In una sentenza del 16 ottobre 2001 nella causa A., C 407/00, chiamato ad esprimersi a proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione l'Alta Corte ha rilevato:

"  3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une           définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.

Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de          buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement           attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement           attaqué est erroné.

    b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de           son état de santé, prendre une douche en cours de journée (attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).

    Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce           point également, le jugement attaqué est erroné.

    c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999.

    Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.

Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de           l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.

    Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne           saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir           si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée           (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).

    En conséquence, la cause doit être renvoyée à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire."

                                         Nella successiva sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H.,

                                         C 108/04, il TFA ha rilevato:

"  4.2  Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne tenait pas raisonnablement compte de  ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.3  Après avoir procédé à l'instruction complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.

La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des  renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________ indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office, car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait  une section nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.

Ces différents éléments permettent de tenir pour établi au degré de  vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait  aux conditions des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let d LACI)."

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:

"  (…)

3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher, französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.

3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).

(…)

3.4

3.4.1  Zunächst ist festzustellen, dass der Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes, zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a, sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG.

3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98 angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom 10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.

3.4.3  Aufgrund dieser Erwägungen ist die Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3 AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)

                                         Relativamente alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:

"  3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art. 45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt, die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).

Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa) - eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"

(DTF 130 V 125-131 consid. 3.5.)

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una  concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                                         Inoltre in una sentenza dell'8 luglio 2004 nella causa P. (38.2003.94) il TCA, vagliate le circostanze concrete oggettive della vertenza sub judice e la situazione soggettiva dell'assicurata, ha ritenuto che nella fattispecie in esame non erano dati dei validi motivi che facessero apparire la colpa della stessa di gravità media o lieve. Pertanto questa Corte ha confermato la sanzione di 31 giorni inflitta all'assicurata per aver ritirato la sua candidatura relativa a un'occupazione adeguata assegnatale ufficialmente. In questo senso ha pure deciso il TFA in una sentenza del 28 luglio 2004 nella causa V., C 7/04.

                               2.7.   L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

                                         In un'altra sentenza del 22 dicembre 2004 nella causa S. (C 116/04) l'Alta Corte ha rilevato:

"  Überdies war der Kerngehalt aller Aussagen des Herrn T.________  identisch in dem Sinne, dass sich der Versicherte nicht mehr  vereinbarungsgemäss bei ihm gemeldet habe, weshalb es zu keiner Anstellung gekommen sei. Hiezu konnte der Versicherte im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 42 ATSG) schriftlich Stellung nehmen, sodass keine Ungleichbehandlung der Parteien bei der Beweiserhebung vorliegt.

3.1.2  Die Verwaltung verletzte indes den verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) insofern, als sie es unterliess, dem Beschwerdegegner das während des Einspracheverfahrens erstellte Gesprächsprotokoll vom 16. September 2003 zur Stellungnahme zu unterbreiten (Art. 42 ATSG). Da aber die Aussagen im Protokoll vom 16. September 2003 letztlich nicht von entscheidwesentlicher Bedeutung waren und weil sich der  Versicherte vor- wie auch letztinstanzlich hiezu vollumfänglich äussern konnte, nachdem  das Eidgenössische Versicherungsgericht sowohl die Sach- wie auch die Rechtslage frei überprüft (Art. 132 OG), ist der Verfahrensmangel ausnahmsweise einer Heilung zugänglich (BGE 127 V 437 Erw. 2d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen)."

                                         Nella presente fattispecie il TCA constata che il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato.

                                         Infatti l'amministrazione ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con uno scritto dell'11 maggio 2005, ossia prima di pronunciare la sanzione (cfr. Doc. 9).

                                         Pertanto il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 30 giugno 2005, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                               2.9.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurato aveva messo personalmente un'inserzione sul giornale "__________" ed è stato contattato direttamente dal potenziale datore di lavoro (cfr. Doc. 9).

                                         L'assicurato si è immediatamente presentato presso la ditta __________ il 10 maggio 2005 e, in primo tempo, ha accettato di iniziare la sua nuova attività il giorno successivo.

                                         L'11 maggio 2005 egli non ha tuttavia iniziato il nuovo lavoro "asserendo che aveva degli impegni per i prossimi giorni" (cfr. dichiarazione del datore di lavoro dell'11 maggio 2005, cfr. Doc. 9, poi confermata il 20 giugno 2005, cfr. Doc. 6).

                                         L'assicurato nella sua opposizione contro la sanzione ha affermato testualmente che "tutto quanto vi è scritto è una calunnia" e che la sospensione "è un vero e proprio sopruso come la sospensione di 21 giorni del mese di aprile con il certificato medico" (Doc. 4).

                                         Nel ricorso egli ha ribadito che ciò che è stato scritto nella decisione su opposizione "è una pura calunnia, il lavoro menzionato non è mai esistito" (cfr. consid. 1.4).

                                         D'altra parte il TCA constata che l'assicurato presenta seri problemi di salute almeno dal 16 luglio 2005 (cfr. Doc. A2, certificato medico allegato al ricorso).

                                         Il comportamento dell'assicurato che ha cercato e trovato lui stesso il lavoro, che in un primo tempo l'ha accettato e poi non ha iniziato l'attività e che, infine, ha sostenuto che tale lavoro non è mai esistito, risulta a prima vista difficilmente comprensibile.

                                         Alla luce degli avvenimenti successivi non è tuttavia possibile escludere, senza ulteriori verifiche, che il rifiuto dell'occupazione sia avvenuto per motivi di salute (cfr. consid. 2.8).

                                         In simili condizioni si giustifica l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in questo senso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 38.2005.68 — Swissrulings