Raccomandata
Incarto n. 38.2003.93 FS/tf
Lugano 7 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2003 di
RI1
contro
la decisione del 7 ottobre 2003 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 giugno 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di (URC) ha trasmesso alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al collocamento" concernente il signor RI1:
" L'assicurato si iscrive in data 14.12.2001 per riscuotere le indennità di disoccupazione a decorrere dal 12.12.2001 (doc. 1a-b).
La sua disponibilità al collocamento è parziale (50%) per il pomeriggio.
Subentrati problemi personali (separazione), modifica la sua disponibilità al collocamento in data 27.5.02 retroattivamente al 1.5.02 portandola al tempo pieno (100%) (doc. 2a-b).
In seguito, in data 31.10.02 con validità retroattiva al 1.10.02, modifica nuovamente la sua disponibilità al 50% e segnatamente: lunedì, mercoledì e giovedì la mattina. (doc. 3a-b).
In data 23.1.03 viene assegnato all'assicurato un Programma Occupazionale presso __________ per la durata dal 3.2.-31.7.03.
La presenza presso il PO è del 50%, lasciando quindi all'assicurato la possibilità , previo accordo con il responsabile della struttura sig. __________, di poter stabilire gli orari e giorni di presenza.
Con l'assegnazione di questa misura attiva l'assicurato inizia a dichiarare delle entrate dalla sua attività indipendente di massaggiatore e giardiniere.
Durante il mese di febbraio, sporadicamente l'assicurato prende parte alla misura, in seguito inizia a non presentarsi senza dare avviso all'organizzatore. Va fatto notare che l'abitazione dell'assicurato si trova nelle immediate vicinanze della struttura di __________.
Più volte il responsabile __________ ha cercato telefonicamente di contattare l'assicurato ma senza successo.
Viene quindi notificata l'irregolarità al nostro ufficio.
L'incarto viene da me gestito a decorrere dal 15.4.03.
In data 29.03.03 accuso ricevuta dell'Attestato Presenze al PO nel quale è evidente un'assenza non giustificata di 7 giorni (doc. 4).
Il 2.5.03 a colloquio con l'assicurato, chiedo spiegazioni e verifico in sua presenza anche gli "Attestati su guadagno intermedio" inerente il mese di aprile (doc. 5a-d + doc. 6). Viene compilato il regolare verbale di colloquio, ove l'assicurato si giustifica a voce ma da verifica risultano comunque esservi delle discrepanze di 2 giorni nei quali non ha dichiarato quanto ha guadagnato (doc. 7).
L'assicurato viene avvertito che deve continuare la misura PO e che è necessario che il responsabile della stessa sia correttamente informato circa i giorni di assenza durante i quali lavora in proprio.
In data 16.5.03, il responsabile sig. __________ nuovamente mi rende attenta che tutto malgrado, l'assicurato non si presenta e non informa (doc. 8). Chiedo al responsabile di mettere tutto per iscritto ed accuso ricevuta della sua comunicazione in data 20.5.03 (doc. 9).
In data 16.5.03, invio una "Richiesta di Giustificazione" all'assicurato da ritornare entro il 23.5.03 (doc. 10).
L'assicurato, dopo essere stato sollecitato telefonicamente, in data 26.5.03 scrive la sua giustificazione che mi giunge in data 28.5.03 (doc. 11a-b).
Convoco l'assicurato per un colloquio di consulenza il 2.6.03. Durante la discussione, viene nuovamente ribadito che egli è tenuto a presentarsi al PO durante quei giorni che non lavora in proprio. Rivediamo gli attestati inerenti il guadagno intermedio nei quali è visibile la divergenza tra presenze e lavoro febbraio 03 (doc. 12 a-d) e l'ultimo di maggio (doc. 13 a-b) del quale però non posseggo data l'inutilità, l'attestato presenze c/o PO __________.
Anche da uno sguardo ai dati Sipad, faccio notare nuovamente la situazione anomala all'assicurato.
Egli si indispettisce, confermando che non è sua intenzione prendere parte al PO, ma che continuerà come fino ad oggi.
Accusa il collega che gli ha assegnato questo PO, con la finalità di farlo desistere dal restare iscritto in disoccupazione.
Alla mia richiesta di che cosa fa durante il 50% dell'altro tempo, mi risponde che sono "affari suoi".
Ho quindi informato l'assicurato che avrei inviato una comunicazione al nostro Ufficio Giuridico per la verifica del caso (doc. 14)." (Doc. 3)
Con decisione del 13 agosto 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giudirico ha stabilito che dal 18 giugno 2003 l'assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento, argomentando:
" (…)
Nella presente fattispecie, il signor RI1 si è iscritto in disoccupazione il 1° ottobre '02 nella misura del 50%, nel corso del 2° termine quadro aperto il 1° gennaio 2002, alla ricerca di un'attività in qualità di massaggiatore medico.
Il 23 di gennaio '03, l'URC di __________ ha invitato l'assicurato con assegnazione scritta a partecipare ad un piano occupazionale a partire dal mese di febbraio '03. L'assicurato ha partecipato alla misura per il mese di febbraio '03, poi non si è più presentato in quanto afferma di essere impegnato con la propria attività indipendente.
L'URC ci ha trasmesso una comunicazione riguardante "Dubbi circa l'idoneità al collocamento" il 18 giugno 03.
Esperiti gli accertamenti del caso e sentito personalmente a verbale l'assicurato, si evince che egli ha un'attività indipendente alternativamente in qualità di massaggiatore e di giardiniere ed il suo scopo è quello di estendere la sua attività indipendente più che il reperire un'attività salariata, come dimostrato dalla ricerche di lavoro da lui effettuate, dove egli si propone come lavoratore indipendente presso studi medici.
Da notare che l'assicurato svolge le ricerche di lavoro e si rende disponibile per il mercato del lavoro negli spazi lasciati liberi dagli impegni legati alla sua situazione famigliare caratterizzata dalla separazione di fatto tra l'assicurato e la moglie: dal mese di giugno '03 l'assicurato è disponibile il lunedì dalla 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 13.03 alle 17.30 ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30. La situazione famigliare del signor __________ è contraddistinta dall'impegno di curare i due figli quando la moglie non se ne può occupare in quanto impegnata a lavorare in qualità di massaggiatrice indipendente presso il proprio domicilio.
Questi due elementi (la ricerca esclusivamente mirata all'attività indipendente e la citata situazione famigliare) fanno sì che la disponibilità per il mercato del lavoro da parte dell'assicurato è molto frammentaria e poco confacente con quelle che sono le normali esigenze lavorative per l'occupazione da egli ricercata.
In considerazione di quanto sopra esposto lo scrivente Ufficio ritiene il signor RI1 inidoneo al collocamento dal 18 giugno '03.
Si rende attento l'assicurato che un'eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa (…)." (cfr. doc. 5)
In precedenza, il 7 luglio 2003, l'assicurato è stato sentito in merito alla sua situazione di disoccupato da un funzionario della Sezione del lavoro Ufficio giuridico. In quell'occasione è stato steso e controfirmato un "Verbale di audizione" del seguente tenore:
" (…)
Per quale motivo il 12 dicembre '01 si è iscritto in disoccupazione?
Adr.: Perché ho ricevuto la disdetta dalla __________ in quanto non ho rispettato il regolamento che regola i rapporti tra dipendenti dell'ospedale e i pazienti in quanto sono stato sentimentalmente coinvolto con una paziente. Quindi ho svolto il servizio civile per 4 mesi presso la casa __________. Quindi mi sono iscritto in disoccupazione.
Ha fatto la giornata informativa? In chiaro sui contenuti?
Adr.: Si sono in chiaro
Che occupazione cerca?
Adr.: Massaggiatore medico, visto che ho aperto lo studio a casa mia cerco di collaborare con i medici. Ho fatto oggi il colloquio con il Centro __________, __________, di __________. Ho fatto un contratto (non c'è salario, ma la possibilità di usare le infrastrutture dello studio) con il Centro __________ per lavorare presso questo studio di terapie naturali il mercoledì mattina. Ho deciso di collaborare con questo studio perché negli ultimi 2 mesi non ho più avuto pazienti a casa, allora spero di incrementare il mio lavoro, collaborando con questo centro di terapie naturali. Specialmente anche perché con le ricerche presso gli studi medici solamente 2 medici mi hanno risposto che posso lasciare il mio biglietto da visita presso lo studio medico.
Per quale motivo cerca nella misura del 50%?
Adr.: Perché mia ex moglie lavora anche al 50%, nei giorni dove lei lavora mi dedico ai bambini e viceversa.
Anche lei fa la massaggiatrice medica, non ha degli orari o giorni fissi di lavoro. Lavora anche lei in proprio.
Attualmente che disponibilità lavorativa ha (orari e giorni)? Fino a quando? Dove?
Adr.: Sono disponibile il lunedì ed il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 e alle 17.30, il giovedì dalle 08.00 a 12.00, e dalle 13.30 alle 15.30. Il lunedì e mercoledì mattina i bambini sono da me perché dormono presso il mio domicilio e li devo portare a scuola, quindi non posso iniziare a lavorare alle 8.00.
Recupero queste 2 ore il giovedì pomeriggio. Questi sono gli orari per cui sono disponibile d'ora in avanti.
In precedenza avevo cambiato la mia disponibilità perché pensavo di rientrare in Svizzera interna e cercavo lavoro lì. Poi ho chiesto di restare in Ticino, e ho ridotto di nuovo il tempo di lavoro al 50%.
Quando lavora?
Adr.: Lavoro al 50% come da disponibilità data sopra. Nell'altro 50% non posso lavorare perché mi dedico alla cura dei miei figli. Quando lavoro come indipendente, lo faccio negli orari che ho dato come disponibilità lavorativa descritta sopra.
Che lavoro svolge?
Adr.: Negli ultimi 2 mesi non ho avuto clienti per il lavoro come massaggiatore. Per il lavoro come giardiniere, ho iniziato nel mese di febbraio presso la signora __________ per un periodo determinato, poi ho reperito tramite la signora __________ il lavoro presso la signora __________. Lavoro anche presso la Scuola __________ dove faccio manutenzione nel giardino e aiuto anche in mensa. Sono a disposizione per sostituzioni, il lavoro non è regolare, dipende dalle loro esigenze, a volte mi chiamano anche il giorno prima di quando si presenta il bisogno. La mensa funziona solo lunedì, martedì e giovedì. Il giardinaggio lo faccio in maniera autonoma: vedo cosa c'è da fare e poi lo faccio quando ho tempo (ho reperito i lavori presso la signora __________ e __________ per queste attività presso la scuola __________).
Dove svolge il lavoro di massaggiatore? Prima/dopo 1.5.'02 (separazione)?
Adr.: A casa mia. Prima della separazione, lavoravo nello stesso studio che avevamo nella nostra casa __________ a __________. La mia ex-moglie lavora tuttora presso questo indirizzo.
Come convoca i clienti?
Adr.: Reperivo i clienti tramite le conoscenze nell'ambito della scuola __________, o ex pazienti dove avevo lavorato in precedenza. In generale tramite le mie conoscenze ed il passaparola.
Collabora con qualche società sportiva?
Adr.: Ho fatto l'anno scorso con il FC __________ al giovedì sera per circa un'ora. Quest'anno non mi hanno più contattato.
Che investimenti ha fatto per svolgere le sue attività? Quando?
Adr.: Si ho comprato il lettino e tutto il materiale necessario per il funzionamento dello studio. Ho fatto quest'investimento il mese di settembre '02, quando ho deciso di prendere l'appartamento in Via __________. Ho ritirato tutto il 2° pilastro per partire con la mia attività indipendente in questo mese di settembre '02. Ne avevo bisogno per vivere, l'investimento che ho fatto per lo studio ed il lettino era di circa Fr. 2000.--. La cifra che ho prelevano non è molto maggiore di questa. L'attività di massaggiatore medico è una riqualifica. In precedenza ero ingegnere agronomo, non ho lavorato per un lungo periodo quindi il capitale del 2° pilastro non era così elevato.
Quanto prima sa come sarà pianificata la sua settimana?
Adr.: La mia agenda va di settimana in settimana.
È iscritto all'AVS come indipendente?
Adr.: No. Quando ho ritirato il 2° pilastro, mi hanno mandato il formulario per fare l'annuncio, li ho contattati, ho spiegato che pago l'AVS tramite la disoccupazione, non mi sono quindi iscritto, perché il responsabile presso l'AVS mi ha detto che non c'era bisogno di iscrivermi come indipendente.
È socio, fondatore, azionista di una SA, Sagl, o altro tipo di persona giuridica?
Adr.: No.
È in chiaro su come funziona la partecipazione ad un piano occupazionale?
Adr.: Si.
Per che motivo non ha partecipato alla misura come da indicazioni dell'URC?
Adr.: Perché lavoravo.
Cosa ha da dire in merito alle assenze dal piano occupazionale?
Adr.: Non mi ricordo esattamente tutti i giorni che ho lavorato e perché sono stato assente, posso però dire che quando lavoravo per la signora __________ mi dovevo recare nelle __________, e tra andare e tornare, ero impegnato non solo per l'effettivo tempo di lavoro marcato sull'attestato di guadagno intermedio, ma per lo spostamento è necessaria almeno ½ ora. Tengo a sottolineare che il lavoro come giardiniere è pesante (tagliare l'erba in un terreno ripido), quando torno sono stanco, dovrei fare una doccia e presentarmi per una mezz'ora. Non vedo il senso di un programma occupazionale in questo senso. Mi sembra più una punizione.
Se devo presentarmi per una sola mezz'ora è inutile per me ma anche per il signor __________. Questo l'avevo già detto al signor __________. Egli mi ha detto che era necessario introdurmi in misura e che potevo comunque continuare con il lavoro indipendente. Per quanto mi riguarda quando non ero presente sul piano occupazionale é perché ero impegnato a lavorare.
In base a cosa ha deciso di giustificare le sue assenze a fine mese e non ha rispettato le indicazioni ricevute dall'URC?
Adr.: Ho pensato che fosse sufficiente procedere in tal senso. Ho lavorato per l'ultima volta presso il programma occupazionale a marzo. Ho parlato con il signor __________ per l'ultima volta quando ho ricevuto la lettera per giustificazioni del 16 maggio. Anche il signor __________ era d'accordo, come ho spiegato nella lettera di risposta alle giustificazioni, che sia a me che a lui non serviva la mia partecipazione al piano occupazionale vista la mia situazione lavorativa a lui serve una persona disponibile e non una persona che per la maggior parte del tempo non si può presentare sul luogo di svolgimento della misura perché già impegnato a lavorare altrove.
Cosa ha da dire rispetto alle assenze ingiustificate del 14 e del 30 aprile, del 14 maggio, del 12 e 30 giugno?
Adr.: Il 30 aprile ed il 30 giugno ho lavorato ma non l'ho dichiarato alla cassa (informo l'assicurato che se del caso la cassa provvederà a verificare la situazione), non mi ricordo più.
Come mai da fine marzo non ha più partecipato al piano occupazionale?
Adr.: Come ho già detto prima, ho lavorato.
Ha commenti sulla lettera del 16 maggio redatta dal responsabile del piano occupazionale?
Adr.: ho sempre il natel con me, non mi risulta che il signor __________ mi abbia contattato più volte.
Ha commenti da fare in merito ai verbali del 2.5, 16.5?
Adr.: Confermo che come da istruzioni del colloquio del 2 maggio, adesso consegno il FAUT solo alla fine del mese.
Attualmente come è la sua situazione famigliare? A che punto è la separazione?
Adr.: sono separato di fatto. Io vorrei divorziare, ma la mia ex-moglie per il momento vuole aspettare. Per quanto riguarda la custodia dei figli (la figlia fa 8 anni a novembre e il figlio ha fatto 5 anni a giugno) non c'è una decisione, ma ci accordiamo noi due. Ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo per chi si occupa dei figli. Di partenza il martedì ed il venerdì sono da me per tutto il giorno e la notte a dormire. La mia ex-moglie lavora nella misura del 50%. Lei lavora il martedì ed il venerdì. Si organizza grosso modo come, reperisce i clienti tramite le conoscenze ed il passa parola.
Come effettua le sue ricerche di lavoro?
Adr.: Spedisco le mie lettere di candidatura ai medici per chiedere se possono inviarmi i pazienti o se posso fare pubblicità presso il loro studio. Mi propongo per la mia attività indipendente. L'Ufficio collocamento ha sempre accettato le mie ricerche così come le ho consegnate.
A che scopo e per che funzione si candida presso i datori di lavoro a cui scrive?
Adr.: Mi candido presso i medici per la mia professione di massaggiatore medico, come indipendente.
Ha ottenuto esiti positivi? Ha ottenuto un qualsiasi tipo di collaborazione?
Adr.: Come detto sopra, due medici mi hanno permesso di lasciare i miei biglietti da visita presso il loro studio. Il dottor __________ mi ha inviato una paziente. Alla Dottoressa __________, ho mandato i biglietti da visita, ma non si sono mai annunciati pazienti.
Consegna regolarmente le risposte delle sue ricerche di lavoro presso l'URC?
Adr.: Sì, una volta che sono state verificate, me le restituiscono.
Autorizza lo scrivente Ufficio a procedere ad una verifica delle sue ricerche di lavoro presso i datori di lavoro a cui scritto?
Adr.: Sì, senza problemi.
Ha ricevuto proposte dall'URC? Con che esito?
Adr.: No, nessuna.
Il suo scopo è reperire un'occupazione salariata o completare il suo tempo di lavoro in qualità indipendente?
Adr.: Preferisco diventare indipendente.
Come intende frequentare il piano occupazionale d'ora in poi?
Adr.: Se posso continuare a lavorare come giardiniere, continuo con questa attività. Se piove o se non dovessi lavorare come giardiniere parteciperò al piano occupazionale. Al momento e per questi ultimi 2 mesi, non sono impegnato con il lavoro come massaggiatore medico.
Osservazioni: Non sono d'accordo con quanto figura nella comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione delle mie entrate come indipendente. Contrariamente a quanto figura nella comunicazione, già prima del mese di febbraio '03 dichiaravo le mie entrate come lavoratore indipendente in qualità di massaggiatore. Da febbraio '03 ho iniziato anche una nuova attività, come giardiniere. Non ho accusato il signor __________ come figura nella seconda parte della comunicazione, ma piuttosto ho chiesto il senso di questa misura: che senso ha che una persona che è già occupata con un lavoro, venga inserita in un piano occupazionale. Per quanto riguarda l'ultima frase della comunicazione, dapprima ho risposto che nel restante 50% mi dedico ai figli, ed in seguito è comunque vero che ho specificato che sono affari miei, in quanto sono comunque iscritto alla disoccupazione nella misura del 50%, e non credo di dover giustificare cosa faccia nell'altro 50% per cui non sono assicurato e quindi non devo rendere conto all'Ufficio di collocamento. Per finire voglio aggiungere che mi sembra sia stata creata una montagna di problemi che per me va oltre il ragionevole. Invece di essere contenti che faccio un lavoro in giardino e che dichiaro la mia attività indipendente, ho l'impressione che si cerchi di creare problemi." (Doc. 4)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 6), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico in data 7 ottobre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare, ha rilevato che:
" (…)
5. Nel caso concreto, dai documenti agli atti e dal verbale di audizione del 7 luglio 2003, risulta segnatamente quanto segue:
- l'assicurato ha dichiarato di essere disponibile il lunedì e il
mercoledì, dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30, e il giovedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.30. Il martedì e il venerdì, giorni in cui la sua ex moglie lavora, egli si dedica alla cura dei suoi figli;
- il signor RI1 svolge la sua attività lucrativa indipendente come giardiniere e massaggiatore negli orari sopraindicati (cfr. verbale di audizione, pag. 1). Questo accadeva già nel periodo in cui l'assicurato era tenuto a frequentare il PO presso __________ a __________;
- nel mese di settembre 2002 l'assicurato ha effettuato degli investimenti per il suo studio di massaggiatore. Egli ha proceduto all'acquisto di un lettino e di tutto il materiale necessario al buon funzionamento del suo studio, come pure al ritiro di tutto il secondo pilastro per avviare la sua attività lucrativa indipendente;
- il signor RI1 effettua le sue ricerche di lavoro proponendosi sempre e solo come indipendente, mentre è da svariati mesi che ha smesso di cercare un impiego come dipendente. Inoltre, alla domanda "Il suo scopo è reperire un'occupazione salariata o completare il suo tempo di lavoro in qualità di indipendente" l'opponente ha così risposto: "Preferisco diventare indipendente".
Visto quanto precede, ritenuto in particolare come l'assicurato sia esclusivamente intenzionato ad incrementare la sua attività quale indipendente – per cui viene a mancare non soltanto la volontà di assumere un impiego di tipo dipendente, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato potrebbe consacrare a un tale impiego – considerato inoltre come per quanto riguarda il restante tempo parziale egli sia impegnato con la cura dei propri figli, alla luce della giurisprudenza summenzionata il signor RI1 non può dunque essere ritenuto idoneo al collocamento, ciò già a far tempo dal 18 giugno 2003.
6. Le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata (…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:
" Faccio ricorso contro la Decisione su opposizione del 7.10.03. Vorrei dunque che l'opposizione viene accettata e di conseguenza la decisione 13 agosto 2003 respinta.
La mia motivazione è quella che i motivi della mia opposizione non sono stati considerati nella Decisione su opposizione.
Secondo me non è stato giusto il consiglio del mio Consulente Sig. __________ e anche della Sigra __________. Di conseguenza mi sono concentrato sulla ricerca di lavoro come indipendente.
Inoltre mi chiedo: se il comportamento dei miei consulenti non è stato uno sbaglio, allora magari era l'intenzione di lasciarmi fare a posto l'errore per poi potermi dichiarare inidoneo. Parlando con la Sigra __________ all'ultimo colloquio di consulenza comunque ho capito che lei non ha sbagliato niente. È veramente così?
Io mi sento mal capito. Quando avevo la possibilità di lavorare l'ho fatto e dichiarato. Vivo al minimo di esistenza, forse anche sotto, per me i sei mesi che ho ancora diritto indennità sono importante per trovare un lavoro oppure abbastanza clienti per vivere.
Faccio questo ricorso perché voglio giustizia." (cfr. doc. I)
Questo invece il tenore dell'opposizione a cui il ricorso rinvia:
" (…)
Non sono d'accordo con i motivi per questa decisione.
1. Le ricerche di lavoro come lavoratore indipendente faccio dal mese di ottobre 02. come scritto nel Verbale con il sig. __________ del 31.10.02, lui mi ha detto che è sufficiente come ricerca di lavoro di mandare la mia documentazione ai medici. In tutti i mesi seguenti nè il sig. __________ nè la sigra __________ mi hanno avvertito che questo mette in dubbio la mia idoneità. Perciò avendo fiducia nei miei consulenti ho smesso di cercare un'attività salariata. Adesso mi chiedo se è giusto che vengo punito con l'inidoneità al collocamento per un mio comportamento proposto e tollerato da parte dei miei consulenti? Il mio senso di giustizia mi dice chiaramente No.
2. La mia disponibilità al 50% con l'orario descritto alla Decisione è la risposta migliore alle esigenze della mia situazione famigliare attuale. Questo orario permette a me e alla mia ex moglie di lavorare indipendentemente e di curare i due figli in modo ottimale per loro. Questo non mi impedisce però di trovare un impegno al 50% del tipo tutte le mattine oppure due giorni e mezzo in seguito. Sapendo le esigenze precise del datore di lavoro, la ex moglie ed io troveremo la nuova soluzione per la cura dei figli. Perciò non sono d'accordo con la conclusione del Sig. __________ che "la disponibilità per il mercato del lavoro è molto frammentaria e poco confacente con quelle che sono le normali esigenze lavorative". Ho lavorato al 50% e la legge non esclude l'assicurazione al 50%, perché allora non sono idoneo al collocamento? (…)." (cfr. doc. 6)
1.4. Con ordinanza del 26 novembre 2003 il giudice delegato ha assegnato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base degli atti di causa (cfr. doc. III).
1.5. Nella sua risposta del 3 dicembre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha ribadito le proprie argomentazioni e, in particolare, ha rilevato che:
" (…)
A titolo abbondanziale si osserva come nel colloquio di consulenza del 13 gennaio 2003 il consulente del personale abbia invitato il signor RI1 (ndr. si tratta dell'assicurato) ad estendere le sue ricerche di lavoro a qualsiasi settore in cui egli possa essere impiegato (cfr. doc. 17) e gli abbia al riguardo consegnato una lista di alberghi ai quali indirizzare le lettere di candidatura.
(…)." (cfr. doc. IV)
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento a contare dal 18 giugno 2003 e cioè precedentemente all'entrata in vigore il 1° luglio 2003 della terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). In tale contesto va ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha comunque modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consigio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo).
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C. (C 3/03), ha, tra l'altro, osservato che:
" (…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)."
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minore sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione.
In una decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
(…)." (cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03)
In un'altra sentenza, nel caso di un'assicurata che aveva limitato le proprie ricerche verso un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che:
" (…)
2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)
2.3. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non é data quando l’assicurato non é pronto o non é in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STCA del 16 marzo 2004 nella causa C., 38.2003.60; STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278; STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003 nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C., 38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
In particolare la nostra massima istanza ha sottolineato che:
" (…)
b) Übt ein Versicherter während seiner Arbeitslosigkeit eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus, ist die Vermittlungsfähigkeit nur solange gegeben, als die selbstständige Erwerbstätigkeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn die Gegebenheiten dafür sprechen, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit ein derartiges Ausmass angenommen hat, dass sie nur noch zum kleinsten Teil ausserhalb der normalen Arbeitszeit bewältigt werden könnte, die Ausübung einer Arbeitnehmertätigkeit zu den üblichen Zeiten somit ausgeschlossen scheint (ARV 1998 Nr. 32 S. 177 Erw. 4a, 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3). Ohne Bedeutung ist dabei, welche Motive (Alter, Neigung, Beurteilung der Chancen usw.) diesem persönlichen Entscheid zugrunde lagen (BGE 112 V 329 Erw. 3c; ARV 1993/94 Nr. 30 S. 216 Erw. 3b). Mit der gesetzlichen Schadenminderungspflicht ist es zwar zu vereinbaren, dass ein Arbeitsloser sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht. Unterlässt er es aber im Hinblick auf dieses Ziel, sich daneben auch in vertretbarem Umfang um eine unselbstständige Erwerbstätigkeit zu bemühen, liegt Vermittlungsunfähigkeit vor, welche den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Die Arbeitslosenversicherung bezweckt nicht die Abdeckung von Unternehmerrisiken. Dass in der Zeit vor bzw. unmittelbar nach der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in der Regel kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt werden kann, gehört typischerweise zu derartigen, nicht versicherten Risiken (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3c, 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 1. Absatz). Das an sich achtenswerte Verhalten eines Versicherten, die Arbeitslosigkeit mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu überwinden, ändert nichts daran, dass die Vermittlungsfähigkeit verneint werden muss, wenn die Absicht zur Aufnahme der selbstständigen Arbeit so weit fortgeschritten ist, dass die Annahme einer unselbstständigen Tätigkeit nicht oder kaum mehr möglich ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3; 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 3. Absatz). Als selbstständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen sodann nur vorübergehende, zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, N. 342 S. 129 mit Hinweis auf SVR 1998 ALV Nr. 10 Erw. 3).
c) Vorliegend hat der Beschwerdeführer keine bloss vorübergehende Tätigkeit in seiner Firma aufgenommen. Vielmehr räumt er selber ein, dass der Umsatz im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen sei. Sodann hat er eine beachtliche Summe an Aktiven investiert. Zwar hat er auch über den 15. August 1997 hinaus Arbeitsbemühungen geltend gemacht. Doch sind diese, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, qualitativ ungenügend. Es liegt keine einzige schriftliche Bewerbung auf ein Inserat vor. Vielmehr hat sich der Beschwerdeführer fast ausschliesslich mit telefonischen Blindanfragen begnügt. Bei diesen Anfragen fällt überdies auf, dass sie immer wieder bei den selben Arbeitgebern erfolgt sind, tauchen doch die meisten der begrüssten Firmen (A. AG, B. AG, C. AG, D. AG, E. AG, F. AG, H. AG und I. AG) in vielen Nachweisformularen für persönliche Arbeitsbemühungen regelmässig auf. Solche Bewerbungsnachweise sind nicht geeignet, die angebliche Bereitschaft des Beschwerdeführers, jederzeit eine anderweitige Vollzeitstelle anzutreten, zu belegen. Vielmehr ist unter den Umständen des vorliegenden Falles davon auszugehen, dass der Versicherte versucht hat, mittels Arbeitslosenentschädigungen die zu Beginn jeder neuen Firmentätigkeit auftretenden finanziellen Engpässe zu überbrücken, was gerade nicht Sinn und Zweck der Arbeitslosentaggelder ist (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3, 1993/94 Nr. 30 S. 216 f. Erw. 3b). Daher hat die Vorinstanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf solche Leistungen zu Recht ab 15. August 1997 verneint. Spätestens ab diesem Tag war klar, dass der Versicherte nur noch in seiner Firma tätig sein wollte. Daran ändert nichts, dass er dort formell Angestellter war, denn wirtschaftlich hatte er aufgrund seiner Stellung als einziger zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (was ihn übrigens nach der Rechtsprechung ebenfalls vom Anspruch auf arbeitslosentaggelder ausschloss [BGE 123 V 234]). (…)."
(cfr. DLA 2002 N. 5, consid. 2b e 2c, pag. 55 e 56)
Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre 2002 nella causa F. (C 88/02).
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito), sviluppando le seguente considerazioni:
" (…)
2.4.1 Anders sieht es hingegen ab Dezember 2000 aus. Die Beschwerdeführerin hat mit ihren zahlreichen schriftlichen Bewerbungen auf Inserate bewiesen, das es ihr ernsthaft um das Finden einer Halbtagesstelle ging. Zwar ist richtig, dass die Arbeitslosenversicherung nicht dazu dient, die in der Startphase einer selbstständigen Erwerbstätigkeit regelmässig fehlenden Einkünfte zu ersetzen. Dies schliesst jedoch, wie die Rechtsprechung (Erw. 1 hievor) zeigt, nicht unter allen Umständen aus, dass eine arbeitslose Person sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht, ohne zugleich vermittlungsunfähig zu werden. Dies gilt auch für eine an sich auf Dauer angelegte selbstständige Erwerbstätigkeit. Die Dauerhaftigkeit der selbstständige Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen keine negative Anspruchsvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen Anspruch ist die Vermittlungsfähigkeit.
2.4.2 Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die Beschwerdeführerin einerseits intensiv Stellen gesucht hat, und anderseits in der selbstständigen Tätigkeit mit bloss zwei Stunden im Monat äusserst gering ausgelaster war. Sie konnte zudem den Empfang ihrer Kundschaft problemlos so organisieren, dass sie daneben eine Teilzeitanstellung versehen konnte. Unter solchen Umständen lässt sich ihre Vermittlungsfähigkeit für eine Arbeitnehmertätigkeit mit einem Pensum von 50 % nicht verneinen. Die Sache ist daher an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob ab Dezember 2000 die übrigen Voraussetzungen für die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung erfüllt sind. Gegebenenfalls wird sie die entsprechenden Leistungen ausrichten.
(…)." (cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella causa F., C 88/02)
2.4. In una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi é stata una precedente sospensione.
Ancora il TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:
" (...)
4. - a) Contrairement à l’opinion des premiers juges, dans le cadre de l’art. 17 LACI, les démarches opérées par un assuré en vue d’entreprendre une activité indépendante ne doivent pas être traitées différemment de celles qui visent l’exercice d’une activité dépendante, aussi longtemps qu’elles n’entravent pas l’aptitude au placement (arrêts non publiées J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A. du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette jurisprudence est en accord avec l’arrêt ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel n’exclut pas de prendre en considération les démarches effectuées par un assuré en vue d’exercer une activité indépendante. (...)." (cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)
In un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C 26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che:
" (…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b).
Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P., C 26/00, consid. 2).
In un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
Contestualmente il TFA ha tuttavia precisato che:
" (…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl, unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C 123/94). (…)"
(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)
L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:
" (…)
1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02)
Il TFA, in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in particolare, osservato che:
" (…)
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"
(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C 101/03)
Infine, per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate).
2.5. Questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale ha stabilito che dal 18 giugno 2003 l'assicurato è inidoneo al collocamento, l'amministrazione lo ha sentito personalmente e il ricorrente ha potuto esprimersi in merito all'esame della sua situazione di disoccupato (cfr. doc. 4).
Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37).
2.6. Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 12 dicembre 2001 quale persona parzialmente disoccupata alla ricerca di un'attività quale massaggiatore medico al 50% (cfr. doc. 3/doc. 1a e 1b).
Dopo aver portato la sua disponibilità lavorativa al 100% dal 1° maggio 2002, l'assicurato, con effetto dal 1° ottobre 2002, è ritornato ad una disponibilità del 50% indicando quale orario di lavoro il lunedì, il mercoledì e il giovedì mattina (cfr. doc. 3/doc. 2a e 2b e doc. 3/doc. 3a e 3b).
All'assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (cfr. art. 9 LADI e doc. 1).
Dal verbale di audizione del 7 luglio 2003 (da lui sottoscritto; cfr. doc. 4 e consid. 1.1) emerge che l'assicurato, disposto a lavorare nella misura del 50% di un'occupazione a tempo pieno (nel restante 50% egli si deve infatti dedicare alla cura dei figli), nel tempo a sua disposizione si vuole concentrare solo sulle sue attività indipendenti (medico massaggiatore, giardiniere e aiuto cucina/mensa presso una scuola).
In particolare alla domanda volta a sapere se "(…) Il suo scopo è reperire un'occupazione salariata oppure completare il suo tempo di lavoro in qualità di indipendente? (…)." l'assicurato ha risposto che "(…) Preferisco diventare indipendente. (…)." (cfr. doc. 4).
Durante i periodi di controllo di gennaio, aprile, maggio, luglio, settembre e ottobre 2002 e da gennaio a giugno 2003, nei rispettivi attestati su guadagno intermedio l'assicurato ha sempre dichiarato un reddito da un'attività lucrativa indipendente (cfr. doc. 24).
Il TCA constata inoltre che nel corso del mese di settembre 2002 l'assicurato ha poi fatto degli investimenti per il suo studio di massaggiatore e ha ritirato il secondo pilastro per partire con questa attività (cfr. doc. 4).
Durante i periodi di controllo dal mese di novembre 2002 a giugno 2003 l'assicurato ha svolto le sue ricerche di lavoro esclusivamente autocandidandosi quale massaggiatore medico indipendente presso studi medici (cfr. doc. 8-15).
A proposito dell'esito di queste candidature l'assicurato ha dichiarato che due medici gli hanno permesso di lasciare il suo biglietto da visita presso i loro studi e che uno solo di questi gli ha inviato un paziente (cfr. doc. 4).
Infine, tenuto a frequentare un programma occupazionale dal 3 febbraio al 31 luglio 2003 presso il __________ dopo aver mantenuto nei primi giorni lavorativi l'accordo concluso con il coordinatore della misura, l'assicurato è stato più volte assente senza giustificarsi previamente e dopo il mese di marzo 2003 non si è più presentato (cfr. doc. 2, e da 3/doc.8 a 3/doc. 14).
Al riguardo di questa misura l'assicurato ha inoltre affermato che gli sembra "una punizione" e che circa l'utilità della misura ne ha parlato con il suo collocatore che gli ha detto che era necessaria e che poteva comunque continuare con il lavoro indipendente (cfr. doc. 4). In particolare l'assicurato ha dichiarato di aver chiesto al proprio collocatore "(…) che senso ha che una persona che è già occupata con un lavoro, venga inserita in un piano occupazionale. (…)." (cfr. doc. 4).
Viste le evenienze appena illustrate, ed alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5) in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve concludere che, a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha ritenuto l'assicurato inidoneo dal 18 giugno 2003 al collocamento.
Infatti il ricorrente, nella misura in cui è disposto a lavorare, esercita e cerca solo un'attività indipendente.
2.7. L'insorgente sostiene che dal mese di ottobre 2002 ha cercato un'occupazione come indipendente perché, come risulterebbe dal verbale del 31 ottobre 2002, il suo collocatore gli avrebbe detto che a titolo di ricerca di lavoro è sufficiente mandare la sua documentazione ai medici. Inoltre né il suo collocatore, né la sua collocatrice lo avrebbero avvertito che questo metteva in dubbio la sua idoneità al collocamento. Pertanto egli ha smesso di cercare un'attività salariata fidandosi dei suoi consulenti (cfr. consid. 1.3, doc. I e 6).
Questo Tribunale constata che nel verbale di audizione del 7 luglio 2003 l'assicurato ha dichiarato di aver fatto la giornata informativa e di essere in chiaro sui contenuti (cfr. doc. 4).
Egli sapeva che doveva ricercare un'attività dipendente visto che ha dichiarato che dal mese di ottobre 2002 ha smesso di cercare un'attività salariata (cfr. doc. 6).
Contrariamente a quanto asserito dall'assicurato non è vero che in occasione del colloquio del 31 ottobre 2002 il proprio collocatore gli ha detto che "(…) è sufficiente come ricerca di lavoro di mandare la mia documentazione ai medici. (…)." (cfr. doc. 6).
Infatti, nel verbale del colloquio di consulenza del 31 ottobre 2002 si legge che:
" L'assicurato viene al colloquio con le ricerche di lavoro fatte correttamente nel corso del mese di ottobre. Mi informa che il suo progetto di attività indipendente nella sua professione di cui mi aveva parlato nel corso del precedente colloquio sembra andare molto bene. Nel corso del mese ha lavorato abbastanza bene. A questo proposito mi informa che la sua disponibilità lavorativa deve scendere al 50%. Dal primo di ottobre è disponibile al collocamento nei giorni di lunedì mercoledì e giovedì mattina. Ho modificato perciò la sua iscrizione. Continua le ricerche come fatto sino ad ora ma invierà la sua documentazione anche a quei medici che gli possono inviare dei pazienti. Consegnato il faut di ottobre."
(cfr. doc. 6/A, la sottolineatura è del redattore)
Dunque le auto candidature presso gli studi medici quale massaggiatore indipendente dovevano aggiungersi alle ricerche di un'attività dipendente.
Ma vi è di più, nel "Protocollo del colloquio d'orientamento" del 13 gennaio 2003 si legge che:
" L'assicurato porta le ricerche di lavoro fatte nel corso del mese di dicembre. Assieme alle ricerche porta due risposte negative alle ricerche di lavoro fatte nel mese di novembre. Quasi tutte le ricerche di lavoro fatte presso studi medici del cantone offrendosi come massaggiatore medico. Purtroppo queste ricerche di lavoro continuano da ormai diversi mesi e sino ad ora senza nessun risultato. Ho chiesto all'assicurato a partire da subito di estendere le sue ricerche a qualsiasi settore dove può essere impiegato. Gli ho fornito una lista di alberghi dove può rivolgere le sue lettere di auto candidatura. L'assicurato mi informa che il suo progetto come massaggiatore indipendente non gli ha permesso di lavorare e negli ultimi due mesi non ha avuto nessun paziente. Mi conferma la sua disponibilità lavorativa al 50% il lunedì il mercoledì e i giovedì pomeriggio. L'ho informato che nei prossimi giorni verrà inserito in un programma occupazionale appena si libererà un posto. Il programma occupazionale è __________ ed è a 200 metri dal suo domicilio. Il programma gli servirà per riprendere i ritmi lavorativi."
(cfr. doc. 17, la sottolineatura è del redattore)
Pertanto, ammesso e non concesso che era incorso in errore nell'interpretare le indicazioni fornitegli dal suo collocatore il 31 ottobre 2002, dopo il colloquio del 13 gennaio 2003 l'assicurato non poteva più avere alcun dubbio circa il suo obbligo di estendere le sue ricerche a qualsiasi settore dove poteva essere impiegato.
Non solo, visto che come da lui ammesso nel corso del colloquio del 13 gennaio 2003 negli ultimi due mesi non ha potuto lavorare come massaggiatore, all'assicurato nemmeno poteva e/o doveva sfuggire l'importanza del programma occupazionale che gli è stato segnalato con la precisazione che questo gli servirà per riprendere i ritmi lavorativi.
Del resto, nei colloqui di consulenza del 2 maggio e del 2 giugno 2003 la nuova collocatrice ha verificato i motivi per i quali l'assicurato è stato assente dal programma occupazionale ribadendogli l'obbligo di partecipazione (cfr. doc. 3/doc. 7 e 3/doc. 14).
In particolare, nel colloquio del 2 giugno 2003, l'assicurato è stato pure informato circa l'invio di una comunicazione alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per la verifica della sua collocabilità (cfr. doc. 3/doc. 14).
Nel caso concreto l'amministrazione non ha quindi fornito all'assicurato informazioni errate.
2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato è inidoneo al collocamento dal 18 giugno 2003.
La decisione su opposizione del 7 ottobre 2003 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti