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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 38.2004.63

21. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,228 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

rientra nel normale rischio aziendale una perdita dovuta a un calo del lavoro e all'incertezza del mercato nel caso di una ditta che da anni accusa una flessione nonostante la diversificazione operata. Vista la fluttuazione delle cifre d''affari mensili non si possono paragonare i singoli mesi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.63   FS/DC/ss

Lugano 21 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 5 agosto 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 25 marzo 2004 la RI 1, ditta attiva nella gestione di un'impresa per la compra-vendita e le riparazioni di elettroutensili e apparecchiature ed accessori elettronici per veicoli e nella compra vendita di apparecchi ricetrasmittenti e Natel (cfr. doc. 6/G), ha preannunciato, per due dipendenti e per una durata probabile dal 1° aprile al 30 giugno 2004, un periodo di lavoro ridotto al 50% (cfr. doc. 8) adducendo quale motivo che "(…) Improvvisi cali di lavoro dovuti all'incertezza del mercato: i clienti spendono sempre meno per accessori (auto-radio, CD, ecc.).(…)." (cfr. doc. 8/A punto 11a).

                                         Con decisione del 5 aprile 2004 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"  (…)

L'indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Nel presente caso dai dati forniti dall'azienda questo calo non è riscontrabile pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

(…)" (cfr. doc. 5)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro, dopo essersi fatta trasmettere dalla stessa la cifra d'affari realizzata durante i mesi da marzo a giugno 2004 e quella prevista per i mesi di luglio e agosto 2004 (cfr. doc. 2 e 3), il 5 agosto 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 5 aprile 2004 e, tra l'altro, ha osservato che:

"  (…)

3. Nella concreta fattispecie, sulla base dei dati forniti dall'azienda in occasione del preannuncio di lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo per cui sono richieste le relative indennità (a sapere dal 1. aprile al 30 giugno 2004) emerge quanto segue:

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2004: fr. 165'000;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2003: fr. 184'108;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2002: fr. 197'108;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2001: fr. 178'803;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2000: fr. 157'677.

La media per quanto riguarda il quadriennio 2000-2003 è la seguente: 717'696 : 4 = 179'424.

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo aprile-giugno 2004 in confronto alla media del quadriennio precedente è pertanto la seguente: 91.96%.

La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene il suddetto trimestre è dunque dell'8% circa.

In considerazione di quanto sopra e alla luce della citata giurisprudenza, essendo la suddetta percentuale di riduzione inferiore al 25%, la perdita di lavoro subita dall'azienda in parola rientra ancora nel rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la perdita di lavoro in concreto invocata non computabile, viene a cadere una delle condizioni cumulative di cui all'articolo 31 LADI per la concessione delle richieste indennità.

Alla medesima conclusione si giunge se si prendono in considerazione le cifre d'affari aggiornate che la ditta ha prodotto con scritto 27/30 luglio 2004.

Infatti, considerando che per il periodo aprile-giugno 2004 la cifra d'affari complessiva si aggira attorno ai fr. 161'225, ritenuto d'altra parte per il quadriennio precedente una cifra d'affari media di fr. 179'424, la percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo aprile-giugno 2004 è dunque la seguente: 89.85%. La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto trimestre è dunque del 10% circa, inferiore, quindi al 25% così come indicato dalla giurisprudenza citata.

4.   Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)" (cfr. doc. A)

                               1.3.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, in particolare, ha rilevato che:

"  (…)

Non posso accettare le conclusioni fatte in quanto, come si può constatare dai dati da me forniti, si riscontra un notevole calo della cifra d'affari relativa ai singoli mesi (vedi es. gennaio 2001-2002-2003-2004). Inoltre la perdita % dal mese di febbraio 2003 al mese di febbraio 2004 si situa attorno al 13.5%.

Per costante giurisprudenza e come previsto dalla legge la perdita di lavoro deve essere "probabilmente temporanea". Effettivamente i vari Tribunali hanno più volte sentenziato che sono dati i requisiti necessari di cui all'art. 31 cpv. 1 LADI unicamente se la perdita è temporanea e se i posti di lavoro possono essere conservati. In una sentenza del 29.12.1994 il TFA ha stabilito che la questione, intesa a sapere se esistono elementi concreti sufficienti che consentono di rifiutare la presunzione secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro è provvisoria ed atta a mantenere posti di lavoro, deve essere esaminata sotto il profilo di un assieme di circostanze, e precisamente la redditività e la liquidità dell'azienda, il volume e le prospettive delle ordinazioni e soprattutto la situazione della concorrenza.

Ora, visto quanto sopra, a mio modesto parere tali circostanze sono adempiute e di conseguenza mi pare riduttivo, anche e soprattutto per la salvaguardia dei posti di lavoro, negare la concessione del LR per la mancata, o presunta tale, perdita di cifra d'affari del 25%.

La Sezione del Lavoro, malgrado la nostra opposizione, non ne ha accettato i contenuti e ha respinto l'opposizione.

Oltre a quanto summenzionato richiamiamo la costante giurisprudenza in materia e più precisamente cito:

i presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati dall'art. 31 e segg. LADI.

A tale articolo di legge, a nostro modesto parere, la nostra ditta adempie tutte le condizioni, così come pure alle disposizioni contenute e regolate nell'apposita Ordinanza.

Visto quanto sopra chiediamo che il nostro ricorso venga accettato e la nostra ditta possa beneficiare del diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Protestiamo eventuali spese e ripetibili.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 20 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha puntualizzato che:

"  (…)

4. Nel caso in esame, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente in occasione del preannuncio di lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo per cui sono richieste le relative indennità

    (1. aprile-30 giugno 2004), emerge quanto segue:

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2004: fr. 165'000;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2003: fr. 184'108;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2002: fr. 197'108;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2001: fr. 178'803;

·         totale cifra d'affari per il periodo da aprile a giugno 2000: fr. 157'677.

La media per quanto riguarda il quadriennio 2000-2003 è la seguente: 717'696 : 4 = 179'424.

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo aprile-giugno 2004 in confronto alla media del quadriennio precedente è pertanto la seguente: 91.96%.

La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene il suddetto trimestre è dunque dell'8% circa.

In considerazione di quanto sopra e alla luce della citata giurisprudenza, essendo la suddetta percentuale di riduzione inferiore al 25%, la perdita di lavoro subita dall'azienda in parola rientra ancora nel rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la perdita di lavoro in concreto invocato non computabile, viene a cadere una delle condizioni cumulative di cui all'articolo 31 LADI per la concessione delle richieste indennità.

Alla medesima conclusione si giunge se si prendono in considerazione le cifre d'affari aggiornate che la ditta ha prodotto con scritto 27/30 luglio 2004.

Infatti, considerando che per il periodo aprile-giugno 2004 la cifra d'affari complessiva si aggira attorno ai fr. 161'225, ritenuto d'altra parte per il quadriennio precedente una cifra d'affari media di fr. 179'424, la percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del periodo aprile-giugno 2004 è dunque la seguente: 89.85%. La riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto trimestre è dunque del 10% circa, inferiore, quindi al 25% così come indicato dalla giurisprudenza citata.

Visto quanto precede, ritenuto come non sia adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dall'articolo 31 LADI, la ricorrente non può dunque essere posta a beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

(…)" (cfr. doc. III)

                               1.5.   Con scritto pervenuto al TCA il 27 settembre 2004 la ditta ha ancora osservato che:

"  (…)

Da parte nostra, per la salvaguardia dei posti di lavoro, era stata richiesta l'introduzione del Lavoro Ridotto per un determinato periodo. Purtroppo la Sezione del Lavoro ci ha negato questo diritto e di conseguenza siamo stati costretti, nostro malgrado e per la tutela dei nostri interessi, a intimare regolare ricorso dinanzi a codesto Tribunale.

Non possiamo accettare le conclusioni fatte, da parte della Sezione del Lavoro, nel loro ulteriore scritto del 20 settembre 2004. In effetti riteniamo che la Sezione del Lavoro debba adoperarsi affinché vengano salvaguardati i posti di lavoro onde evitare ulteriori disoccupati.

A nostro modo di vedere, durante il periodo di crisi come quello che stiamo attualmente vivendo con una costante e sempre più marcata povertà, la clientela si orienta sempre di più a sacrificare beni di lusso e quindi considerati di seconda necessità.

Di conseguenza da parte delle autorità competenti dovrebbe esserci una certa flessibilità nel rilasciare autorizzazioni all'introduzione del Lavoro Ridotto.

Con questa affermazione non vogliamo che si pensi che le autorità predisposte a questo lavoro debbano abusare della legge ma si richiede unicamente che quest'ultima venga applicata con una minor fiscalità.

Nel caso concreto riteniamo di adempiere i presupposti della LADI in quanto la perdita di lavoro è temporanea e la richiesta di introduzione del lavoro ridotto è servita e ci serve tuttora per mantenere i posti di lavoro. Non da ultimo vi sono pure i motivi economici e la perdita di lavoro è pure stata inevitabile.

D'altra parte non possiamo nemmeno nascondere che il superamento della cifra d'affari del 25% è da noi ritenuta esagerata e una tale o superiore perdita d'affari ci costringerebbe a dover rivedere la gestione della nostra azienda.

Quale piccola azienda ribadiamo che la totalità dei dipendenti ammonta a 5 unità. Fra questi vi sono un'apprendista e la mia persona, quale direttore responsabile ed in possesso della maestria federale, che non possiamo beneficiare delle indennità.

Ora, visto quanto sopra e richiamando quanto già indicato nel nostro ricorso, non possiamo che sperare che questo Tribunale accolga il nostro ricorso in quanto la perdita della cifra d'affari riscontrata ad esempio nei mesi da aprile 2004 a maggio 2004 (ndr. recte: giugno 2004) risulta essere di ben Fr. 35'000.- ca. rispetto al periodo aprile - giugno 2002. Tale differenza risulta essere di Fr. 25'000.- ca. rispetto allo stesso periodo per l'anno 2003.

Logicamente, percentualmente parlando, la riduzione risulta essere inferiore al 25% ma per una ditta piccola come la nostra una perdita finanziaria così elevata e protratta nel tempo ci vedrebbe costretti a dover valutare se continuare o meno l'attività oppure se chiudere "baracca e burattini".

Invitiamo poi a tenere in considerazione la perdita sulla cifra d'affari riscontrata mensilmente rispetto agli anni passati.

La cifra d'affari conseguita nel mese di gennaio 2004 risultava essere di Fr. 36'550.10 rispetto ad una cifra di Fr. 66'068.75 nell'anno 2002 oppure di Fr. 67'055.35 nell'anno 2001.

Visto quanto sopra ed in riferimento alle cifre poco sopra indicate chiediamo che venga accolto il nostro ricorso in quanto l'autorizzazione all'introduzione del lavoro ridotto alla nostra ditta serve al mantenimento dei posti di lavoro come indicato dai disposti di legge.

(…)" (cfr. doc. V)

                                         Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 5 agosto 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

      la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima    per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         In particolare, nella sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02)

                                         Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

                                         Pertanto, anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

                                         Chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

                               2.4.   Il TCA ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

                                         Secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

                               2.5.   Nel caso concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha indicato "(…) Improvvisi cali di lavoro dovuti all’incertezza del mercato: i clienti spendono sempre meno per accessori (auto-radio, CD, ecc.).(…)." (cfr. doc. 8/A punto 11a).

                                         Nello scritto che ha accompagnato il “Preannuncio di lavoro ridotto” la ditta ha, tra l’altro, affermato che:

"  (…)

Dagli scorsi anni, come per altre ditte, abbiamo subito una notevole diminuzione dell’attività lavorativa a causa della crisi economica. Tale evento ha colpito anche le ditte che operano nel settore auto in generale e di riflesso anche la nostra ditta.

Per la salvaguardia dei posti di lavoro, i nostri dipendenti sono attivi da diversi anni, abbiamo introdotto una diversificazione del modo di operare.

Costante perdita d’esercizio (vedi bilanci), difficoltà nel reperire nuovi clienti (problema generale di liquidità). Inoltre abbiamo adeguato l’offerta lavorativa e eseguito una compressione delle spese.

Durante i prossimi mesi ci auguriamo delle entrate che possano coprire almeno le spese derivanti dalla gestione del personale, salari e oneri sociali e ci auspichiamo (come tutti gli imprenditori) a breve termine una ripresa economica. (…)" (cfr. doc. 9)

                                         Dai dati sulle cifre d'affari annue risulta che dal 2000 al 2003 la cifra d’affari annua, fatto salvo un sensibile aumento rispetto all’anno precedente nel 2001, è sempre diminuita (cfr. doc. 6/B).

                                         Questa tendenza era già ravvisabile anche nei precedenti anni visto che la cifra d’affari annua conseguita dalla ditta dal 1995 al 1999 è sempre decresciuta (cfr. doc. 10/E).

                                         In particolare, per quanto riguarda l’evoluzione della cifra d’affari nel periodo durante il quale fa valere l’indennità per lavoro ridotto, meglio durante i mesi da aprile a giugno 2004, dai dati forniti dalla ditta risulta che la stessa dal 2000 al 2004 ha realizzato le seguenti cifre d'affari :

                                         2000                               fr. 157'677.25

                                         2001                               fr. 178'803.20

                                         2002                               fr. 197'108.70

                                         2003                               fr. 184'108.65

                                         2004                               fr. 161'225.75 (cfr. doc. 6/B e 2)

                                         Dunque, durante il periodo in cui fa valere l’indennità per lavoro ridotto, dal 1°aprile al 30 giugno 2004, la ditta ha subito una diminuzione della cifra d’affari rispetto alla media del quadriennio precedente durante il medesimo periodo pari a circa il 10% (fr. 161'225.75 contro fr. 179'424.45).

                                         Come visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 10% rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4) per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.

                                         Questa soluzione si giustifica inoltre se si considerano i motivi addotti per introdurre il lavoro ridotto, tanto più che anche dai precedenti preannunci di lavoro ridotto risulta che da tempo la ditta accusa una diminuzione del lavoro e che anche la diversificazione operata non ha portato i risultati sperati (cfr. doc. 17/B, 16/B, 15/C, 11/B e 10/B).

                                         Ad esempio nel “Preannuncio di lavoro ridotto” per il periodo dal 1° marzo al 30 maggio 1998 la ditta, dopo aver indicato che dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 ha inoltrato 7 richieste di pagamento alla Cassa, ha affermato che: "(…) Visto quanto sopra posso confermarvi che da oramai diversi anni, nel nostro settore, non è più possibile (più di tanto) confermare una ripresa dell’attività lavorativa. (…)." (cfr. doc. 16/B).

                                         Inoltre, nel "Preannuncio di lavoro ridotto" per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2000 la ditta, rispondendo alla domanda circa le misure adottate per evitare il lavoro ridotto ha affermato che: "(…) diversificazione più ampia possibile nelle vendite e nell’acquisizione nuovi clienti, pure per riparazioni meccaniche e collaudi veicoli, acquisto apparecchi Tester adeguati ad oggi. Purtroppo lo sforzo fatto non è riuscito a evitare l’inoltro di questa domanda, che in caso di accettazione salvaguarderebbe l'occupazione del personale in futuro. (…)." (cfr. doc. 11/B,

                                         punto 10.5).

                                         In seguito, oltre a quello oggetto della presente vertenza, la ditta ha ancora inoltrato un "Preannuncio di lavoro ridotto" per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2001 (cfr. doc. 10/A).

                                         Al riguardo significativa è la seguente affermazione contenuta nello scritto che accompagna il preannuncio: "(…) In questo periodo dell’anno, come per altre ditte del settore, subiamo una notevole diminuzione dell’attività lavorativa. In effetti durante i primi mesi primaverili la mole di lavoro, anche a causa delle condizioni meteorologiche, subisce una notevole diminuzione. Esempio, mancati lavori sulle automobili tipo ricarica aria -condizionata, montaggio nuovi impianti condizionatori e/o revisione degli stessi. (…)." (cfr. doc. 10/B).

                                         La perdita di lavoro è dunque ormai usuale nell'azienda. In tale contesto non può essere ignorato che negli anni dal 1993 al 1998 la ditta ha beneficiato delle indennità per lavoro ridotto durante i seguenti periodi:

1993                                                                5 mesi

                                         1994                               11 mesi

                                         1995                               11 mesi

                                         1996                                 4 mesi

                                         1997                                 3 mesi

                                         1998                                 1 mese

                                         Inoltre, vista la fluttuazione delle cifre d'affari mensili (cfr. doc. 10/E, 6/B e 2) non è possibile, come preteso dalla ditta ricorrente, tenere in considerazione la perdita sulla cifra d’affari conseguita nel singolo mese.

                                         Infine, anche avuto riguardo alla cifra d'affari conseguita dalla ditta nei primi due trimestri del 2004, la flessione rispetto alla media della cifra d'affari realizzata nello stesso periodo durante i quattro anni precedenti non raggiunge il 17% (fr. 294'006.65 contro i fr. 353.221.85; cfr. doc. 6/B e 2).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.63 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 38.2004.63 — Swissrulings