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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2005 38.2005.51

6. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,148 Wörter·~51 min·2

Zusammenfassung

Insufficienti ricerche di lavoro nei 3 mesi prima della disoccupazione.L'assicurato,quale stagista in banca,poteva solo nutrire la speranza di venire assunto dalla stessa.Egli avrebbe dovuto così cercare maggiormente in altre banche e in altri settori del terziario.Sanzione di 9 giorni corretta.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2005.51   rs/sc

Lugano 6 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 maggio 2005 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ___________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 18 marzo 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha sospeso l’assicurato per 9 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2005, per insufficienti ricerche di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 7)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta il 2 maggio 2005 dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 14), l’URC, il 10 maggio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.

                                         In particolare l’amministrazione ha rilevato:

"  L'assicurato è stato iscritto al collocamento dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2005 ed era alla ricerca di un'occupazione in qualità di impiegato di banca. Dal 1° maggio 2005 è stato assunto alle dipendenze della __________ (posto di lavoro assegnato dall'URC di __________ in data 1.4.05).

Il 1° marzo 2005 il consulente di riferimento signor __________ trasmette una richiesta di giustificazione dando la possibilità al signor RI 1 di prendere posizione in relazione alla mancata comprova di ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento (gennaio-febbraio nessuna comprova - dicembre una candidatura).

In data 4 marzo 2005 l'__________ di __________ trasmette uno scritto per conto dell'assicurato del seguente tenore:

"                                     Richiesta di giustificazione no. 209018809 Egregio signor __________, in riferimento al suo scritto del 1° marzo 2005 scorso, le confermiamo che il signor RI 1, al termine della sua formazione, non ha avuto possibilità d'inserimento all'interno di __________.

La nostra prassi prevede che, quattro mesi prima della conclusione del contatto di formazione, sia il/la giovane sia il responsabile del personale delle giovani leve, cerchino attivamente un inserimento nei ranghi dei collaboratori della banca.

Durante questo periodo, e in particolare a partire dai mesi di gennaio e febbraio 2005, il signor RI 1 si è candidato e presentato per vari posti di lavoro all'interno del nostro istituto. Malauguratamente le varie possibilità non hanno avuto un esito positivo e di conseguenza il contratto a tempo determinato è scaduto il 28.2.2005.

Ci auguriamo che la presente possa aver chiarito la situazione e restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.”

Si ritiene che il consulente abbia rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato come prescritto dalla giurisprudenza federale.

Dopo aver esaminato le motivazioni contenute nello scritto del 4 marzo 2005, il consulente ha valutato che vi fossero gli estremi per pronunciare una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione. Considerato che le trattative condotte, come prassi, all'interno dell'istituto non davano nessuna certezza che potessero sfociare nel rinnovo del contratto di lavoro, l'assicurato si sarebbe dovuto orientare con le proprie ricerche anche all'esterno del precitato istituto.

Di fatto precedentemente si era già attivato in questo senso, come è dimostrato dalle ricerche compiute alla fine dell'anno 2004.

(...)

Nell'ambito del riesame della pratica, considerata la giurisprudenza vigente, l'Ufficio Regionale di Collocamento ritiene che nell'atto d'opposizione non vi siano nuovi elementi che permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

Dopo un'attenta rilettura della situazione si costata che la sanzione inflitta rispecchia il principio della proporzionalità di conseguenza l'apprezzamento eseguito dal consulente rispecchia la prassi vigente (in effetti le ricerche fatte all'interno dell'istituto prodotte dall'assicurato hanno permesso di mitigare l'entità della sanzione a 3 giorni mese, nel caso in cui l'assicurato non fosse stato in grado di produrre nessuna ricerca di lavoro la prassi prevede una sospensione 4-6 giorni mese)." (Doc. A)

                               1.3.   L’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, precisando che:

"  (...)

1.      Il signor RI 1 è stato dipendente di __________, con un contratto di durata determinata, fino al 28 febbraio 2005. II medesimo, dal 1. marzo 2005, ha chiesto le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e si è iscritto all'Ufficio regionale di collocamento di __________. Dal 1. maggio 2005, dopo soli due mesi di disoccupazione, il signor RI 1 è stato assunto alle dipendenze della __________ di __________.

2.   Il 1. marzo 2005 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) ha chiesto al signor RI 1 di voler indicare i motivi per i quali il medesimo non era riuscito a comprovare le richieste di lavoro durante gli ultimi 3 mesi prima della sua iscrizione all'URC medesimo.

La risposta è pervenuta direttamente dal precedente datore di lavoro del signor RI 1.

II 18 marzo 2005 l'URC ha deciso una sospensione del diritto alle indennità a favore dell'assicurato per una durata di 9 giorni a partire dal 1. marzo 2005. L'URC ha indicato che

      " le motivazioni addotte possono essere tenute in considerazione unicamente in maniera parziale, in quanto la persona che fa valere prestazioni assicurative, deve poter comprovare di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la sua permanenza in disoccupazione."

3.   L'opposizione 2 maggio 2005 di RI 1 nei confronti della suddetta decisione, è stata respinta dall'URC con decisione 10 maggio 2005.

L'autorità resistente, dopo aver elencato le disposizioni di legge applicabili in materia, non si è in alcun modo confrontata con le argomentazioni dell'opponente, ma si è limitata ad indicare che

      " nell'ambito del riesame della pratica, considerata la giurisprudenza vigente, l'Ufficio regionale di collocamento ritiene che nell'atto d'opposizione non vi siano nuovi elementi che permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata."

Di fronte ad una simile motivazione, il signor RI 1 non può che rivolgersi a codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni riproponendo le argomentazioni di cui all'opposizione e chiedendo che la decisione impugnata venga annullata.

4.   A norma dell'art. 17 cpv. 1 LADI l'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'Ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori dalla professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno nella ricerca di un lavoro.

L'assicurato, in caso di disoccupazione, deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'Ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende il versamento di prestazioni. Da quel momento l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo (art. 17 cpv. 2 LADI).

Annunciandosi al servizio competente l'assicurato deve in particolare presentare la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro (art. 20 cpv. 1 lett. d OADI).

Le sanzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione sono disciplinate dagli art. 30 e 30a LADI e dagli art. 44 e 45 OADI.

L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI stabilisce in particolare che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata. Tale norma non specifica se l'impegno per ottenere un'occupazione adeguata, allo scopo di evitare una sanzione, deve essere profuso solo dopo l'inizio del periodo di controllo o anche prima. L'obbligo di fornire la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro prima dell'inizio del periodo di controllo è previsto unicamente dall'art. 20 cpv. 1 lett. d OADI che però non precisa quale deve essere l'entità di tali sforzi.

Pure l'art. 45 cpv. 1 lett. a OADI fa riferimento alla possibilità di sospensione del diritto all'indennità nel caso in cui l'assicurato non si sia sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione indicando che in tal caso la sospensione decorre dal primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Questa disposizione non specifica però quando l'assicurato non si sarebbe sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione, rispettivamente quale è l'unità di misura per stabilire se l'assicurato si è adoperato in tal senso in modo sufficiente o insufficiente.

Neppure la giurisprudenza ha stabilito criteri precisi in merito rilevando invece che le decisioni vanno pronunciate in base alle particolarità del caso.

5.   Del ricorrente si può dire tutto ma non che ha voluto percepire indebitamente prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, che ha voluto approfittarsi dei benefici di tale assicurazione o che si è in qualche modo limitato a percepire le indennità di disoccupazione senza preoccuparsi di trovare un nuovo impiego. Il medesimo infatti, pur dovendo cercare un nuovo impiego in un settore non certo facile, quale è quello bancario, in soli due mesi ha trovato un nuovo impiego ed ha potuto rinunciare alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione. Il nuovo datore di lavoro ha saputo apprezzare l'impegno e la costanza del dipendente che sta svolgendo con successo la propria attività durante il secondo mese di lavoro.

II ricorrente però neppure ha atteso passivo la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato con il precedente datore di lavoro. Egli ha dimostrato di essersi intensamente impegnato per trovare un nuovo impiego. L'ultima cosa che avrebbe voluto il ricorrente era dover far capo alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione. Purtroppo ciò è successo, anche in considerazione delle difficoltà nell'offerta di lavoro in ambito bancario. Come detto però, il ricorrente, dopo soli due mesi di disoccupazione, ha già potuto iniziare con successo una nuova attività alle dipendenze di un altro istituto bancario.

Prima della scadenza del contratto a tempo determinato con __________ il ricorrente ha fatto il possibile per ottenere un'occupazione adeguata inoltrando domande d'impiego:

      -    alla Banca __________, il 12 novembre 2004;

      -    a __________ il 12 novembre 2004;

      -    alla Banca __________ il 13 dicembre 2004;

      -    alla Banca __________ il 14 dicembre 2004;

      -    a __________, __________, quale gestore patrimoniale, nel mese di gennaio 2005;

      -    a __________, __________, quale Trade Finance nel mese di gennaio 2005;

      -    a __________, __________, quale Transactional Collateral Management nel mese di gennaio 2005;

      -    a __________, __________, quale consulente BAP nel mese di gennaio 2005;

      -    a __________, __________, quale consulente per la clientela individuale, nel mese di febbraio 2005;

      -    a __________, __________, presso l'Ufficio garanzie, nel mese di febbraio 2005;

      -    a __________, __________, quale consulente telefonico per PMI nel mese di febbraio 2005;

      -    a __________, __________, quale consulente per la clientela commerciale, nel mese di febbraio 2005.

Non vi è dubbio che le ricerche di un'occupazione adeguata prima della disoccupazione effettuate dal ricorrente devono essere considerate sufficienti sia dal profilo quantitativo che qualitativo. II numero delle ricerche è importante ed inoltre l'insorgente, soprattutto durante i mesi di novembre e dicembre 2004, ha effettuato ricerche anche al di fuori del suo precedente datore di lavoro. In ogni caso __________ è un istituto bancario molto grande con numerosissime possibilità d'impiego. II signor RI 1 non si è limitato a cercare un nuovo impiego presso la sede di __________, ma ha inoltrato ricerche anche presso le sedi di __________, __________, __________ e __________. Ciò dimostra che l'interessato si è attivamente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione.

Il periodo di disoccupazione è giunto solo poiché il ricorrente non ha trovato altra soluzione. Come dimostrano i fatti però egli si è impegnato nella ricerca di un'occupazione adeguata anche dopo l'inizio della disoccupazione ed ha potuto trovare un impiego già dopo soli due mesi.

Tra l'altro va evidenziato che le ricerche elencate in precedenza sono solo quelle che hanno potuto essere dimostrate con documenti. II ricorrente ha effettuato numerose altre ricerche telefoniche. Il sottoscritto, che da alcuni anni conosce il ricorrente, è stato più volte interpellato dal medesimo per valutare insieme eventuali istituti di credito ai quali rivolgersi. II ricorrente ha chiesto se vi era disponibilità di posti di lavoro ad alcuni istituti di credito con i quali il sottoscritto ha relazioni.

Per tutti questi motivi si deve concludere che l'insorgente non merita alcuna sanzione.

La sua sospensione dal diritto alle indennità per una durata di 9 giorni è assolutamente ingiustificata. Il medesimo si è infatti sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione. Egli ha dunque adempiuto ai propri obblighi previsti dalla legge. Non vi è pertanto alcun ragionevole motivo che possa giustificare la sanzione di sospensione del diritto alle indennità nei suoi confronti. La decisione impugnata risulta pertanto lesiva degli art. 30 LADI e 45 OADI e come tale va annullata.

6.   Dato l'esito della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale,           va attribuito un congruo importo a titolo di ripetibili, in applicazione dell'art. 22 LPTCA." (Doc. I)

                               1.4.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 15 giugno 2005, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   Il 20 giugno 2005 l’avv. RA 1 ha indicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e ha riconfermato la richiesta di acquisire agli atti tutte le ricerche di lavoro prodotte all’URC al momento dell’annuncio in disoccupazione, con la lettera di motivazione e con l’opposizione del 2 maggio 2005 (cfr. doc. V).

                               1.6.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di dicembre 2004 e gennaio e febbraio 2005, precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 10 maggio 2005).

                                         Nel caso in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 precedenti l’annuncio per il collocamento che ha avuto luogo il 1° marzo 2005. Nel lasso di tempo in questione la terza revisione della LADI era già in vigore e deve, dunque, essere presa in considerazione.

                               2.3.   Dapprima va rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio 2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

                                         Come appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Anche gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Il disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994 pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

                                         Secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"  (…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02)

                                         In una sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"  1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:

"  (...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

                                         Infine, in una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

"  (...)

2.1  Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts  suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che:

"  Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

                               2.6.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C.

                                         (C 280/01), nella quale ha osservato:

"  Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).

                                         Inoltre il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto modo di rilevare:

"  (…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

                               2.7.   L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

                                         In una sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:

"  Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art. 30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im Taggeldrecht nicht zum Tragen.

  Wüsste nämlich eine arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)

                                         In questa sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In una sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

                               2.8.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                                         Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).

                               2.9.   Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

"  b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

  Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

  c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

  d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

  e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

                                         Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato:

"  Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

                                         La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

"  Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat.  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)

                             2.10.   Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che l’assicurato il 1° settembre 2003 ha iniziato uno stage __________ presso l’__________. Dal relativo contratto emerge che la formazione sarebbe durata 18 mesi (cfr. doc. 5).

                                         In effetti il 28 febbraio 2005 il rapporto lavorativo con tale istituto bancario ha avuto termine, non essendovi possibilità di impiego all’interno della banca (cfr doc. 7).

                                         Il 1° marzo 2005 il ricorrente si è annunciato in disoccupazione (cfr. doc. 6). Egli ha beneficiato delle relative prestazioni fino al 30 aprile 2005, quando la sua iscrizione è stata annullata a seguito della conclusione del contratto di impiego con la __________, presso cui ha iniziato a lavorare il 1° maggio 2005 (cfr. doc. 12, 13). Tale opportunità lavorativa è scaturita da un’assegnazione effettuata il 1° aprile 2005 dall’URC (cfr. doc. 8).

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente non ha documentato alcuna ricerca di lavoro per i mesi di gennaio e febbraio 2005 e una sola candidatura per quanto concerne il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. A).

                                         Il collocatore, il 1° marzo 2005, gli ha conseguentemente consegnato brevi manu una "Richiesta di giustificazione" in relazione alla mancata comprova delle ricerche attinenti agli ultimi tre mesi di attività lavorativa presso l’__________, precisando che, in caso di mancate osservazioni entro l’11 marzo 2005, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 7).

                                         A tale richiesta, il 4 marzo 2005, ha risposto direttamente l’ex datore di lavoro dell’assicurato, precisando che nei mesi di gennaio e febbraio 2005 quest’ultimo si è candidato e presentato per vari posti di lavoro all’interno dell’istituto bancario, ma che le varie possibilità non hanno avuto esito positivo e che quindi il contratto a tempo determinato è scaduto il 28 febbraio 2005 (cfr. doc. 7).

                                         L’URC di __________, ritenendo comunque insufficienti le ricerche di impiego intraprese dall’assicurato precedentemente all’annuncio per il collocamento del 1° marzo 2005, con decisione formale del 18 marzo 2005, l’ha sospeso per 9 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7, consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 maggio 2005 (cfr. doc. A).

                                         L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:

"  Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

                                         In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in esame il TCA constata che l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la “Richiesta di giustificazione” citata sopra, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Dunque il diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

                             2.11.   Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere -  alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

                                         In concreto l’assicurato, nel 2003, aveva concluso con l’__________ un contratto di formazione della durata di 18 mesi a tempo determinato con termine il 28 febbraio 2005 (cfr. doc. 5).

                                         Dalla lettera del 4 marzo 2005 dell’__________ emerge che la prassi della banca in merito agli stagisti __________ al beneficio di un rapporto di lavoro di durata limitata di 18 mesi prevede che quattro mesi prima del termine del contratto essi stessi, unitamente al responsabile del personale delle giovani leve, cerchino attivamente un inserimento nei ranghi dei collaboratori della banca (cfr. doc. 7).

                                         Nessuna garanzia viene data dalla banca riguardo a un’eventuale continuazione del rapporto lavorativo.

                                         L’insorgente, pertanto, in qualità di stagista, non essendogli stato garantito alcun impiego da parte dell’__________, poteva unicamente nutrire la speranza di restare impiegato presso tale istituto bancario.

                                         Egli non ha del resto mai sostenuto di avere la certezza di venire riassunto dall’__________.

                                         Di conseguenza il ricorrente, beneficiando soltanto di un contratto di lavoro di durata determinata, negli ultimi tre mesi di attività lavorativa prima dell’iscrizione in disoccupazione era tenuto a compiere degli sforzi quantitativamente e qualitativamente validi al fine di reperire un’occupazione adeguata (cfr. consid. 2.4.).

                             2.12.   Dapprima va segnalato che l’intero incarto dell’URC concernente l’assicurato, il cui richiamo è stato indicato nel ricorso (cfr. doc. I), è parte integrante della documentazione agli atti trasmessa al TCA con la risposta di causa, come emerge dalla stessa (cfr. doc. III), peraltro inviata al ricorrente (cfr. doc. IV).

                                         Dalle tavole processuali risultano comprovate, per il mese di dicembre 2004, due ricerche di lavoro compiute in forma scritta presso la Banca __________ di __________ e presso Banca __________ a __________ (cfr. doc. 3), per il mese di gennaio 2005, quattro ricerche all’interno dell’__________ a __________, __________ e __________ e, per il mese di febbraio 2005, quattro ricerche sempre presso __________ a __________, __________ e __________ (cfr. doc. 14).

                                         Le ricerche relative al mese di novembre 2004 presso la Banca __________ di __________ e presso __________ (cfr. doc. 3, I), sono ininfluenti ai fini della presente lite, in quanto riguardano un mese che esula dal periodo determinante in questione (dicembre 2004 – febbraio 2005).

                                         Con l’atto ricorsuale l’assicurato ha indicato di avere anche intrapreso telefonicamente numerosi sforzi al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. I).

                                         Tuttavia gli stessi non sono stati documentati mediante una conferma per iscritto come, invece, richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.), né sono stati indicati i nominativi dei potenziali datori di lavoro che sarebbero stati contattati.

                                         Considerato che l’insorgente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                                         Tale obbligo è stato del resto ossequiato dall’insorgente nel caso delle altre ricerche menzionate intraprese presso l’__________, Banca __________ e la Banca __________ i __________.

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore)

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche telefoniche (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’insorgente, avendo compiuto, nei mesi di gennaio e febbraio 2005, otto ricerche unicamente all’interno dell’__________ e, nel mese di dicembre 2004, solamente due ricerche in altri due istituti bancari, non si è sufficientemente attivato al fine di reperire un impiego adeguato nei tre mesi precedenti la disoccupazione.

                                         Infatti le ricerche del mese di dicembre 2004 sono insufficienti quantitativamente, mentre quelle dei mesi di gennaio e febbraio 2005, a prescindere dalla questione di sapere se quantitativamente siano sufficienti o meno, non sono valide dal profilo qualitativo, siccome tutte sono state effettuate esclusivamente presso l’__________.

                                         Il ricorrente, negli ultimi tre mesi di attività lavorativa, avrebbe dovuto, da un lato, compiere più ricerche in istituti bancari diversi dal suo ex datore di lavoro e, dall’altro, diversificare le proprie ricerche anche in altri ambiti del settore terziario.

                                         Abbondanzialmente, riguardo all’aspetto quantitativo, giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), la giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, ritenendo in determinati casi un numero minimo di ricerche superiore a quattro (cfr. consid. 2.5.).

                             2.13.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2004 e gennaio e febbraio 2005, l'assicurato ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.7.).

                                         Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

                                         Nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 9 giorni di sospensione (3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di dicembre 2004 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di gennaio 2005 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del mese di febbraio 2005).

                                         Tutto ben considerato, la sospensione di 9 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.).

                                         La decisione su opposizione del 10 maggio 2005 va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2005.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2005 38.2005.51 — Swissrulings