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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2005 38.2004.51

25. Januar 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,133 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

sospensione di un'assicurata che abbandona un impiego adeguato di dentista in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un nuovo lavoro in Ticino.Riduzione della sanzione da 31 a 25 giorni:essa si è licenziata per seguire il fidanzato e si era prima procurata un impiego a tempo parziale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2004.51   DC/sc

Lugano 25 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 giugno 2004 emanata da

Cassa CO 1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 giugno 2004 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato  la sospensione per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione  precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:

"  (...)

L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. La stessa decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.

La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione.

Nel suo caso ha disdetto il rapporto d'impiego presso il datore di lavoro Dr. Med. Dent. __________ di __________ per fine dicembre 2003.

In base allo scritto della Dr.ssa __________ si evince che la stessa aveva delle trattative per una possibile assunzione, ma per motivi di ordine organizzativo dello studio dentistico non è stato possibile concretizzare tale attività.

Dal verbale d'audizione del 10.05.2004 viene confermata l'indicazione che al momento della notifica della disdetta del rapporto di lavoro non aveva sottoscritto un altro contratto di lavoro che le avrebbe impedito di essere disoccupata. Aveva solo delle conferme verbali di possibili assunzioni che tuttavia si sono solo parzialmente concretizzate.

L'occupazione svolta attualmente rappresenta un grado d'occupazione del 40%.

La Cassa ritiene quindi che lo stato di persona parzialmente disoccupata sia imputabile a colpa dell'assicurata che, senza essersi assicurata un altro impiego, ha inoltrato le dimissioni dal precedente datore di lavoro. Anche il desiderio di seguire il fidanzato non può giustificare una riduzione della penalità." (Doc. A)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione o, subordinatamente, una riduzione della stessa a 10 giorni, rilevando:

"  1.

Con la decisione impugnata la Cassa CO 1 ha sospeso il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione per 31 giorni, a far tempo dal 10 marzo 2004, penalità ridotta a 21,5 indennità poiché l'interessata svolge un'attività parziale. La motivazione di questa decisione risiede nel fatto che "la disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi altro impiego" e tale atteggiamento è stato ritenuto quale colpa grave.

2.

La ricorrente, di professione dentista e impiegata presso uno studio dentistico di __________, ha rassegnato le proprie dimissioni dal quel lavoro per la fine di dicembre 2003 per trasferirsi in Ticino dove avrebbe iniziato a lavorare a tempo parziale, a far tempo dal 1° marzo 2003 (recte: 1° marzo 2004), presso lo studio della dott. med. dent. __________ a __________ e presso quello della dott. med. dent. __________ a __________.

Le assunzioni erano state concordate verbalmente.

Solo il lavoro presso la dott. __________ ha potuto iniziare regolarmente mentre quello presso la dott. __________ non ha potuto concretarsi perché quest'ultima ha dovuto assumere un igienista e non vi era disponibilità di una terza sedia per lavorare.

3.

Il fatto di considerare colpevole la ricorrente per non aver continuato nell'attività presso il datore di lavoro di __________ fino al reperimento di una nuova occupazione non appare assolutamente aderente alla realtà dei fatti perché il nuovo lavoro era stato trovato e solo circostanze a lei non imputabili non le hanno permesso di iniziarlo presso la dott. __________. La motivazione della precedente istanza non appare poi corretta poiché la qui ricorrente non avrebbe potuto continuare a lavorare a __________, avendo assunto il lavoro anche presso la dott. __________ a __________ e non si poteva quindi ragionevolmente pretendere che conservasse quell'impiego.

L'assenza di colpa comporta quindi l'annullamento di qualsiasi sospensione dell'indennità di disoccupazione.

4.

Ma anche se, per denegata ipotesi, si volesse ritenere una responsabilità della ricorrente la stessa non potrebbe mai assurgere a colpa grave come, con valutazione senz'altro arbitraria e non rispettosa della proporzionalità, ha deciso l'istanza inferiore. Infatti il TFA (sentenza 17 marzo 2003 C 278/01) ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il posto di lavoro per seguire il fidanzato in Ticino. Ha quindi valutato la colpa dell'assicurata quale mediamente grave.

Anche la ricorrente si è stabilita in Ticino per raggiungere il fidanzato ma, però, si era assicurata l'attività lavorativa e solo contingenze a lei non imputabili (diverse successive esigenze della dott. __________) le hanno impedito di iniziare uno dei due impieghi che aveva trovato.

Addebitarle una colpa grave è già quindi arbitrario perché contrario ai principi sviluppati dalla giurisprudenza.

Tutto considerato, nel rispetto del principio della proporzionalità l'eventuale sua colpa, sempre che esista, andrebbe ritenuta lieve e la sospensione limitata a non più di 10 giorni (art. 45 cpv. 2 OADI).

5.

A valere quali prove si richiamano dalla Cassa di disoccupazione tutti i documenti (verbali di audizione, prese di posizione della dott. __________, corrispondenze, ecc.) contenuti nell'incarto relativo alla ricorrente." (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 luglio 2004 la Cassa chiede di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

In data 27 settembre 2003 la ricorrente inoltrava la disdetta del rapporto di lavoro presso i dentisti __________ e __________ di __________.

L'attività svolta a __________ era a tempo pieno.

In data 10 marzo 2004 si annunciava in disoccupazione perchè, contrariamente a quanto si sarebbe attesa, in Ticino aveva reperito ed iniziato solo un'attività al 40% dal 1° aprile 2004 presso la dentista __________ di __________.

Ciò che non aveva funzionato riguardava un'ulteriore attività presso la dentista __________ a __________ che non poté iniziare sebbene trattative per un'eventuale assunzione parziale fossero state avviate già dall'estate 2003.

La Cassa rileva che al momento della notifica della disdetta dal precedente posto di lavoro la ricorrente non aveva nessuna certezza di un nuovo posto di lavoro sostitutivo in Ticino. Vi erano stati contatti orali che le prospettavano l'inizio di 2 attività parziali in Ticino delle quali una sola si concretizzò.

La signora RI 1 non aveva sottoscritto contratti di lavoro al momento delle sue dimissioni dal precedente posto di lavoro.

Questo suo comportamento, poco avveduto, ha provocato la sua disoccupazione che va pertanto sanzionato in ossequio alle disposizioni legali.

Il fatto che la scelta di lavorare in Ticino era pure legata al desiderio di seguire il fidanzato non modifica la situazione.

La Cassa stabilendo una sospensione del diritto all'indennità per 31 giorni ritiene d'aver debitamente tenuto conto del principio di proporzionalità.

La sanzione risulta ridotta a 21.5 indennità tenuto conto dell'attività parziale svolta attualmente dalla ricorrente." (Doc. III)

                               1.4.   Il 13 dicembre 2004 il presidente del TCA ha posto alcuni quesiti alla dr.med.dent __________ (Doc. V) che ha risposto il 15 dicembre 2004 (Doc. VI).

                                         Su questo accertamento la Cassa ha inoltrato le proprie osservazioni il 28 dicembre 2004 (Doc. VIII), mentre l'assicurata è rimasta silente.

                                         in diritto

                                    In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).

                                         E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

                                         La costante giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA 1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).

                                         Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").

                                         L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri ("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987 N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Nella già citata sentenza dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,

                                         C 22/04 l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:

"  (...)

Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).

Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.

Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui  n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"

                                         Va ancora precisato che la terza revisione della LADI  del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

                                         Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         (Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).          

                               2.4.   Nella presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione dell’assicurata , nella sua professione di dentista, alle dipendenze dei dottori __________ e __________ a __________ era adeguata.

                                         L'amministrazione ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto essa avrebbe disdetto il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

                                         La ricorrente afferma invece di avere inoltrato la disdetta soltanto dopo avere trovato degli impieghi nel nostro Cantone, che l’avrebbero impegnata in misura tale da non dovere richiedere l'indennità di disoccupazione.

                                         Il TCA constata innanzitutto che l'assicurata ha disdetto il contratto di lavoro il 27 settembre 2003 per il 31 dicembre 2003,  con la seguente motivazione:

"  Lieber __________ und lieber __________,

Hiermit möchte ich Euch mitteilen, dass ich das Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der dreimonatigen Kündigungsfrist per 31.12.2003 kündige.

Ich bedanke mich recht herzlich für die Erfahrungen die ich in Eurer Zahnarztpraxis machen durfte und für das mir entgegengebrachte Vertrauen." (Doc. 42)

                                         Il 22 marzo 2004 l’assicurata ha inviato ai suoi ex datori di lavoro uno scritto del seguente tenore:

"  Lieber __________ und lieber __________,

Mit der Sicherheit ab März 2004 80% im Tessin arbeiten zu können, habe ich __________ verlassen. Seit März 2004 arbeite ich wie geplant in __________ für 40%. Nur leider ist die zweite Stelle auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben worden, da nötige Investitionen nicht wie geplant getätigt werden konnten.

Da die Marktsituation im Tessin schwierig ist, und ich bis jetzt noch keine weitere Stelle gefunden habe, musste ich mich beim Arbeitslosenamt melden.

Damit mein Dossier verarbeitet werden kann, bitte ich Euch as beiliegende Formular spätestens innerhalb einer Woche ausgefüllt mir zurückzusenden." (Doc. 40)

                                         Fra gli atti dell’incarto figura inoltre una dichiarazione dell’assicurata del 23 marzo 2004, del seguente tenore:

"  Im Frühling 2003 habe ich mich entschieden zu meinem langjährigen Tessinerfreund zu ziehen um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen, den Wochenendbeziehungen den Rücken zu kehren und meine basalen ltalienischkenntnisse durch die Anstellung im Tessin zu verbessern, damit ich mich hier im Kanton Tessin im beruflichen wie im normalen Alitag voll integrieren kann.

Somit habe ich im Tessin berufliche Kontakte gesucht und Gespräche durchgeführt.

Nach den Gesprächen mit Frau Dr. med. dent. __________ und Frau Dr. med. dent. __________ war ich in der Auffassung zwei Teilzeitstellen ab März 2004 im Tessin zu haben. So habe ich mich am 27. September 2003 entschlossen mein dreijähriges Arbeitsverhältnis als Zahnärztin in der Gemeinschaftspraxis von Dres. med. dent __________ und __________ per 31. Dezember 2003, mit dem bewussten Verzicht auf zwei Monatseinkommen (Monat Januar und Februar 2004) zu kündigen.

Für mich eine grosse finanzielle Einbusse, was ich aber in Kauf genommen habe, da ich ja in der Meinung war ab März 2004 wieder arbeiten zu können.

Nur leider gab es dann im Januar 2004 eine Aenderung. Es hat sich herausgestellt, dass die eine Stelle in __________ (Dr. med. dent. __________) nicht mehr verfúgbar ist, da der zweite Behandlungsstuhl nun durch eine Dentalhygienikerin besetzt wurde. D.h. für mich, dass diese zweite Stelle auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben worden ist, da die nötigen Investitionen für das dritte leere Behandlungszimmer mit fehlendem Behandlungsstuhl noch getätigt werden müssen.

Somit besteht für mich in dieser Zahnarztpraxis sicher für das Jahr 2004 keine Anstellungsmöglichkeit mehr.

Meine aktuelle 40% Teilzeitstelle in __________ (Dr. med. __________) reicht nicht um die fixen Lebenskosten decken zu können, da ich kein monatlicher Fixlohn, sondern nur ein Umsatzlohn bekomme (gemäss Schweizerische Zahnartzte­Gesellschaft SSO: Richtlinien für die Saläre).

Durch diese momentane Lohnsituation und durch die erfolglose Suche nach einer zweiten Teilzeitstelle habe ich mich nach langem Zögern am 10.03.04 beim Arbeitslosenamt gemeldet, weil ich finanziell so nicht mehr durchkomme, und die Suche für eine Anstellung als Zahnärztin im Kanton Tessin sich als schwierig erwiesen hat." (Doc. 34)

                                         Durante il mese di marzo 2004, l’assicurata ha effettivamente iniziato a lavorare al 40% presso  la dott. __________ a __________ (cfr. doc. 26-32).

                                         La ricorrente non ha invece iniziato la sua attività presso la dottoressa __________ a __________.

                                         Quest’ultima il 30 marzo 2004 ha così illustrato i motivi per cui l’assicurata non ha iniziato il lavoro alle sue dipendenze:

"  Con la presente confermo che durante l'estate scorsa ho avuto un colloquio con la signora RI 1, che era alla ricerca di un posto di lavoro in Ticino quale medico dentista a partire dal mese di marzo 2004.

Dopo questo incontro le trattative per un'eventuale assunzione parziale presso il mio studio medico dentario sono proseguite. All'inizio di gennaio di quest'anno, i cambiamenti intercorsi negli ultimi mesi dei 2003, mi hanno obbligato ad assumere un'igienista. Questa nuova situazione e la mancanza di una terza sedia all'interno il mio studio dentario mi hanno costretto ad interrompere le trattative con il med. dent. RI 1. Da parte mia non sarà quindi possibile, nel prossimo futuro, poter assumere un medico dentista presso il mio studio medico dentario di __________." (Doc. 35)

                                         Il 10 maggio 2004 l'assicurata è stata personalmente sentita da un dipendente della Cassa di disoccupazione. In quell'occasione è stato allestito un verbale dal seguente tenore:

"  Signora RI 1, quando ha avuto la conferma di assunzione presso la Dr.ssa __________?

Ad inizio settembre 2003 ho avuto la conferma verbale di assunzione presso tale dottoressa. Allo stato attuale non esiste ancora un contratto di lavoro.

Presso la Dr.ssa __________, quando ha avuto la conferma di assunzione?

Anche per la Dr.ssa __________ ho avuto la conferma di assunzione verbale verso fine agosto, inizi settembre 2003.

Dunque, in base a quanto menzionato da parte sua, al momento in cui ha inoltrato le dimissioni da __________ era già in possesso di due conferme verbali di assunzione.

Certo, le dimissioni sono state da me inoltrate unicamente dopo aver ricevuto delle conferme verbali di assunzione da entrambi i medici dentisti.

Ma per quale motivo non ha richiesto un contratto di lavoro?

Nel mio settore lavorativo si usa di norma stipulare degli accordi verbali e, il primo giorno di lavoro o la prima settimana di lavoro, viene stipulato e sottoscritto il contratto.

Ci sono altri motivi alla base della rescissione del rapporto di lavoro?

Si, il fatto è che da circa 6 anni sono fidanzata con un ragazzo che dimora in Ticino; per ovvi motivi ho voluto trasferirmi in Ticino per una convivenza, cosa che è avvenuta a gennaio 2004.

Per garantirmi un impiego ho appunto ricercato un'occupazione sostitutiva che, purtroppo, è stata garantita solo nella misura del 40%.

Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?

Reputo di aver fatto tutto il possibile per reperire un impiego e richiedo pertanto l'annullamento della vostra decisione del 14.04.2004." (Doc. 9)

                                         Il 22 aprile 2004 la Cassa CO 1 ha posto i seguenti quesiti alla dott. __________:

"  1. Quando sono iniziati i colloqui formali per una possibile

    assunzione?

2. Verbalmente o per iscritto era stata confermata l'assunzione?

    Quando è stata comunicata la possibile assunzione?

3. Per motivi interni, durante il mese di gennaio 2004, avete dovuto

rinunciare all'assunzione. A quel punto avevate però già concordato con l'assicurata una possibile assunzione oppure non c'era ancora nulla di certo e le trattative erano in corso?" (Doc. 36)

                                         Il 27 aprile 2004 la dott. __________ ha così risposto:

"  Faccio seguito alla vostra richiesta del 22 aprile u.s. e così rispondo al vostro questionario:

1.   I colloqui formali per una possibile assunzione della med. dent. RI 1 sono iniziati nell'estate 2003.

2.   Verbalmente si era concordato l'inizio dell'attività presso il mio studio per marzo 2004.

3.   La possibile assunzione era già concordata.

Purtroppo, a causa dell'improvvisa assunzione di un'igienista dentale nel dicembre 2003, non ho potuto assumere la med. dent. RI 1 per problemi organizzativi, visto che al momento dispongo di sole due sedie di cura." (Doc. 11)

                                         Il 13 dicembre 2004 il presidente del TCA ha posto i seguenti quesiti alla dott.med.dent. __________:

"  al fine di evadere il ricorso citato, ci occorre sapere:

1.   tra lei e la dottoressa RI 1, nel corso del 2003, sono intercorse unicamente delle trattative in vista di una possibile assunzione o ha invece garantito all'assicurata una nuova occupazione, con inizio nel marzo del 2004?

2.   quando si è concretizzato il vostro accordo?

3.                                                                            per quale motivo non è stato stipulato un contratto di lavoro scritto?" (Doc. V)

                                         La dr.med.dent. __________ ha così risposto il 15 febbraio 2004:

"  (...)

ad 1.

Nel corso delle trattative avvenute nell'estate 2003 si era verbalmente concordato l'eventuale inizio dell'attività della Dottoressa RI 1 presso il mio studio, per marzo 2004. Non ho potuto dare nessuna garanzia di assunzione, visto che il tutto sarebbe dipeso dall'andamento dello studio nel 2004.

ad 2.

L'accordo definitivo si è concretizzato in maggio del 2004, quando ho potuto garantire alla dottoressa RI 1 un giorno settimanale di lavoro presso il mio studio a partire dal 5 luglio 2004.

ad 3.

Abbiamo "stipulato" un contratto di lavoro orale nel maggio 2004 per l'inizio della sua attività dal 5 luglio 2004, secondo le direttive di contratto standard SSO per assistenti medici dentisti." (Doc. VI)

                                         Al riguardo la Cassa di disoccupazione ha inoltrato le seguenti osservazioni:

"  (...)

Dalla risposta fattavi pervenire dalla dr. med. __________ risulta chiaro che la signora RI 1 nel mese di settembre 2003, quando ha inoltrato disdetta del rapporto di lavoro presso i dentisti __________ e __________ di __________, non aveva nessuna garanzia di iniziare un'attività presso la dr.med.dent. __________.

Ci riconfermiamo pertanto nella nostra risposta di causa del 21 luglio 2004." (Doc. VIII)

                                         Per costante giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben".

                                         Nella presente fattispecie, gli atti dell'incarto e gli accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di stabilire che se le trattative per una possibile assunzione dell'assicurata sono effettivamente iniziate nell'estate del 2003 e sono successivamente proseguite (cfr. Doc. 35: "dopo questo incontro le trattative per un'eventuale assunzione parziale presso il mio studio dentario sono proseguite"), esse si sono tuttavia concretizzate soltanto nel corso del mese di maggio 2004.

                                         Al momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro l'assicurata aveva solo la speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo impiego e non una garanzia di assunzione.

                                         In simili condizioni RI 1, non essendosi previamente procurata un nuovo impiego, alla luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. b OADI.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.                                      

                                         In una sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag. 38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"  c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember 1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996 3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von 31 auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98, in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997, C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen offen bleiben." (cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c, pag. 41-42)

                                         Nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"  d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall, wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1. November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C 16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher, die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

                                         In una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.

                                         In una sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra Massima istanza ha ribadito che:

"  (…) Zwar hat das Eidgenössischen Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998 (C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 16. September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B. vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer (nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa), pag. 50)

                                         In una sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.

                                         In un'altra sentenza dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

                                    Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale appena citata ha dunque stabilito che,  trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RTiD I- 2004 pag. 212 seg.;  DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto 2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO c/ J., C 278/01).

                                    Ciò vale peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi d’attualità" in RTiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

                               2.6.   Nella presente fattispecie, visto il motivo addotto dall'assicurata per sciogliere il contratto di lavoro a __________ (volontà di raggiungere il fidanzato in Ticino) e considerato il fatto che essa si era comunque previamente procurata un lavoro a tempo parziale in Ticino, la Cassa, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), avrebbe dovuto infliggerle una sanzione per colpa di media gravità e non per colpa grave (cfr. in particolare la sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J.,

                                         C 278/01). Di conseguenza la sanzione va ridotta da 31 a 25 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 3 giugno 2004 è riformata nel senso che RI 1 è sospesa per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2004.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2005 38.2004.51 — Swissrulings