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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 38.2003.5

16. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,071 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2003.5   FS/DC

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 26 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale di disoccupazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 26 novembre 2002 la Cassa cantonale di disoccupazione (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda d'indennità per lavoro ridotto relativa al mese di gennaio 2002 presentata dalla ditta __________, motivando:

"  (…)

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

Nel vostro caso il conteggio sul lavoro ridotto di gennaio avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 30 aprile 2002, mentre é pervenuto alla cassa solamente in data 3 maggio 2002.

Non avendo ricevuto nessuna risposta al nostro scritto del 3 maggio 2002 in merito ai motivi del ritardo, la richiesta di indennità per lavoro ridotto di gennaio 2002 non può quindi essere accolta.

La restituzione di un termine può essere accordata soltanto se il datore di lavoro è stato impedito di agire per motivi indipendenti dalla sua volontà. (…)" (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione la ditta ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale, in particolare, sostiene di aver fatto valere tempestivamente, e precisamente il 30 aprile 2002, le indennità per lavoro ridotto per il mese di gennaio (cfr. doc. _).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni la ditta ha prodotto una dichiarazione dell'impiegato postale __________, sottoscritta a __________ il 17 dicembre 2002 (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 gennaio 2003 la Cassa chiede di respingere il ricorso e, in particolare, osserva:

"  (…)

In sede ricorsuale la società trasmette una dichiarazione del postino di __________ che attesterebbe la consegna della domanda di indennità alla posta il 30 aprile 2002.

Tale dichiarazione si spinge pure ad affermare che il signor __________ avrebbe chiesto al postino di ricordare la data per testimoniare che la lettera è stata spedita il 30 aprile 2002.

La Cassa si dichiara stupefatta da questa dichiarazione che è contraddetta dai fatti. Il timbro postale della busta che conteneva la domanda d'indennità è del 2 maggio 2002. (…)" (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con ulteriore scritto del 30 gennaio 2003 la ditta ha chiesto di sentire il postino di __________, __________, quale teste (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con lettera del 29 gennaio 2003 il TCA ha chiesto a __________ a, Ufficio postale di __________, di sottoporre alcune domande ad __________.

                                         Con lettera del 3 febbraio 2003 il postino __________ ha risposto al TCA (cfr. doc. _).

                                         Le domande e risposte verranno esposte in seguito (cfr. consid. 2.4).

                               1.6.   I doc. _e _ sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr. doc. _ e _).

                                         Con lettera del 12 febbraio 2003 al TCA la Cassa ha osservato che:

"  In riferimento alla documentazione prodotta dobbiamo rilevare che è assai sorprendente l'affermazione fatta dal signor __________. Ci sembra infatti perlomeno strano che se la lettera è stata consegnata il 30 aprile 2002 vi sia stato apposto il timbro del 2 maggio 2002.

Si parla anche di una telefonata effettuata il 30 aprile 2002 per sincerarsi dell'invio della lettera. E' forse possibile verificare questa affermazione? (__________o altri).

Attendiamo con interesse la decisione che questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni vorrà adottare." (cfr. doc. _)

                                         Con lettera del 24 febbraio 2003 la ditta ha ribadito e specificato che:

"  (…)

-   Al 30.04.02 siamo stati anche noi, quando il postino ha messo la busta in questione nel sacco postale, il quale è stato inviato lo stesso giorno.

-   Abbiamo chiesto al postino di ricordare in particolare l'invio della lettera in questione alla CAD.

-   Dopo aver ricevuto la lettera datata 03.05.02 della CAD (documento già nel Vs. incarto) abbiamo subito telefonato al postino __________ all'ufficio postale di __________ per ricordare la situazione, perciò il postino ricorda bene. L'unica possibilità è che, come conferma il postino nella lettera del 03.02.03, la bollatura era errata. (…)." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Il 5 maggio 2003 il presidente del TCA, presenti le parti, ha sentito, quali testi, la signora __________ e il signor __________ entrambi impiegati presso la Posta di __________.

                                         Il quell'occasione è stato redatto un verbale di cui si dirà nel seguito (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Secondo l’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

                                         L’art 32 cpv. 5 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o quattro settimane consecutive.

                                         In virtù dell’art. 53 OADI é considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un mese.

                                         Se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto é applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane.

                                         Infine l’art. 61 OADI sancisce che il termine per l’esercizio del diritto all’indennità giornaliera decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

                               2.2.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

                                         Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 18 settembre 2001 nella causa M., C 189/01; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123; DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).

                                         Pertanto, se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante, senza che siano realizzate le condizioni necessarie per la “restituzione di un termine”, il diritto all’indennità per lavoro ridotto si estingue.

                               2.3.   Per costante giurisprudenza e dottrina l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).

                                         Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.).

                                         In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7 il Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto dev'essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

                                         In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091 la nostra Massima istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante.

                                         Va comunque rilevato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento alla DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag. 1091-1092).

                                         In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

                                         La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK 1985 pag. 130; DLAD 1993-1994 pag. 154).

                                         Chiamata a statuire sulla tempestività o meno dell'esercizio del diritto alle indennità di disoccupazione da parte di un assicurato l'Alta Corte in un'altra sentenza ha, in particolare, sottolineato che:

"  (…)

    En général, le sceau postal fait foi de la date de l'expédition. Dans la mesure où elle est de nature à prouver l'exactitude d'un fait, l'enveloppe d'un envoi est une pièce qui a une portée juridique et qui doit être conservée par l'administration au dossier de l'assuré. Sinon, l'administration empêche le justiciable de rapporter la preuve que son envoi a été expédié à temps. En principe, le justiciable n'a donc pas à supporter l'absence de preuve de la date de l'expédition qui résulte de la destruction ou de la perte de l'enveloppe (arrêt M. du 27 novembre 1998 [U 8/98], destiné à la publication). Cette règle est tout particulièrement applicable dans des cas limites, quand il existe un doute sur la date de l'expédition et s'il est possible d'admettre, au vu des circonstances, que le pli a été posté en temps utile; c'est notamment le cas lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps relativement court entre la date alléguée de l'envoi et celle de sa réception par l'autorité. La règle n'a toutefois pas une portée absolue; elle ne saurait s'appliquer en toutes hypothèses, en particulier dans des situations où il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 121 V 6 consid. 3b), que l'envoi n'a pas été expédié en temps voulu.

    c) En l'espèce, il y a lieu de constater, tout d'abord, que la caisse a apposé sur la carte de contrôle de l'assurée pour le mois d'avril 1996 la date du 20 août 1996 comme date de réception. Cette inscription laisse présumer que l'envoi lui est parvenu le même jour (arrêt non publié T. du 29 janvier 1997 [C 289/96]): selon le cours ordinaire

des choses, une administration publique appose une telle mention sur un acte le jour où elle le reçoit; en particulier, les organes des assurances sociales (dont les caisses de chômage) indiquent systématiquement sur les demandes de prestations qui leur sont adressées le jour auquel ces demandes leur parviennent. On peut donc, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, tenir pour établi que la caisse a reçu la carte de contrôle en question à la date précitée du 20 août 1996.

    D'autre part, s'il arrive parfois qu'un envoi se perde ou se mélange à des envois publicitaires auxquels le destinataire ne prête aucune attention (cf. ATF 106 II 173), il est peu vraisemblable, dans le trafic postal interne en Suisse et sauf retard dû à des circonstances tout à fait extraordinaires, qu'un envoi sous pli simple en courrier "A" mette trois semaines pour parvenir à son destinataire. Le fait que l'assurée a apposé sur sa carte de contrôle la date du 30 juillet 1996 n'est pas un indice apte à démontrer que l'envoi a été expédié en temps utile, bien au contraire. On constate en effet, comme le relève le recourant, que pour les périodes de contrôle antérieures, il existait très souvent un écart important (parfois de plusieurs semaines), entre le moment où l'intéressée a signé ses cartes de contrôle et la réception de celles-ci par la caisse. C'est un indice qui tendrait plutôt à établir que l'assurée, dans le cas présent, a laissé s'écouler un certain laps de temps entre le moment où elle a signé sa carte de contrôle et la date de l'expéditión dé celle-ci.

    Dans ces conditions, le seul fait que la caisse n'a pas conservé l'enveloppe qui contenait la carte de contrôle ne suffit pas, à lui seul, pour admettre que l'intimée a agi en temps utile. Il faut bien plutôt considérer, compte tenu des circonstances, que l'envoi en cause n'a pas été expédié avant le mois d'août 1996 et, partant, que l'assu­rée n'a pas respecté le délai légal de trois mois.

    3.- A titre subsidiaire, l'intimée offre de rapporter la preuve de l'expédition en temps voulu de son envoi par l'audition de son mari et de son fils en qualité de témoins. On ne voit toutefois pas en quoi les témoignages en question seraient propres à établir la date exacte de la remise à la poste de l'envoi par l'intimée de sa carte de

contrôle. En effet, l'intimée ne prétend pas que ces personnes l'ont vue poster sa carte de contrôle et qu'elles pourraient en témoigner. Au demeurant, on conçoit difficilement que des témoins soient en mesure, plus de deux ans après les faits, d'attester la date exacte de la remise d'un pli à la poste. Le dépôt d'une enveloppe dans une boite aux lettres ou à la poste est un acte tout à fait banal qui ne laisse généralement pas de souvenir précis à la personne qui en est le témoin, sauf si son attention a été spécialement attirée sur ce fait, en vue précisément d'en rapporter la preuve ultérieurement, ce qui n'est toutefois pas allégué en l'espèce.

    Par conséquent, il ne se justifie pas de compléter l'instruction dans le sens proposé par l'intimée. (…)."

(cfr. STFA del 14 dicembre 1998 nella causa R., C 360/97)

                                         Va ancora ricordato che secondo la giurisprudenza federale la presunzione d'esattezza del timbro postale può essere capovolta.

                                         Nel caso di una semplice dicitura circa la data e l'ora di un invio postale, non controfirmata e posta in basso ad una busta, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, concluso che:

"  (…)

Or, le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement a été expédié le 1er février 1995, à 8 h., date du cachet d'oblitération du bureau de poste de C. figurant sur l'enveloppe d'envoie. Peu importe, à cet égard, la mention maniscrite "Déposé poste de C. 31.1.1995 23 h 40" qui se trouve au bas  de l'enveloppe. En effet, cette inscription, non signée, ne signifie pas que l'envoi fut remis ce jour-là è 23 h. 40 à un employé de ce bureau de poste. Elle ne saurait donc renverser la présomption d'exactitude attachée au cachet postal du 1er février 1995 (ATF 109 Ia 185-185 consid. 3b; v. aussi 119 V 7). (…)."

(cfr. DTF 122 V 60. consid. 1b, pag. 61)

                               2.4.   Nell'evenienza concreta si tratta di stabilire se, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 cpv. 1 LADI, la ditta ha realmente fatto valere entro il termine di perenzione di tre mesi il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il mese di gennaio 2002 (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

                                         Ciò sarebbe il caso se la richiesta delle indennità per lavoro ridotto per quel periodo è stata depositata alla posta entro e non oltre il 30 aprile 2002.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che, non trattandosi di un atto processuale, trova qui applicazione il normale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3).

                                         Nella "Dichiarazione" del 17 dicembre 2002, da lui sottoscritta, il postino di __________, __________, ha affermato che:

"  Al 30.04.2002 la ditta __________ ha spedito una lettera indirizzata alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona.

Sono sicuro perché la signora __________ ha voluto mandare la lettera per via raccomandata però il signor __________, che era presente ha esplicato che per l'ufficio cantonale basta il timbro postale perché un ufficio cantonale non può pretendere una falsa data dell'invio.

Il signor __________ però mi ha chiesto del favore di ricordare la data e in caso di testimoniare che la lettera sopraindicata è stata timbrata al 30.04.2002.

Ricordo questa situazione speciale e posso confermare che la lettera che ha ricevuto il timbro del 30.04.2002 della posta di __________."

(cfr. doc. _)

                                         Il 29 gennaio 2003 il TCA ha posto ad __________ le seguenti domande:

                                         "1.  Come mai sulla busta indirizzata alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (qui allegata in copia) figura la data del 2 maggio 2002 se la lettera è stata spedita il 30 aprile 2002 (p.f. spiegare esaurientemente e dettagliatamente).

                                          2.  Cosa intende esattamente quando dichiara che "Al 30.04.2002 la ditta __________ ha spedito una lettera indirizzata alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona."

                                              In particolare dove è avvenuta la spedizione?

                                              Presso un Ufficio postale?

                                          Se sì, quale e come mai allora non è stato apposto immediatamente il timbro postale?

                                          3.  Se la spedizione non è avvenuta presso un Ufficio postale voglia allora spiegare precisamente e dettagliatamente dove è avvenuta, alla presenza di chi e in quale forma?

                                              Questa forma di invio postale è usuale?

                                          4.  Cosa intende esattamente con l'affermazione "Ricordo questa situazione speciale e posso confermare che la lettera ha ricevuto il timbro del 30.04.2002 della Posta di __________."?

                                              Chi ha apposto quel timbro, dove, quando e alla presenza di chi?" (cfr. doc. _)

                                         L'impiegato postale ha precisato che:

"  (…)

La lettera è partita il giorno 30 aprile 2002 dall'ufficio postale di __________ per la Cassa cantonale di disoccupazione, 6500 Bellinzona. Il fatto che l'invio era provvisto del timbro 02 maggio 2002 è da imputare ad una errata bollatura della mia collega; essa in quel periodo stava imparando il servizio di sportello (erroneamente ha messo la data del giorno dopo, in quel caso il 2 maggio 2002 perché il 1° gli sportelli sono chiusi). Con questo non voglio accusare nessuno, il solo responsabile della corretta spedizione degli invii è il sottoscritto.

Il signor __________ mi aveva telefonato pregandomi di spedire una lettera importante ancora lo stesso giorno, egli sarebbe giunto in ufficio appena un attimo prima della chiusura degli sportelli. Mi ricordo ancora chiaramente a distanza di mesi questa particolare situazione, perché non mi è mai successo che un cliente si assicuri telefonicamente per l'inoltro corretto di una lettera.

Purtroppo l'errore c'è stato anche a causa del forte traffico di fine mese, mi rendo conto solo ora cosa possa provocare una piccola disattenzione.

Per eventuali altri chiarimenti sono reperibile al numero telefonico __________, sono anche disposto se ce ne fosse la necessità ad un eventuale convocazione presso i vostri uffici. Tutto ciò per evitare che terze persone vengano danneggiate a causa di un banale incidente. (…)" (cfr. doc. _)

                                         Al fine di chiarire i fatti emersi il presidente del TCA, presenti le parti, ha sentito, quali testi, __________ ed __________ entrambi impiegati presso la Posta di __________.

                                         La prima teste, ha dichiarato che:

"  Faccio la postina. Mi occupo del servizio recapito a __________ per la distribuzione a __________ ed in parte del servizio vendita. Nel periodo aprile/maggio 2002 lavoravo a __________ nel servizio recapito e in parte vendita. In quel periodo stavo imparando l'attività di recapito e di vendita. Ad esempio stavo imparando il giro che ogni postino doveva fare. Per quel che riguarda lo sportello, la vendita di tutti i servizi che la Posta deve fare.

Fra i servizi ci sono quello dei pagamenti. Un altro servizio è quello della spedizione delle lettere e dei pacchi.

Come formazione ho svolto l'apprendistato di commercio. Sono stata  assunta ed ho iniziato a vedere il lavoro nel mese di dicembre 2001. Il primo lavoro è stato quello presso l'Ufficio postale di __________. Ad esempio se una persona deve mandare una raccomandata, sulla busta viene apposto un numerino (codice a barre), applicato il relativo francobollo, timbrato e registrato nel computer.

Se non si tratta di un invio raccomandato, la busta viene semplicemente bollata. Questa operazione viene fatta il giorno stesso. Le lettere che vengono consegnate allo sportello vengono bollate immediatamente, quelle depositate nella bucalettere vengono bollate alla sera o quando c'è un attimo di tempo. Vengono bollate con il timbro del giorno stesso.

Conosco il signor __________ di vista, a volte veniva a __________ a spedire della corrispondenza. So che lavora per la __________. Non ricordo se il signor __________ è venuto a consegnare una lettera alla fine del mese di aprile 2002. So che il signor __________ aveva telefonato e aveva cercato direttamente il signor __________. Io gli ho semplicemente passato la telefonata. Il mio superiore mi ha detto che sarebbe passato qualcuno della ditta __________ a portare una lettera, e che tale lettera doveva partire la sera stessa. Questa telefonata è avvenuta alla sera, prima della chiusura (chiudiamo alle ore 18:00, sarà stato alle 17:45). Sostanzialmente dovevo aspettare a chiudere il sacco della posta.

Il giudice delegato chiede alla teste se il signor __________ o qualcun altro della ditta __________ è poi venuto a portare la lettera. La teste risponde che non ricorda più. Essa precisa che al momento della chiusura vi è una grande confusione, arrivano tutti assieme e quindi non ricorda se è arrivato anche il signor __________.

Il giudice delegato segnala alla teste che ha appena detto che sapeva dal suo superiore che stava per arrivare una lettera importante. Chiede se malgrado questa circostanza realmente non ricorda. La risposta è: non ricordo.

Il giudice delegato chiede alla teste cosa viene fatto di tutte queste lettere consegnata quasi contemporaneamente alla chiusura. La risposta è che tutte le lettere devono partire e che partono col timbro di quello stesso giorno alle ore 18:00. Addirittura accettiamo anche le lettere se qualcuno picchia alla finestra dello sportello ad esempio alle 18:05.

Il giudice delegato fa mostrare dal signor __________ l'originale di una busta che contiene i documenti oggetto della vertenza presso il TCA. La teste riconosce la data 2 maggio 2002 alle 8:00, Ufficio di __________. Il giudice delegato chiede, visto questo timbro, quando è stata verosimilmente consegnata la busta. La teste risponde che dal timbro sembrerebbe che sia stata consegnata il mattino del 2 maggio 2002.

La teste precisa che delle volte la sera si prepara il timbro per l'indomani. A richiesta del giudice delegato la teste precisa che ciò avviene alla fine del lavoro. Essa ipotizza che anche nell'occasione che ci interessa sia stato adottato un analogo procedimento.

La teste non ricorda di avere in quell'occasione modificato la data già inserendo quella del 2 maggio 2002. Precisa che questi lavori venivano fatti da lei e dal suo superiore.

Il signor __________ chiede se questa operazione (cambio della data) avviene anche quando c'è ancora confusione perché dei clienti arrivano all'ultimo minuto. La risposta è no, viene effettuato come ultimo atto prima di chiudere.

Il giudice delegato segnala alla teste che in realtà il giorno successivo era il 1° maggio, giorno di festa e che quindi la modifica ha dovuto essere diversa da quella abituale, passando dal 30 aprile al 2 maggio. Rispondendo al giudice, malgrado questo ulteriore aspetto, la teste afferma di non ricordare di avere modificato la data.

Il signor __________ precisa che la ditta __________ riceve la corrispondenza alle 10:30 di mattina e elabora tutto il lavoro durante la giornata e spedisce la posta alla sera. Egli precisa di recarsi personalmente in Posta la sera e mai di mattina. Chiede alla teste se ricorda di averlo mai visto di mattina. La teste risponde di non averlo mai visto al mattino. Precisa comunque di occuparsi anche del servizio recapito.

Il giudice delegato chiede alla teste di prendere posizione sulla parte dello scritto 3 febbraio 2003 del signor __________ al TCA (da "il fatto…sottoscritto").

Il giudice delegato chiede alla teste se le è già capitato di ricevere dei reclami per avere messo un bollo errato, cioè quello del giorno successivo, pur avendolo timbrato alla sera. La teste risponde di non avere mai ricevuto reclami.

Rispondendo al giudice delegato, la teste non esclude di poter avere commesso un errore ma non ha neanche elementi per poter dire di averlo fatto. In particolare non ricorda di avere prematuramente girato la data del timbro sul 2 maggio.

Rispondendo al sig. __________, la teste conferma che tutta la posta viene messa nel sacco. A questo punto il signor __________ sottolinea che trattandosi di posta A, la busta spedita il 30 aprile con un timbro sbagliato avrebbe comunque dovuto essere ricevuta il 2 maggio. In realtà la cassa l'ha ricevuta il 3 maggio.

Il signor __________ precisa che secondo i dati della Posta, solo il 95% degli invii posta A arrivano il giorno dopo. Il signor __________ precisa comunque che il 1 maggio viene calcolato per la circolazione della posta. (cfr. doc. _)

                                         Il secondo teste, __________, ha invece dichiarato che:

"  Il signor __________ precisa di ricordare bene il caso perché il signor __________ (recte: __________) mi aveva telefonato per sincerarsi che la lettera sarebbe partita quel giorno, trattandosi di un invio importante, anche se sarebbe stato consegnato poco prima della chiusura.

Mi ha telefonato nel tardo pomeriggio. Non ne ho parlato con nessuno, trattandosi di segreto postale.

Il giudice delegato chiede: neanche alla sua collaboratrice? La risposta è: essendo in ufficio doveva avere sentito. Comunque la colpa è mia. Ero io allo sportello, la signorina era dietro, è possibile che era lei l'addetta al timbraggio. Se c'è molto lavoro, è possibile che allo sportello si proceda agli incassi in modo da chiudere lo sportello e dopo la chiusura si procede al timbraggio. La lettera in questione è stata consegnata a me personalmente dal signor __________ e dalla signora __________.

Due o tre giorni dopo il signor __________ mi ha telefonato per chiedere se la lettera era partita. Gli ho risposto di sì.

Ho ricevuto personalmente la lettera il 30 aprile poco prima delle 18:00. Rispondendo al giudice delegato, preciso di non avere detto al signor __________ che vi era la possibilità di fare un invio raccomandato. Gli dissi in quell'occasione che la cosa importante è il timbro.

Il giudice delegato chiede al teste come mai, dopo aver detto questo al cliente, ha proprio sbagliato ad apporre il timbro. La risposta è che si è trattato di un suo errore.

Il giudice delegato prende atto che il teste era buralista a __________ da 5/6 anni (dal 1998).

Gli chiede quando viene modificata la data sui timbri. La risposta è che appena è finito il servizio, viene cambiato il timbro. In quel caso probabilmente come ho cambiato l'ora mettendola sulle ore 18:00, forse ho cambiato anche il giorno.

Il giudice delegato fa notare che in realtà la data indicata è quella del 2 maggio 2002 alle ore 8:00. Il teste ne prende atto. Ribadisce di avere ricevuto la lettera il 30 aprile 2002 e di non avere nessun interesse a dire cose non vere.

Il vicecancelliere __________ legge al teste il suo scritto del 3 febbraio 2003 in risposta al TCA. Invitato a prendere posizione su questo scritto, il teste precisa: ho sbagliato io a modificare la data sui timbri.

Il giudice delegato chiede al teste di prendere posizione in merito alla sua dichiarazione del 17.12.2002. Egli precisa che erano presenti sia il signor __________ che la signora __________.

In quell'occasione la signora __________ voleva mandarla per raccomandata e però il signor __________ le ha detto che bastava il timbro postale.

Il giudice delegato chiede al teste quando arriva a Bellinzona una busta spedita il 30 aprile 2002 per posta A che per errore porta la data 2 maggio 2002. La risposta è lo stesso 2 maggio 2002.

Il signor __________ precisa di avere visto personalmente mettere la lettera nel sacco destinato al camion che parte alle ore 18:15."

(cfr. doc. _)

                                         Da quanto appena esposto ed in particolare dalle precisazioni fornite sotto giuramento dal teste __________, il TCA deve concludere che, secondo il criterio della probabilità preponderante (al di là della data che figura sul timbro postale ed indipendentemente da chi ha commesso l'errore di girare il timbro sul 2 maggio 2002 alle ore 8:00), la lettera contenente la domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di gennaio 2002 è stata effettivamente consegnata alla Posta e spedita il 30 aprile 2002.

                                         Il funzionario, ha dichiarato che il plico postale destinato alla Cassa cantonale di disoccupazione gli è stato consegnato il 30 aprile 2002 presso l'ufficio postale di __________.

                                         In simile circostanze, a mente del TCA e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), una tale evenienza basta per capovolgere la presunzione d'esattezza del timbro postale.

                                         Del resto, il rappresentante della ditta, in modo credibile, ha esposto le circostanze nelle quali ha visto che la busta è stata messa nel sacco postale prima della sua chiusura.

                                         La circostanza che il 3 o 4 maggio 2002 il signor __________ abbia di nuovo telefonato alla Posta per accertarsi di questa evenienza è peraltro spiegabile con il fatto che egli aveva appena ricevuto dalla Cassa una richiesta di spiegazioni circa l'asserito ritardo della domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di gennaio 2002.

                                         Si segnala comunque alla ditta, non nuova a procedure davanti al TCA (ciò che spiega peraltro la verifica puntuale del rispetto dei termini effettuata in questa occasione), l'opportunità di procedere mediante un invio raccomandato (cfr. consid. 2.3)

                                         La ditta ha fatto valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo di gennaio 2002 entro il termine di perenzione di tre mesi di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI.

                                         Pertanto il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Gli atti vanno retrocessi alla Cassa per le sue incombenze.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione del 26 novembre 2002 della Cassa cantonale di disoccupazione è annullata e gli atti vengono retrocessi all'amministrazione per le sue incombenze.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2003.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 38.2003.5 — Swissrulings