Raccomandata
Incarto n. 38.2004.43 FS/DC/sc
Lugano 19 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio 2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________, in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 marzo 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, organizzato dalla __________ di __________, argomentando:
" (…)
L’assicurata in questione si è iscritta di propria iniziativa al corso "Collaboratrice sanitaria __________ ", periodo di formazione base dal 20.01 al 19.02 e dal 4.04 al 21.05.04 per l'approfondimento. Il nostro ufficio decide negativamente la domanda di corso presentata dall'assicurata in quanto le seguenti condizioni non sono rispettate:
- Il partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette al servizio cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del corso, senza motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da quel momento (art. 81 OADI, cpv. 3). Nel caso specifico una prima domanda "informale" per iscritto ci è stata sottoposta in data 31.01.04, mentre il formulario ufficiale ci è stato consegnato il 26.02.2004. La Sig.ra RI 1, e di propria iniziativa, ha ritenuto di partecipare al corso summenzionato senza una nostra decisione formale. L'assicurata non ha quindi ottemperato i termini di richiesta né tantomeno l'obbligo di informare.
- Il miglioramento dell'idoneità al collocamento attraverso la frequentazione di un corso presuppone che quest'ultimo risponda alla capacità, alle attitudini e alla situazione psico-sociale dell'assicurato. L'art. 83 OADI conferisce al nostro servizio la facoltà di affidare all'orientamento professionale pubblico il compito di chiarire le attitudini e le capacità dell'assicurato, d'intesa con quest'ultimo. Oppure indirizzare l'assicurato a seguire i corsi di analisi inseriti nei programmi di base della formazione dei disoccupati, poiché anch'essi sono in grado di fornire indicazioni circa la capacità e le attitudini dell'assicurato. Vista la situazione salutare dell'assicurata certificata dal suo medico curante, l'impossibilità in questioni di tempo di poterla inserire in un corso di valutazione delle sue attitudini e capacità professionali e da ultimo le sue ricerche lavoro mai indirizzate al settore sanitario, il nostro ufficio non ritiene al momento la formazione specifica idonea all'assicurata e di conseguenza sostenibile/finanziabile ai sensi della LADI.
- La frequentazione di un corso finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione deve poter consentire di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato (art. 59 cpv. 3 LADI). Un miglioramento dell'idoneità al collocamento possibile sul piano teorico, ma improbabile nella pratica, non è sufficiente per soddisfare i presupposti dell'art. 59 cpv. 3 LADI. Occorre piuttosto dimostrare l'effettiva probabilità che un corso di perfezionamento, frequentato nella prospettiva di un obiettivo professionale concreto, sia in grado di migliorare sostanzialmente l'idoneità al collocamento. Nel caso specifico l'assicurata non ha mai lavorato nel settore sanitario e non ha nemmeno possibilità/promesse concrete d'assunzione da parte di datori di lavoro".
(…).” (cfr. doc. 1)
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, allora rappresentata dal __________ (cfr. doc. 4/7), il 3 maggio 2004, l'URC ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione di rifiuto della frequentazione del corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, osservando:
" (…)
L’assicurata si iscrive in disoccupazione in data 24 settembre 2003, con data d'inizio del 22 settembre 2003. L'assicurata non presenta ricerche di lavoro per il periodo di disdetta.
La Signora RI 1, dal momento della sua iscrizione fino ad ora, ha eseguito ricerche di lavoro unicamente nei settori vendita, ristorazione e pulizie come ausiliaria.
Una di queste ricerche, datata 3 gennaio 2004 e indirizzata al Municipio di __________, ha portato persino ad un'assunzione (6 ore settimanali).
Una nostra ulteriore assegnazione c/o __________ a __________, datata 5 aprile 2004, ha permesso all'assicurata di ottenere un'altra possibilità di impiego.
Il giorno 16 febbraio 2004, in occasione del colloquio di consulenza e di controllo, l'assicurata ci comunica ufficialmente di essere iscritta al corso di collaboratrice sanitaria __________ iniziato il 20 gennaio 2004.
Si è fatto notare all'assicurata, durante il colloquio del 16 febbraio 2004 e riportato nella nostra decisione negativa, che la richiesta di corso deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dello stesso.
Facciamo inoltre notare che, in merito a quanto asserito nel secondo paragrafo dell'opposizione, l'articolo menzionato non parla di diritto tout-court del disoccupato a ricevere questo tipo di prestazione. Infatti gli articoli 59 e 60 della LADI indicano quali sono le disposizioni in materia.
Evitiamo di menzionare per esteso il contenuto di tali articoli in quanto, come si evince dall'opposizione, la LADI pare sia ben conosciuta dal ricorrente.
Ci permettiamo solamente di evidenziare che il nostro ufficio, rappresentato in questo caso dal consulente del personale, deve decidere in merito all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del lavoro basandosi sull'effettiva situazione dell'assicurato al momento della richiesta, su quanto fatto fino a quel momento per cercare un impiego e naturalmente sulle esigenze del mercato di lavoro.
Si può osservare quindi che l'assicurata non ha mai, né prima né durante e nemmeno dopo l'inizio del corso in questione, cercato nella professione inerente il corso stesso.
Al contrario, ha sempre continuato le ricerche nei settori sopraccitati.
V'è inoltre da rilevare che da quest'anno, le strutture sanitarie, in merito all'assunzione personale che ha contatto con i pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione unicamente persone che sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale con formazione di 1 anno).
A titolo abbondanziante ricordiamo inoltre che un cambiamento di professione, e di cambiamento si tratta in quanto l'assicurata non ha mai esercitato la professione di collaboratrice sanitaria, implica normalmente la consulenza dell'orientatore professionale, su esplicito mandato del consulente del personale URC.
Per terminare, non ci addentriamo nei contenuti intimidatori e nelle considerazioni gratuite, tendenziose delle lettere del ricorrente ma facciamo solamente notare che l'assicurata, durante il colloquio avuto il giorno 15 aprile 2004 alla presenza del consulente __________ e del consulente capogruppo __________, si è addirittura scusata con il primo per le gravi accuse portate sulla lettera di opposizione.
(…).” (cfr. doc. A)
1.3. Contro questa decisione, sempre tramite il __________, l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante ha addotto che:
" (…)
1. Il diritto alla riqualificazione delle persone disoccupate è garantito dell'attuale legislazione nonché stimolata, promossa e sostenuta dal SECO:
Corsi di perfezionamento e di riqualificazione
Frequentare un corso con insegnanti qualificati le permetterà di migliorare le sue capacità professionali e di trovare più rapidamente un nuovo posto di lavoro.
Condizioni
Per poter frequentare un corso, lei deve:
· essere disoccupato o
· essere direttamente minacciato da disoccupazione;
• essere iscritto ad un Ufficio regionale di collocamento (URC).
Quando è auspicata la frequentazione di un corso?
La scelta dei corsi è ampia. Il suo consulente la aiuterà a scegliere il corso che accrescerà le sue possibilità di trovare un lavoro. I corsi proposti riguardano vari ambiti: informatica, lingue, perfezionamento commerciale, tecnica, arti grafiche, industria alberghiera, gastronomia, ecc.
Durata
La durata dei corsi deve essere adattata ai suoi bisogni. Può variare da qualche giorno a diverse settimane.
Cercare un lavoro: una priorità costante!
Lei è tenuto a continuare attivamente le sue ricerche di lavoro per tutta la durata del corso.
2. E' da considerare che il corso frequentato dalla signora RI 1 s'inserisce in questo contesto, perché dopo il raggiungimento del diploma, ella potrà usufruire di un posto di lavoro garantito. Inoltre il collocatore è stato a più riprese informato sia dall'istante che da questo Sindacato.
L'URC di __________ si dilunga con elucubrazioni interpretatorie che nulla hanno a che vedere con quanto previsto dalla LADI e si permette emanare sentenze senza avere né l'investitura né la volontà per farlo. Va sottolineato, come fin dal principio l'atteggiamento xenofobo nei confronti della assicurata sia stato messo in rilievo a più riprese, sia da questo Sindacato che dall'assicurata medesima. Il clima d'intimidazione è evidente quando si costringe una donna, straniera, di colore davanti a due funzionari statali, a chiedere scuse per "le gravi accuse portate sulla lettera d'opposizione "Se questo non è inquisizione poco ci manca, un atteggiamento del genere rappresenta un comportamento deplorevole e vergognoso da parte dei signori __________ e __________ a scapito dell'assicurata che oltre tutto dimostra una grande volontà di reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Pretendere d'imporre la consulenza del collocatore in un clima di terrore e intimidazione alla signora RI 1 è assurdo e presuntuoso, tanto quanto giudicare il livello intellettuale dell'istante come pretende il sig. __________ nelle motivazioni della Opposizione che stiamo trattando. Cambiare una professione non solo è permessa ma auspicabile, e dalla esperienza fatta finora, i signori collocatori non hanno ne tempo ne voglia di ascoltare l'assicurata, questi signori dovrebbero cambiare nome, perché di collocatori hanno ben poco, al punto che non mi ricordo d'una sola volta che il collocatore abbia trovato lavoro ad un disoccupato. A questo punto ci si chiede: A chi fa comodo il personaggio del collocatore?
4. Il Sindacato __________ si è sempre battuto per il diritto ad indignarsi davanti al mal funzionamento degli uffici statali e soprattutto quando queste disfunzioni sono dettate da sentimenti xenofobi o di prepotenza.
(…).” (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 14 giugno 2004 l'URC ha chiesto di respingere il ricorso e ha osservato che:
" (…)
L’assicurata di propria iniziativa ha ritenuto di partecipare al corso "collaboratrice sanitaria __________ " senza una decisione formale da parte dell'Ufficio del lavoro. L'assicurata non ha ottemperato né i termini di richiesta né tantomeno l'obbligo di informare.
Si ribadisce che il diritto alla riqualificazione delle persone disoccupate è si garantita dall'attuale legislazione nonché stimolata, promossa e sostenuta dal SECO, ma è comunque l'Ufficio del lavoro rappresentato dal consulente personale, che deve decidere in merito all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del lavoro. La decisione si basa sull'effettiva situazione dell'assicurato al momento della richiesta, su quanto fatto fino a quel momento per cercare un impiego e naturalmente sulle esigenze del mercato del lavoro. La Sig. ra RI 1 non ha mai lavorato nel settore sociosanitario, non ha mai svolto nessuna ricerca nel settore e non ha mai presentato una concreta promessa di lavoro nel settore in questione. L'ipotesi di un posto di lavoro a fine corso non è una garanzia di partecipazione al corso. V'è inoltre da rilevare, come sottolineato nella nostra decisione di opposizione del 3 maggio 2004, che da quest'anno le strutture sanitarie in merito all'assunzione di personale che ha contatto con i pazienti, hanno l'obbligo di prendere in considerazione unicamente persone che sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale con formazione di 1 anno).
In caso di cambiamento professionale, e di cambiamento si tratta in quanto l'assicurata non ha mai esercitato la professione di collaboratrice sanitaria, implica normalmente la partecipazione ad un corso di bilancio professionale seguito dalla consulenza dell'orientatore professionale, su esplicito mandato del consulente del personale URC.
La disponibilità oraria data dall'assicurata, pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 23.00 (DOC 2), lascia un qualche dubbio sulle concrete possibilità di collocamento nel settore sociosanitario.
Va segnalato che l'assicurata ha già interposto ricorso alla decisione emanata in data 2 marzo 2004 (DOC 1) e respinto con decisione del 3 maggio 2004 (DOC 3).
A margine della questione di merito non si può non stigmatizzare la scorrettezza del rappresentante di controparte, che formula rimproveri e accuse, di xenofobia e prepotenza nei confronti della ricorrente da parte dei collaboratori dell'Ufficio regionale di collocamento, assolutamente prive di fondamento. Tali censure sono energicamente contestate e possono solo essere rinviate al mittente, che con i suoi argomenti faziosi dimostra una totale assenza di rispetto per i propri interlocutori e la realtà dei fatti.
(…).” (cfr. doc. III)
1.5. Con lettera del 3 novembre 2004 il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurata di sottoporre alla sua assistita le seguenti domande:
“1. Prima di iniziare il corso "collaboratrice sanitaria __________ " (corso base dal 20.01.04 al 19.02.04 e corso approfondimento dal 04.05.04 al 21.05.04) ha inoltrato una richiesta in tal senso?
Se sì, quando esattamente, a chi, in quale forma e quale è stata la risposta?
2. La "richiesta di corsi individuali di qualificazione e di perfezionamento" (qui allegata in copia) è stata da lei sottoscritta il 16 febbraio 2004 e ricevuta dall'URC il 26 febbraio 2004 (cfr. timbro di ricezione).
Per quali esatti motivi ha inoltrato la richiesta solo il 26 febbraio 2004?
3. Ha frequentato il corso "collaboratrice sanitaria __________ "?
(p.f. documentare la risposta con un attestato).” (cfr. doc. V)
Con lettera del 15 novembre 2004, anticipata via Fax (cfr. doc. X), il Sindacato RA 1 ha comunicato al TCA di essere stato incaricato di seguire la pratica dell’assicurata.
Il Sindacato, visto che la lettera del 3 novembre 2004 del TCA è giunta in loro possesso solo il 15 novembre 2004, ha chiesto di fare decorrere il termine per rispondere alle domande poste dal TCA da quella data (cfr. doc. XI e allegato doc. XI/Bis).
Con lettera del 22 novembre 2004 il nuovo rappresentante dell’assicurata, oltre a produrre i doc. B1 e B2, ha risposto al TCA quanto segue:
" (…)
Facciamo riferimento al vostro scritto del 3 novembre 2004 e dopo aver sottoposto le vostre domande alla nostra assistita, siamo in grado di rispondere nel modo seguente:
ad 1. RI 1 aveva fatto una richiesta verbale al signor __________ dell'URC di __________ tre settimane prima dell'inizio del corso.
Il Signor __________ aveva risposto in modo affermativo.
ad 2. Il Signor __________ ha fatto aspettare la nostra assistita fino a tale data poiché egli era in attesa di una risposta per un eventuale posto di lavoro.
ad 3. Si, RI 1 ha frequentato tale corso (v. attestato provvisorio).
Vi trasmettiamo inoltre in allegato copia della procura controfirmata dalla nostra assistita che formalizza il cambiamento di patrocinatore come comunicatovi nel nostro scritto del 15 novembre 2004.
(…).” (cfr. doc. XII)
1.6. Con lettera del 3 novembre 2004 il TCA ha posto all’URC le seguenti domande:
“1. Nella decisione del 2 marzo 2004 (qui allegata in copia), tra l'altro, si legge che:
" (…) nel caso specifico una prima domanda "informale" per iscritto ci è stata sottoposta in data 31.01.04, mentre il formulario ufficiale ci è stato consegnato il 26.02.2002 (ndr. recte: 2004) (…)."
A chi era indirizzata, in quale forma e cosa ha risposto chi ha ricevuto la domanda "informale" per iscritto del 31 gennaio 2004?
(p.f. vogliate trasmetterci una copia di questo documento)
2. Nella decisione su opposizione del 3 maggio 2004 (qui allegata in copia), in particolare, si legge che:
" (…) V'è inoltre da rilevare che da quest'anno, le strutture sanitarie, in merito all'assunzione di personale che ha contatto con i pazienti, hanno l'obbligo prendere in considerazione unicamente persone che sono almeno in possesso di un diploma di assistente di cura (Diploma cantonale con formazione di 1 anno) (…)."
Su quali basi e/o indicazioni è fondata questa vostra affermazione?
(p.f. vogliate documentare la risposta).
3. Nella risposta di causa del 14 giugno 2004 (qui allegata in copia), tra l'altro, si legge che:
" (…) la disponibilità oraria data dall'assicurata, pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle 23.00 (doc. 2), lascia un qualche dubbio sulle sue concrete possibilità di collocamento nel settore sociosanitario (…)."
Su quali basi, indicazioni e/o risultati di verifiche è fondata questa vostra affermazione?
(p.f. se possibile documentare la risposta).” (cfr. doc. VI)
Con lettera del 9 novembre 2004 l’URC, oltre a produrre i doc. da VI/1 a VI/3, ha così risposto al TCA:
" (…)
1. Lo scritto in questione dovrebbe essere contenuto nell’incarto in vostro possesso. Non possiamo personalmente verificare ciò in quanto non abbiamo fotocopiato il dossier.
2. La nostra affermazione è fondata sulla conoscenza della problematica acquisita con lo stretto contatto con gli istituti della nostra regione. A prova di quanto asserito alleghiamo alcune conferme richieste nel frattempo alle case di cura __________ (All. 1), __________ (All. 2) e __________ (All. 3).
3. Dalle medesime conferme si evince che anche la disponibilità oraria dell’assicurata pone notevoli ostacoli ad un’eventuale assunzione nel settore.
(…).” (cfr. doc. VII)
Il 12 novembre 2004 il TCA ha scritto all’URC una lettera del seguente tenore:
" (…)
viste la domanda N° 1 del nostro scritto 3 novembre 2004 e la sua risposta alla stessa del 9 novembre 2004, ritenuto che nell'incarto da voi prodotto figura solo una lettera dell'assicurata datata 30 gennaio 2004 (qui allegata in copia), voglia, per cortesia e entro il termine di 10 giorni, rispondere alle seguenti domande in modo preciso e esauriente:
1. La domanda "informale" del 31 gennaio 2004, a cui fa riferimento la vostra decisione del 2 marzo 2004, corrisponde allo scritto dell'assicurata del 30 gennaio 2004 qui allegato in copia?
2. A chi era indirizzata questa domanda?
3. Cosa ha risposto e cosa ha fatto chi ha ricevuto la domanda?
(…).” (cfr. doc. VIII)
Con lettera del 15 novembre 2004, oltre a produrre i doc. 11 e 12, l’URC ha risposto quanto segue:
" (…)
1. La domanda corrisponde alla lettera che ci avete allegato in copia.
2. La stessa era indirizzata al consulente dell’URC di __________ __________.
3. Per chiarire la situazione era previsto un appuntamento al 5.02.2004 al quale la signora non ha potuto partecipare (All. 1). L’assicurata è stata riconvocata al 16.02.2004 durante il quale è stato redatto un verbale, in formato Word, di cui non disponiamo copia, ma che può trovare nel dossier in vostro possesso (All. 2).
(…).” (cfr. doc. IX)
1.7. I doc. V, X, XI; XI/Bis e XII sono stati notificati all’URC (cfr. doc. XIII e XIX) e il consulente del personale __________ è stato invitato a presentare le proprie osservazioni scritte al proposito.
Con lettera del 14 giugno 2004 al TCA, firmata dal consulente del personale __________ unitamente al Capo Gruppo __________, l’URC ha osservato che:
" (…)
1. Il sottoscritto non ha mai dato nessun consenso verbale alla Sig.ra RI 1 per la sua partecipazione al corso “collaboratrice sanitaria __________”.
2. In data 14 gennaio 2004 l’assicurata aveva fatto notare di essersi candidata presso il Comune di __________ come ausiliaria delle pulizie ad ore e di avere buone possibilità di essere assunta, ciò che si è in seguito concretizzato con decorrenza 1° marzo 2004.
3. Ad inizio febbraio (lettera del 30.01.2004) riceviamo una comunicazione nella quale si fa richiesta riconoscimento LADI del corso in oggetto. L’assicurata viene immediatamente convocata per il giorno 5 febbraio per fare chiarezza sulla situazione, ma purtroppo non si presenta. Riconvocata per il 16 febbraio, si presenta in compagnia di una sua conoscente (vedi verbale formato Word in vostro possesso).
4. Il formulario “richiesta di corsi individuali di qualificazione e perfezionamento” è stato consegnato all’assicurata durante il colloquio di consulenza del 16 febbraio 2004.
5. Il sottoscritto non ha mai fatto aspettare l’assicurata, anzi ha sempre cercato in tempi brevi di organizzare degli incontri, al fine di chiarire le problematiche.
(…).” (cfr. doc. XV)
1.8. I doc. VI, VII, VIII e IX con i relativi allegati sono stati notificati al rappresentante dell’assicurata (cfr. doc. XIV) che, con lettera del 25 novembre 2004 al TCA, ha, tra l’altro, osservato che:
" (…)
Inizialmente, la ricorrente aveva fatto una richiesta verbale al signor __________ dell’URC di __________ tre settimane prima dell’inizio del corso. Il signor __________ aveva risposto che probabilmente la richiesta sarebbe stata accettata. Non avendo ricevuto nessuna risposta definitiva, la ricorrente ha inviato una lettera all’URC in data 30.01.2004 per sollecitare un consenso.
La “richiesta di corsi individuali di qualificazione e perfezionamento” è stata poi sottoscritta dalla ricorrente il 16.02.2004 e ricevuta dell’URC il 26.02.2004.
RI 1 riteneva a giusto titolo che il fatto di frequentare tale corso le avrebbe dato più opportunità di lavoro.
Il diritto alla riqualificazione delle persone disoccupate è garantito dall’attuale legislazione nonché stimolata, promossa e sostenuta dal SECO. In effetti, frequentare un corso con insegnanti qualificati permette alla persona disoccupata di migliorare le loro capacità professionali e di trovare più rapidamente un nuovo posto. L’agire della ricorrente era pertanto consono a quanto previsto dalla legislazione in materia.
(…).” (cfr. doc. XVI)
1.9. Il doc. XVI è stato notificato all’URC e il doc. XV al rappresentante dell’assicurata, per conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XVII e XVIII).
Con ulteriore scritto del 30 novembre 2004 al TCA l’URC ha ribadito che:
" (…)
● Confermiamo quanto scritto nella nostra lettera del 24 novembre 2004 e cioè che il signor __________ non ha mai dato un consenso verbale per il corso __________ alla signora RI 1.
● La signora RI 1 non ha fatto richiesta verbale ma ha unicamente ventilato la possibilità di seguire il corso in questione. La richiesta verbale è arrivata unicamente al colloquio di febbraio, dopo averci spedito la lettera datata 30 gennaio 2004.
(…).” (cfr. doc. XX)
Tale scritto è stato inviato al rappresentate dell'assicurata per conoscenza (cfr. Doc. XXI).
in diritto
2.1. L'assicurata ha frequentato il corso per "Collaboratrice Sanitaria __________ " organizzato dalla __________ (cfr. doc. XII e XII/ B1).
Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2 aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).
2.2. Il TCA constata inoltre che nella “Risposta di causa” del 14 giugno 2004 l’URC erroneamente rinvia alla “(…) decisione di sanzione (…)” (cfr. doc. III, la sottolineatura è del redattore).
In realtà si tratta della “Decisione concernente la frequentazione di un corso di perfezionamento” (cfr. doc. 1).
Nel medesimo scritto l’URC indica che “(…) l’assicurata ha già interposto ricorso alla decisione emanata in data 2 marzo 2004 (…)” (cfr. doc. III, pag. 2, la sottolineatura è del redattore).
In realtà l’assicurata ha fatto “Opposizione” contro la decisione del 2 marzo 2004 e ha inoltrato ricorso contro la “decisione su opposizione” del 3 maggio 2004 (cfr. doc. 4/5, 4/6, 4/7e 4/9).
Questo Tribunale invita l’URC a essere più preciso nella propria terminologia.
2.3. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.6. A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.
Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Una formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tale formazione può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.
In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, affermato che:
" (…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03)
2.7. L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone.
Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), l'Alta Corte ha precisato:
" 6.
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)."
2.8. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)
In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento.
La nostra Alta Corte ha in particolare rilevato:
" aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
Infine, nella già citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04) l'Alta Corte ha negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato rilevando:
" (...)
4.1 En l'occurrence, il est souvent fait mention de l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel engagement. On
relèvera également que pratiquement toutes les offres produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
4.2 Il ressort de la lecture du curriculum vitae de F.________ et des
certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation solide et
d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette formation et cette
expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible - son aptitude au placement. (...)"
2.9. Sulla base della delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha emanato l’art. 83 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa la “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato” stabilisce che:
" Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.”
Al riguardo, nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato che:
" (…)
C32 La fréquentation du cours financé par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes branches.
C34 La durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.
C36 Selon une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.
C38 Des éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit toutefois être clairement définie.
C39 De manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.
(…).” (Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)
L'art. 83 OADI contiene dunque una tutela particolare per gli assicurati ai quali è imposta la partecipazione a un corso (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a LADI. Vedi pure l'art. 81 cpv. 1 OADI secondo cui "il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate"): oltre alla situazione del mercato del lavoro, l'amministrazione dovrà pure tenere in considerazione le sue capacità ed attitudini.
2.10. Nell'evenienza concreta l'URC ha respinto la richiesta dell'assicurata, di frequentare un corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________ " organizzato dalla __________ di __________, in quanto ha ritenuto che lo stesso non migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. 1). L’amministrazione ha pure addotto che l’assicurata non avrebbe rispettato né i termini per la richiesta né l’obbligo di informare.
Nella decisione su opposizione l’URC ha inoltre osservato che l’assicurata non avrebbe mai cercato nella professione inerente il corso stesso, che le strutture sanitarie sono obbligate a prendere in considerazione solo persone in possesso di un diploma di assistente di cura e che un cambiamento di professione implica normalmente la consulenza dell’orientatore professionale su esplicito mandato del consulente del personale URC (cfr. doc. A).
Questo Tribunale rileva innanzitutto che, anche se non avesse rispettato i termini per la richiesta (come sembrerebbe visto che l’assicurata non prova di avere fatto una richiesta verbale prima dell’inizio del corso e il collocatore nega una tale evenienza; cfr. doc. XII, XV, XVI e XX), non sarebbe possibile, solo per questa ragione, respingere integralmente la richiesta dell'assicurata di frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”.
Infatti, se è vero che secondo l’art. 60 cpv. 3 LADI chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari, è anche vero che l’art. 81e cpv. 1 OADI, applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 81 cpv. 3 OADI, prevede che se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.
Ora, nel caso concreto, ammesso che senza motivo scusabile nessuna domanda è stata inoltrata prima dell’inizio del corso, in ogni caso, dal 30 gennaio 2004, data della domanda scritta (cfr. doc. VIII/Bis), l’assicurata avrebbe diritto alle prestazioni riconosciute dalla LADI nel caso di partecipazione a provvedimenti di formazione se fossero adempiuti i presupposti fissati dalla legge.
Questa problematica non merita tuttavia ulteriori approfondimenti visto che, per i motivi che seguiranno, a ragione l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurata di poter frequentare il corso in questione.
2.11. Dagli atti di causa risulta che l’assicurata, senza qualifica, si è iscritta al collocamento il 22 settembre 2003 alla ricerca di un’occupazione a tempo parziale (pomeriggio 50%) quale ausiliarie di pulizia e gelataia (cfr. doc. 5/9).
Nel suo “Curriculum vitae” (cfr. doc. 6/1) l’assicurata ha, in particolare, indicato le seguenti attività professionali:
- 1993-2000 gelataia indipendente
- 2002-2003 ausiliaria di pulizia c/o __________.
L’assicurata non ha mai lavorato nel settore sanitario e, anche dopo l’inizio del corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria __________”, ha sempre svolto le proprie ricerche di lavoro postulando per impieghi quale ausiliaria di pulizie e venditrice, in un caso ha cercato quale cameriera presso una trattoria e in altre ricerche presso esercizi pubblici non ha indicato la professione ricercata (cfr. i formulari “Prova degli sforzi professionali intrapresi per trovare un lavoro” dal mese di settembre 2003 a maggio 2004 prodotti sub doc. 10).
Neppure l’assicurata ha indicato delle prospettive concrete di assunzione nel settore sanitario che si creerebbero grazie alla frequentazione del corso.
Nel verbale del colloquio di consulenza del 16 febbraio 2004, da lei sottoscritto, in particolare, si legge che:
" (…)
- L’assicurata ausiliare delle pulizie, è iscritta all’ufficio regionale di collocamento in data 22.09.2003 dopo aver disdetto il suo rapporto lavorativo con il __________ di __________, è stata assunta dal Comune di __________ sempre come aus. delle pulizie con decorrenza marzo 2003 (ndr. recte marzo 2004; cfr. doc. 5/17) (impiego a ore, 6 ore settimanali).
- Ad oggi l’assicurata non può dimostrare l’effettiva probabilità di un concreto inserimento professionale in ambito socio-sanitario come aus. delle cure personali.
(…).” (cfr. doc. 5/2)
Dalle informazioni raccolte dall’amministrazione risulta inoltre che la Responsabile delle cure della __________ di __________ ha comunicato che “(…) Il personale assunto dopo il giorno 01.01.1998 dovrà aver frequentato la Scuola d’Assistente di cura __________ entro i 3 anni dalla data di assunzione”. Vedi “Requisiti Essenziali di qualità” emanati dall’Ufficio del Medico Cantonale. (…).” (cfr. doc. VII/1).
Da un estratto allegato a una lettera della Direttrice della __________ di __________ emerge poi che quali “Qualifiche del personale curante” l’Ufficio del Medico Cantonale ha posto i seguenti requisiti:
" (…)
Assistente di cura
Formazione minima richiesta per esercitare nell’Istituto con funzione di curante. Dal 2004, per coloro che hanno superato l’esame cantonale di assistente di cura è rilasciato una dichiarazione d’equivalenza cantonale.
Ausiliari di cura
Le persone con l’attestato del corso collaboratori __________ della sezione cantonale __________ 1+2 (60+ 40 ore) possono esercitare, con funzione di curante, solo se assunte prima del 1998, con minimo 45 anni d’età e esperienza lavorativa di diversi anni nell’Istituto. L’autorizzazione è motivata dal fatto che queste persone lavorano all’interno dell’Istituto sotto la responsabilità della direzione (il cambiamento del datore di lavoro – struttura di cura, con mantenimento della funzione di curante, è possibile solo con preavviso e accordo dell’Ufficio medico cantonale).
Le persone che hanno frequentato il corso collaboratore sanitario __________ (60 o 120 ore) dopo il 1998 possono essere assunte in qualità di personale curante solo se in attesa di frequentare l’apprendistato OSS o assistente di cura, per un periodo limitato di stage.
(…).” (cfr. doc. VII/3)
Dalla già menzionata lettera della Responsabile delle cure della __________ di __________ risulta, tra l’altro, ancora che:
" (…)
Da quest’anno la formazione è divenuta apprendistato, pertanto è possibile frequentare la scuola per Operatore/trice Sanitaria per un anno ed acquisire il titolo necessario per lavorare nei reparti di cura.
(…).” (cfr. doc. VII/1)
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA, situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.5 in fine), deve concludere che, tenuto conto del fatto che l'assicurata non ha mai lavorato nel settore sanitario e che ha sempre ricercato un impiego quale ausiliaria di pulizia e venditrice oltre che nella ristorazione e visti inoltre i requisiti richiesti per essere assunta in qualità di personale curante, la formazione in questione non ha aumentato in modo concreto le possibilità d’impiego della ricorrente e, pertanto, non ha migliorato la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.8).
Questa soluzione si impone a maggiore ragione se si considera che, come risulta dalle risposte fornite dagli Istituti sanitari contattati dall’amministrazione (cfr. doc. VII/1-VII/3), l’orario di lavoro in cui l’assicurata è disponibile (pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30 e sera dalle 21:00 alle 23:00; cfr. doc. 6/1 confermato in occasione durante il colloquio di consulenza del 16 febbraio 2004; cfr. doc. 5/2) è di ostacolo ad un’eventuale sua assunzione nel settore sanitario.
Non essendo realizzato il fondamentale presupposto del miglioramento dell'idoneità al collocamento la decisione impugnata deve essere confermata, senza ulteriormente approfondire se il collocamento dell'assicurata era realmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (ciò che a prima vista sembrerebbe escluso visto che alla ricorrente è stato assegnato un lavoro nella professione da lei ricercata di ausiliaria di pulizie; cfr. consid. 1.2).
Infine, gli accertamenti compiuti dal TCA hanno permesso di escludere che il consulente del personale abbia garantito all'assicurata l'assunzione delle spese del corso da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, per cui la ricorrente non può appellarsi al principio della buona fede (su questo tema: (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti