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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2003 38.2003.4

26. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,463 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 38.2003.4   DC/sc

Lugano 26 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 16 dicembre 2002 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 novembre 2002 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha sottoposto per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) all'Ufficio cantonale del lavoro (di seguito UCL) il seguente caso concernente __________:

"  L'assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 4.11.02. Dal 15.10.02 fino al 15.1.03 doveva essere assunto con contratto determinato dalla __________ per poi essere assunto in modo definitivo ed indeterminato dopo la scuola reclute. Il rapporto era basato unicamente su accordi verbali ed anche il licenziamento per l'8.11.02 è avvenuto verbalmente. In considerazione del fatto che l'assicurato dovrà frequentare la scuola reclute da metà febbraio 03 ca., vi preghiamo di voler esaminare il caso sotto l'aspetto dell'idoneità al collocamento." (Doc. _)

                                         Il 16 dicembre 2002 la Sezione del lavoro ha stabilito che l'assicurato è inidoneo al collocamento dal 4 novembre 2002, argomentando:

"  (…)

Nella presente fattispecie, il signor __________ si è iscritto per la prima volta in disoccupazione il 4 novembre 2002 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno quale impiegato di commercio qualificato. Mediante comunicazione 13 novembre 2002 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente Ufficio poiché l'assicurato, in sede di colloquio d'orientamento del 12 novembre 2002, ha dichiarato che nel corso del mese di febbraio 2003 dovrà compiere gli obblighi militari partecipando alla Scuola reclute. Sentito personalmente il 9 dicembre 2002 il signor __________ ha confermato, in buona sostanza, che dal 10 febbraio 2003 al 23 maggio 2003 assolverà la prevista Scuola reclute __________a __________.

Visto quanto precede, tenuto conto della costante giurisprudenza federale nonché delle direttive menzionate, l'Ufficio cantonale ritiene il signor __________ inidoneo al collocamento dal momento della sua iscrizione in disoccupazione avvenuta il 04 novembre 2002.

Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva che:

"  È dall'inizio anno, prima ancora del termine dell'ultimo semestre di scuola che sto cercando un'attività adeguata alla mia formazione commerciale. Nei mesi estivi, pur essendo all'estero (Inghilterra e Germania) per approfondire le conoscenze linguistiche, ho continuato la ricerca di un'adeguata occupazione.

Ho sostenuto colloqui di lavoro in parecchi uffici commerciali desideroso di metter a profitto quanto imparato durante la formazione scolastica. Sono stato anche occupato per tre settimane in una fiduciaria a __________.

Nel frattempo ho continuato l'apprendimento, a mie spese, della lingua inglese.

Non avendo ottenuto, pur avendo buone referenze, nessun posto di lavoro mi sono iscritto all'ufficio di collocamento.

Con la presente chiedo di accettare il mio ricorso e di poter usufruire dell'indennità di disoccupazione per i seguenti motivi:

-   ho già pagato di tasca mia, utilizzando i risparmi, tutti gli stage di lingue dal termine della scuola fino a novembre;

-   a mio padre da ottobre è stata levata l'indennità d'assistenza mensile di fr. 316.-- per cui sono completamente a carico della mia famiglia, ed è molto frustante;

-   a tutte le persone viene assicurato, da parte dello Stato, un minimo vitale ciò deve valere anche per noi giovani.

In riferimento agli articoli della LADI citati, nella decisione pervenutami, faccio le seguenti osservazioni:

-   art. 8 cpv. 1 lett. a: disoccupato totalmente, nessuna attività lucrativa;

-   art. 8 cpv. 1 lett. f: idoneo al collocamento, in questo caso temporaneo, visto il futuro assolvimento della scuola reclute;

-   art. 10 cpv. 1: disoccupato totalmente, vedi art. 8 cpv. 1, in quanto sono alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno;

-   art. 15 cpv. 1: sono disposto ad accettare un'occupazione confacente alle mie capacità (maturità della Scuola Cantonale di Commercio __________).

Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 16 esse sono soddisfatte in quanto sono disponibili ad accettare una qualsiasi occupazione che mi viene offerta.

Inoltre faccio notare che dalla richiesta (04 novembre 2002) all'inizio della scuola reclute (10 febbraio) vi sono ben 97 giorni in cui il sottoscritto non percepisce alcuna retribuzione.

Per tutti i motivi citati chiedo quindi l'idoneità al diritto d'indennità contro la disoccupazione." (Doc. _)

                               1.3.   Il 3 marzo 2003 l'assicurato ha sollecitato la presa di posizione dell'amministrazione (cfr. Doc. _).

                                         Il 6 marzo 2003 il TCA ha invitato la Sezione del lavoro a trasmettere immediatamente la risposta di causa (cfr. Doc. _).

                               1.4.   Nella sua risposta del 28 marzo 2003 la Sezione del lavoro chiede di respingere il ricorso e, in particolare osserva:

"  (…)

Nel caso concreto al momento della decisione impugnata, ossia il 16 dicembre 2002, l'assicurato risultava disponibile al collocamento solo sino all'inizio del periodo di servizio che prendeva avvio il 10 febbraio 2003, complessivamente dunque per 14 settimane. Considerata la professione ricercata e il breve periodo antecedente l'inizio del servizio si ritiene di dovere negare il diritto, all'indennità di disoccupazione del ricorrente, essendo le probabilità di essere assunto da un datore relativamente esigue." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   II 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Nella fattispecie per i motivi appena esposti, e meglio poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate posteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. DTF 128 V 315; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; qui: 21 giugno 2001), sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI), cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).

                               2.4.   L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123, DLA 1992 pag. 127, DLA 1992 pag. 131-132, DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la, DLA 1986 n. 21, DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. II motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. DLA 2001 pag. 158 consid. 1a; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                               2.5.   In una sentenza del 21 settembre 1994 nella causa J., pubblicata in DTF 120 V 385, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che uno studente è considerato idoneo al collocamento se è in condizione di svolgere, accessoriamente agli studi, un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale in modo durevole. Deve essere negata per contro le disponibilità al collocamento dello studente che intende esercitare un'attività lucrativa solo durante periodi di breve durata o sporadicamente, in particolare durante le vacanze semestrali.

                                         Questa chiara giurisprudenza federale ha definitivamente risolto una questione molto dibattuta negli scorsi anni soprattutto in relazione all'esistenza sul mercato del lavoro di una sufficiente offerta di impieghi a carattere temporaneo (cfr. H.U. Stauffer, "Neuere Rechtsprechung des EVG zum Arbeitslosenversiche-rungsrecht" in Ausgewählte Fragen des Arbeitslosenversiche-rungsrecht, Giornata di studio del 18 gennaio 1993, tenutasi a Lucerna, pag. 9-10; R. Spira, "Jurisprudence récente dans le domaine de l'assurance-chômage et de l'indennité en cas d'insolvabilité" in RSA 1995 pag. 8 seg. (12 e 13); D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Basilea 1992, pag. 341 nota 1276; RDAT II - 1992, pag. 145 seg.; DLA 1992 pag. 127; DLA 1991 pag. 22 e 26; DLA 1990 pag. 83).

                               2.6.   In una sentenza del 24 marzo 1998 nella causa I.C. il TCA ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:

"  Nella fattispecie l'assicurato ha chiesto di poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione dal 1° novembre 1997 al 31 gennaio 1998. Dal 1° febbraio 1998 egli è impegnato con il servizio militare, e precisamente con la scuola reclute (cfr. Doc. _).

  L'assicurato al momento in cui si é annunciato in disoccupazione era dunque disponibile sul mercato del lavoro soltanto per tre mesi.

  Alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), a mente del TCA, giustamente l'amministrazione ha decretato l'inidoneità al collocamento di I.C.

  Infatti, visto il settore di attività dell'assicurato (di professione cuoco) le possibilità di essere assunto da un potenziale datore di lavoro mediante un contratto di brevissima durata soprattutto in periodo di bassa stagione sono estremamente ridotte (cfr. Prassi AD 96/3 foglio 5.1 in cui l'UFIAML, dopo avere sottolineato che "l'assicurato che può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha preso disposizioni ad una data determinata non deve di regola essere considerato idoneo al collocamento", ha stabilito che questo principio generale si applica anche agli assicurati che stanno per iniziare un servizio militare e anche se queste persone "sono costrette a compiere una carriera militare").

  Del resto il Tribunale federale delle assicurazioni in numerose sentenze ha già avuto modo di negare l'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (cfr. DTF 123 V 214 (218) per un impiegato di commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di iniziare un servizio di istruzione per aspiranti;  STFA del 3 novembre 1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9 novembre 1992 al 1 febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali e STFA dal 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca, disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen) citate da U. Meyer-Blaser, "Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosenversiche-rungsrecht" in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).

  A nulla di diverso può portare la circostanza che l'assicurato ha reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco nel periodo 8 dicembre - 31 gennaio 1998 (cfr. Doc. _).

  Secondo la giurisprudenza federale tale fatto deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata, in DLAD 1996-97, pag. 195 (198):

"  Der Hinweis, Litentiaten in den beiden Basler Kantonen erhielten in vergleichbarer Lage Arbeitslosenentschädigung, vermag dem Beschwerdeführer ebenfalls nicht weiterzuhelfen. Zunächst bleibt seine Behauptung ohne Beleg. Doch selbst wenn sie zutreffen sollte, könnte der Versicherte nicht als vermittlungsfähig gelten da dies auf eine Gleichbehandlung im Unrecht (BGE 121 II 88 Erw. 5a) hinausliefe, wofür die Voraussetzungen nicht erfüllt wären.

  Richtig ist auch die Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden.

  Als Beweis für eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen"."

                                         Questa sentenza é stata confermata dal TFA. Nel suo giudizio del 3 agosto 1998 (C 141/98) il Tribunale federale delle assicurazioni ha in particolare precisato:

"  ... Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla prassi in cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e sentenze ivi citate).

  3.- Nella fattispecie concreta, il ricorrente è stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per motivi di ristrutturazione del personale.

  Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze, le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al collocamento.

        a) A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.

        b) Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.

  Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.

  Si giustifica pertanto di confermare le precedenti pronunzie."

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 30 settembre 2002 nella causa N. (C 43/00) nella quale l'Alta Corte si è così espressa:

"  (…)

Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza, una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a e riferimenti; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 86, no. 216).

2.

2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali.

2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata in servizio.

Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare fronte ai propri obblighi militari.

In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002 in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola sottufficiali).

Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo inizio e di intrapren­dere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no. 31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali.

2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al collocamento di N. doveva essere negata per il periodo litigioso. II ricorso di diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia cantonale deve essere annullata.

Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente. Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160 consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento in fase di preparazione."

                                         A proposito dell'idoneità al collocamento degli assciurati che hanno già preso delle disposizioni per il futuro, Stauffer, commentando una sentenza del TFA del 7 dicembre 2000 nella causa L., si è così espresso:

"  Zusammenfassung des Sachverhalts:

Der 1975 geborene L. kündigte am 23.5.1998 sein Arbeitsverhältnis und trat am 30.6.1998 aus der Firma aus. Bereits am 23.6.1998 meldet er sich zur Arbeitsvermittlung und beantragt ab 1.7.1998 die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse ersucht am 11.8.1998 das KIGA um Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten. Dieser absolviert vom 30.8. bis 12.12.1998 eine Sprachschule. Auf den 1.1.1999 meldet er sich in Arbeit ab.

Das KIGA lehnt den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mit Verfügung vom 4.2.1999 wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit ab. Die Arbeitslosenkasse stellt den Versicherten am 23.3.1999 infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1.7.1998 für die Dauer von 8 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.

Gegen beide Verfügungen führt L. Beschwerde vor Versicherungsgericht des Kantons Aargau, welches die Beschwerden mit Entscheid vom 10.8.1999 abweist. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt L. die Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit und somit die Bejahung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung.

Aus den Erwägungen des EVG:

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit ab 1.7. bis 29.8.1998. Hat eine Person auf einen bestimmten Termin anderweitig disponiert und steht sie deshalb für eine neue Beschäftigung nur noch während kurzer Zeit zur Verfügung, gilt eine solche Person in der Regel nicht als vermittlungsfähig. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten, zwischen dem Verlust einer alten und dem Antritt einer neuen Stelle von einem andern Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber die versicherte Person für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (vgl. dazu BGE 110 V 208 E. 1; SVR 2000 ALV Nr. 1, S. 1 E. 2b, ARV 1991 Nr. 3, S. 24 E. 2d, ARV 1990 Nr. 13, S. 84 E. 2a).

Im konkreten Fall betrug die Zeit für eine allfällige Vermittlung acht Kalenderwochen und drei Arbeitstage. Diese Periode fällt zudem in die Sommermonate Juli und August, die für Tätigkeiten im Bürobereich typische Ferienmonate sind, anders als beispielsweise für eine Tätigkeit im Gastgewerbe. Das EVG kommt deshalb zum Schluss, dass für eine Tätigkeit im Bürobereich während einer achtwöchigen Zeitspanne kaum Aussicht auf eine Beschäftigung besteht und lehnt deshalb die Vermittlungsfähigkeit ab.

Bezüglich der zweiten Verfügung, die von der Arbeitslosenkasse nach der Verfügung des KIGA erlassen wurde, und in der der Versicherte infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eingestellt wird, sieht das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch keine Rechtsgrundlage. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nur möglich, wenn sämtliche gesetzliche Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, was bei einer Verneinung  der Vermittlungsfähigkeit nicht der Fall ist. Damit besteht für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ab 1.7.1998 keine Grundlage und auch ein Vollzug einer solchen Einstellung innert 6 Monaten gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG ist nicht möglich.

In der Folge heisst das EVG die vom Versicherten erhobene Beschwerde teilweise gut, indem die Beschwerde betreffend Vermittlungsfähigkeit abgewiesen, diejenige betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit hingegen gutgeheissen wird.

Bemerkungen:

Das EVG hat in konstanter Rechtsprechung und bereits unter dem alten Recht festgehalten, dass aus einer beschränkten Dauer der Vermittlungsfähigkeit unter Umständen eine Vermittlungsunfähigkeit resultiert. Eine einzige Ausnahme wird dort gemacht, wo die beschränkte Dauer der Vermittlungsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass auf eine späteren Zeitpunkt bereits eine die Arbeitslosigkeit beendende neue Stelle gefunden wurde, da der Antritt der neuen Stelle in Erfüllung der allen versicherten Personen obliegenden Schadenminderungspflicht erfolgt.

Liegt das die Arbeitslosigkeit beendende Ereignis jedoch im freien Ermessen des Versicherten, beispielsweise weil jemand einen Auslandaufenthalt antritt (ARV 1988 Nr. 2 S. 24 E. 3a, 1991 Nr. 3 S. 24 E. 2b), ins Ausland verreist (ALV Praxis 1996/3 S. 5/3), fest Ferien geplant sind (ARV 1992 Nr. 10 S. 124 E. 2a) oder Jemand die Unteroffiziersschule absolviert (ALV 1996/3 S. 5/2, Bestätigt in BGE 123 V 218 E. 5a), ist von einer fehlenden Vermittlungsfähigkeit auszugehen.

Richtigerweise wird dabei einzelfallweise geprüft, wie im konkreten Beschäftigungszweig die Arbeitschancen sind. So wird im Gastgewerbe in Zeiten der Hochsaison eher eine vorübergehende Beschäftigung zu finden sein, als dies in anderen Berufen möglich ist. Insofern ist der Rechtsprechung des EVG zuzustimmen. (…)"

                               2.7.   Nella presente fattispecie l'assicurato si è iscritto per il collocamento il 4 novembre 2002 ed ha iniziato la scuola reclute il 10 febbraio 2003.

                                         Egli era disponibile per il mercato del lavoro soltanto per poco più di tre mesi.

                                         __________, di professione impiegato di commercio, è attivo in un settore professionale che offre piuttosto impieghi duraturi.

                                         In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della giurisprudenza riprodotta (cfr. consid. 2.5) che il tempo messo a disposizione da __________ era troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerlo.

                                         A ragione dunque la Sezione del lavoro ha considerato l'assicurato inidoneo al collocamento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2003.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2003 38.2003.4 — Swissrulings