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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2019 36.2019.98

19. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,833 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Azione contro una parte che non è l'assicuratore delle prestazioni pretese. Respinta

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 36.2019.98   IR/sc

Lugano 19 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 7 ottobre 2019 formulata da

AT 1   rappr. da: RA 1    

contro  

CV 1   rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto che    

                                    ·   AT 1 si è rivolto, con il patrocinio dell’RA 1 di __________, al Tribunale cantonale delle assicurazioni mediante una petizione datata 7 ottobre 2019 (doc. I), con cui ha postulato l’annullamento di una non meglio specificata “decisione” di CV 1 di __________ e la condanna dell’assicuratore a versargli “le indennità giornaliere di malattia in misura completa (pari al 90%)” (senza specifica maggiore e senza una precisa quantificazione) “per il periodo dal 1.02.2019 fino a data da stabilire soltanto a seguito dell’intervento chirurgico previsto a novembre 2019”. Il patrocinatore di AT 1 non ha precisato l’importo delle sue pretese sino al momento della formulazione della petizione ma ha concluso l’atto chiedendo la condanna dell’assicuratore al versamento di “tasse, spese e ripetibili” (non si comprende quali tasse possa vantare l’assicurato e la circostanza non è altrimenti spiegata nelle motivazioni della petizione);

                                    ·   l’azione di AT 1 chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni di “valutare con attenzione la documentazione medica” riconoscendogli le indennità dovute fino all’intervento previsto a novembre 2019 “in quanto gli specialisti potranno realmente accertare lo stato di salute dello stesso”, espressione ermetica che segue il rimprovero all’assicuratore di “superficialità” nella trattazione del caso;

                                    ·   le pretese del signor AT 1 sono da ricondurre ad un contratto di copertura della perdita di guadagno concluso dal suo ex datore di lavoro (__________) con la __________ con sede a __________, così come rilevabile dalle condizioni generali d’assicurazione prodotte dallo stesso attore quale documento B che alla voce “Chi è l’assicuratore” specifica la “__________ …” alla pagina 4; CGA che il rappresentante dell’attore deve avere letto per il richiamo dell’art. 36 fatto a pag. 2 e in altri passaggi della petizione;

                                    ·   AT 1 è inabile al lavoro dal 5 marzo 2018 secondo la petizione, e l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo prestativo versando indennità giornaliere dal 7 marzo 2018 ritenuto il termine d’attesa di 2 giorni. L’assicuratore ha cessato il versamento delle sue prestazioni con effetto al 1° febbraio 2019 alla luce degli accertamenti medici fatti eseguire che non torna utile qui evocare;

                                    ·   l’atto è stato trasmesso alla parte convenuta in giudizio, che non corrisponde manifestamente all’assicuratore delle prestazioni assicurative rivendicate, con la possibilità di formulare delle osservazioni, questo dopo che il giudice delegato (doc. II del 9 ottobre 2019) ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato di volere precisare quale “decisione” dell’assicuratore “possa essere annullata” ritenuta la natura dell’azione. Il giudice delegato ha anche chiesto di precisare il petitum alla luce della mancanza di indicazione dell’importo delle pretese sino almeno al momento della petizione. Con lo scritto doc. III il Tribunale ha pure domandato di elencare i documenti medici prodotti non per gruppo ma specificatamente e ha chiesto se il collaboratore dell’RA 1 che ha sottoscritto e presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni l’azione fosse un giurista;

                                    ·   l’RA 1 rappresentante il signor AT 1 ha dapprima postulato una proroga del termine (doc. III del 15 ottobre 2019), concessa dal Tribunale (doc. IV), quindi ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto (doc. V) contenente l’elenco dei documenti medici in dettaglio, l’importo delle pretese (CHF 56'739,90) e una modifica del petitum indicante la richiesta di condanna della __________, senza spendere una parola sola sulla modifica dell’indicazione dell’assicuratore;

                                    ·   il 21 ottobre 2019 la CV 1, quale convenuta in causa con l’atto di petizione che crea la giurisdizione, è stata invitata a formulare le sue osservazioni in merito. Con il medesimo scritto le parti sono state convocate per un’udienza di discussione fissata per il 18 novembre 2019 (doc. VI);

                                    ·   l’assicuratore ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, l’11 novembre 2019, uno scritto (doc. VII) con cui ha indicato l’errata indicazione della parte convenuta, non esprimendosi sul merito della causa e rinviando all’udienza prevista;

                                    ·   lo scritto (doc. VII della CV 1) è stato mandato in copia all’attore, tramite il patrocinatore, il 12 novembre 2019 (doc. VIII);

                                    ·   all’udienza del 18 novembre 2019 (doc. X) il Giudice delegato ha verbalizzato quanto segue:

" (…) come evidenziato anche dall’ass. convenuto nello scritto 11.11.2019, (…) assicuratore delle prestazioni non è la CV 1 bensì è __________. Il giudice evidenzia ancora come nei casi di applicazione della LCA e quindi contratti retti dalla legge sul contratto d’assicurazione, l’assicuratore non emana decisioni ma, per una prassi invalsa, emana delle prese di posizione e non sono manifestamente delle decisioni ma … solo delle manifestazioni di volontà di non assecondare le richieste di controparte. In queste costellazioni alla parte assicurata è data la possibilità di adire al Tribunale competente, per il Ticino il TCA secondo l’art. 75 LCAMal, e chiedere secondo i crismi del codice di procedura civile la condanna dell’assicuratore.

La giurisprudenza nota e pubblicata nel sito apposito del Canton Ticino è ricca di esempi (su) come occorra procedere e anche … quali siano i compiti del giudice di queste procedure.

Parte attrice ne prende atto, e prende atto del fatto che i sindacati sono certamente legittimati al patrocinio in questi contesti ma che è più che necessario che il sindacato faccia capo a giuristi per questo genere di procedure, ritenuto il ruolo del giudice più limitato nelle procedure rette dal CPC rispetto a quelle regolate dalla LPGA rispettivamente della LPTCA.

Parte attrice chiede al rappr. dell’assicuratore se acconsente alla modifica di cui all’art. 83 cpv. 4 e l’assicuratore ricusa la richiesta dichiarandosi comunque disposto a intavolare delle trattative a nome dell’assicuratore effettivo con parte attrice in vista di una eventuale possibile soluzione del litigio.” (doc. X);

                                    ·   non sono state ulteriormente acquisite nuove prove;

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                                    ·   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove); su questo specifico tema (ossia l’inoltro nei confronti di una parte convenuta non identica all’assicuratore delle prestazioni pretese) questa Corte si è espressa a più riprese (a titolo d’esempio si vedano le STCA 36.2019.34 del3 giugno 2019 e 36.2019.40 del 3 luglio 2019 per non citare che le ultime due). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti);

                                         nel merito

                                    ·   in concreto AT 1, tramite il datore di lavoro, era assicurato presso la __________ come indicano le CGA precedentemente ricordate (si vedano le pagine dedicate alle “informazioni per i clienti” a pag. 4). D’altro canto gli scritti dell’assicuratore agli atti sono sempre firmati da due persone aventi diritto di firma che specificano di impegnare la __________ con la precisazione del servizio preposto (“indennità giornaliere”);

                                    ·   con la petizione l’attore ha convenuto in causa CV 1 (doc. I), la successiva correzione senza precisazione alcuna operata in corso di causa non modifica nulla ritenuto come la causa sia pendente con la produzione al Tribunale dell’azione, ciò che crea la litispendenza. Infatti, di regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83, pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, per il quale se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte,  sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti);

                                    ·   la modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima, stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83, pag. 397);

                                    ·   in una recente sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro una sentenza emessa dalla “Chambre des prud’hommes” della Corte di giustizia del Canton Ginevra, a motivo che nell’impugnativa all’Alta Corte, invece della banca figurante nel giudizio cantonale era stata indicata una filiale del medesimo istituto;

                                    ·   ai consid. 2.2 e seguenti, con rinvii a numerose sentenze (cfr. anche DTF 142 III 782), il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che la designazione errata di una parte, per il suo nome, il suo domicilio o la sua sede, concerne un’inesattezza esclusivamente formale che tocca la sua capacità di essere parte (cfr. DTF 142 III 782, consid. 3.2.1). La rettifica può avvenire quando non esiste alcun dubbio ragionevole sull’identità della parte, segnatamente quando l’identità risulta dall’oggetto del litigio (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1). Se la capacità di essere parte manca ad una delle parti, il giudice non può entrare nel merito e statuire sulla lite a meno che tale vizio non possa essere corretto (DTF 142 III 782, consid. 3.2.1, sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.1);

                                    ·   la legittimazione passiva, come quella attiva, è una condizione di merito del diritto che si vuole esercitare. Non è possibile rettificare un errore che concerne la legittimazione passiva. Laddove per errore l’attore inoltra l’azione non contro la parte con la quale è legata contrattualmente ma contro un terzo, l’azione deve essere respinta. La data decisiva per stabilire se vi è una legittimazione passiva è quella del deposito della richiesta di conciliazione, rispettivamente quella del deposito della domanda quando la conciliazione è esclusa. Il fatto che, nel corso della procedura, tutti capiscono che l’attore intendeva in realtà inoltrare l’azione contro il proprio contraente non è determinante (sentenza 4A_373/2018, consid. 2.2.2);

                                    ·   vanno segnalate le STCA 36.2017.92 del 15 dicembre 2017 e 36.2019.34 del 3 giugno 2019 dove il TCA ha respinto la petizione poiché l’attore aveva convenuto in causa un’altra società del medesimo gruppo assicurativo;

                                    ·   in ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di conciliazione (DTF 138 III 558) e di conseguenza determinante per stabilire la legittimazione passiva è la data del deposito della petizione (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2);

                                    ·   in concreto, con la petizione l’attore non ha convenuto l’assicuratore figurante esplicitamente chiaramente nominato nelle CGA come pure nelle varie corrispondenze, presso il quale è affiliata la sua datrice di lavoro, ma un altro assicuratore del medesimo gruppo (doc. I) ed ha chiesto la condanna al versamento di prestazioni a quest’ultimo che non è assicuratore e quindi neppure potenzialmente debitore della prestazione. In concreto è carente la legittimazione passiva (doc. I);

                                    ·   nel caso di specie, manifestamente, non si tratta di un semplice errore redazionale, di natura formale, che tocca semplicemente la “capacità di essere parte”, ma si è in presenza di un’azione inoltrata contro una parte sbagliata (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019, consid. 2.2.2), che non è titolare del diritto di cui è chiesta l’esecuzione (DTF 142 III 782 consid. 3.2.2; cfr. sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.4: “[…] Bien que l'on puisse comprendre que le recourant ait voulu s'en prendre à son employeuse, ce n'est pourtant pas ce qu'il a fait puisqu'il existe plusieurs personnes morales différentes au sein du groupe B.________. Non seulement, de par l'intitulé de son recours, il n'a pas attrait devant le Tribunal fédéral la banque employeuse, mais encore il a pris des conclusions dirigées contre une autre entité du groupe B.________, commettant de surcroît une erreur d'écriture, que la Cour de céans ne pourrait pas condamner, puisqu'elle n'est pas son employeuse. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable”);

                                    ·   di conseguenza, non trattandosi di un errore formale, il giudice non può procedere ad una rettifica (DTF 142 III 782 consid. 3.2);

                                    ·   anche CV 1, in sede di risposta, non entrando nel merito della richiesta, ha evidenziato che l’assicuratore convenuto in causa non era corretto;

                                    ·   l’assicuratore non ha del resto acconsentito esplicitamente alla sostituzione della parte come richiede l’art. 83 cpv. 4 CPC né con la risposta, né in sede di udienza (doc. X);

                                    ·   di conseguenza la petizione deve essere respinta per carenza di legittimazione passiva (sentenza 4A_373/2018 del 13 marzo 2019);

                                    ·   nonostante la negligenza e superficialità palesata dal patrocinatore di AT 1, in via d’eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili, poiché l’assicuratore è rappresentato dal servizio giuridico interno alla cassa medesima (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018, sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018 e sentenza 36.2018.78 del 10 dicembre 2018). RA 1 è comunque esplicitamente avvertita pro futuro a volere presentare atti giudiziari di questa natura per il tramite dei suoi servizi giuridici, da parte di persone disponenti di specifiche competenze giuridiche, e ciò con esplicito richiamo all’art. 68 cpv. 2 CPC. Ammettere al patrocinio un sindacato non significa necessariamente che qualsiasi impiegato dello stesso possa patrocinare in ambito civile, pur nel ristretto campo che la prassi riconosce. L’azione civile rivolta al Tribunale comporta responsabilità importanti e significative per il rappresentante e il giudice non può e non deve procedere d’ufficio a colmare lacune di patrocinio;

                                    ·   per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”;

                                    ·   secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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