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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2006 38.2005.53

1. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,907 Wörter·~45 min·6

Zusammenfassung

Corso "Preparazione del lavoro per la confezione"seguito da un legatore non finanziabile dall'AD.La domanda è stata correttamente formulata prima dell'inizio del corso,però,prescindendo se sia un provvedimento usuale di introduzione o meno,esso non aumenta concretamente le sue possibilità di impiego

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.53   rS/DC/td

Lugano 1 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 maggio 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _____________   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell’8 aprile 2005 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha respinto la richiesta dell’assicurato di frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” organizzato dal centro di formazione professionale __________ di __________ nei giorni 12, 19 e 26 aprile 2005, argomentando:

"  (…)

Non sono stati rispettati i termini richiesti per la consegna della richiesta del corso. Inoltre, riteniamo che dopo più di 12 mesi di ricerche di lavoro quale "legatore", tutte con esito negativo, il corso in oggetto non migliorerà le sue probabilità di collocamento. Si sottolinea che proprio per la mancata opportunità di lavoro quale legatore, il signor RI 1, da alcuni mesi, svolge funzioni di tassista facendo capo al guadagno intermedio." (Doc. 3)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 2), il 17 maggio 2005, l’URC ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato la decisione di rifiuto della frequentazione del corso ”Preparazione del lavoro per la confezione”, osservando:

"  In data 8 aprile 2005 il nostro ufficio ha emesso una decisione formale tramite la quale veniva negato il riconoscimento d un corso "__________ / Preparazione del lavoro per la confezione".

Nella motivazione di tale decisione negativa, indipendentemente dalla questione legata ai termini formali per l'inoltro della domanda, viene sottolineato il fatto che non vi sono garanzie per un concreto inserimento nel mondo del lavoro, connesse con la partecipazione al corso.

Nella sua opposizione sostiene che la frequentazione del corso le aprirebbe opportunità che in caso contrario non possono trovare concretizzazione.

Ravvisiamo che si tratta unicamente di ipotesi teoriche e che non vi è alcuna certezza che ciò possa accadere; oltre a ciò, deve essere opportunamente sottolineato, che al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del corso, non è stato prodotto alcun contratto che potesse garantire la chiusura della disoccupazione a seguito della partecipazione al corso stesso.

Dagli elementi citati, non emergono fattori tali da poter sovvertire la decisione impugnata." (Doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione, sempre tramite il RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale in particolare ha rilevato:

"  (…) facciamo cortesemente presente che il collega RI 1 ha svolto con successo - negli anni 1999-2003 - una riqualificazione professionale per acquisire una certificazione federale come Legatore.

L'essere stato privato, dalle condizioni economiche attuali, della possibilità di operare nella nuova professione, dopo aver investito energie e speranze, non ha rappresentato sicuramente un fatto positivo.

In tali condizioni sembra generalmente opportuno che un disoccupato utilizzi tutte le possibilità (anche minime) per aggiornare le proprie conoscenze e presentarsi nel migliore dei modi rispetto ad ipotetiche offerte di lavoro.

Sappiamo anche che spesso i datori di lavoro tengono in considerazione l'impegno dimostrato per tenersi aggiornati e migliorare le proprie conoscenze.

Il corso "Preparazione del lavoro per la confezione", in programma nei giorni 12/19/26 aprile 2005 (vedi programma allegato), per il quale era stato fatta richiesta, rappresentava proprio un momento di aggiornamento importante e specifico.

Si legge infatti nel programma a riguardo le finalità del corso stesso, che gli obiettivi sono "sollecitare l'acquisizione di nuova pratica ed abilità con proposte, esperienze e tecniche per rispondere alle richieste di produttività e qualità del mercato. Rivolto agli operatori della finitura, in particolare ai/alle giovani legatori/trici, che hanno assimilato sviluppato importanti conoscenze di base, ma che vogliono migliorarsi".

Con queste premesse il non frequentare tale corso avrebbe anche potuto apparire, ad un potenziale datore di lavoro, un atteggiamento di disinteresse o peggio. Per tale motivo il collega RI 1 ha comunque frequentato il corso esponendosi economicamente.

D'altra parte l'argomento che non vi fossero garanzie per un concreto inserimento nel mondo del lavoro, connesse con la partecipazione al corso in oggetto, alla luce dell'attuale situazione economica ed occupazionale, potrebbe stroncare qualsiasi iniziativa atta a migliorare il proprio profilo professionale.

Ugualmente si potrebbe dire riguardo alla mancanza di "certezza" circa le opportunità aperte al corso.

Con tali premesse, al giorno d'oggi, a molti disoccupati cadrebbero motivazioni e interesse per frequentare momenti formativi che evidentemente - in molti casi - non possono dare sbocchi immediati." (Doc. I)

                               1.4.   L’amministrazione, nella sua risposta del 17 giugno 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni di cui si dirà per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   L’8 luglio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso una presa di posizione in merito alla fattispecie dell’__________ (cfr. doc. V; B1-2).

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti sia all’URC, che all’__________ (cfr. doc. VI, VII).

                                         L’URC ha risposto il 23 agosto 2005 (cfr. doc. VIII).

                                         Il responsabile __________ ha dato seguito a quanto richiesto con lo scritto del 25 agosto 2005 (cfr. doc. IX).

                               1.7.   I doc. VI, VII, VIII e IX sono stati inviati al RA 1, rispettivamente i doc. VII e IX all’URC, per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. X; XI).

                                         Sia il rappresentante dell’assicurato, che l’amministrazione sono rimasti silenti.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   L’assicurato ha frequentato il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” organizzato dal centro di formazione professionale __________ di __________ durante le giornate previste del 12, 19 e 26 aprile 2005 (cfr. doc. I; III; IX).

                                         Questa Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili le impugnative, in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

                               2.3.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)")

                                         Pertanto, a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

                                         In questo senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

                                         Al riguardo cfr, anche SVR 2005 ALV N. 6 pag. 19 segg.; DTF 131 V 286.

                               2.4.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti  speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

"  1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

                                         All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

                                         Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

"  1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

                               2.5.   In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

                                         Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                         Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                         Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

                                         L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                         Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                         Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

                                         Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

                                         L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

                               2.6.   A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

                                         Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

                                         La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

                                         In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

                                         Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

                                         Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

                                         La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

                                         Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

                                         In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"  In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass  nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

                                         In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

                                         In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"  (…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)

                               2.7.   L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.

                                         Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato:

"  6.

6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."

                                         Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…)

3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

                               2.8.   La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                         Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

                                         In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

                                         Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.

                                         La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:

"  aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

                                         Nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato, rilevando:

"  (...)

4.1  En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet  fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces  montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On

relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).

4.2  Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F.________ et des

certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et

d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.

Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette

expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.

Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement. (...)"

                                         In una sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04, l’Alta Corte ha ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ», nel caso di un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo delle conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre tale corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In particolare il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa nel settore della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai numerosi anni di esperienza professionale, era in grado di trovare un’occupazione nel suo ambito di attività o in uno affine anche senza la frequentazione del citato corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Infine con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

                               2.9.   Nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato che:

"  (…)

C32    La fréquentation du cours financé par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.

C33    Toute acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.

C34    La durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.

C35    Il n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.

C36    Selon une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.

C37    L'art. 83 OACI exige que le cours assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.

C38    Des éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.

C39    De manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.

(…).” (Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)

                                         E’ utile sottolineare, come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini dell’assicurato.

                             2.10.   Nell'evenienza concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurato di frequentare il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” organizzato dal centro di formazione professionale __________ di __________, in quanto, da un lato, non sono stati rispettati i termini per la richiesta, e dall’altro, il corso non migliora le sue probabilità di collocamento (cfr. doc. 3; A1).

                                         L’insorgente, dal canto suo, sostiene che tale corso rappresenti un’ulteriore possibilità di trovare un’occupazione adeguata, essendo lo stesso specifico alla professione di legatore e unico nel suo genere nel Cantone Ticino (cfr. doc. 2). Inoltre egli ritiene che il corso ha configurato un momento di aggiornamento importante e che i datori di lavoro spesso tengono in considerazione l’impegno dimostrato per tenersi aggiornati e migliorare le proprie conoscenze. Pertanto l’eventuale decisione di non seguire il corso avrebbe potuto apparire a un potenziale datore di lavoro un atteggiamento di disinteresse o peggio. L’assicurato ha, infine, rilevato che il fatto che non vi fossero garanzie per un concreto inserimento nel mondo del lavoro connesse con la partecipazione al corso, alla luce dell’attuale situazione economica e occupazionale, potrebbe stroncare qualsiasi iniziativa atta a migliorare il proprio profilo professionale (cfr. doc. I).

                             2.11.   Sulla questione procedurale sollevata dall'URC questa Corte rileva che l’art. 60 cpv. 3 LADI prevede che chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari (cfr. consid. 2.4.).

                                         Giusta l’art. 81e cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 81 cpv. 3 OADI, inoltre, la domanda di consenso deve essere presentata al servizio competente al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante formula la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

                                         Nella presente fattispecie la richiesta relativa al corso in questione è stata compilata dall’insorgente il 5 aprile 2005 e dall’organizzatore del corso il 6 aprile 2005. Essa è pervenuta all’URC il 7 aprile 2005 (cfr. doc. 3).

                                         Il corso, suddiviso in tre giornate, ha avuto inizio il 12 aprile 2005 (cfr. doc. A2; 3).

                                         L’assicurato non ha, quindi, effettivamente presentato la propria domanda al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del corso.

                                         Tuttavia egli ha comunque inoltrato la richiesta precedentemente al 12 aprile 2005, giorno in cui ha preso avvio il corso.

                                         In proposito occorre osservare che la legge non contempla alcun termine entro il quale richiedere il consenso per la partecipazione a un corso.

                                         L’ordinanza, per contro, indica che la domanda deve essere notificata all’autorità competente entro il termine di dieci giorni prima dell’inizio del corso.

                                         La conseguenza prevista in caso di ritardo, ossia la presa a carico dei costi unicamente a decorrere dal momento in cui la domanda è presentata, si riferisce espressamente solo all’ipotesi in cui la richiesta venga formulata successivamente all’inizio della misura inerente al mercato del lavoro.

                                         Nessuna sanzione è, invece, prevista per l’eventualità in cui la domanda sia introdotta meno di dieci giorni prima dell’inizio del corso.

                                         In simili condizioni, all’assicurato non può essere negato il diritto alle prestazioni riconosciute dalla LADI nel caso di partecipazione a provvedimenti di formazione per il solo fatto che la richiesta di partecipare al corso “Preparazione del lavoro per la confezione” non è pervenuta all’autorità competente con un anticipo di almeno dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento, bensì unicamente cinque giorni prima dello stesso, ossia il 7 aprile 2005.

                             2.12.   In merito al finanziamento del corso richiesto dall'assicurato giusta l'art. 60 LADI, il TCA rileva dapprima che, affinché l'assicurazione contro la disoccupazione assuma i costi di un corso, occorre che il collocamento di un assicurato sia considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. DLA 1999 pag. 64; SVR 1999 ALV Nr. 1; DLA 1998 N. 38, pag. 212; STFA del 3 luglio 1997 nella causa P.F., C 373/96; STCA del 2 agosto 1999 nella causa P., 38.1999.25; STCA del 1° febbraio 1999 nella causa Z., consid. 2.4 e 2.5).

                                         Nel caso di specie l’assicurato nel mese di settembre 2003, lavorando presso la __________ di __________, ha conseguito l’attestato di capacità quale legatore (produzione di opuscoli). Tale formazione è stata svolta - dal 1999 al 2003 -, beneficiando di assegni di formazione versati dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 1, 3).

                                         Il 1° ottobre 2003 l’insorgente è stato assunto dalla __________ di __________ in qualità di legatore. Egli, il 31 gennaio 2004, si è licenziato con effetto dal 28 febbraio 2004 (cfr. doc. 1).

                                         Agli atti risulta un certificato medico del 14 febbraio 2004 del Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, nel quale il sanitario, visto il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, gli ha consigliato di cambiare il posto di lavoro (cfr. doc. 1).

                                         Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione dal 1° marzo 2004, dichiarando di ricercare un impiego a tempo pieno quale legatore di tipografia o legatore industriale (cfr. doc. 1).

                                         Nel mese di giugno 2004 egli ha chiuso il caso di disoccupazione, in quanto ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ di __________ quale legatore. Il contratto di impiego è stato, tuttavia, rescisso dal datore di lavoro per la fine del mese di novembre 2004, a causa di motivi legati a una ristrutturazione (cfr. doc. 1).

                                         Il 4 novembre 2004 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento con inizio il 1° dicembre 2004 (cfr. doc. 1).

                                         Dalla risposta di causa emerge che l’assicurato, nel mese di giugno 2005, era ancora in disoccupazione (cfr. doc. III).

                                         Da quanto appena esposto risulta che se è vero che nel mese di giugno 2004 l’assicurato è uscito dalla disoccupazione avendo reperito un’occupazione quale legatore presso la ditta __________, è altrettanto vero che questo impiego si è protratto soltanto per cinque mesi.

                                         L’insorgente, a seguito del licenziamento a causa di una ristrutturazione, ha poi dovuto reiscriversi in disoccupazione.

                                         Dai verbali dei colloqui di consulenza del 2 dicembre 2004, del 15 febbraio 2005 e dell’11 aprile 2005 si evince inoltre che non vi erano posti vacanti nel ramo d’attività ricercato dall’assicurato (cfr. doc. 1). Rispondendo al TCA, l’URC, il 23 agosto 2005, ha del resto dichiarato che al ricorrente non sono state assegnate occupazioni nell’ambito della sua professione (cfr. doc. VI; VIII).

                                         Nemmeno l’assicurato, tramite le ricerche intraprese, ha potuto trovare un impiego adeguato.

                                         Il 15 febbraio 2005 il ricorrente ha informato il suo consulente del personale di avere lavorato qualche volta durante il mese di gennaio 2005 quale tassista e di avere dichiarato il relativo guadagno intermedio alla propria Cassa. Egli ha aggiunto, però, che in quel periodo non vi era lavoro.

                                         Dal verbale del mese di aprile 2005 risulta che l’assicurato ha ripreso l’attività di tassista a tempo parziale (cfr. doc. 1).

                                         In ogni caso neppure tale attività, peraltro soggetta a fluttuazioni stagionali e che esula da quelle auspicate dal ricorrente di legatore di tipografia e legatore industriale nelle quali si è riqualificato ottenendo l’attestato di capacità, gli ha consentito di non più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Non è dunque stato dimostrato che l'assicurato, vista la situazione del mercato del lavoro, poteva trovare facilmente un nuovo impiego (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 354-356 n. 541-542).

                                         Al contrario l’amministrazione, il 23 agosto 2005, ha indicato che i disoccupati nel settore della legatoria iscritti agli uffici di collocamento in Ticino erano cinque (cfr. doc. VIII).

                                         Di conseguenza, secondo questo Tribunale, il collocamento dell'assicurato era intralciato considerevolmente per ragioni inerenti al mercato del lavoro.

                             2.13.   Come visto sopra, i costi di una formazione di base o di un perfezionamento professionale generale non devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.).

                                         Il fatto di avere seguito un corso qualsiasi di riconversione o di perfezionamento costituisce sempre un vantaggio nella ricerca di un impiego. Tuttavia dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione devono essere assunti unicamente quei corsi che si impongono per dei motivi inerenti al mercato del lavoro. Analogamente alla formazione di base, nemmeno, quindi, il promovimento generale della formazione professionale continua deve essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione, la quale ha come scopo di combattere la disoccupazione effettiva o prevenire quella imminente in casi determinati, tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento e non di promuovere la formazione continua (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.2.; SVR 2005 ALV Nr. 6 pag. 19; Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004, p.to C22; D. Cattaneo, op. cit., n. 475 pag. 325).

                                         In casu il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” si è svolto sull’arco di tre giornate, il 12, 19 e 26 aprile 2005.

                                         Esso è, dunque, stato di breve durata.

                                         Pertanto, da questo punto di vista, non vi sono motivi per respingere la richiesta dell’assicurato.

                                         Il responsabile della formazione __________, il 25 agosto 2005, ha indicato che durante tale corso, che è rivolto a legatori e legatrici in possesso dell’attestato federale di capacità, viene insegnato:

"  (…) verte sull'analisi dei compiti, sull'organizzazione delle fasi di lavoro, sul controllo della produzione, sulla qualità del prodotto e sulle soluzioni dei difetti.

Obiettivi prefissi e realizzati:

Sollecitare l'acquisizione di nuova pratica ed abilità con proposte, esperienze e tecniche per rispondere alle richieste di produttività e qualità del mercato. Rivolto agli operatori della finitura, in particolare ai/alle giovani legatori e legatrici, che hanno assimilato e sviluppato importanti conoscenze di base, ma che desiderano perfezionarsi, acquisendo quella maturità necessaria richiesta dagli imprenditori." (Doc. IX)

                                         Nel ricorso è stato precisato che si è trattato di un aggiornamento (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

                                         Al riguardo va rilevato che, visti la breve durata del corso organizzato da __________ (tre giornate) e il fatto che esso è stato seguito da un gruppo di otto persone - compreso il ricorrente - di cui i 3/4 avevano già un proprio impiego nel settore della legatoria (cfr. doc IX), si potrebbe ipotizzare che si trattasse di un provvedimento usuale di introduzione non finanziabile dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 81 OADI).

                                         E’ utile, in merito, segnalare che in una sentenza del 4 maggio 2005 nella causa F., C 48/05, pubblicata in DLA 2005 N. 26 pag. 280, relativa a un’assicurata di professione maestra elementare che aveva richiesto all’assicurazione contro la disoccupazione di far fronte al pagamento di un corso di inglese e francese, l’Alta Corte ha rilevato:

"  (…)

2.2.1Wird an der Primarschule neu Französischund/oder Englischunterricht eingeführt, gehört die entsprechende Vorbereitung der Lehrerschaft zur üblichen Aus- bzw. Weiterbildung. Im Programm der Pädagogischen Hochschule Solothurn für das Jahr 2005 werden denn auch Französisch-Intensivkurse angeboten, die sich an Lehrpersonen der Primarschule 1.-6. Klasse und der Sekundarstufe I richten. Es wird darin ausgeführt, die Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK) habe eine Liste von Sprachinstituten zusammengestellt, die eine gezielte Weiterbildung im fremdsprachlichen Bereich für Lehrpersonen gewährleisten würden. Interessierte Lehrpersonen erhielten diese Liste mit den Adressen der Institute bei der Arbeitsgruppe Sprachen NW EDK.

Es ist mithin davon auszugehen, dass die Versicherte eine Sprachschulung in Französisch und/oder Englisch auch absolviert hätte, wenn sie - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht teilarbeitslos wäre. Die Arbeitslosenversicherung hat indessen nicht für Kurse aufzukommen, deren Inhalte üblicherweise von den betreffenden Berufsleuten erworben werden und die zum beruflichen Standard gehören (ARV 1993/1994 Nr. 6 S. 45 Erw. 2, Urteile T. vom 11. Februar 2005 Erw. 4.2, C 79/04, und B. vom 24. Dezember 2004 Erw. 4.2, C 77/04, je mit Hinweisen).” (cfr. DLA 2005 N. 26 pag. 280 consid. 2.2.1.)

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, può in ogni caso esimersi dall’esaminare più approfonditamente tale questione, poiché, come verrà più dettagliatamente esposto nel prossimo considerando, il ricorso va comunque respinto per un altro motivo.

                             2.14.   Nonostante il corso “Preparazione del lavoro per la confezione” completi e migliori la formazione specifica dell’assicurato, esso non aumenta in modo concreto le sue possibilità di impiego, come del resto asserito dall’amministrazione (cfr. doc. 3; A1).

                                         Il ricorrente, il quale, dopo un periodo di disoccupazione nel 1999, ha iniziato un apprendistato quale legatore, conseguendo il relativo attestato di capacità nel 2003 (cfr. doc. 1, 3), ha infatti potuto ottenere, nel 2004, i posti di impiego presso la __________ e la ditta __________ grazie alla riqualifica come legatore (cfr. consid. 2.11.).

                                         In proposito va evidenziato che nel 2004 l’assicurato si è ritirato da un corso di tedesco assegnatogli dall’URC su sua richiesta, proprio perché, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 20 aprile 2004, aveva cominciato a lavorare presso la ditta __________ (cfr. doc. 1, 3).

                                         Il 23 agosto 2005 il responsabile formazione __________, interpellato da questa Corte, alla domanda in che misura tale corso migliora la possibilità di impiego dei legatori, rispettivamente quali possibilità di occupazione offre che i legatori non hanno già, ha risposto (cfr. doc. VII):

"  a) Il settore "allestimento" nelle aziende è molto poliedrico, sia per il

tipo di attrezzature come per le produzioni. Ogni azienda indipendentemente dalla dimensione, si dota del macchinario necessario per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. I macchinari si differenziano oltre che per il produttore, anche per vari aggregati di cui sono dotati. Aggregati montati in funzione di una specifica linea di produzione. Cito ad esempio la macchina per piegare (piegatrice) produttore Heidelberg, tipo Sthal, in commercio vi sono 11 modelli diversi che si differenziano per formato, per numero di tasche, per coltelli per mettifoglio, per tipo di piega, per uscita, ecc.

b) Il candidato acquisisce le conoscenze su tutto il ventaglio di attrezzature (nel corso sono presentate con video e relative schede tecniche) che il mercato offre e sa abbinare la giusta attrezzatura in funzione della lavorazione richiesta. È in grado di stilare un catalogo di produzione, diversificando le varie fasi di lavoro. Coi vari corsisti istaura una conoscenza che gli permette in futuro uno scambio di esperienze." (Doc. IX)

                                         Da ciò emerge che tale corso, pur rappresentando un approfondimento delle sue conoscenze, non migliora la situazione dell’assicurato dal profilo di un nuovo scopo professionale preciso e concreto.

                                         In effetti il responsabile formazione __________ non ha indicato, per chi frequenta il corso, sbocchi professionali specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli che si prospettano a un legatore.

                                         Non sono stati menzionati posti di lavoro i cui requisiti richiesti implichino lo svolgimento del corso in questione o l’acquisizione delle nozioni insegnate durante le tre giornate.

                                         Del resto dal verbale del colloquio del 2 giugno 2005 - posteriore alla frequentazione del corso - risulta che il collocatore ha precisato che non vi erano posti proponibili all’assicurato. Gli è stato così indicato di ampliare il raggio settoriale delle ricerche, candidandosi, ad esempio, quale rappresentante, autista, fattorino (cfr. doc. 1).

                                         Di particolare rilievo, visto che un datore di lavoro per reperire un impiegato non deve necessariamente rivolgersi agli uffici preposti all’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 6.2.), è il fatto che, in ogni caso, l’assicurato stesso non ha potuto reperire un impiego nel suo ramo professionale.

                                         Dalle ricerche di lavoro compiute dal ricorrente nei mesi di aprile e maggio 2005 si evince, inoltre, che il medesimo ha ricercato comunque un impiego quale legatore generico. Infatti egli mai ha precisato di essersi proposto per un’attività nell’ambito della legatoria più specifica e specialistica. L’assicurato, nel mese di maggio 2005, si è poi candidato quale rappresentante e venditore (cfr. doc. 4).

                                         Alla luce di quanto esposto, il TCA ritiene che l'idoneità al collocamento dell’assicurato sia stata concretamente migliorata con il conseguimento dell’attestato di capacità quale legatore nel settembre 2003. In effetti, come già esposto, è stato proprio l'ottenimento di tale certificato ad aprirgli nuovi sbocchi professionali.

                                         Per contro, vista la situazione concreta del ricorrente, il corso ”Preparazione del lavoro per la confezione” del 2005, come già anticipato, benché accresca le sue competenze di legatore, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, non aumenta le sue possibilità di collocamento (cfr. consid. 2.8., 2.9.).

                                         La partecipazione a tale corso permette piuttosto di soddisfare un interesse personale dell'assicurato.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.53 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2006 38.2005.53 — Swissrulings