Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2004 38.2003.89

27. Mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,994 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2003.89   FS/tf

Lugano 27 maggio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2003 di

RICO1  

contro  

la decisione del 13 ottobre 2003 emanata da

CON1     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 27 maggio 2003 la CON1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che RICO1 non ha diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 28 aprile 2003.

                                         La Cassa ha così motivato la propria decisione:

"  L'assicurata rivendica l'indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2003 ed annuncia di essere ricerca di un'occupazione al 30%.

Entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ovvero il periodo che va dal 28 aprile 2001 al 27 aprile 2003, l'assicurata non può attestare un periodo di occupazione dipendente di almeno 6 mesi, né un periodo di incapacità lavorativa totale della durata superiore ai 12 mesi.

Per queste ragioni la cassa non può che negare il diritto all'indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2003." (cfr. doc. A2)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. 7) la Cassa, in data 13 ottobre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione del 27 maggio 2003 e, in particolare, ha osservato:

"  (…)

L'assicurata rivendica l'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28 aprile 2003. Dal 1° ottobre 1997 è al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione invalidità con un grado di invalidità al 70%. Negli ultimi anni il grado di invalidità non è mutato. La cassa ha negato il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione poiché non sono adempiute le condizioni relative durata minima del periodo di contribuzione, rispettivamente non è soddisfatta alcuna delle condizioni di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), rispettivamente dell'articolo 14 LADI.

L'assicurata ha interposto opposizione contro la nostra decisione il 9 giugno 2003. Il termine impartito è dunque stato rispettato.

Le ragioni invocate dall'assicurata nell'atto d'opposizione non permettono tuttavia una valutazione differente del caso, segnatamente:

3  ancorché l'assicurata è ritenuta idonea al collocamento, secondo la recente decisione dell'autorità cantonale, poiché disponibile per un'occupazione lavorativa al 30 per cento, rimane che il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione può essere riconosciuto all'assicurato, cui è stata soppressa una rendita d'invalidità nel corso dell'ultimo anno, ma non per chi continua ad essere al beneficio di una rendita intera d'invalidità, con il medesimo grado di invalidità (…)." (cfr. doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato che:

"  Durante la primavera 2003 ho richiesto l'indennità di disoccupazione al 30 per cento presso l'"Assicurazione contro la disoccupazione SEI".

La decisione della medesima (27 maggio 2003) vuol dimostrare che l'assicurata sottoscritta non ha diritto (?) all'indennità di disoccupazione richiesta.

In opposizione (9 giugno 2003) a questa prima decisione l'assicurata riceve una nuova decisione che conferma l'idoneità al collocamento.

In questo periodo cercando lavoro senza esito, senza una nuova opposizione, sottoscritta viene ancora negato il risarcimento per la disoccupazione (13 ottobre 2003).

Sono stata malata più di dodici mesi e in questo periodo non ho pagato i contributi necessari retribuzione della disoccupazione al 30 per cento.

Oggigiorno percepisco la rendita invalidità al 70% ma, non trovando comunque lavoro, chiedo di essere risarcita per il periodo del 30% in attesa di trovare un'occupazione.

Ricevendo come rendita (AI) al 70% un'indennità di 184 fr. al mese il minimo vitale che mi spetta non è sufficiente. Vi prego di riesaminare il mio caso. Ringraziando anticipatamente per la comprensione vi dimostro la massima stima." (cfr. doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta dell'11 novembre 2003 la Cassa, oltre a confermare la decisione su opposizione, ha puntualizzato che:

"  L'assicurata rivendica l'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28 aprile 2003; è disposta e capace a lavorare nella misura del 30 per cento (allegati 1 e 2).

Dal 1° ottobre 1997 l'assicurata è al beneficio di una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) sulla base di un'inabilità lavorativa del 70 per cento (allegato 3), confermata con la revisione nel mese di marzo 2002.

Il Servizio psico-sociale dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di __________ attesta cassa che il grado di incapacità lavorativa, pari al 70 per cento, è rimasto immutato dal 1° ottobre 1997 (allegato 4) e ancora che l'assicurata ha espresso da tempo il desiderio di poter lavorare, rifiutando tuttavia ogni incarico in un ambiente protetto, e che di sua iniziativa si è annunciata quale persona ricerca di un impiego (Allegato 5).

Con decisione del 27 maggio 2003 (allegato 6), la cassa ha negato il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28 aprile 2003, poiché l'assicurata non adempie le condizioni relative al periodo di contribuzione minimo, né può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, non potendo attestare un periodo di incapacità lavorativa totale superiore ai 12 mesi nel corso degli ultimi due anni.

Il 9 giugno 2003 l'assicurata si oppone contro la decisione di cassa del 27 maggio 2003 (allegato 7).

In sede di esame dell'opposizione, la cassa valuta l'idoneità al collocamento dell'assicurata e sottopone il caso per decisione all'ufficio giuridico della Sezione del lavoro (allegato 8), che riconosce l'assicurata idonea al collocamento (allegato 9), e chiede di prendere visione degli atti componenti l'incarto AI (allegato 10).

La documentazione AI (allegato 11) conferma che l'assicurata  negli ultimi anni ha continuato a percepire una rendita intera d'invalidità.

Per questa ragione, con decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 (allegato 12), la cassa non ha potuto che confermare la negazione del diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28 aprile 2003 (…).(cfr. doc. III)

                               1.5.   Con lettera del 26 novembre 2003 il TCA ha posto Cassa le seguenti domande:

                                         "1.  Chi ha trattato la decisione del 27 maggio 2003 (in concreto chi si è occupato)?

                                          2.  Chi ha trattato la decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 (in concreto chi si è occupato)?

                                          3.  Per quali ragioni entrambe le decisioni sono firmate da __________?" (cfr. doc. V)

                                         Queste le risposte trasmesse d Cassa al TCA:

                                         "1.  La decisione del 27 maggio 2003 è stata firmata dal sottoscritto, ma era già stata discussa ampiamente in precedenza dalle colleghe dell'ufficio di pagamento di __________.

                                              Sinceramente non ricordo per quale ragione l'abbia firmata, ma è pur vero che durante il periodo primaverile sono stato spesso occupato presso l'ufficio di __________

                                          2.  La decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 è stata trattata esclusivamente dal sottoscritto, in qualità di responsabile cantonale della cassa disoccupazione __________.

                                          3.  Vedi le risposte 1 e 2." (cfr. doc. VI)

                                         I doc. V e VI sono stati notificati all'assicurata per conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).

                                         L'assicurata è rimasta silente.

                               1.6.   Con ulteriore lettera del 1° dicembre 2003 l'assicurata si è riconfermata nelle sue allegazioni e ha prodotto un estratto della rivista "Scelgo Io" evidenziando un contributo dove si rispondeva domanda "Se lavoro perdo l'AI?" (cfr. doc. VIII e allegato doc. B).

                                         Il doc. VIII unitamente all'allegato doc. B sono stati notificati Cassa per conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. IX).

                                         La Cassa è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Poiché nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 13 ottobre 2003 che ha confermato una decisione del 27 maggio 2003 con la quale la Cassa ha stabilito che l'assicurata non ha diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 28 aprile 2003; cfr. doc. A1 e A2), nel caso presente si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette d procedura di opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                               2.4.   Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga LPGA.

                                         L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

"  Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

                                         Le questioni relative all'esistenza o meno dei presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) non sono soggette procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO del dicembre 2002, pag. 31).

                                         L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.".

                                         Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).

                                         Nella concreta evenienza questo Tribunale ha appurato che, anche se firmate dallo stesso funzionario della Cassa, la decisione del 27 maggio 2003 e la decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 sono state trattate da persone differenti (cfr. consid. 1.5).

                                         In particolare la decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 è stata trattata esclusivamente dal responsabile cantonale della Cassa (cfr. doc. VI, punto 2).

                                         Questa soluzione, separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 OADI (cfr. STCA del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA dell'8 settembre 2003 nella causa C. Sagl, inc. 38.2003.32; STCA del 24 novembre 2003 nella causa C., inc. 38.2003.49; STCA del 9 febbraio 2004 nella causa S., inc. 38.2003.51).

                                         Il TCA, al fine di garantire agli assicurati maggiore chiarezza, auspica comunque che in futuro la Cassa adotti dei correttivi che rendono immediatamente evidente la separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione.

                                         In particolare è necessario che, in futuro, sulla decisione e sulla decisione su opposizione appaia la firma del funzionario che si è effettivamente occupato del caso.

                               2.5.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2003 (qui applicabile; cfr. consid. 2.2), ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che ha svolto, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3), un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 6 mesi.

                                         L'assicurato che, entro tre anni d scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato deve avere compiuto un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (quest’ultima condizione, posta dall’art. 13 cpv. 1 secondo periodo LADI, é entrata in vigore il 1° gennaio 1998; cfr. Prassi AD 96/4 Foglio 1/2; cfr. pure H. Pftizmann, "La séconde étape de la nouvelle assurance-chômage" in: La vie économique 12/96 pag. 54).

                                         Secondo la modifica del 22 marzo 2002 dell'art. 13 cpv. 1 LADI (in vigore dal 1° luglio 2003; cfr. consid. 2.1), ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 14 LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, pag.720 e 722), che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per malattia (art. 3 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 2 LADI sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, tra l'altro, a causa della soppressione di una rendita d'invalidità sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

                               2.6.   Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 6, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.

                                         Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:

"  (…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate d legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)

                                         In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

                                         In una decisione del 19 febbraio 2003 nella causa G., C 61/02, riguardo al motivo di esonero di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI e all'esigenza di un nesso causale tra il motivo di esonero fatto valere e la necessità di assumere o estendere un'attività dipendente, l'Alta Corte ha osservato che:

"  (…)

Die Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit nach Art. 14 Abs. 2 AVIG setzt voraus, dass zwischen dem geltend gemachten Grund und der Notwendigkeit der Aufnahme oder Erweiterung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit ein Kausalzusammenhang gegeben ist (BGE 125 V 124 Erw. 2a). Dabei ist kein strikter Kausalitätsnachweis im naturwissenschaftlichen Sinne zu verlangen. Ein solcher könnte kaum je erbracht werden, sind doch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen inneren Beweggründe einer Person für die Suche nach einer Arbeitnehmertätigkeit einer Beurteilung durch Drittpersonen weitgehend entzogen. Vernünftigerweise ist deshalb der erforderliche Kausalzusammenhang bereits zu bejahen, wenn es glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint, dass der Entschluss des Versicherten, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, in dem als Befreiungsgrund in Frage kommenden Ereignis mitbegründet liegt. Anderseits gilt es zu beachten, dass das Gesetz die enumerierten oder ähnlichen Befreiungsgründe im Rahmen der Generalklausel nicht mehr zulässt, wenn das betreffende Ereignis mehr als ein Jahr zurückliegt (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 AVIG). Dies ist Ausdruck der gesetzgeberischen Entscheidung, ein solches Ereignis nicht mehr als kausal für die über ein Jahr später versuchte Arbeitsaufnahme zu betrachten (BGE 121 V 344 Erw. 5c/bb mit Hinweis).

Im vorliegenden Fall erscheint es glaubhaft und nachvollziehbar, dass die Beschwerdegegnerin infolge der faktischen Trennung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, S. 79 Fn 417) von ihrem Ehemann gezwungen war, den Vertrag als Tagesmutter aufzulösen und stattdessen eine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit in einem Teilzeitpensum aufzunehmen. Die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 14 Abs. 2 AVIG sind damit gegeben. (…)"

(cfr. STFA del 19 febbraio 2003 nella causa G., C 61/02, consid. 4)

                               2.7.   Nell’evenienza concreta non é contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di 6 mesi.

                                         Infatti, nella " Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurata ha dichiarato che il suo ultimo rapporto di lavoro è stato quello presso il ristorante __________ e che è terminato il 26 giugno 1996 (cfr. doc. 1 risposta ai punti 14 e 16).

                                         Quindi, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, ovvero dal 28 aprile 2001 al 27 aprile 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI e doc. 2), l’assicurata non ha svolto un'attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno 6 mesi.

                               2.8.   Oggetto della presente vertenza é dunque la questione a sapere se l’assicurata può essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 LADI.

                                         Per quanto attiene al motivo di esonero di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI va qui osservato che dall'incarto AI concernente l'assicurata (cfr. doc. 11) e dai doc. 4 e 5 (trattasi di attestazioni mediche rilasciate il 12 maggio e il 17 luglio 2003) risulta che la ricorrente è inabile al lavoro al 70% dal 1° ottobre 1997 a tutt'ora e presumibilmente in modo duraturo.

                                         Vista l'abilità residua al lavoro del 30%, luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.6) bisogna dunque concludere che nel pertinente termine quadro (e cioè dal 28 aprile 2001 al 27 aprile 2003) l'assicurata avrebbe dovuto e potuto ossequiare all'obbligo dell'adempimento del periodo di contribuzione esercitando un'attività lavorativa a tempo parziale.

                                         Pertanto, vista la mancanza di un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento (nel caso concreto l'inabilità lavorativa del 70% a causa della malattia) l'assicurata non può essere esonerata dall'adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 1 let. b LADI (cfr. consid. 2.6).

                                         Neppure l'assicurata può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 2 LADI.

                                         Infatti con decisione del 25 luglio 2003 all'assicurata è stata confermata una rendita semplice d'invalidità sulla base di un grado di invalidità del 70% con effetto dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. 11).

                                         In simili circostanze, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.5), è a ragione che la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto non dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata.

                               2.9.   A titolo abbondanziale va ricordato che secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, tra l'altro, immediatamente prima della data d quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita dell'AI.

                                         Di conseguenza l'assicurata è invitata, se non vi ha già provveduto, a inoltrare la relativa domanda cassa di compensazione competente (cfr. art. 20 OPC-AVS/AI e art. 67 OAVS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni d comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2003.89 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2004 38.2003.89 — Swissrulings