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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.8

20. September 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,911 Wörter·~40 min·3

Zusammenfassung

non é idonea al collocamento l'assicurata che non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e che limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un impiego

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.8   FS/td

Lugano 20 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 18 dicembre 2003 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 13 agosto 2003 l'Ufficio Regionale di collocamento di __________ (URC) ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" concernente la sig.ra RI1:

"  In base a quanto dichiarato dalla Sig.ra RI1 sul curriculum vitae (copia allegata) e confermato dalla copia dell'estratto del registro di commercio (copia allegata), la stessa è ancora socia di una Sagl, la __________." (cfr. doc. 3)

                                         Con riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" l'assicurata è stata convocata per il giorno di lunedì 8 settembre 2003 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sezione del lavoro Ufficio giuridico per essere sentita in merito (cfr. doc. 6/A).

                                         In quell'occasione è stato steso e sottoscritto dall'assicurata un "Verbale di audizione" del seguente tenore:

"  (…)

Dal 14 luglio 2003 sono iscritta in disoccupazione alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale venditrice.

In data 02.09.2003 ho partecipato all'incontro informativo "Diritti & Doveri" presso l'URC di __________.

Sono iscritta presso la Cassa di disoccupazione __________, sezione di __________.

A quest'ultima cassa ho già consegnato tutti i documenti richiesti ad eccezione dei FAUT relativi ai mesi di luglio e agosto 2003.

Situazione Personale

Sono nubile e convivo con __________, __________ a __________. Non ho figli a mio carico e non svolgo nessuna attività accessoria o di volontariato.

Non sono in possesso della licenza di condurre e non dispongo di nessun autoveicolo. Mi sposto con i mezzi pubblici di trasporto o facendo capo a __________

Stato di salute

Mi ritengo in buono stato di salute e abile al lavoro nella misura del 100%.

Situazione / esperienze professionali

Dal 1992 al 1995 ho frequentato la scuola di lingue __________ a __________, conseguendo un diploma VHS nelle lingue di inglese, francese e tedesco.

Dal 1995 al 1997, ho conseguito il diploma di venditrice presso la gioielleria __________ a __________ in __________. In seguito ho lavorato in un negozio per vendita al minuto di biancheria intima a __________.

Dopo un breve periodo di disoccupazione -marzo/agosto 1998- ho ripreso la mia attività in un negozio di articoli di regalo a __________.

Infine, precedentemente alla mia iscrizione in disoccupazione, in data 4 settembre 2000, unitamente a __________, abbiamo costituito la società a garanzia limitata __________ Sagl, ora con sede a __________ in Via __________.

La società ha quale scopo l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di prodotti e materiale agricolo.

Dispone di un magazzino di circa 500 mq e uffici propri.

In seno alla società detengo una quota di fr. 15'000.--, mentre __________ di fr. 5'000.--. La mia funzione è di socia e gerente con firma individuale.

Alle dipendenze della società, compresa la sottoscritta e __________, vi erano 5 dipendenti ma poi a 2 di essi, occupati a tempo parziale, abbiamo dovuto presentare la disdetta a causa della mancanza di un'importante vendita di merce.

Durante la mia attività percepivo un salario netto di fr. 3'000.--.

In merito alla comunicazione in oggetto, dichiaro:

In data 1.luglio 2003, per ordine della Magistratura, tutta la merce, gli oggetti e la documentazione della __________ Sagl è stata sequestrata e contemplata nella nota inchiesta "indoor" ora ancora in fase d'istruttoria.

Purtroppo ho subito un giorno di carcerazione e l'indomani, chiarita la mia posizione, sono stata liberata su ordine del GIAR.

Sono difesa dall'avv. __________, __________ e attualmente resto pure in attesa del dissequestro di tutti i beni della __________ Sagl, che evidentemente dal 01.07.2003 è senza attività, del valore complessivo di circa 500'000.--.

Per ora mi sono state ritornate unicamente le chiavi del magazzino, completamente vuoto, ma senza nessun documento o atto per poter continuare con la nostra attività.

Nel futuro, qualora non potessi più continuare con la mia attività, prospettavo la costituzione di un'attività lavorativa nel settore della viticoltura.

A precisa domanda rispondo che per quanto mi è dato di sapere a giorni la magistratura dovrebbe provvedere al dissequestro di tutti i beni della società. In merito, il mio avvocato dovrebbe presentare istanza di dissequestro.

La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce, é di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività.

Per ora ne continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa.

A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl. Prendo atto che dal sistema informatico COLSTA (gestione dei miei dati personali in disoccupazione) risulta che il Termine Quadro per il periodo in esame non è ancora stato attivato da parte della mia Cassa di disoccupazione. Pertanto, l'Ufficio giuridico prima di procedere ad altre verifiche in merito alla mia idoneità al collocamento o prima di pronunciare la relativa decisione amministrativa - sebbene sia stata sentita personalmente in data odiernachiederà le dovute informazioni alla mia Cassa di disoccupazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI concernente il periodo di contribuzione.

Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una decisione relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al collocamento è una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione -se fossi ritenuta inidonea- comporterebbe il diniego di tali indennità.

(…)." (cfr. doc. 6)

                                         Con decisione del 9 ottobre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurata è ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003 (cfr. doc. 7).

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante, l'avv. RA1 (cfr. doc. 8), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 18 dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 9 ottobre 2003 e ha rilevato che:

"  (…)

1. La signora RI1 è iscritta in disoccupazione a far tempo

dal 14 luglio 2003, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegata di vendita al minuto o venditrice in ambito di orologeria e bigiotteria.

L'assicurata è al suo secondo termine quadro di riscossione (14.07.2003 - 13.07.2005).

2. Con comunicazione 13 agosto 2003 per dubbi circa l'idoneità al

collocamento l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il caso della signora RI1, in quanto la stessa risulta essere iscritta a registro di commercio come socia gerente con firma individuale della società __________ Sagl con sede a __________, con una quota sociale di fr. 15'000.-.

3. Con decisione 8 ottobre 2003 la Cassa di disoccupazione __________ di

__________ ha negato all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 14 luglio 2003, non ritenendo adempiuta la condizione posta dall'articolo 8 cpv. 1 lett. e LADI (nel caso di specie, non è stata comprovata un'attività soggetta a contribuzione). Contro questa decisione l'assicurata non ha interposto opposizione.

4. Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita l'assicurata

a verbale in data 8 settembre 2003, con decisione 9 ottobre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto la stessa inidonea al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003, in considerazione segnatamente della posizione ricoperta in seno alla società e dei suoi legami con la medesima.

Contro la predetta decisione la signora RI1, per il tramite dell'avv. RA1, __________, ha interposto opposizione in data 5/10 novembre 2003.

5. Giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'idoneità al collocamento

costituisce un presupposto per il diritto alle indennità di disoccupazione. Secondo l'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2, ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).

I soci gerenti di una società a garanzia limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Finché la mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia degli aventi diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, Segretariato di Stato dell'economia, gennaio 2002, B31 e segg.).

6. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti emerge che

l'assicurata è socia gerente con firma individuale della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora esistente), ne è la fondatrice unitamente al suo convivente e detiene una quota sociale di fr. 15'000.- Inoltre, per ordine della magistratura ticinese - nel quadro delle operazioni anti-canapa legate all'inchiesta "indoor" in data 1. luglio 2003 sono stati sequestrate la merce, le attrezzature e la documentazione della società. Al riguardo, sentita a verbale in data 8 settembre 2003, la signora RI1 ha in particolare dichiarato quanto segue: La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce, è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa. A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl.

Ora, visto quanto precede e alla luce delta citata giurisprudenza, considerati i legami e il ruolo dell'opponente nella società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento, ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).

A ciò si aggiunge il fatto che l'assicurata non adempie un altro dei presupposti cumulativi di cui all'articolo 8 LADI, a sapere il requisito dell'adempimento del periodo di contribuzione (lett. e).

7. Le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di

giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:

                                         "1.  Il presente ricorso è accolto.

                                          2.  Di conseguenza la decisione 18.12.03 della Sezione del lavoro è annullata e riformata nel senso che la signora RI1 è dichiarata idonea al collocamento a far tempo dal 14.7.2003.

                                          3.  Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 6)

                                         A sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:

"  (…)

1. La signora RI1 e socia e gerente, con una quota sociale di nominali fr. 15'000.--, della __________ sagl con sede a __________. La ditta era attiva nell'ambito del commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale per l'agricoltura e il giardinaggio.

                                  Prove: documenti, richiamo incarto della signora RI1 in

            merito alla domanda di disoccupazione

2. A seguito di un intervento del Ministero Pubblico, la __________ Sagl é

stata chiusa in data 1° luglio 2003 e tutto il materiale e merce ivi rinvenuto e stato posto sotto sequestro. La signora RI1 si è pertanto trovata impossibilitata da un giorno all'altro a esercitare la propria attività lucrativa. Parte della merce inizialmente sequestrata è stata nel frattempo dissequestrata. La signora RI1 tuttavia non ha ripreso l'attività presso la __________ Sagl anche perché nel frattempo la società aveva deciso di lasciare i locali occupati per l'attività commerciale.

    Prove: c.s.

3. La signora RI1 in data 14.7.03 si è pertanto iscritta in

disoccupazione chiedendo che le venisse accordata la relativa indennità ricercando nel contempo un impiego a tempo pieno come impiegata al minuto o venditrice in ambito di orologeria e bigiotteria.

    Prove: c.s.

4. Con la decisione impugnata, la Sezione del lavoro, ha respinto la

richiesta della signora RI1. La Sezione del lavoro rileva come in data 8.10.03 la Cassa di disoccupazione __________ avrebbe negato all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione , non ritenendo adempiuta la condizione prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ovvero l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Si contesta tale verifica. Si allegano i fogli paga della ricorrente rilasciati dalla __________ Sagl per tutti i mesi di attività da cui, tra l'altro, risulta come la signora RI1 soddisfi pure il periodo di contribuzione di cui all'art. 8 lett. e) LADI. Si rileva che questi documenti sono stati ottenuti in fotocopia dal Ministero Pubblico essendo inseriti nella documentazione posta sotto sequestro. Gli originali si trovano presso il Ministero pubblico dove possono essere visionati.

    Prove: documenti, richiamo dal Ministero pubblico dell'inc. per il

               procedimento penale avviato nei confronti della signora

               RI1, c.s.

5. Sempre con la decisione impugnata la Sezione del lavoro

considera la ricorrente non idonea al collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LADI. Essa non sarebbe idonea essendo gerente della __________ Sagl e inoltre perché avrebbe manifestato l'intenzione di ricominciare la propria attività in seno a tale società qualora ciò fosse stato possibile.

    Prove: c.s.

6. È ben vero che la ricorrente è tutt'ora iscritta quale socia-gerente

della società, ma è anche vero che la società di fatto non può svolgere alcuna attività essendo stata privata dal Ministero pubblico di ogni merce. Non si vede nella presente fattispecie quale influenza possa avere tale posizione nel diritto a ottenere una rendita. La tesi della Sezione del lavoro secondo cui i soci gerenti di una società hanno un posizione analoga ai datori di lavoro nella presente fattispecie non regge. La signora RI1, a seguito dell'intervento della Magistratura, non può esercitare alcuna attività in seno alla __________ Sagl. Essa non può in alcun modo prendere decisioni in merito alla società, non può determinarne in alcun modo l'attività e tantomeno decidere in merito alla sua attività in seno all'azienda (ARV-2000-72 ss, DTF 112 V 326 ss, DTF 112 V 136 ss). Nella presente fattispecie si deve per forza concludere che l'attività in seno alla __________ Sagl (inesistente a causa dell'intervento della Magistratura) non ha nessuna conseguenza sulla piena disponibilità dell'opponente a trovare un nuovo impiego.

    Prove: c. s.

7. Da un punto di vista di capacità lavorativa in senso oggettivo, si

ritiene che non vi sia alcun problema e non sembra che neppure la Sezione del lavoro abbia intravisto un problema a questo livello. La signora RI1 non ha alcun impedimento personale a essere collocata. Per quanto concerne la disponibilità soggettiva della signora RI1 a essere collocata e quindi ad accettare un altro impiego, si ritiene che il fatto che l'opponente possa aver affermato che, in caso di riapertura della società, le sarebbe piaciuto poter continuare la sua attività in seno alla stessa, non ne preclude minimamente l'idoneità a un nuovo impiego. Dal momento che la __________ Sagl e stata chiusa per ordine della Magistratura e che verosimilmente lo rimarrà ancora per molto tempo, non si può certo rimproverare alla signora RI1 di aver una capacità residua di lavoro in seno alla __________ Sagl e di non sfruttarla adeguatamente. Semplicemente non è possibile lavorarvi. Il fatto che un pio desiderio della signora RI1 le venga rimproverato, appare perlomeno fuori luogo. II rifiuto di codesta Sezione é assurdo e illogico. La decisione presa nei confronti della qui opponente porta all'assurdo risultato secondo cui una persona deve essere dichiarata non idonea al collocamento ogni qualvolta che questa afferma che se trova un lavoro lo prende. In fin dei conti la signora RI1 ha detto esattamente questo: "se riaprono la __________ ricomincio a lavorare". In realtà la risposta giusta era se riaprono la __________ e non ho ancora trovato un altro lavoro o ho trovato un lavoro meno interessante, ricomincio a lavorare in __________ I. D'altra parte, si ritiene che un qualsiasi richiedente di indennità di disoccupazione possa decidere di chiedere il collocamento, accettare un posto di lavoro che gli viene proposto per poi cambiarlo se ne trova uno migliore. Non vi è nessun obbligo legale che imponga a una persona, che richiede di essere ammessa alla disoccupazione, di non cambiare un lavoro ottenuto a seguito della domanda di indennità. In poche parole la signora RI1 vuole trovare un'attività lavorativa e ciò anche per non dover pesare alla cassa di disoccupazione. Se, una volta ottenuto questo posto di lavoro, in seguito si dovesse poter riaprire la __________ Sagl, l'opponente non esclude la possibilità di licenziarsi (nel rispetto delle norme contrattuali e di legge relative alla disdetta) per ricominciare l'attività in seno alla __________ Sagl. In ogni caso, dal momento dell'iscrizione in disoccupazione e fino all'ipotetica riapertura della __________ Sagl, che non avverrà a breve termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale dipendente.

    Prove: c. s.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 26 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e, dopo aver, tra l'altro, rilevato che: "(…) A motivo del fatto che l'assicurata ha trascurato il suo obbligo di controllo, in data 19 gennaio 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha proceduto alla chiusura del suo caso (doc. 1 e 2) (…)." (cfr. doc. III, punto 1, pag. 2), ha ribadito che:

"  (…)

6. Nel caso in esame, dai documenti agli atti, segnatamente

dall'estratto del registro di commercio (doc. 4), risulta che la signora RI1 è socia gerente con firma individuale della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora esistente), ne è la fondatrice unitamente al suo convivente e vi detiene una quota sociale, maggioritaria, di fr. 15'000.-. Benché la merce, le attrezzature e la documentazione della società siano state sequestrate in data 1. luglio 2003 dalla magistratura ticinese nel quadro delle operazioni anti-canapa legate all'inchiesta "indoor" (al riguardo, nell'atto ricorsuale l'assicurata ha dichiarato che una parte della merce inizialmente sequestrata ha fatto nel frattempo oggetto di dissequestro), nel corso della sua audizione la ricorrente ha dichiarato continuare a curare gli interessi della società (cfr. doc. 6, pag. 2).

Si osserva d'altra parte come l'assicurata, nel corso della sua audizione, abbia segnatamente dichiarato quanto segue: La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce, è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa. A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl (cfr. doc. 6, pagg. 2 e 3). Quanto precede mostra la manifesta volontà della ricorrente di tornare a lavorare per la sua società non appena la magistratura procede al dissequestro dei beni e, nel contempo, il carattere troppo incerto del periodo che l'assicurata può consacrare ad un impiego.

Il fatto che, come asserisce la ricorrente, l'attività della società sia attualmente inesistente a seguito del sequestro dei beni da parte della magistratura non cambia nulla alla posizione che la stessa vi ricopre. Del resto, la __________ Sagl non è finora stata cancellata dal registro di commercio e la signora RI1 continua ad essere iscritta nella sua qualità di socia gerente con firma individuale (le recenti modifiche che emergono dal registro di commercio riguardano unicamente il domicilio dei due soci; cfr. doc. 4). Pertanto, vista la posizione ricoperta dall'assicurata in seno alla società, considerato inoltre come, stante a quanto dichiarato dalla ricorrente, una parte dei beni abbia fatto nel frattempo oggetto di dissequestro, alla stessa rimane pur sempre la possibilità di riattivare l'azienda, semmai su basi diverse.

Non da ultimo va ricordato che, con decisione 8 ottobre 2003, la competente Cassa di disoccupazione ha ritenuto che I'assicurata non avesse diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 14 luglio 2003, in quanto non comprovata l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione (inadempimento, dunque, di uno dei requisiti cumulativi previsti all'articolo 8 LADI). Contro questa decisione la signora RI1 non ha interposto opposizione. Le contestazioni che l'assicurata solleva al riguardo con l'atto ricorsuale non possono dunque essere qui ritenute. A titolo abbondanziale si osserva che i conteggi di salario che la ricorrente ha prodotto in questa sede non dimostrano certo l'esistenza del versamento del salario a favore dell'assicurata sul suo conto privato bancario o postale. Del resto, come constatato dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________, la stessa percepiva lo stipendio in contanti.

Visto quanto sopra e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuti i legami e il ruolo della signora RI1 nella società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento, ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).

(…)." (cfr. doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Oggetto del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione, che ha confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha ritenuto che RI1 è inidonea al collocamento, è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella di sapere se nel pertinente termine quadro l'assicurata ha compiuto o meno il periodo di contribuzione.

                                         E' infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: "Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht", Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 2.5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157. consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274 consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita a dichiarare l'assicurata inidonea al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003.

                                         A questo proposito, dagli atti di causa risulta che con decisione dell'8 ottobre 2003, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa disoccupazione __________ di __________ ha stabilito che l'assicurata non ha diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 14 luglio 2003 perché non ha provato di aver effettivamente esercitato un'attività soggetta a contribuzione.

                                         Pertanto, nella misura in cui l'assicurata vuole ritornare su questa questione, essa lo deve fare presso la Cassa che ha emesso la decisione facendo valere l'esistenza di motivi di revisione e riconsiderazione (cfr. art. 53 LPGA).

                                         Nel merito

                               2.2.   Come appena visto (cfr. consid. 2.1) oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"  (…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

                                         In particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

                                         Al riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

                                         L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione.

                                         In una decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che:

"  (…)

3.1  Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"

(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03)

                                         Al riguardo, nel caso di un'assicurata che ha limitato le proprie ricerche verso un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:

"  (…)

2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)

                               2.4.   A proposito dell'idoneità al collocamento, in una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02, la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza e ha ribadito che:

"  (…)

6.

6.1Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento).

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"

(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

                                         Il TFA ha infine concluso che, nel caso concreto, l'assicurato fosse idoneo al collocamento in quanto ha ritenuto che l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa.

                                         Essa poteva pertanto essere considerata un'attività transitoria che comportava investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività lavorativa a tempo pieno.

                                         Inoltre l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

                               2.5.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale ha stabilito che dal 14 luglio 2003 l'assicurata è inidonea al collocamento, l'amministrazione l'ha sentita personalmente e la ricorrente ha potuto esprimersi in merito (cfr. doc. 6).

                                         Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).

                               2.6.   Dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 14 luglio 2003 e ha rivendicato il diritto alle indennità in quanto impossibilitata a lavorare per il suo datore di lavoro, meglio la __________ Sagl, che a seguito di un intervento del Ministero Pubblico è stata chiusa e tutto il materiale e la merce posti sotto sequestro (cfr. doc. 1, 6, 7, 8, 9 e I).

                                         Nella Sagl sua datrice di lavoro l'assicurata riveste tuttora la carica di socia gerente con firma individuale e una quota di fr. 15'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. 4 e I).

                                         Il suo convivente detiene una quota sociale di fr. 5'000.-- ed è iscritto quale socio senza diritto di firma (cfr. doc. 4 e 6).

                                         Dal verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta che l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:

"  (…)

A precisa domanda rispondo che per quanto mi è dato di sapere a giorni la magistratura dovrebbe provvedere al dissequestro di tutti i beni della società. In merito, il mio avvocato dovrebbe presentare istanza di dissequestro.

La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività.

Per ora ne continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa.

(…)." (cfr. doc. 6).

                                         Sempre dal verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta che l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:

"  (…)

A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl.

(…)." (cfr. doc. 6)

                                         Viste le chiare affermazioni dell'assicurata appena riprodotte e sulla base del principio secondo il quale, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA dell'11 luglio 2003 nella causa B., C 62/03, consid. 2.2; STFA del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00, consid. 3b; STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47 e la giurisprudenza ivi citata), questo Tribunale deve concludere che l'assicurata è soggettivamente inidonea al collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

                                         Infatti, dichiarandosi disposta solo per un lavoro a tempo pieno che possa immediatamente lasciare o quantomeno mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi non appena rientrata in possesso dei beni della __________ Sagl, l'assicurata non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e limita rendendola alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego.

                                         Al proposito significativo è il fatto che l'URC, dopo che l'assicurata non si è presentata al colloquio del 19 gennaio 2004, ha chiuso il suo caso (cfr. doc. 1).

                                         Del resto, considerato anche che l’idoneità al collocamento si esamina in base alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della decisione impugnata (cfr. STFA del 10 dicembre 2002 nella causa G., C 89/02, consid. 1; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00, consid. 2.2; DLA 2000 N. 15, consid. 1, pag. 74; DLA 1998 N. 5, consid. 2, pag. 29; DTF 120 V 385, consid. 2, pag. 387-388 e i riferimenti ivi citati), questo Tribunale non può considerare l'affermazione sostenuta solo con il ricorso (peraltro nemmeno minimamente provata) secondo la quale "(…) In ogni caso, dal momento dell'iscrizione in disoccupazione e fino all'ipotetica riapertura del __________ Sagl, che non avverrà a breve termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale dipendente. (…)." (cfr. doc. I, pag. 5).

                                         In simili circostante, visto tutto quanto precede, il TCA non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2004 38.2004.8 — Swissrulings