Raccomandata
Incarto n. 38.2003.6 mm/DC/cd
Lugano 18 agosto 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002 di
__________
contro
le decisioni del 28 ottobre 2002 emanate da
Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 agosto 2002, __________ ha presentato una domanda di sussidio per le spese di soggiornante settimanale per il periodo a far tempo dal 19 agosto 2002 (cfr. doc. _).
1.2. In data 28 ottobre 2002, l'Ufficio delle misure attive ha emanato due decisioni, in sostituzione di due altre decisioni emesse in precedenza (8 ottobre 2002).
Con la prima, l'amministrazione ha posto __________ al beneficio del richiesto sussidio soltanto a partire dal 23 agosto 2002 (e sino al 30 novembre 2002), osservando:
" (…).
Secondo l'art. 71 cpv. 3 LADI, in relazione all'art. 81 cpv. 3 OADI (cfr. art. 95 cpv. 1 OADI), l'assicurato deve presentare la domanda di sussidio prima di avere iniziato il lavoro esterno. Ad ogni modo, il sussidio può essere accordato entro il termine quadro, per complessivi sei mesi al massimo. Nella presente fattispecie all'assicurata non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella regione di domicilio. Per evitare la disoccupazione, a decorrere dal 19 agosto 2002, ha iniziato una nuova attività fuori Cantone e più precisamente a __________.
Considerato come l'assicurata ha presentato la domanda tardivamente, e cioè il 23 agosto 2002, il sussidio può essere concesso unicamente a partire da questa data"
(doc. _).
Con la seconda, il sussidio per le spese di soggiornante settimanale le è stato riconosciuto per il periodo 1° dicembre 2002-18 febbraio 2003 (cfr. doc. _).
1.3. In data 7 novembre 2002, __________ ha interposto ricorso - indirizzato erroneamente all'Ufficio delle misure attive - contro queste due decisioni, adducendo:
" (…).
In merito al Suo scritto del 5.11.02, in cui mi invia la copia del verbale avuto il 9 agosto 02 con la mia collocatrice, signora __________ (copia che peraltro ho anch'io), ed in merito alla mia telefonata del 4.11.02, in cui Le dicevo di essere stata avvisata tardi, Lei mi ha fraintesa: non ho parlato di "colpa" e sarebbe scorretto da parte Sua pensare che ho voluto dare la colpa alla mia consulente signora __________, con la quale ho avuto ed ho tutt'ora un ottimo rapporto, una persona squisita che è stata sempre disponibile a rispondere alle mie domande. Intendevo comunicarle e precisarle che io ho presentato la domanda di sussidio non appena sono venuta a conoscenza di questa possibilità, ovvero non appena sono stata informata dalla mia collocatrice, e non appena mi è stato possibile avere tutti i documenti e gli allegati necessari per l'inoltro di tale domanda. Non mi è stato possibile inoltrarla prima, dato che il mio datore di lavoro ha firmato il contratto non in data 9 agosto ma in data 20 aqosto!
II 9 agosto al mattino ho chiamato la mia consulente, signora __________, chiedendo se aveva un attimo di tempo per ricevermi, dato che ero preoccupata: il mio "probabile" nuovo datore di lavoro non si era ancora fatto vivo, benché il 30 luglio mi avesse comunicato verbalmente che avrei iniziato il 19 agosto oppure il 1° settembre. La signora __________, capendo la mia situazione, mi ha subito ricevuta. Le ho esposto le mie preoccupazioni: la settimana seguente avrei dovuto fare i salti mortali, ovvero avrei dovuto essere pronta, nel caso in cui il mio datore di lavoro mi avesse confermato il 19 quale data di inizio, a trovarmi una sistemazione a __________ nel giro di pochi giorni !!! Quando ho detto di essere preoccupata anche per i costi di questo repentino spostamento, la signora __________ mi informava della possibilità di richiedere il sussidio summenzionato, spiegandomi il caso di un ragazzo di una valle del Luganese che aveva ricevuto un sussidio per gli spostamenti verso il Mendrisiotto, e consegnandomi 2 formulari. Naturalmente ho chiesto se ero ancora in tempo, visto che non avevo in mano niente di scritto dal mio futuro datore di lavoro, nemmeno il contratto. La signora __________ mi spiegava che avrei sì dovuto inoltrare la domanda prima della data di inizio del mio lavoro, ma che se ci fossero stati problemi, avrebbe spiegato lei il mio caso.
La prego di chiedere conferma di quanto ho appena scritto alla signora __________ (al momento è in vacanza).
Per la cronaca e ad onor del vero Le dirò che quello stesso giorno ho in seguito continuamente cercato di rintracciare telefonicamente il mio futuro datore di lavoro: ci sono riuscita alle ore 19. Gli ho chiesto di chiarirmi la situazione in modo da sapere se avrei dovuto organizzarmi per trovare un posto dove dormire a __________ e a partire da che data! Mi rispose che avrei iniziato il 19 agosto, che il suo contabile si era dimenticato di redigere il mio contratto, chiedendomi se non potevo redigerne io una prima bozza ! Infatti passai la sera davanti al computer ed alle 22 inviai per e-mail il contratto al mio datore di lavoro; ecco perché il contratto ha la data del 9 agosto ! Nella settimana seguente - in un momento di totale carenza di appartamenti vuoti, momento che qui a __________ non è ancora finito ! - cercai freneticamente un'appartamento o una sistemazione. Trovai, come unica soluzione, una sistemazione in Hotel che mi è costata, da domenica 18 agosto, data del mio arrivo a __________, a fine settembre (data in cui ho finalmente trovato un appartamento), Fr. 2'200 !
Ecco perché al telefono Le dicevo che le spese per questo mio spostamento repentino a __________ "sono state per me esorbitanti" (I).
1.4. Il 27 dicembre 2002, l'assicurata ha proceduto a completare il proprio gravame, chiedendo finalmente che le venga concesso il sussidio per le spese di soggiornante settimanale a partire dal 19 agosto 2002 e fino al 28 febbraio 2003:
" (…).
Ringrazio per la Vs. lettera raccomandata del 18.12.02. La signora __________ dell'Ufficio misure attive si è gentilmente offerta di mandarvi per me la mia documentazione. Purtroppo non vi ha inviato la documentazione completa, come da me richiesto. Capisco quindi che non abbiate compreso appieno la mia lettera-ricorso del 7.11.02, volta a chiedere di non penalizzarmi ma di concedermi il sussidio completo, ovvero a partire dal 19 agosto 02.
Qui di seguito il riassunto della documentazione completa:
Allegato _: Mia "Domanda di sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale" del 23 agosto 02.
Ho potuto spedire il formulario della Domanda di sussidio non appena il mio datore di lavoro, il signor __________, mi ha firmato il contratto di lavoro e non appena ho avuto il tempo di scrivere la lettera d'accompagnamento del 24.08.02.
-Allegato _: Decisioni dell'8 ottobre 02
nr. __________: 1° settembre 02 - 30 novembre 02
e nr. __________: 1° dicembre 02 - 28 febbraio 03
Riferendomi a questa decisione, il 28.10.02 telefono alla signora __________ spiegandole che il mio primo giorno di lavoro presso lo studio __________ è stato lunedì 19 agosto 02 e non il 1° settembre 02.
-Allegato _: Decisioni del 28 ottobre 02
nr. __________: 23 agosto 02 - 30 novembre 02
e nr. __________: 1° dicembre 02 -18 febbraio 03
che annullano e sostituiscono quelle dell'8 ottobre 02.
Ricevo per la prima volta la spiegazione dell'Art. 71 cpv. 3 LADI ;
"... Art. 71 cpv. 3 LADI, l'assicurato deve presentare la domanda di prestazioni al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno. Se un assicurato presenta la sua domanda dopo tale termine, le prestazioni non potranno più essergli versate per un periodo di sei mesi".
Riferendomi a queste decisioni (che annullano/sostituiscono le precedenti dell'8.10.02) e riferendomi all'Art. 71 cpv. 3 LADI, in data 4.11.02 telefono alla signora __________ spiegando che io ho inoltrato la Domanda per l'ottenimento del sussidio non appena ho potuto cioè non appena il mio datore di lavoro mi ha firmato il contratto di lavoro.
Non capisco inoltre come mai la data di fine sussidio sia stata anticipata dal 28 febbraio 03 (decisione dell'8.10.02) al 18 febbraio 03.
La signora __________ mi ha forse fraintesa, intendendo che io "incolpassi" la mia collocatrice signora __________ per il mio inoltro tardivo della domanda, e mi ha scritto la seguente lettera:
- Allegato _: Lettera dell'Ufficio misure attive del 5 novembre 02.
Questa lettera (anche se si tratta in parte di un frainteso nel frattempo chiarito) vi permette di comprendere appieno i contenuti della lettera del 7 novembre 02.
- Allegato _: Mia lettera all'Ufficio misure attive del 7 novembre 02.
In questa lettera chiarisco il frainteso.
Inoltre spiego di nuovo e per iscritto che io ho potuto inoltrare la mia domanda solo dopo l'inizio della mia attività lavorativa, poiché il mio datore di lavoro mi ha firmato il contratto di lavoro solo in data 20 agosto 02.
- Allegato _: Lettera raccomandata dell'Ufficio misure attive del 27
novembre 02
Il frainteso è, per fortuna, chiarito. Le mie spiegazioni circa le difficoltà avute, sono comprese.
In merito all'osservazione che, per avvisare della difficoltà nel ricevere la firma del contratto dal mio datore di lavoro, da parte mia "sarebbe stato auspicabile un'informazione telefonica prima dell'invio della richiesta", Vi prego di notare che io credevo che la mia consulente, la quale mi aveva rassicurata sul fatto che avrebbe spiegato lei il mio caso, avesse provveduto per me ad informare l'Ufficio misure attive.
- Allegato _: E-mails:
- 2 dicembre: Mie domande a signora __________
- 2 dicembre: Risposte della signora __________
con richiesta di mia autorizzazione
- 3 dicembre: Mia autorizzazione con
precisazioni
- 8 dicembre: Ribadisco la mia autorizzazione
del 3 dicembre e chiedo di farmi sapere.
La signora __________ mi comunica che la mia lettera del 7 novembre 02 è considerata come ricorso.
Inoltre si offre molto gentilmente di spedire per me al Vs. Tribunale il mio incarto, chiedendo la mia autorizzazione. lo do la mia autorizzazione alla signora __________ a spedire al Vs. Tribunale il mio incarto, chiedendo però di inoltrare la corrispondenza completa. Avviso inoltre la signora __________ di averle inviato una dichiarazione del mio capo in cui lui conferma di avermi firmato il contratto di lavoro solo il 20 agosto 02.
- Allegato _: Lettera raccomandata dell'Ufficio misure attive del 3
dicembre 02
Ricevo per posta gli stessi contenuti dell'e-mail del 3 dicembre 02 (v. sopra).
- Allegato _: Vs. lettera raccomandata del 18 dicembre 02
- Allegato _: Mio Email del 23 dicembre 02
- Allegato _: Dichiarazione del mio datore di lavoro del 29 novembre
02:
Questa dichiarazione l'ho spedita alla signora __________ in originale il 3 dicembre 02 ed in fotocopia l'8 dicembre 02, pregandola di inoltrarla al Vs. Tribunale unitamente al mio incarto completo. Traduzione della Dichiarazione:
"__________, il 29 novembre 2002
__________ - Inizio dell'attività lavorativa / Contratto di lavoro
La signora __________ ha iniziato a lavorare nel nostro ufficio - situato in __________ - il 19 agosto 2002.
Con la presente confermo che io ho firmato il contratto di lavoro alla signora __________ solo il secondo giorno di lavoro, ovvero il 20 agosto 2002.
Resto a disposizione per eventuali altre richieste d'informazioni. Cordiali saluti.
__________ ".
- Allegato _: Ricevute Hotel __________: pernottamento di 1 mese, dal 18 agosto al 20 settembre 02 = Fr. 2'230.-- !!
Per iniziare la mia attività lavorativa, ho dovuto pernottare in un Hotel; al mio arrivo, domenica 18 agosto 02, ho dovuto pagare subito
Fr. 1'000.--. Alla mia partenza, il 20 settembre 02, ho pagato l'importo restante, per un totale di Fr. 2'230.--. Questa cifra per me è stata esorbitante.
Con la presente e con le argomentazioni esposte chiedo di concedermi il diritto di poter ricevere il sussidio per le spese di soggiornante settimanale a partire dal 19 agosto 02 e fino al 28 febbraio 02" (V).
1.5. L'amministrazione, con la sua risposta del 24 gennaio 2003, postula un'integrale reiezione del gravame, osservando:
" (…).
- l'assicurata __________ ha inoltrato il formulario "Domanda di sussidio per spese di soggiornante settimanale" datato 23 agosto 2002.
- Per calcolare il periodo di diritto al sussidio abbiamo fatto riferimento, come di consuetudine, alla data indicata sulla copia del contratto di lavoro, nel caso in questione 1° settembre 2002, emettendo di conseguenza le decisioni N. __________- periodo 1° settembre 2002/28 febbraio 2003 - (vedi incarto) dell'8 ottobre 2002.
- Su indicazione telefonica dell'assicurata (28 ottobre 2002) la quale ha fatto osservare che la data dell'inizio non coincideva con il 1° settembre 2002, bensì con il 19 agosto 2002, abbiamo proceduto ad una verifica del caso inviando il giorno medesimo le nuove decisioni N. __________- periodo 23 agosto 2002/18 febbraio 2003 - modificate, indicando sulla decisione N. __________la data di inizio al diritto il 23 agosto 2003 e motivando la decisione come richiesta "parzialmente accolta" causa invio tardivo.
- L'assicurata in data 31 ottobre 2002 ha attestato il ricevimento delle decisioni.
- In data 4 novembre 2002, l'assicurata ha comunicato telefonicamente di non essere stata avvisata circa il termine di inoltro della richiesta e cioè "10 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa".
- In data 7 novembre 2002, l'assicurata ha accusato ricevuta della nuova decisione, ringraziando ed osservando che l'indicazione della "data di inizio dell'attività 19 agosto 2002 "è corretta e precisa" e facendo riferimento all'invio tardivo causato dal ritardo della consegna del formulario debitamente firmato da parte del datore di lavoro.
- Con scritto inviato via e-mail in data 2 dicembre 2002, l'assicurata ha chiesto informazioni in merito alla possibilità di inoltrare ricorso.
- Da parte nostra abbiamo provveduto ad informarla circa il termine di ricorso e abbiamo concordato l'invio della sua lettera datata 7 novembre 2002 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, Lugano.
In considerazione a quanto suesposto confermiamo integralmente quanto espresso nella nostra lettera del 27 novembre 2002, indirizzata all'assicurata, precisando che la decisione volta all'ottenimento del sussidio per le spese di pendolare/soggiornante settimanale è stata accolta parzialmente in conseguenza dell'invio tardivo del formulario richiesta di sussidio e lo scrivente Ufficio chiede a codesto Tribunale di voler respingere il ricorso e riconfermare la decisione impugnata" (VII).
1.6. In data 4 febbraio 2003, la ricorrente ha così replicato alle considerazioni espresse in risposta dall'Ufficio delle misure attive:
" (…).
Ci tengo a precisare quanto segue:
- A titolo informativo, io ho chiesto alla signora __________ se vi era la possibilità di inoltrare ricorso. La signora __________ non solo mi ha sollecitata ad inoltrare ricorso, bensì - molto gentilmente - si è offerta per me di inoltrare il mio incarto al Vs. Lod. Tribunale, chiedendomi di darle la mia autorizzazione! (*)
- Io ho subito provveduto ad autorizzare la signora __________ ad inviare per me il ricorso, a condizione però che Vi inviasse tutto il mio incarto, soprattutto la dichiarazione del mio datore di lavoro, e le ho chiesto di farmi sapere. Non ho ricevuto risposta. (*)
- Ciò non è avvenuto, ovvero non Vi è stata inviata tutta la documentazione (come da me richiesto, affinché Voi possiate giudicare sulla base della conoscenza di ogni dettaglio).
Ho dovuto provvedere io ad inviarvi la documentazione completa. (*)
In dicembre l'Ufficio delle misure attive si offre di inoltrarVi per me il ricorso ed il mio incarto; sono molto stupita nel leggere che ora invece Vi chiede di "voler respingere il ricorso", ovvero il ricorso che lo stesso Ufficio Vi ha inoltrato per me !?!? Non capisco …!"
(IX).
1.7. Questa è invece stata la duplica 14 febbraio 2003 presentata dall'Ufficio delle misure attive:
" (…).
- con la richiesta del 2 dicembre 2002 la signora __________ chiedeva informazioni in merito ai termini e alla possibilità di ricorso. Da parte nostra non è stata sollecitata ad inoltrare ricorso, bensì è stata informata sul termine e cioè la data stessa (2 dicembre 2002) con l'osservazione, visto la scadenza del termine, che avrebbe avuto diritto ad interporre ricorso già al momento del ricevimento della decisione (allegato _).
- Il nostro ufficio "non si è offerto di inoltrare l'incarto al TCA" ma ha unicamente comunicato alla signora __________ che la sua lettera del 7 novembre 2002 sarebbe stata trattata come ricorso ed inviata, su sua autorizzazione, unitamente a copia delle decisioni, per competenza al TCA (allegato _).
- In data 6 dicembre 2002 il nostro Ufficio ha proceduto in tal senso (allegato _).
- Considerato il diritto dell'assicurata di interporre ricorso, nonché la ristrettezza del tempo riteniamo che il nostro Ufficio abbia proceduto con correttezza.
In considerazione a quanto suesposto confermiamo integralmente quanto già espresso nella risposta di causa del 24 gennaio 2003 e lo scrivente Ufficio chiede a codesto Tribunale di volere respingere il ricorso e riconfermare la decisione impugnata"
(XI).
1.8. In corso di causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro di __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti attinenti alle modalità secondo cui il contratto di lavoro è stata concluso (cfr. XIII).
La risposta dell'arch. __________ è pervenuta il 22 aprile 2003 (XVII).
L'Ufficio delle misure attive ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo (XIX), mentre l'assicurata è rimasta silente.
1.9. In data 30 maggio 2003, lo scrivente Tribunale ha posto all'URC di __________ i seguenti due quesiti:
" (…).
Ai fini dell'istruttoria di causa, vi invitiamo a rispondere - entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione della presente - alle seguenti due domande:
1. In casu, in che modo è intervenuta la consulente del personale a proposito delle modalità che l'assicurata doveva ossequiare per avere diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale?
2. Quel è la prassi che seguite qualora un assicurato avesse reperito un datore di lavoro ma non fosse tuttavia in possesso del relativo contratto?
(…)"
(XX).
La presa di posizione dell'URC data del 3 giugno 2003 (XXI) ed è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XXII e XXVI).
La ricorrente si è pronunciata in merito in data 22 giugno 2003 (XXV), mentre l'Ufficio delle misure attive lo ha fatto il 2 luglio 2003 (XXVII).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 28 ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. I provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la
disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), sono regolati al Capitolo 6 della LADI. Fra essi figurano il sostegno in caso di occupazione fuori della regione di domicilio (Sezione 2).
Particolarità di tali provvedimenti di mobilità geografica (a proposito dei quali si rinvia a D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l’assurance chômage, Tesi Genevra 1991, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 486-489) é che se, da una parte, intervengono in favore del lavoratore, dall’altra, devono evitare di porsi in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla politica regionale. Questo fatto, ha portato il legislatore a limitare il numero di misure a favore della mobilità geografica, a porre tutta una serie di condizioni restrittive quale premessa delle prestazioni e a investire il servizio cantonale della competenza di decidere in merito ( cfr. Cattaneo, op. cit., in particolare no. 818).
2.3. Secondo l’art. 68 cpv. 1 LADI ai lavoratori, ai quali non é stato possibile procurare un’occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che hanno accettato, per evitare la disoccupazione, lavoro fuori di questa regione, possono essere assegnati il sussidio per le spese di pendolare o il sussidio per le spese di soggiornante settimanale.
I pendolari e i soggiornanti settimanali possono ricevere sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo (art. 71 cpv. 1 LADI).
I sussidi possono essere versati soltanto nella misura in cui all’assicurato, a cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività (art. 71 cpv. 2 LADI).
L’assicurato deve presentare la domanda di prestazioni giusta l’articolo 68 al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno o di aver traslocato (art. 71 cpv. 3 LADI).
Secondo l'art. 95 cpv. 1 OADI, l'articolo 81 cpv. 3 si applica per analogia alla presentazione della domanda.
Secondo l'art. 81 cpv. 3 OADI:
" Il partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette al servizio cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del corso, senza motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da quel momento".
Secondo l’art. 94 OADI, l’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI) dedotte le spese corrispondenti.
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la prescrizione dell’art. 95 cpv. 1 OADI, che rinvia, per analogia, all’articolo 81 cpv. 3 OADI - secondo cui l’assicurato deve presentare la sua domanda di sussidio per le spese di pendolare o per quelle di soggiornante settimanale prima dell’inizio del lavoro esterno - non costituisce una semplice prescrizione d’ordine amministrativo, bensì un presupposto formale da cui dipende il diritto all’indennità; di conseguenza colui che, senza un motivo giustificabile, presenta la sua domanda tardivamente potrà percepire le prestazioni soltanto a partire da quel momento e pro rata temporis (cfr. DLA 1986, n. 18, p. 68; cfr., pure, DTF 114 V 123).
2.5. Nella presente fattispecie, __________ - in disoccupazione dal mese di settembre 2001 - il 19 agosto 2002 ha iniziato a svolgere un'attività fuori dal luogo di domicilio, precisamente presso lo Studio __________ (cfr. doc. _: "Frau __________ hat ihre Zusammenarbeit in unserem Büro an der __________ am 19. August 2002 begonnen").
In data 23 agosto 2002 l'assicurata ha presentato all'Ufficio delle misure attive una domanda di sussidio per le spese di soggiornante settimanale (cfr. doc. _).
Con la prima delle due decisioni (n. __________) emanate il 28 ottobre 2002, l'autorità amministrativa ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al sussidio soltanto a decorrere dal 23 agosto 2002, ossia dalla data in cui è stata presentata la relativa richiesta (cfr. doc. _).
Con la seconda (n. __________), il sussidio per le spese di soggiornante settimanale le è stato riconosciuto per il periodo 1° dicembre 2002-18 febbraio 2003 (cfr. doc. _).
Dal canto suo, __________ ritiene di avere diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale durante tutto il periodo 19 agosto 2002-28 febbraio 2003 (cfr. V).
A mente della stessa, il fatto che la domanda di sussidio sia stata inoltrata dopo l'inizio della nuova attività, ovvero il 23 agosto 2003, non sarebbe imputabile ad una sua colpa, nella misura in cui il relativo contratto di lavoro è stato sottoscritto soltanto in data 20 agosto 2002 (cfr. I e V).
D'altra parte, l'insorgente non comprende la ragione per cui la fine del diritto al sussidio è stata fissata al 18 febbraio 2003, anziché al 28 febbraio 2003 (cfr. V, p. 1 in fine).
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva innanzitutto che, alla luce di quanto precede (cfr. consid. 2.4), la domanda del 23 agosto 2003, inoltrata quando l'assicurata aveva già iniziato a lavorare a __________ da alcuni giorni, va considerata tardiva.
Resta quindi da stabilire se esistono validi motivi che possono giustificare il ritardo (cfr. art. 81 cpv. 3 OADI: "senza motivo giustificabile").
La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce peraltro un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. DLA 1988, p. 128 e DTF 114 V 125).
D'altra parte, anche l'art. 41 cpv. 1 LPGA (che può servire quale punto di riferimento, sebbene non sia direttamente applicabile alla presente fattispecie) recita che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito.
Tuttavia non tutti i motivi sono scusabili.
La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente, all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA del 16 settembre 1985 nella causa G., non pubblicata; DLA 1988, p. 128, consid. 4a).
Sono invece stati ritenuti motivi scusabili, l'impossibilità di osservare un termine a seguito della malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie dell'annunciante (DLA 1988, p. 129 consid. 4b) o ancora la notifica tardiva di una comunicazione necessaria per poter fare valere i propri diritti (DLA 1996/1997, p. 69).
Va inoltre ricordato che, per costante giurisprudenza federale, nessuno può prevalersi dell’ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 124 V 220-221; DTF 113 V 88; DTF 110 V 338 consid. 4 e 343 consid. 3).
Dalle tavole processuali emerge che in data 9 agosto 2002 all'assicurata sono stati consegnati due formulari, necessari alla richiesta del sussidio per le spese di soggiornante settimanale (cfr. doc. _).
Da notare che su questi formulari è esplicitamente precisato che la domanda deve essere inoltrata al più tardi 10 giorni prima dell'inizio dell'attività esterna (cfr. doc. _ in alto).
Quello stesso giorno, __________ è riuscita a raggiungere telefonicamente il proprio datore di lavoro, il quale le ha confermato che l'attività presso il suo studio di architettura avrebbe avuto inizio lunedì 19 agosto 2002 (cfr. XVII, risposta al quesito n. 1: "Il 9 agosto alle ore 19 la signora __________ mi ha telefonato, per sapere a partire da che data io l'avrei assunta; le ho risposto che l'avrei assunta presso il mio ufficio a partire da lunedì 19 agosto 02").
La sera, essa ha proceduto ad elaborare una bozza di accordo, sulla base di un modello inviatole dall'arch. __________ mediante posta elettronica (cfr. XVII, risposta al quesito n. 3: "Su richiesta della signora __________, la sera del 9 agosto le ho inviato per e-mail in allegato un documento sulla base del quale poter redigere una prima bozza di contratto di lavoro"; cfr., pure, doc. _, p. 2).
Si evince, inoltre, che le parti hanno formalmente concluso il loro contratto di lavoro solo in data 20 agosto 2002, ovvero dopo l'inizio dell'attività (XVII, risposta al quesito n. 4: "Il secondo giorno di lavoro della signora __________, ovvero il 20 agosto 02, nel mio ufficio, seduti davanti al computer, io e la signora __________ abbiamo passato in rassegna e definito tutti i punti della bozza di contratto. Abbiamo così trovato un accordo su tutto e firmato entrambi il contratto"; cfr., pure, il doc. _: "Hiermit bestätige ich, dass ich ihr Arbeitsvertrag erst am zweiten Arbeitstag, d.h. am 20. August 2002, unterschrieben habe").
Sulla scorta di quanto precede, occorre concludere che è unicamente a partire dal 20 agosto 2002 che il formulario di richiesta di sussidio (cfr. doc. _) avrebbe potuto essere debitamente compilato in tutte le sue parti e, in ogni caso, è soltanto dopo tale data che l'Ufficio delle misure attive avrebbe avuto a sua disposizione tutti gli elementi necessari per esaminare le condizioni da cui dipende il diritto a prestazioni (segnatamente, l'esistenza di una perdita finanziaria ex art. 94 OADI).
Significativa al riguardo è peraltro l'indicazione contenuta nel formulario relativo agli "Allegati alla domanda". Essa può essere compresa da un assicurato nel senso di inoltrare la domanda allegando copia del contratto di lavoro dopo che esso è stato stipulato.
Interpellato dallo scrivente Tribunale a proposito della prassi seguita nel caso in cui un assicurato avesse reperito un datore di lavoro ma non fosse ancora in possesso del relativo contratto (cfr. XX), il caposede dell'URC di __________, __________, ha dichiarato che, citiamo: "…la procedura che ogni consulente deve seguire qualora un assicurato avesse reperito un nuovo lavoro ma non fosse tuttavia ancora in possesso del relativo contratto, è quella di sollecitare l'utente affinché una dichiarazione in tal senso sia in nostro possesso il più presto possibile …" (XXI).
Questa Corte prende atto della prassi addottata in tali casi dall'amministrazione. Tuttavia, osserva che, nella concreta evenienza, essa non è stata ossequiata.
In effetti, dal verbale afferente al colloquio di consulenza del 9 agosto 2002 si evince che le informazioni fornite a __________ dalla collocatrice __________ si limitarono, in realtà, alla possibilità di ottenere il sussidio in questione, nonché alla necessità di ritornare al più presto i formulari debitamente compilati (cfr. doc. _).
Ciò appare tanto più sorprendente se solo si considera che la ricorrente aveva sollecitato il suddetto incontro proprio perché preoccupata del fatto che il datore di lavoro non le aveva ancora trasmesso il contratto (cfr. doc. _).
Non va peraltro ignorato che la consulente del personale ha concluso la propria verbalizzazione nel seguente modo "attendo copia contratto per chiusura caso".
Ci si potrebbe chiedere se l'assicurata - al corrente del fatto che la domanda di sussidio andava presentata con un certo anticipo rispetto all'inizio dell'attività - non avrebbe comunque potuto e dovuto attivarsi nei confronti dell'architetto __________, al fine di accelerare i tempi per la formalizzazione del contratto di lavoro.
Il TCA ritiene di dovere rispondere negativamente a questo quesito.
Va infatti considerato che, sino ad allora, __________ aveva avuto modo di conoscere l'architetto __________ in una sola occasione, nel corso del colloquio di assunzione avvenuto il 18 giugno 2003, e che la sua collaborazione presso lo studio non era ancora iniziata.
È quindi del tutto comprensibile che essa abbia voluto evitare di fare pressione (da lontano) su quello che sarebbe poi divenuto il suo datore di lavoro, per il timore di guastare un rapporto che all'epoca si trovava ancora in una fase embrionale.
In esito alle considerazioni che precedono, occorre quindi concludere che nel caso concreto esistono validi motivi che giustificano il ritardo con il quale __________ ha inoltrato la domanda di prestazioni.
È pertanto a torto che l'autorità amministrativa convenuta le ha riconosciuto il sussidio soltanto a contare dal 23 agosto 2003 (giorno in cui è stata presentata la domanda di sussidio), anziché a far tempo dal 19 agosto 2002 (giorno in cui ha avuto inizio l'attività a __________).
Il diritto alle prestazioni dura fino al 18 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.3), come correttamente indicato dall'amministrazione nella secondo decisione impugnata.
La data del 28 febbraio 2003 figurante sulla decisione (annullata e sostituita) dell'8 ottobre 2002 partiva dall'errato presupposto che il rapporto di lavoro era iniziato il 1° settembre 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione no. __________del 28 ottobre 2002 è annullata.
§§ All'assicurata è riconosciuto il sussidio per le spese di
soggiornante settimanale durante il periodo 19 agosto 2002 - 30 novembre 2002.
§§§ La decisione no. __________ è confermata.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti