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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 38.2004.52

21. März 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,505 Wörter·~53 min·3

Zusammenfassung

rientra nel normale rischio aziendale una lieve diminuzione della cifra d'affari dovuta a una diminuzione e/o perdita di commesse. Anche una perdita di lavoro riconducibile a una decisione amministrativa può rientrare nel normale rischio az. Il tempo di presenza in ditta vale come tempo di lavoro

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.52   FS/td

Lugano 21 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 luglio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 giugno 2004 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                                1.1   Il 20 gennaio 2004 la ditta RI 1, azienda attiva nel ramo dell’edilizia, ha preannunciato, per il settore d’esercizio Silos/Inerti, per quattro dipendenti e per una durata probabile dal 1° febbraio al 30 aprile 2004, un periodo di lavoro ridotto all'80% (cfr. doc. 8) adducendo quali motivi:

"  - flessione della cifra d’affari rispetto all’anno precedente.

- prospettive 2004 negative, vedi congiuntura bassa.

- lavori pubblici in netto calo." (cfr. doc. 8 punto 11/a)

                                         Con uno scritto separato la ditta ha precisato che:

"  11.a) motivi

L’attività del Silos consiste principalmente nell’estrazione di inerti destinata alla produzione di calcestruzzo.

La motivazione principale relativa all’introduzione del lavoro ridotto è da ricondurre alla diminuzione delle ordinazioni.

In effetti diversi cantieri importanti acquisiti nel 2003, che hanno permesso di mantenere la produzione di inerti (in mc), stanno svolgendo al termine.

Attualmente inoltre non ci sono per il momento in previsione ordinazioni nuove.

Questo trend negativo sembra confermato anche per i prossimi mesi, anche se nell’ambito della fornitura di beton e inerti non si possono effettuare delle pianificazioni a lungo termine in quanto le ordinazioni generalmente vengono effettuate a breve termine.

Il personale operativo risulta pertanto sovradimensionato rispetto alle ordinazioni già a partire dall’inizio di quest’anno.

Come evidenziato inoltre nella statistica, la cifra d’affari del 2003, ha subito una flessione del 1% malgrado un aumento della produzione (mc) pari al 7.2%.

Ciò significa che per acquisire determinati lavori, e quindi evitare licenziamenti, si è proceduto a un ribasso dei prezzi.

Pianificazione 01.02.-30.04.2004

Come osservato al punto precedente, non è possibile pianificare a medio-lungo termine i lavori, in quanto le ordinazioni, in genere, vengono effettuate “à la minute” ossia di giorno in giorno.

Lo stesso dicasi per la durata degli stessi che in genere è di 1-2 giorni; motivo per il quale, la pianificazione del personale è estremamente difficoltosa mentre che negli ultimi tempi, esaurite le misure interne, vi sono dei tempi “morti”.

Pertanto quale prevenzione inoltriamo la presente domanda a titolo cautelativo." (cfr. doc. 8/A)

                                         Con decisione del 2 febbraio 2004 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"  (…)

L’indennità per lavoro ridotto può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni non tutte le oscillazioni della cifra d’affari giustificano la concessione dell’indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d’affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell’attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Nel presente caso dai dati forniti dall’azienda questo calo non è riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

(…)." (cfr. doc. 6).

                               1.2.   Il 10 febbraio 2004 la ditta ha scritto alla Sezione del lavoro, all’att. del sig. __________, una lettera del seguente tenore:

"  (…)

Egregio Signor __________,

La presente per chiederle di voler rivedere la decisione suddetta in quanto la nostra domanda del 20 u.s. risulta non essere esaustiva.

Completiamo quest'ultima come segue:

□  con decisione e lettera del 20 u.s., pervenutaci dopo l'invio della

nostra istanza per il lavoro ridotto, l'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua, ha sospeso, per la prima volta dopo decenni, l'autorizzazione concernente il prelievo di inerti alla __________. (Lett. Ufficio dei corsi d'acqua del 20.1.2004 - Doc. 1). Sospensione motivata con il ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo da parte di alcune associazioni ambientalistiche, concernente l'autorizzazione del CdS per il dragaggio delle __________ (Autorizzazione CdS 4.11.03 Doc. 2). Per il ricorso in questione si attende una decisione da parte del TRAM dopo che sono state inoltrate le osservazioni da parte del CdS; rispettivamente dalla sottoscritta, rappresentata dal nostro legale, l'avv. __________.

□  La decisione dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, considerando la sua eccezionalità, non può essere considerato circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.

□  La perdita di lavoro, oltre alla flessione della Cifra d'affari già citata, sono da considerare fattori indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e di conseguenza non imputabili alla sottoscritta.

□  Le attività di dragaggio del canale d'accesso al Silos __________ e quelle inerenti al prelievo di inerti alla __________, ogni anno, durante il periodo della frega, (dicembre-gennaio) venivano automaticamente sospese da parte della sottoscritta, in ossequio alle disposizioni e le prescrizioni ambientali. Durante tali periodi, i dipendenti interessati svolgevano attività interne (vedi anche pto. 11.b nostra istanza del 20.1.04) onde evitare così il ricorso al lavoro ridotto e/o a rescissioni dei rapporti di lavoro. Si ribadisce pertanto il carattere d'eccezionalità e logica esclusione per quello che può essere definito normale rischio aziendale.

□  Il reparto interessato è composto da persone particolarmente qualificate, (barcaioli con permessi speciali, ecc.) alle dipendenze della RI 1 da molti anni. Una rescissione definitiva dei contratti di lavoro, che equivarrebbe ad una perdita di know-how indispensabile per la sottoscritta, potrebbe essere evitata con la concessione del lavoro ridotto. In effetti, l'esito positivo da parte del TRAM, unitamente ad una ripresa delle comande, potrebbe garantire la continuazione dei rapporti di lavoro in questione.

□  L'incidenza finanziaria (interruzione e/o flessione) riconducibile alla riduzione di lavoro non beneficia di alcuna copertura assicurativa (vedi polizza assicurativa - Doc. 3).

□  La sottoscritta come tutte le aziende legate al Gruppo RI 1, opera da sempre in sintonia con una filosofia aziendale centrata sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Filosofia perseguita anche in quei periodi di bassa congiuntura, e/o mancanza di lavoro (vedi periodo di frega) durante i quali, si rinunciò alla rescissione dei contratti di lavoro, optando per la continuazione dei contratti di lavoro e assumendo così a pieno titolo, sacrifici non indifferenti.

In virtù di quanto riteniamo che i requisiti per la concessione del lavoro siano adempiute, chiedendo pertanto di voler concedere le indennità per il lavoro ridotto.

(…)." (cfr. doc. 5)

                                         Al riguardo, viste anche le considerazione della ditta in sede di ricorso (cfr. consid. 1.4.), questo Tribunale rileva che rettamente l’amministrazione ha trattato questo scritto quale opposizione contro la decisione del 2 febbraio 2004 (cfr. doc. 6).

                                         Infatti, lo stesso soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA. Nella Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33, il SECO ha peraltro ricordato che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro, il 2 giugno 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 2 febbraio 2004 e ha osservato:

"  (…)

1.   In data 20 gennaio 2004 la ditta RI 1, attiva nel ramo dell'edilizia, ha annunciato all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) l'introduzione di un periodo di lavoro ridotto dal 1. febbraio al 30 aprile 2004, adducendo la seguente motivazione: "flessione cifra d'affari rispetto all'anno precedente; prospettive 2004 negative, vedi congiuntura bassa; lavori pubblici in netto calo".

Con decisione 2 febbraio 2004 il servizio cantonale si è opposto al pagamento delle indennità per lavoro ridotto, ritenendo che l'asserita perdita di lavoro rientrasse nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Contro la predetta decisione l'azienda in parola ha interposto opposizione in data 10/11 febbraio 2004, adducendo in particolare quanto segue: «Con decisione e lettera del 20 u.s., pervenutaci dopo l'invio della nostra istanza per il lavoro ridotto, l'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua ha sospeso, per la prima volta dopo decenni, l'autorizzazione concernente il prelievo di inerti alla __________ (Lett. Ufficio dei corsi d'acqua del 20.1.2004 - Doc. 1). Sospensione motivata con il ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo da parte di alcune associazioni ambientalistiche, concernente l'autorizzazione del CdS per il dragaggio della __________ (Autorizzazione CdS 4.11.03 Doc. 2). Per il ricorso in questione si attende una decisione da parte del TRAM dopo che sono state inoltrate le osservazioni da parte del CdS; rispettivamente dalla sottoscritta, rappresentata dal nostro legale, l'Avv. __________. ".

Nel corso dei mesi di aprile e maggio 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha decretato, da una parte, la fine degli scavi alla __________, dall'altra, lo smantellamento del Silos __________ sito nella zona protetta delle __________ nonché il ripristino del sedime.

2.   Conformemente all'articolo 31 cpv. 1 LADI, i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o integralmente sospeso hanno diritto ad un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre condizioni, la perdita di lavoro è computabile, se la stessa è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

La perdita di lavoro è peraltro computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Non è computabile, in particolare, se è dovuta a misure di organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI). Questa disposizione ha come scopo di evitare che l'assicurazione contro la disoccupazione indennizzi riduzioni di lavoro che intervengono regolarmente (DTF 119 V 358, consid. l a e riferimenti), nonché le perdite di lavoro che fanno parte dei normali rischi aziendali.

La giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell'azienda e devono di regola essere assunti da quest'ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all'indennità per lavoro ridotto (DLA 2000 pag. 57 consid. 4b; DLA 1996/1997 pag. 58 consid. 2b aa). Per "normale rischio aziendale" s'intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori d'organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato) che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contro misure (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, pag. 426-428; DLA 2000 pag. 57 consid. 4b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che, ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qualvolta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione contraria (cfr. DTF 111 V 384, consid. 2b).

Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che le perdite di lavoro dovute ad insolvenza del committente o a una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA del 2 agosto 2002 nella causa M.B SA, 38.2001.228 e riferimenti ivi citati).

3.   Nel caso in esame, in un primo tempo, e meglio con il preavviso del lavoro ridotto, la ditta in parola ha addotto quale motivazione dell'introduzione dello stesso la diminuzione delle ordinazioni. Successivamente, e meglio con opposizione, la medesima ha indicato quale ulteriore giustificazione, in sostanza, l'esistenza di procedure giudiziarie pendenti in relazione all'attività svolta dalla ditta.

Ora, sia per quanto riguarda la prima motivazione che per quanto attiene alla seconda, alla luce della citata giurisprudenza ci si trova confrontati a delle circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la perdita di lavoro in concreto invocata non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Inoltre, per quanto riguarda la seconda motivazione, va rilevato che una perdita di lavoro conseguente a una decisione giudiziaria sfavorevole alla ditta, soprattutto quando dettata da preminenti interessi pubblici quali la protezione della natura, del paesaggio e dell'acqua, non può in ogni caso essere posta a carico dell'assicurazione disoccupazione.

D'altra parte, ritenuto come, a seguito delle decisioni giudiziarie, la ditta opponente è costretta non soltanto ad interrompere gli scavi alla __________, ma pure a sgomberare il Silos __________ sito nel territorio delle __________ ed a ripristinare il - sedime come era in precedenza, la perdita di lavoro nel caso concreto invocata - che tocca tutti i dipendenti (quattro) del settore di esercizio Silos/Inerti appunto - non può di conseguenza essere ritenuta temporanea ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI. Per quanto riguarda questi quattro dipendenti, lo scorso 19 maggio l'opponente ha del resto confermato all'UG l'impossibilità di inserirli in altri settori dell'azienda.

Visto quanto precede, ritenuto come non sono adempiute nel caso di specie tutte le condizioni cumulative previste agli articoli 31 e seguenti LADI per l'ottenimento delle indennità per lavoro

ridotto, non si ritiene di poter giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. B)

                               1.4.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, in particolare, ha rilevato che:

"  (…)

La Sezione del Lavoro (in seguito SdL) in data 02.06.2004 ha emesso la decisione su opposizione, riferimento MR/aa-856, in merito all'opposizione inoltrata in data 10.02.2004 contro la decisione 02.02.2004 (N. 53280960 : ndr. recte: NG-856, cfr. doc. 6).

In data 20.01.2004, vista la diminuzione delle ordinazioni, abbiamo richiesto per il nostro settore d'esercizio "Silos/inerti", l'introduzione del lavoro ridotto in quanto con tale richiesta si sarebbe potuto salvaguardare i posti di lavoro. In effetti, vista la momentanea ridotta occupazione del nostro personale a tempo pieno, abbiamo richiesto l'introduzione del LR.

In data 02.02.2004 la SdL aveva sollevato l'opposizione contro il pagamento delle indennità LR indicando quale motivo che:

"l'indennità per LR può essere versata unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti, secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione delle indennità per LR. Non di meno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Nel presente caso dai dati forniti dall'azienda questo calo non è riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro".

Non appena ricevuta la decisione abbiamo contattato il signor __________ e gli abbiamo spiegato i motivi per i quali noi avevamo richiesto l'introduzione del LR per la nostra azienda. Lo stesso, dopo aver sentito le nostre argomentazioni ci aveva indicato di presentare un ulteriore scritto indicando anche la questione __________.

Questo nostro scritto di puntualizzazione era stato fatto in quanto il signor __________ ci aveva telefonicamente fatto capire che per il nostro caso, dopo le nostre spiegazioni, era possibile un riscontro favorevole. Con nostra sorpresa il nostro scritto del 10.02.2004 era stato tenuto in considerazione quale opposizione alla decisione precedentemente emessa dalla SdL.

Con questa precisazione vogliamo puntualizzare ed evidenziare la prima frase del p.to 3 a pagina 3, riportata nella decisione su opposizione del 02.06.2004.

Purtroppo e contro la nostra volontà la problematica RI 1 negli ultimi mesi ha avuto un risultato mediatico. Infatti quasi tutti i giorni la cronaca dà notizie in merito al nostro caso. Tutto questo ovviamente inaspettatamente da parte nostra.

Riteniamo che questa pubblicità indiretta, a mezzo dei mass media, abbia fatto slittare al 02.06.2004 la decisione su opposizione oggetto del presente gravame.

(…)

Ora, richiamati gli articoli di leggi summenzionati rispettivamente per costante giurisprudenza riteniamo che la nostra ditta ottemperi all'ottenimento dell'introduzione del LR per il settore d'esercizio Silos/Inerti.

E' vero che in data 14.05.2004 l'Autorità Giudiziaria cantonale (TRAM) ha confermato per il 31.12.2005 la fine degli scavi alla __________ e lo smantellamento del Silos __________ situato nella zona protetta delle __________ e al totale ripristino del sedime (sentenza TRAM, vedi allegato A).

Anche qui dobbiamo constatare come, a pagina 2 ultima frase del cpv. 1, la SdL abbia indicato:

"...Nel corso dei mesi di aprile e maggio 2004...".

Con questo modo di indicare le cose ci pare che la SdL abbia preso la propria decisione sulla base di indicazioni giornalistiche.

Per chiarire definitivamente questa sentenza ci pare ora giusto mettere il campanile al centro del paese e prendere atto delle risultanze delle decisioni giudiziarie.

Visto quanto sopra è vero che il Silos __________ deve chiudere i suoi battenti, ma tale chiusura è prevista per il 31.12.2005 con possibilità di proroga fino al 31.12.2007 e di conseguenza fino a tale data l'attività produttiva del Silos sarà come sempre, salvo il periodo per il quale abbiamo chiesto il LR, al 100% con la relativa occupazione del personale impiegato e con un contratto a durata indeterminata.

Fatta la chiusura si dovrà ripristinare la zona in oggetto e di conseguenza bisognerà pure procedere a dei lavori di ripristino con l'occupazione del personale impiegato al __________.

Il ripristino di tale zona non verrà certamente dato in appalto dalla nostra ditta a terzi.

Solo con queste ragioni riteniamo che l'occupazione dei quattro dipendenti del settore d'esercizio __________ deve essere ritenuta un'occupazione a tempo pieno a tutti gli effetti con il relativo mantenimento dei posti di lavoro.

Il giorno effettivo della chiusura del __________ non comporterà sicuramente il licenziamento dei quattro collaboratori, ricordiamo a questo proposito che gli stessi hanno alle loro spalle decenni di fedeltà alla nostra ditta, ma gli stessi verranno ricollocati all'interno della nostra azienda, ma sempre nel ramo specifico degli inerti in quanto, quale RI 1 e di riflesso con gli organi cantonali competenti, stiamo valutando lo spostamento del silos in altra ubicazione sul __________, fuori dalle __________, con attracco a lago alla __________ __________ con la continuazione dell'estrazione sul lago degli inerti con il relativo trasporto presso la prevista nuova ubicazione del __________.

Visto quanto sopra riteniamo che, a differenza di quanto indicato sulla decisione su opposizione della SdL, la nostra ditta adempia a tutte le condizioni cumulative previste a norma di legge LADI rispettivamente richiamando la costante giurisprudenza del TCA e del TFA.

Chiediamo quindi che la decisione su opposizione del 02.06.2004 della SdL venga annullata e che il RI 1, settore d'esercizio "__________ sia messo al beneficio delle indennità LR.

(…)." (cfr. doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 6 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"  (…)

6. Nel caso in esame, la motivazione principale addotta dalla ditta in parola all'introduzione del lavoro ridotto è la diminuzione delle ordinazioni (cfr. doc. 8). Ora, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente unitamente al preannuncio di lavoro ridotto - essendo questi dati, trimestrali, solamente relativi agli anni 1999-2003, la ricorrente è stata invitata dall'UG (per iscritto, cfr. doc. 3, e, successivamente, anche durante il colloquio telefonico avvenuto lo scorso mese di maggio) a fornire cifre più dettagliate segnatamente per quanto riguarda l'anno corrente, cifre tuttavia non prodotte, l'azienda in parola non potendo a suo dire procedere in tal senso - emerge che le flessioni della cifra d'affari sono minime e comunque non così importanti da raggiungere la percentuale ritenuta dalla giurisprudenza citata (cfr. doc. 8).

                                  Anche stante alle previsioni relative al primo semestre dell'anno in corso indicate dalla ricorrente al punto 10 d) del preannuncio si giunge alla medesima conclusione, a sapere che la flessione del fatturato rientra ancora nel rischio aziendale (cfr. doc. 8).

                                  D'altra parte, se i dipendenti del settore esercizio "__________ /inerti" possono essere occupati altrove - ciò è quanto emerge dalle affermazioni della ditta contenute nell'atto ricorsuale - viene lecito chiedersi in che cosa consiste in definitiva-l'asserita perdita di lavoro.

                                  Infine, con opposizione di data 10 febbraio 2004 la ricorrente ha addotto quale ulteriore giustificazione dell'introduzione del lavoro ridotto, in sostanza, l'esistenza di procedure giudiziarie pendenti in relazione all'attività svolta dalla ditta (cfr. doc. 5). Ora, ci si trova confrontati a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro, per cui la perdita di lavoro invocata dalla ditta ricorrente non è computabile ai sensi dell'articolo 33 cpv. 1 lett. a LADI. Del resto una perdita di lavoro conseguente a una decisione giudiziaria sfavorevole alla ditta, soprattutto quando dettata da preminenti interessi pubblici quali la protezione della natura, del paesaggio e dell'acqua, non può in ogni caso essere posta a carico dell'assicurazione disoccupazione.

(…)." (cfr. doc. III)

                               1.6.   L’avv. __________, il 20 settembre 2004, ha scritto al TCA una lettera del seguente tenore:

"  (…)

Con riferimento all'assegno di termine 7.9.2004, nel rispetto dello stesso, ai fini dell'istruttoria Le puntualizzo quanto segue in merito alla situazione con cui la ditta RI 1 si trova confrontata:

1.

Sussiste una decisione del Dipartimento del Territorio, in seguito alla quale perdura il divieto di prelievi di inerti dal lago a __________;

2.

Nel frattempo il TRAM ha emesso una decisione definitiva (non impugnata al TF) che conferma il divieto di dragare il canale di accesso al Silos di __________.

La conseguenza di questa decisione é la sospensione di ogni attività di transito con i barconi quando il livello del lago non permette più di superare i banchi di materiale che si depositano progressivamente alla foce del fiume.

3.

La decisione del TRAM che ha confermato la decisione di disdetta del __________ per il 31.12.2005 é stata impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale Federale. Il ricorso non beneficia di effetto sospensivo.

Tutte le decisioni indicate sono in possesso dell'autorità cantonale e devono essere considerate come note. Se necessario può richiedere fotocopia.

(…)." (cfr. doc.V)

                               1.7.   Con lettera del 19 gennaio 2005 il TCA ha posto le seguenti domande alla ditta ricorrente:

"  (…)

1. Quale è stata la cifra d'affari conseguita dalla vostra ditta durante il 2004?

                                  (p.f. vogliate indicare la cifra d'affari mese per mese o, almeno, quella trimestrale, così come da voi già fatto in sede di preannuncio di lavoro ridotto nel documento 8/B qui allegato in copia).

2. Dal doc. 8/B (qui allegato in copia) risulta che la cifra d'affari media nel biennio 2002/2003 è stata di poco superiore a 2'000'000 di franchi mentre quella del biennio precedente (2000-2001) è stata di poco superiore ai 3'000'000 di franchi.

                                  Come spiegate la flessione di 1/3 della cifra d'affari media nel biennio 2002/2003 rispetto al biennio 2000/2001?

    Come era la struttura della vostra ditta in quegli anni?

In particolare quale è stata l'evoluzione del personale da voi occupato dal 2000 al 2003?

    (p.f. vogliate trasmetterci l'attuale organigramma della vostra ditta).

3. Quale è stata la cifra d'affari annua riconducibile al settore d'esercizio "__________ /inerti" durante gli anni dal 2000 al 2004?

                                  (p.f. indicare la cifra d'affari mese per mese o, almeno, quella trimestrale).

4. Durante il periodo in cui è stato fatto valere (1° febbraio-30 aprile 2004) cosa hanno fatto i 4 dipendenti per i quali è stata chiesta l'introduzione del lavoro ridotto?

    Erano presenti in ditta e/o hanno svolto altri lavori per la stessa?

5. Viste le risultanze delle decisioni indicate nello scritto del 20 settembre 2004 dell'avv. __________ (doc. V qui allegato in copia), quali sono le conseguenze per i 4 dipendenti impiegati nel settore d'esercizio "__________ /inerti"?

    Questi ultimi sono ancora alle vostra dipendenze?

(in caso negativo vogliate indicare quando è stato rescisso il rapporto di lavoro e documentare).

6. Confermate la seguente affermazione contenuta nel punto 3 della decisione su opposizione del 2 giugno 2004: "(...) per quanto riguarda questi 4 dipendenti, lo scorso 19 maggio l'opponente ha del resto confermato all'UG l'impossibilità di inserirli in altri settori dell'azienda (...)."?

(…)." (cfr. doc. VII)

                                         Entro il termine di proroga concessole (cfr. doc. VIII e IX), con scritto del 17 febbraio 2005, oltre a produrre i doc. C/1 e C/2, la ditta ha risposto al TCA quanto segue:

"  (…)

1.   L'estrazione di inerti alla __________, è stata interrotta nel corso del secondo semestre 2003. La "cifra d'affari" relativa alla produzione d'inerti, (vedi doc 8B) dipendeva in modo preponderante dalla citata modalità d'estrazione. La cifra d'affari fino al 31.12.2003, di cui al doc. 8b, va quindi relazionata all'estrazione d'inerti. Va precisato che nel secondo semestre 2003, ossia dopo la cessazione di dragaggio, la cifra d'affari d'inerti comprende il consumo delle scorte "estratte" dal reparto interessato. Queste scorte, si sono esaurite nei primi mesi del 2004, dopodiché, considerando la sospensione dell'autorizzazione di dragaggio, iI reparto operativo (4 operai) toccato dalla nostra istanza, non ha più avuto alcuna incidenza sulla cifra d'affari in quanto il materiale (inerti) proveniva da altra fonte. La quantificazione relativa all'incidenza delle scorte 2003 sulla cifra d'affari 2004, risulta impraticabile; motivo per il quale ci è impossibile esporre delle cifre in tale senso.

2.   La flessione della cifra d'affari da un biennio all'altro è da ricondurre a fattori congiunturali e di mercato. La struttura della sottoscritta comunque è rimasta invariata. Come già evidenziato nel nostro scritto del 10.2.2004 (di cui alleghiamo copia) , la sottoscritta, come pure tutte le aziende legate al Gruppo RI 1, opera da sempre in sintonia con una filosofia aziendale centrata sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Filosofia perseguita anche in quei periodi di bassa congiuntura, e/o mancanza di lavoro, sopportando a pieno titolo, sacrifici finanziari non indifferenti. Va inoltre precisato che nel periodo in questione, si rinunciò al sussidio per il lavoro ridotto malgrado la flessione temporanea della cifra d'affari e la constatazione di avere il pieno diritto ad usufruire del sussidio citato. Alleghiamo inoltre l'organigramma della nostra ditta, rimasto in pratica invariato dal 2000, per quanto concerne il no. di dipendenti.

3.   La cifra d'affari riconducibile al settore "silos/inerti" equivale a circa il 75% della cifra d'affari di cui al doc. 8B, riallacciandoci a quanto indicato al paragrafo 1.

4.   Durante il periodo 1. febbraio - 30. aprile 2004, come pure fino ad oggi, i 4 dipendenti del settore bloccato, hanno svolto della attività secondarie, effettuando dei lavori saltuari di manovalanza-manutenzione. Questi ultimi sono pertanto sempre stati presenti in ditta, percependo lo stipendio integrale ma con una resa di molto inferiore, considerando che non possono svolgere il proprio lavoro.

5.   I quattro dipendenti impiegati nel settore "silos/inerti" sono tuttora alle nostre dipendenze, come evidenziato nel paragrafo precedente

6.   Non è possibile inserire definitivamente i 4 dipendenti in altri settori dell'azienda per mancanza di qualifiche e nessuna prospettiva di riqualificazione professionale

(…)." (cfr. doc. X)

                                         I doc. VII, VIII, IX e X con relativi allegati sono stati notificati alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. XI) che con scritto del 24 febbraio 2005 ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. XII).

                                         I doc. XI e XII sono stati trasmessi per conoscenza alla ditta ricorrente (cfr. doc. XIII)

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 2 giugno 2004 con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2004), si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"  a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro           la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i   loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"  a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui      tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                                        lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                               2.3.   Secondo l'art. 32 cpv. 1 LADI:

"  Una perdita di lavoro è computabile se:

  a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

  b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

      ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori        dell'azienda."

                                         Per l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

"  a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

    interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze  

    rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di  

    lavoro:

  b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è           causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

  c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali           o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima        o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

  d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

  e. in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di              un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure

  f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda            in cui lavora l'assicurato."

                                         Scopo delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

                               2.4.   Secondo l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         Infatti, la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

                                         In un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. C. SA (C 264/03), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"  (…)

Per normale rischio aziendale la dottrina e la giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

Il concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                                         Secondo la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17, consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

"  (…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten, wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)."

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

                                         Pertanto, anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

                                         In tale contesto va ricordato che, chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

"  (…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32 al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220). Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)"

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01)

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che un importante riduzione del numero dei collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal normale rischio aziendale.

                               2.5.   In particolare riguardo al normale rischio aziendale nel campo dell’edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

                                         Anche le variazioni del tasso di occupazione dovute ad una situazione concorrenziale tesa possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Occorre infatti evitare che l’intervento dell’assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti.

                                         In un'altra decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 50, pag. 290, il TFA ha stabilito che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga un’impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull’inizio dei lavori, rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella congiuntura attuale.

                                         Questa giurisprudenza è stata ancora confermata dal TFA in una decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. AG, (C 8/03).

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che questa giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe).

                                         In una decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 10, pag. 48, il TFA ha poi stabilito che l'esperienza dimostra che le oscillazioni nel portafoglio ordini sono assolutamente usuali nelle imprese di costruzioni, sia in inverno che durante le altre stagioni.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, le perdite dovute ad insolvenza del committente o a una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI).

                                         È vero che la computabilità o la natura temporanea della perdita di lavoro non può essere negata semplicemente a causa della situazione del mercato in generale. E' nondimeno possibile, anzi necessario, per determinare il diritto all'indennità, tenere conto di tale situazione nel ramo in questione. Occorre in particolare esaminare la situazione concorrenziale, una diminuzione della cifra d'affari, un'eventuale evoluzione strutturale, ecc.

                                         Confermandosi ulteriormente nella giurisprudenza appena citata la nostra Massima Istanza, in una decisione del 30 aprile 2001 nella causa W., C 244/99, ha puntualizzato che:

"  (…)

Diese Praxis (ndr.: rinvia alla DLA 1999 N. 10, consid. 4a, pag. 51) wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7 Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).

(…)." (cfr. STFA del 30 aprile 2001 in re W., C 244/99, consid. 3a)

                                         Sulla base di questa giurisprudenza questo Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT I-2003, N. 84, pag 333, ha stabilito che il rinvio dei lavori a seguito di ricorsi interposti contro la delibera del Consiglio di Stato, configurando una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, non costituisce una perdita di lavoro computabile, per cui la ditta aggiudicataria non ha diritto alle indennità per lavoro ridotto.

                                         E’ irrilevante il fatto che si tratti di un lavoro estremamente importante, poiché in tale ipotesi le ditte che partecipano al relativo concorso devono attendersi a maggior ragione l’inoltro di un ricorso contro l’assegnazione dei lavori.

                               2.6.   Questo Tribunale ha ancora stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché un'eventuale evoluzione strutturale) é solo a seconda della consistenza della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L.L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

                                         Pertanto, secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L.L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

                               2.7.   Come si é visto ai sensi della legge la perdita di lavoro deve essere "probabilmente temporanea".

                                         Il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 111 V 379, ha avuto modo di stabilire che, ai fini di decidere se sono dati i requisiti di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, si deve presumere che una perdita di lavoro sarà probabilmente temporanea e che i posti di lavoro potranno essere conservati ogni qualvolta non sussistono concreti dati di fatto che consentano di giungere alla conclusione contraria (DTF 111 V 384, consid. 2b).

                                         In un ulteriore sentenza, pubblicata in DLA 1989 N. 12, il TFA ha precisato che le condizioni devono essere esaminate in modo prospettivo, e precisamente al momento della decisione (cfr. DLA 1989, consid. 3a, pag. 124).

                                         Questa giurisprudenza è stata poi confermata dal TFA in una sentenza pubblicata in DTF 121 V 371 (cfr. DTF 121 V 371, consid. 2a, pag. 373-374).

                                         In una precedente sentenza, pubblicata in DLA 1995 pag. 112 seg., il TFA ha stabilito che la questione intesa a sapere se esistono elementi concreti sufficienti che consentono di rifiutare la presunzione secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro è provvisoria ed è atta a mantenere posti di lavoro deve essere esaminata sotto il profilo di un assieme di circostanze, e precisamente la redditività e la liquidità dell'azienda, il volume e le prospettive delle ordinazioni e soprattutto la situazione della concorrenza. Occorrerà parimenti tener conto del fatto che un'azienda ha percepito reiteratamente in passato indennità per lavoro ridotto.

                                         La nostra Massima istanza ha però precisato che quest'ultimo criterio da solo non consente di escludere il carattere provvisorio della perdita di lavoro e il mantenimento dei posti di lavoro grazie alla riduzione dell'orario di lavoro. Occorre piuttosto che l'esame del singolo caso riveli altre circostanze della stessa natura (precisazione della giurisprudenza).

                                         Ancora, nella già citata decisione del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), l’Alta Corte ha, tra l’altro, ribadito che:

"  (…)

Per quanto riguarda il concetto di temporaneità, va precisato che in assenza di indizi concreti contrari si deve partire dal presupposto che una perdita di lavoro è transitoria (DTF 121 V 373 consid. 2a). Il fatto che in passato sia stato introdotto lavoro ridotto ripetutamente non significa inoltre che la nuova perdita non debba essere considerata passeggera e che con la diminuzione del lavoro non potranno essere conservati i posti di lavoro (DTF 111 V 384 consid. 2b).

(…).” (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03)

                               2.8.   In una decisione del 20 giugno 1996, pubblicata in RDAT I-1997, pag. 266 = SVR 1996 ALV Nr. 78, concernente il lavoro ridotto nel settore alberghiero, il TFA ha stabilito che la diminuzione del lavoro, immutato rimanendo il tempo di presenza sul posto di lavoro, non giustifica l’erogazione di indennità per lavoro ridotto: tipico del settore alberghiero é il fatto di avere a disposizione del personale necessario per ogni evenienza, poco importa se inattivo.

                                         In quell’occasione la nostra Massima istanza ha testualmente precisato:

"  a) La giurisprudenza cantonale ha già correttamente indicato quali siano le norme legali e di ordinanza applicabili in concreto. E' comunque opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LADI, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, se il loro rapporto di lavoro non è stato disdetto (lett. c), e se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (lett. d; cfr. DTF 111 V 384 consid. 2b). Non hanno diritto all'indennità  per lavoro ridotto segnatamente i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). Giusta l'art. 46 OADI, è considerato tempo normale del lavoro la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta (cpv. 1). Il tempo del lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore supplementari, non ancora pareggiate all'inizio del lavoro ridotto, esso non raggiunge la durata normale del lavoro (cpv. 2, nel suo tenore vigente sino al 31 dicembre 1995).

b) Fondandosi su queste norme e sul parere ammesso dalla dottrina (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I pag. 401, 406), i giudici di prime cure hanno concluso che un diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto se la durata del lavoro è stata temporaneamente diminuita, rispettivamente se il lavoro è stato interamente sospeso; non hanno invece diritto all'indennità i lavoratori che non subiscono una perdita di lavoro o la cui perdita non é controllabile (cfr. sentenze inedite 8 luglio 1994 in re C., C 229/93 consid. 4a, e 28 settembre 1994 in re O., C 82/94, consid. 2b). Nel giudizio cantonale è stato pure esposto a quali condizioni la Cassa é tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni alle quali il beneficiario non aveva diritto (art. 95 LADI).

2. In concreto, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva posto in evidenza, nel giudizio del 20 gennaio 1994, che non basta l'accertamento secondo il quale l'attività del ramo alberghiero è fortemente influenzata dal turismo per concludere che il calo d'occupazione sia riconducibile alla sola bassa stagione. Era invece doveroso stabilire se il calo di attività era pure influenzato dalla recessione economica e, se del caso, in quale misura.

In base ad un confronto del numero di pernottamenti nei mesi di settembre 1993 e febbraio 1994, la Corte cantonale era giunta alla conclusione che nel caso dei ricorrenti non sussisteva dubbio alcuno che la flessione fosse essenzialmente dovuta a fattori congiunturali, per cui l'esistenza di tempo di lavoro ridotto e quindi di massima i presupposti per il diritto all'indennità erano dati.

Ulteriormente è stato accertato che ogni mese il Motel indicava, per ognuno dei suoi dipendenti, una perdita di ore lavorative quotidiana pari alla metà della durata del lavoro, senza che però il tempo normale di lavoro dei dipendenti fosse stato minimamente ridotto.

a) Orbene, rettamente amministrazione e primi giudici hanno ritenuto dover essere il tempo di presenza considerato come tempo di lavoro.

A questa conclusione il patrocinatore dei ricorrente contrappone l'argomento secondo il quale il testo di legge non parla di tempo normale di presenza sul luogo di lavoro, ma solo di tempo normale di lavoro: ciò significherebbe che quel che conta per determinare se vi sia diritto all'indennità è la riduzione del tempo normale di lavoro, indipendentemente all'orario di presenza sul luogo di lavoro. Fa valere che nel settore alberghiero e della ristorazione l'obbligo di fedeltà e diligenza nei confronti del datore di lavoro consisterebbe nell'essere disponibile a svolgere la propria professione quando si presentano dei clienti; ciò implicherebbe, per il dipendente, l'obbligo di essere presente sul posto di lavoro anche quando non ci sono clienti, al fine di essere pronto a svolgere il lavoro quando se ne presenta l'occasione. Infine, secondo i ricorrenti non può essere obiettato che nel settore alberghiero il contratto di lavoro prevede che il tempo di presenza è considerato lavoro, per dedurne che non sarebbero adempiuti i requisiti dell'orario ridotto; essi affermano che, se questa considerazione fosse valida, si impedirebbe praticamente la possibilità dell'applicazione dell'orario ridotto a tale settore.

b) Le affermazioni del patrocinatore dei ricorrenti non contengono nulla che posa sovvertire l'opinione dei giudici cantonali. In effetti, tipico del settore alberghiero è il fatto di avere a disposizione, per ogni evenienza, il personale necessario, il quale, per definizione può sovente trovarsi inattivo. Tuttavia, non v'è chi non veda che questa inattività sul posto di lavoro equivale a lavoro. A questo proposito, l'Ufficio cantonale del lavoro ha d'altronde correttamente sottolineato che proprio nel settore alberghiero vige, nel contratto collettivo di lavoro, l'art. 60 cpv. 1 che recita: "La durata media della settimana lavorativa, compreso il tempo di presenza, è al massimo di 42 ore per tutti i lavoratori dell'alberghiera e della ristorazione". Ne deriva che, aderire al parere dei ricorrenti equivarrebbe a mettere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto non è quindi dato in concreto.

3. I ricorrenti censurano pure una violazione del principio della buona fede.

Affermano che il giudizio cantonale del 20 gennaio 1994 e il successivo atteggiamento della Cassa e dell'Ufficio cantonale del lavoro li avrebbero indotti a ritenere pacificamente che nella determinazione delle ore perse andavano calcolate le ore di lavoro non effettuate, a prescindere dalla presenza del personale sul luogo di lavoro.

Le censure dei ricorrenti sono ancorate su premesse di fatto che non trovano alcun riscontro nelle precedenti pronunzie. Rispondendo al gravame, l'Ufficio cantonale del lavoro ha osservato in modo pertinente che i suoi funzionari sono disponibili a fornire informazioni e chiarimenti ai datori di lavoro e ai loro dipendenti, ma che spetta all'utenza esporre la propria situazione affinché possa ottenere precisazioni utili ed agire di conseguenza in modo conveniente e corretto. Ora, alla luce dei principi sopra esposti, appare evidente che in concreto il versamento dell'indennità per lavoro ridotto era subordinato alla diminuzione delle ore globali, consistenti anche nel settore alberghiero in quelle effettive di lavoro e in quelle di presenza. In queste circostanze, manifestamente non è stato violato il principio della buona fede (DTF 119 V 307 consid. 3a, 118 Ia 254 consid. 4b, 118 V 76 consid. 7, 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate) per il motivo che l'amministrazione o i primi giudici avrebbero omesso di informare gli interessati al riguardo.

4. Discende da queste considerazioni che non è possibile scorgere alcuna ragione per scostarsi dalla soluzione ritenuta dai giudici cantonali. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, mentre meritano tutela il giudizio impugnato e le decisioni da esso protette." (cfr. RDAT I-1997, pag. 266 seg.).

                                         Per un caso in cui questo Tribunale ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel caso di una cava, tra l’altro, perché i dipendenti erano presenti in ditta e hanno contribuito ai lavori di sgombero, vedi la STCA pubblicata in RDAT II-2000 N. 92, pag. 348.

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, quali motivi che l’hanno indotta ad introdurre il lavoro ridotto, la ditta ha indicato:

                                         "- flessione della cifra d’affari rispetto all’anno precedente.

                                          - prospettive 2004 negative, vedi congiuntura bassa.

                                          - lavori pubblici in netto calo." (cfr. doc. 8 punto 11/a)

                                         La ditta ha espressamente dichiarato che la motivazione principale dell’introduzione del lavoro ridotto è la diminuzione delle ordinazioni e la fine di importanti cantieri (cfr. doc. 8/A riprodotto in esteso al consid. 1.1).

                                         Con ulteriore scritto del 10 febbraio 2004 (dall’amministrazione rettamente trattato alla stregua di una opposizione, cfr. consid. 1.2) la ditta ha precisato che, a causa di procedure giudiziarie pendenti, le é stata sospesa l’autorizzazione concernente il prelievo di inerti alla __________ e ha sostenuto che, considerato che per decenni mai vi è stata una sospensione, una tale evenienza sarebbe eccezionale e non rientrerebbe nel suo normale rischio aziendale (cfr. doc. 5).

                                         Invitata dal TCA a comunicare la propria cifra d’affari per l’anno 2004 la ditta ha dichiarato di non essere in grado di farlo (cfr. doc. VII e X punti 1 e consid. 1.7).

                                         Invece, nel formulario “Preannuncio di lavoro ridotto”, alla domanda circa il probabile sviluppo del volume d’affari nei prossimi 6 mesi, la ditta ha così risposto: “Flessione del 10-15% rispetto all’anno 2003. Cifra d’affari primo semestre Fr. 850'000.- (Fr. 927'300.-- nel 2003). Materiale primo semestre mc. 24'000.- (mc. 27'100.- nel 2003).” (cfr. doc. 8 punto 10d).

                                         Commentando i dati statistici da lei forniti (cfr. doc. 8/B) la ditta ha affermato che “(…) la cifra d’affari del 2003, ha subito una flessione del 1% malgrado un aumento della produzione (mc) pari al 7.2%. (…).”(cfr. doc. 8/A).

                                         Sempre su questi dati, rispondendo ad una domanda postale dal TCA (cfr. doc. VII punto 2), la ditta ha, tra l’altro, dichiarato che “La flessione della cifra d’affari da un biennio all’altro è da ricondurre a fattori congiunturali e di mercato. (…).” (cfr. doc. X punto 2).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’amministrazione si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro della ditta rientra nel normale rischio aziendale.

                                         Infatti, visto anche il settore in cui opera (edilizia), la diminuzione e/o perdita di commesse accusata dalla ditta rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

                                         Inoltre, dalle indicazioni da lei stessa fornite, la flessione delle cifre d’affari (quella accusata e quella prospettata) è lieve (cfr. consid. 2.6).

                                         Infine, anche una perdita di lavoro riconducibile a una decisione amministrativa può rientrare nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. la decisione del TCA pubblicata in RDAT I-2003, N. 84, pag. 333 citata al consid. 2.5 in fine).

                                         In particolare non è possibile concludere diversamente solo per il fatto che in passato la ditta non sembrerebbe avere mai avuto problemi con l’autorizzazione concernente il prelievo di inerti alla __________.

                                         Infatti, la necessità di un’autorizzazione implica necessariamente la possibilità che la stessa, possa non essere rinnovata e/o revocata.

                                         Va qui poi ricordato che, nel caso di un istituto che si dedicava essenzialmente ai test sistematici di prevenzione della tubercolosi presso tutti i bambini in età scolastica e che ha chiesto le indennità per lavoro ridotto a seguito di una decisione dell’autorità cantonale competente in materia di sanità pubblica che ordinava l’abbandono di questi test sistematici, il TFA ha stabilito che la perdita di lavoro dovuta ai progressi conseguiti nella lotta contro la tubercolosi costituisce un rischio aziendale normale per un istituto che si dedica principalmente all’organizzazione e alla centralizzazione della lotta contro la tubercolosi (cfr. DLA 1996/1997 N. 11, pag. 54).

                                         Inoltre, dagli accertamenti effettuati dal TCA è emerso che i dipendenti per i quali ha fatto valere l’indennità per lavoro ridotto durante questo periodo erano sempre presenti in ditta.

                                         La ditta ricorrente ha infatti dichiarato che: “Durante il periodo 1. febbraio-30. aprile 2004, come pure fino ad oggi, i 4 dipendenti del settore bloccato, hanno svolto delle attività secondarie, effettuando dei lavori saltuari di manovalanza-manutenzione. Questi ultimi sono pertanto sempre stati presenti in ditta, percependo lo stipendio integrale ma con una resa di molto inferiore, considerando che non possono svolgere il proprio lavoro.” (cfr. doc. X punto 4).

                                         Considerato che, secondo la giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8), il tempo di presenza in ditta deve essere considerato come tempo di lavoro, i quattro dipendenti per i quali è chiesta l’indennità per lavoro ridotto non hanno diritto alla stessa anche per questa ragione.

                                         Può invece restare aperta la questione a sapere se, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7), il diritto alle indennità per lavoro ridotto andava respinto anche perché la perdita di lavoro non sarebbe temporanea viste le decisioni giudiziarie che concernono la ditta.

                                         Al riguardo va qui rilevato che dalla stampa risulta che il gruppo RI 1, da gennaio, ha costituito una nuova società: la __________ che si occupa di gestione aziendale e immobiliare e che al proposito il direttore operativo della nuova SA si è così espresso: “L’operazione rientra in una riorganizzazione interna. E’ evidente che noi lavoriamo con l’obiettivo di continuare con il Silos. Altrimenti non avremmo nemmeno costituito la compagnia di gestione” (cfr. l’articolo intitolato: “__________).

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.03.2005 38.2004.52 — Swissrulings