Raccomandata
Incarto n. 36.2019.111-112 IR/sc
Lugano 20 gennaio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2019 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 ottobre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, celibe, cittadino svizzero, nato il __________ 1992, domiciliato a __________, assicurato presso __________, ha chiesto, mediante formulario datato 30 novembre 2018, la riduzione del premio dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il 2018. Nella sua richiesta l’assicurato ha indicato la volontà di postulare la riduzione del premio anche per i mesi di “agosto, settembre, ottobre e novembre 2018 poiché non sapevo di poter chiedere da subito (la funzionaria non mi ha avvisato)”.
Ricevuta la domanda l’amministrazione ha avuto un contatto telefonico con il signor RI 1 in data 20 marzo 2019 (doc. 1/1) da cui emerge come l’assicurato “a fine agosto ha chiesto telefonicamente il formulario RIPAM e la funzionaria gli ha confermato che provvedeva a trasmetterglielo … ricevuto il formulario di richiesta 2019 pensava fosse dal momento della richiesta fino al 2019. Si è informato e ha capito di dovere presentare una richiesta anche per l’anno 2018 quando ha ricevuto la decisione RIPAM 2019”, l’amministrazione ha quindi informato il signor RI 1 che non erano dati gli estremi per ottenere la riduzione del premio retroattiva.
Lo stesso giorno (20 marzo 2019, doc. 1/2) l’assicurato ha scritto un messaggio di posta elettronica alla Cassa cantonale di compensazione puntualizzando le risposte telefoniche del medesimo giorno. In tale messaggio l’assicurato ha precisato che avrebbe, se del caso, indicato il nome della funzionaria con cui ad agosto 2018 ha avuto contatto e ha specificato di avere ricontattato il servizio a novembre “contestualmente alla ricezione della decisione positiva di sussidio per l’anno 2019, anche per la riduzione del 2018 … dal momento che la mia richiesta per l’anno 2018 era rimasta ignorata … ho aspettato una decisione formale per poter comprendere la situazione e agire di conseguenza … ero in buona fede convinto, avendo ricevuto solo un modulo che la decisione sarebbe arrivata anche per il 2018 dato che ho fatto richiesta per il sussidio tout court in agosto, ben 5 mesi prima della fine dell’anno”. L’assicurato ha negato di avere indugiato chiedendo una rivalutazione del caso. Il precedente 22 febbraio 2019 (doc. 1/3) RI 1 aveva inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione un’istanza di riduzione retroattiva del premio. In tale allegato l’esponente indica di avere doppia cittadinanza, svizzera e italiana, e di essere entrato in Svizzera per intraprendere la carriera forense, con effetto al 1° agosto 2018, reperendo un’attività lavorativa con remunerazione contenuta. Dopo avere esposto le sue precarie condizioni economiche il signor RI 1 ha precisato di essersi diligentemente informato presso l’Ufficio comunale di __________ in merito alla riduzione del premio con invito a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione __________, di avere telefonato (il 17 agosto 2018) all’amministrazione interessata e di avere ricevuto 2 giorni dopo il modulo per domandare la RIPAM 2019, compilato e inoltrato. L’assicurato indica di essere rimasto “in attesa del modulo per il 2018” affidandosi alle indicazioni della funzionaria “sono stato portato a ritenere che, anche alla luce della documentazione 2018 poi inviata, il modulo ricevuto fosse quello corretto e che le mie richieste fossero state comprese dall’amministrazione, valendo la domanda fatta in agosto … anche per i mesi dello stesso anno”. RI 1 ha poi saputo che la sua “richiesta a partire dal mio arrivo nel 2018 non era stata pervenuta” siccome formulata unicamente la richiesta (su modulo indicante l’anno 2019) per il 2019 appunto.
L’esponente precisa, nella sua istanza in discussione, di avere contattato l’amministrazione precisando che:
" (…)
Non avrei in nessun modo potuto prevedere che l'Autorità mi avrebbe inviato il modulo solo per il 2019, essendo ancora in attesa di quello per il 2018, visto che da agosto, quando ho telefonato per la prima volta, alla fine dell'anno mancavano ben 5 mesi.
(…)
… la collaboratrice asseriva che in quel caso, ovvero dal momento stesso del mio arrivo in Ticino, avrei dovuto inviare immediatamente la richiesta specificando che essa sarebbe potuta essere accolta con effetto immediato. Di tale disposizione peraltro non è dato trovare traccia in alcuna delle norme in materia (LAMal, LCAMal, RLCAMal) e non si comprende da dove la funzionaria abbia rinvenuto tali informazioni. Anzi, in questo modo sono stato portato a confusione alla luce della contraddittorietà e parzialità delle informazioni ricevute.
… alla luce delle regole dell'evidenza e del buon senso, ha poca ragion d'essere inviare il modulo per la riduzione per il solo anno 2019 in agosto 2018, avendo il sottoscritto potuto benissimo beneficiare, vista la precaria situazione economica, al limite del minimo vitale, della riduzione del premio di cassa malati da subito.
(…)
… ho nuovamente telefonato all'Autorità richiedendo ancora una volta il modulo per la riduzione del premio di cassa malati per il 2018. La diversa collaboratrice che ha risposto alla telefonata, su esplicita richiesta del sottoscritto acconsentiva all'invio del modulo richiesto, come di diritto per coloro che ne facciano domanda ….
(…)
Ricevuto il 30 novembre 2018, il modulo debitamente compilato riferentesi alla richiesta di riduzione del premio di cassa malati per il 2018 è stato tempestivamente inviato il medesimo giorno con i documenti richiesti.
(…)
Non avrei oggettivamente e ragionevolmente potuto immaginare, se non in seguito alla ricezione della decisione concernente la riduzione del premio di cassa malati per il 2019, dopo essermi già informato presso l'Autorità competente e avendo richiesto la riduzione del premio da subito, che avrei dovuto inviare un modulo diverso e ulteriore, avendo riposto il mio legittimo affidamento su quanto comunicato direttamente dalla stessa su esplicita richiesta e in seguito a chiara descrizione della mia situazione personale. (…)”
L’istanza è stata accompagnata da una serie di documenti sui quali, laddove necessario, si tornerà in corso di motivazione.
B. Ricevuta la domanda di riduzione del premio per l’anno 2018, a fine novembre, l’amministrazione ha accertato i redditi conseguiti dall’assicurato (scritto 13 dicembre 2018) e, mediante decisione formale del 30 aprile 2019, l’ha accolta unicamente a contare dal mese successivo il giorno della presentazione (ossia il mese di dicembre 2018) riconoscendo una riduzione di CHF 256,10. In seguito alla decisione vi è stato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor __________ della Cassa e l’assicurato (doc. 5) e sono incorse delle telefonate (doc. 6). Il 27 giugno 2019 (doc. 7) l’assicurato ha contestato la decisione formale della Cassa nella misura in cui il provvedimento ha riconosciuto la riduzione solo per il mese di dicembre 2018 e non anche per i mesi da agosto a novembre compreso.
Dopo avere svolto una verifica (doc. 8 e 10) relativa agli importi ammessi con la decisione e dopo avere trasmesso all’assicurato uno scritto interlocutorio (doc. 9), l’amministrazione ha intimato la decisione 24 ottobre 2019 emessa su reclamo con cui, per le ragioni che saranno evocate in corso di motivazione laddove necessario, ha confermato il provvedimento contestato.
C. RI 1 ha impugnato il 18 novembre 2019 la decisione emanata su reclamo al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un lungo atto in cui lamenta una denegata giustizia (“in ordine all’istanza di riduzione retroattiva del 22 febbraio 2019”) e con il quale contesta la decisione 24 ottobre 2019 “inerente la richiesta di riduzione dei premi dell’assicurazione malattie RIPAM per l’anno 2018”. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha registrato due distinti incarti, uno riferito alla pretesa denegata giustizia (36.2019.112), il secondo per la contestazione della decisione su reclamo 24 ottobre 2019 (36.2019.111).
Dopo avere fatto riferimento ad un “sistema giuridico normale, che possa definirsi sano ed efficiente” (ritenendo implicitamente non tale quello qui applicato) il signor RI 1 considera anomalo contestare un provvedimento che accoglie solo parzialmente le sue richieste (RIPAM dicembre 2018) e non evade formalmente un’istanza di RIPAM retroattiva. Da ciò egli deduce, per quanto si possa comprendere, la necessità dell’inoltro di un ricorso per denegata e ritardata giustizia.
RI 1, dopo avere ripercorso i fatti pedissequamente, ribadisce le sue motivazioni, e conclude la sua esposizione chiedendo al Tribunale, in via principale, di accogliere l’istanza (in realtà egli ha formulato due ricorsi con un unico atto) e di concedere la RIPAM 2018 retroattivamente dall’agosto 2018. In via subordinata egli chiede “il diritto alla riduzione del premio … con effetto retroattivo per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018” (omettendo il mese di agosto). Non sono invece prese conclusioni specifiche relativamente alla pretesa denegata giustizia (doc. I, pag. 1 in fine).
L’assicurato indica il nome della funzionaria con cui ha avuto contatto il 17 agosto 2018, signora __________, e precisa di essere stato indotto a ritenere che “per alcuni mesi il modulo ricevuto per il 2019 fosse l’unico corretto e ammissibile per le domande inoltrate in corso dell’anno”. La signora __________ avrebbe fornito all’assicurato “informazioni errate” ed il ricorrente ritiene che essa abbia commesso una violazione dell’art. 27 LPGA per non averlo compiutamente informato. Egli avrebbe infatti domandato informazioni “tout court” in merito alla RIPAM ricevendo solo il formulario per la riduzione 2019, osservando come fosse implicito “qualora si faccia richiesta per la riduzione del premio … senza ulteriore specificazione, essa si riferisca al momento più prossimo a quello in cui si può potenzialmente beneficiare del sussidio e che … abbia ben poco senso richiederla esclusivamente per l’anno seguente” in un contesto quale il suo. Egli ritiene che la sua richiesta si riferisse implicitamente alla RIPAM 2018. Da rilevare sin d’ora come colpisca il fatto che il ricorrente, giurista di formazione, potesse ritenere un formulario riferito all’anno 2019 avente validità anche per l’anno precedente e non abbia comunque chiesto immediatamente, rilevando (a suo parere) l’omissione della signora __________, l’invio del modulo 2018 per chiedere l’aiuto sociale anche per tale anno. Domandato e ottenuto il sussidio per l’anno 2019 (su formulario indicante tale anno [pagina 1 in alto a sinistra]) e non avendo ricevuto una decisione in merito alla RIPAM 2018 (siccome non postulata secondo l’amministrazione), l’assicurato si è attivato in novembre 2018 inoltrando il necessario formulario e conseguendo l’aiuto sociale per il mese di dicembre 2018. RI 1 rileva che, essendo giunto per la prima volta in Svizzera in agosto 2018, ha ritenuto l’inoltro di un formulario indicante nel 2019 l’anno da sussidiare, quale richiesta che andava bene “tout court, visto che alla fine dell’anno mancavano ben 5 mesi” anche per il 2018.
L’esponente lamenta il fatto che la decisione emanata su reclamo non si esprima sulla sua domanda di RIPAM retroattiva e ritiene comunque di essere stato in buona fede in occasione del suo contatto con l’amministrazione dell’agosto 2018, per tale ragione il reclamo contro la decisione 30 aprile 2019 sarebbe stato “ingiustamente respinto” (doc. I pag. 9 in medio).
Nelle sue considerazioni di diritto il signor RI 1 pone l’accento sulla “riduzione retroattiva del premio” che ritiene l’oggetto più rilevante sottoposto a giudizio. Il mancato giudizio dell’amministrazione su tale aspetto costituirebbe una violazione delle garanzie procedurali generali riconosciute ai cittadini (parità ed equità di trattamento e diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole rispettivamente diritto di essere sentito) nonché della protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede sanciti dagli art. 29 e 9 Cost. fed. che egli invoca invero senza ulteriore specifica. Per il ricorrente l’amministrazione sarebbe poi incorsa in un “formalismo eccessivo”. Egli ritiene dati gli estremi per conseguire la RIPAM retroattiva da agosto, rispettivamente settembre 2018, per tale motivo domanda, implicitamente, l’annullamento del provvedimento impugnato.
D. Nella sua risposta di causa l’amministrazione considera la richiesta di RIPAM 2018 come presentata nell’anno medesimo e non soggetta all’applicazione degli art. 46 a 48 LCAMal relativi all’istanza di sussidio retroattivo. La Cassa ritiene poi che il proprio agire “non sia stato discriminatorio o arbitrario, oppure in contrasto con normative del diritto federale preminente, né tantomeno … vi sia stata violazione del principio della buona fede …non risulta fornita una informazione erronea o promessa in relazione alla RIPAM 2018. Al contrario, il ricorrente avrebbe potuto invece accorgersi del fatto che stava inoltrando una richiesta RIPAM unicamente per il 2019”.
E. Le parti sono state convocate ad un’udienza di discussione il’8 gennaio 2020, nel corso della quale si sono così espresse:
" Il giudice evidenzia come siano stati registrati, a seguito del ricorso 18.11.19, due incarti uno relativo alla decisione su reclamo del 24.10.19 dell’amministrazione e concernente la RIPAM 2018 e il secondo relativo alla pretesa denegata giustizia per avere l’amministrazione omesso di decidere formalmente l’istanza tesa all’ottenimento di una RIPAM 2019 retroattiva. Il gd spiega che la Cassa ha preso posizione sostanziale sull’istanza di sussidio retroattivo con la risposta di causa spiegando le ragioni per le quali una tale richiesta è inammissibile facendo in particolare riferimento alla STCA 36.15.2011 consid. 2.11 dove il Tribunale, nella sua composizione completa, ha escluso la possibilità di domandare una retroattiva in caso sia stata formulata comunque tempestivamente l’istanza di RIPAM ordinaria.
La decisione su reclamo non fa riferimento alla questione siccome, se è accolto un ricorso avverso la stessa, un’eventuale istanza di RIPAM retroattiva sarebbe stata priva d’oggetto. Solo in caso di conferma della decisione su reclamo dopo un ricorso sarebbe stata eventualmente da decidere l’istanza di concessione di sussidio retroattivo.
Il gd consegna una copia della STCA 36.15.2011 al ricorrente.
Il giudice ritiene evaso comunque il ricorso per denegata giustizia.
Per quel che concerne il merito della questione il ricorrente ribadisce che la funzionaria interpellata sig.ra __________ è stata informata da lui che aveva la doppia nazionalità e che era un praticante legale e che i suoi introiti erano limitati. Il ricorrente precisa che in precedenza aveva ottenuto al __________ di __________ un biglietto sul quale è stampato il nome dell’autorità cui doveva rivolgersi per ottenere la riduzione del premio, più precisamente all’Ufficio cittadino aveva informato il ricorrente della necessità di riempire un modulo per ottenere la riduzione del premio e che il modulo era ottenibile presso l’IAS al numero di telefono che gli era stato fornito. In occasione della telefonata, come detto, il ricorrente ha indicato il suo arrivo in Ticino ad agosto, la sua situazione personale di cittadino svizzero e italiano che svolgeva la pratica legale e ha chiesto come dovesse procedere, la funzionaria gli ha indicato la necessità di produrre le tassazioni che il ricorrente ha indicato di non avere. Il ricorrente precisa che, oltre a questo, gli hanno chiesto la produzione di giustificativi relativi altre spese. Il ricorrente ha spiegato di non disporre delle tassazioni ed è stato informato della necessità di produrre i documenti relativi ai redditi percepiti. La sig.ra disse che avrebbe trasmesso il formulario.
A domanda il ricorrente precisa di non avere specificato che si trattava della riduzione del premio per l’anno 2019 e neppure per l’anno 2018, ma ribadisce ancora di avere chiesto relativi alla riduzione del premio quale neo arrivato in condizioni economiche difficili e con il passaporto svizzero.
Il ricorrente ha ricevuto il formulario 2019 ossia il formulario di richiesta RIPAM 2019 a seguito della telefonata del 17 agosto. La telefonata del 29 agosto è avvenuta per avere dei chiarimenti relativi ad un scritto della Cassa con cui erano domandate informazioni relative alla sostanza.
Il gd domanda alla Cassa la produzione dell’incarto di richiesta RIPAM 2019 completo per permettere di ricostruire con maggiore dettaglio l’evoluzione dei fatti.
Il ricorrente dà atto che a seguito della telefonata 17 agosto la Cassa gli ha trasmesso il formulario di richiesta di riduzione del premio relativo al 2019.
Il ricorrente non ha neppure specificatamente domandato quel formulario (2019) rispettivamente quello dell’anno in corso (2018) ma la sua richiesta era generica riferita alla riduzione con le indicazioni fattuali appena indicate.
Il ricorrente dà atto che il formulario ricevuto era solo riferito all’anno 2019 come all’indicazione in alto a sinistra sul modulo alla pag. 1 e dà atto di avere ricevuto la comunicazione 5.9.2018 (doc. 7) della Cassa con cui era attestato il deposito della richiesta riferito a quell’anno.
Egli, come indicato nel ricorso, ha ritenuto comunque che quel formulario ritenesse tutto il periodo a partire dall’agosto 2018.
I rappr. della Cassa danno atto di avere interpellato la funzionaria __________ per conoscere la sua versione dei fatti in vista di una possibile sua audizione davanti al TCA. La signora non ha smentito il dire del ricorrente ma ha specificato di non ricordare quella tra le tante telefonate ricevute.
La Cassa dà atto dell’esistenza delle 2 telefonate come da tabulati, e rileva che la prima sia di una durata compatibile con il colloquio di spiegazione mentre la seconda è durata solo un minuto.
Il ricorrente precisa che la seconda telefonata era riferita all’entità della sostanza ed è stata quindi di breve durata, siccome il tema circoscritto.
Il ricorrente precisa ulteriormente che il contatto del mese di novembre 2018 è avvenuto perché nulla era giunto dalla Cassa e perché approfondendo il tema si era accorto la necessità di inoltrare anche il formulario relativo al 2018 ossia della periodicità della richiesta.
Il gd chiede se il motivo per cui è stata contattata la Cassa a fine novembre 2018 sia la ricezione della decisione 19.11.18 relativo alla RIPAM 2019 dove è spiegato che il sussidio è concesso per quell’anno specifico. Il ricorrente non sa quando ha ricevuto quella decisione e se il suo contatto con la Cassa a fine novembre sia stata derivata dalla ricezione di quella decisione.
Il ricorrente ribadisce quanto detto nel suo ricorso. Non sono richieste ulteriori prove se non l’acquisizione del fascicolo relativo alla richiesta di RIPAM 2019 del ricorrente che la Cassa trasmetterà appena possibile nei prossimi giorni.” (doc. VI)
Non sono state acquisite ulteriori prove oltre al fascicolo RIPAM 2019, trasmesso dalla Cassa il 10 gennaio 2019 in forma elettronica (doc. VII) e messo a disposizione dell’assicurato nella medesima forma (doc. VIII) con termine scadente il 20 gennaio 2020 per formulare osservazioni. Il ricorrente si è espresso in merito il 13 gennaio 2020 (doc. IX) confermando le sue tesi e ribadendo il diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia anche per il 2018 da settembre. Alla luce di quanto emerso in corso di udienza 8 gennaio 2020 il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha proceduto all’audizione della funzionaria che ha avuto contatto con il ricorrente nel corso del mese d’agosto 2018 (e meglio il 17 agosto 2018), scelta sostanzialmente condivisa dal ricorrente nella sua ultima presa di posizione (doc. IX).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ivano Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Nel caso in esame i temi in discussione e al giudizio di questa Corte (tempestività della richiesta di sussidio 2018, dies a quo del riconoscimento del diritto del ricorrente, protezione della buona fede dell’assicurato e pretesa di un ingiustificato ritardo nell’evasione della decisione di RIPAM retroattiva) non sono nuovi e sono stati oggetto di una copiosa casistica analizzata da questo Tribunale delle Assicurazioni, come evoca la stessa amministrazione nella sua risposta di causa. Non solo la giurisprudenza ma la dottrina (citata più oltre) si è ampiamente chinata sugli aspetti giuridici toccati dal ricorso riprendendo la prassi del TCA in tema. Come indicato quindi il presente giudizio può essere emanato monocraticamente, nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
2. Va ancora ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo dell’assicurato.
nel merito
3. Nel caso in esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del qui ricorrente, inoltrata nel novembre 2018, relativa alla riduzione dei premi del medesimo anno da parte dell’assicurato, limitando il sussidio al solo mese di dicembre 2018.
L’assicurato contesta questa decisione e ritiene che la Cassa abbia commesso una denegata giustizia non esprimendosi in merito alla sua domanda di riduzione del premio retroattiva, da un lato, e considera erronea la decisione dell’amministrazione che fissa al solo mese di dicembre 2108 il sussidio mentre, in applicazione degli art. 9 e 29 Cost. fed. nonché 27 LPGA, la sua buona fede dovrebbe essere protetta e dovrebbe essergli riconosciuto il diritto alla riduzione dei premi anche per i mesi da agosto (eventualmente settembre) 2018 sino a fine del medesimo anno.
4. Va anzitutto precisato, come questa Corte ha fatto nella recente STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, con richiamo alla dottrina, che: “Per attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali verificati d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere condizionata alla presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato. Quest’ultimo sistema pone a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono l’obbligo di un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera dell’amministrazione cantonale incaricata” (Ivano Ranzanici, op. cit., capitolo. 13.3.4.1. p. 344).
Il Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata dalla documentazione necessaria e richiesta dalle norme applicabili. In base alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la dottrina (Ranzanici op. cit. pag., cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata d’ufficio. Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”. Le norme impongono l’uso di modulo particolare per la domanda di riduzione del premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di riduzione del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio, mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne (art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa) relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente (ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412). La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p. 42 e 43.).
In merito a questi aspetti occorre evidenziare qui, con riferimento alle contestazioni del ricorrente, come, per il chiaro tenore dell’art. 1 cpv. 2 lett. c) LAMal le disposizioni della LPGA, ossia della legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali non sono applicabili alle “riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a” LAMal. La scelta del legislatore è chiara, non soggetta a interpretazione, motivata dal fatto che la riduzione dei premi è materia retrocessa dalla Confederazione ai cantoni e non è praticata da un assicuratore sociale ma da un’amministrazione cantonale. Sin d’ora dunque tutte le considerazioni del ricorrente in materia di applicazione dell’art. 27 LPGA al suo caso, con attribuzione di specifici obblighi informativi in capo alla funzionaria che con lui aveva avuto contatto alla fine di agosto 2018, decadono e non meritano di essere esaminati ulteriormente.
5. Affinché la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine 2011 prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della presentazione della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da sussidiare (con possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività giudiziaria del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una prassi decisamente rigorosa”.
6. Va ancora rammentato che, se l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno in cui dovrebbe essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La dottrina, a tal proposito, precisa che: “La modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. (…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dell’istanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel corso dell’anno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato.” (Ranzanici op. cit. pag. 468). Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti l’UR interessata fatta salva l’eccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 469): “Come per il previgente ordinamento l’istanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito l’assicurato, o l’UR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di “motivi fondati” l’istanza può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007, consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza (l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro, studio, malattie di famigliari). “Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati” (Ranzanici, op. cit. pag. 469).
Con riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:
" Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante dall’ignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. (…)”
In questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del sussidio, quanto segue:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio.”
Sempre in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA 36.2015.11 citata dalle parti, in cui, al considerando 2.11., ha ritenuto esplicitamente quanto, per completezza, occorre riportare qui di seguito:
" … l'art. 46 LCAMal regola il tema, …, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).
In tale costellazione il diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.
Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in discussione.”
In sostanza l’interpretazione delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di competenza. La presentazione della domanda nell’anno stesso di competenza, come nel caso del signor RI 1, non è ricevibile. Unicamente può, nella costellazione qui all’esame, essere contestata la decisione relativa al sussidio 2018, come rettamente ha fatto il ricorrente. In questo contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno, la Cassa ha attribuito il sussidio solo per il mese di dicembre o se doveva, in base alle norme della buona fede invocate dal ricorrente (e non invece dell’applicazione dell’art. 27 LPGA indicato da RI 1), riconoscere la RIPAM già da agosto o settembre 2018.
Da quanto precede discende che la richiesta formulata da RI 1 il 22 febbraio 2019 (allegata al documento 1) non era ricevibile come tale. La Cassa, su questo specifico aspetto, nella decisione emanata su reclamo e qui impugnata, non ha fatto riferimento all’istanza 22 febbraio 2019 dell’assicurato, non ha preso posizione puntuale nel dispositivo ma si è limitata, nelle considerazioni particolari, a indicare (dopo avere ricordato i termini dell’art. 25 cpv. 2 e 3 LCAMal) che nel caso specifico del ricorrente “dopo le verifiche da noi effettuate, è risultato che il suo formulario per l’anno 2018 ci è pervenuto in data 30.11.2018. Ritenuto quanto precede, il nostro Servizio ha concesso la riduzione del premio per il mese di dicembre 2018 …”.
La Cassa, solo dopo essere stata confrontata con il ricorso del signor RI 1, ha – nella risposta di causa – spiegato il perché non ha potuto decidere il merito dell’istanza di riduzione del premio retroattiva facendo riferimento alla STCA 36.2015.11 riportata più sopra. Tale motivazione va qui pienamente condivisa e questa Corte la fa propria non avendo ragione per distanziarsi dalla sua recente prassi fondata sull’interpretazione del testo legale e in particolare della marginale del capitolo formato dagli art. 46 a 48 LCAMal.
La Cassa avrebbe dovuto e certamente avrebbe potuto esprimersi in merito alla richiesta di RI 1 del 22 febbraio 2019 e implicitamente ribadita nel corso dell’intera procedura amministrativa dall’assicurato, ma non lo ha fatto o perlomeno non lo ha fatto chiaramente ed esplicitamente. Al signor RI 1 si doveva indicare, nella decisione su reclamo, che la richiesta di RIPAM retroattiva relativa all’anno 2018 oggetto del giudizio non era ammissibile alla luce della giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. La Cassa non poteva limitarsi a richiamare la data della domanda di riduzione pervenuta alla Cassa e citare l’art. 25 cpv. 3 LCAMal. Ciò ha imposto all’assicurato di adire il TCA invocando anche una denegata giustizia (sul tema della denegata giustizia si veda la STCA 36.2019.13 del 18 marzo 2019 e riferimenti ivi citati).
Il ricorso (che forma l’incarto 36.2019.112) diviene, però, privo d’oggetto siccome l’amministrazione si è espressa in merito (nella risposta di causa) e l’assicurato ha avuto modo di potersi esprimere ampiamente in merito sia a seguito dell’intimazione della risposta di causa (doc. IV) sia in sede di udienza (doc. VI).
7. Per giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di agosto (rispettivamente dal mese di settembre 2018) e non per il solo mese di dicembre 2018, l’assicurato invoca la violazione della sua buona fede. In base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF 9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):
" … un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).”
8. Nel caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando di essere giunto in Svizzera da poco, di essere un praticante legale, di conseguire guadagni limitati e di volere domandare il sussidio per la riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Lo stesso ricorrente ha indicato di non avere specificato l’anno per il quale la RIPAM era richieste, e una domanda in tal senso non gli è stata formulata dalla funzionaria che gli ha risposto. RI 1 ha inoltre precisato che la collaboratrice dell’amministrazione non gli ha dato alcuna garanzia e non ha formulato nessuna promessa relativamente al sussidio 2018 rispettivamente al sussidio 2019.
Il ricorrente ravvede, nella mancanza dell’accertamento relativa all’anno da sussidiare da parte della funzionaria con cui ha avuto contatto telefonico, un’omissione che lederebbe la buona fede. Come indicato in precedenza, per volontà del legislatore federale, all’ambito dei sussidi fondati sull’art. 65 LAMal non è applicabile la LPGA. Il ricorrente non può dedurre dall’art. 27 LPGA diritti in suo favore. Come indicato nel considerando precedente il ricorrente sembra invece fondare le sue pretese sulla protezione della sua buona fede siccome la Cassa avrebbe dovuto, per il tramite della funzionaria che gli ha risposto al telefono, informarlo dell’annualità della richiesta di sussidio, del fatto che a partire dal periodo a cui risale la telefonata sono distribuiti i formulari relativi al sussidio dell’anno successivo (in casu 2019) siccome le domande devono pervenire – per le ragioni spiegate in precedenza – entro la fine anno (e l’amministrazione è confrontata con decine di migliaia di richieste) per essere pienamente ammesse. In sostanza RI 1 rimprovera alla Cassa un’omissione che deve condurre a proteggere il suo diritto a ottenere il sussidio per i mesi da agosto (rispettivamente settembre) 2018 sino a fine anno e non solo per dicembre 2018.
La tesi non può essere seguita. Il ricorrente, che è un giurista e che è venuto nella sua terra d’origine (la Svizzera) per svolgere la pratica legale e avviare l’attività forense, non poteva non sapere, per le informazioni facilmente e banalmente reperibili tramite uno dei tanti motori di ricerca sul sito dell’IAS (https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/) che la RIPAM è annuale, che va domandata tramite un formulario, che deve essere introdotta entro la fine dell’anno precedente per potere essere conseguito l’aiuto sociale per tutto l’anno. Il giurista RI 1 non ha inoltre precisato alla collaboratrice dell’IAS che la sua richiesta era riferita all’anno in corso (2018) ma egli ha formulato una domanda “tout court” ciò che non può porre, in capo alla collaboratrice dell’amministrazione, una responsabilità.
L’omissione della funzionaria ritenuta dal ricorrente non può, d’altra parte, essere considerata nell’ambito della pretesa protezione della buona fede dell’assicurato per il semplice fatto che il modulo trasmesso a RI 1, come rettamente ha rilevato l’amministrazione, reca chiaramente e in bella evidenza che la domanda è riferita all’anno 2019 e non invece all’anno 2018. Dal fascicolo RIPAM 2019 trasmesso dalla Cassa emerge in maniera palese che il formulario è relativo alla “Richiesta di riduzione del premio… per l’anno 2019”, e non per l’anno 2018. Nessuna indicazione permetteva di ritenere che i mesi da settembre a dicembre 2018 fossero compresi dal formulario. Il modulo è stato ricevuto da RI 1 ancora nel mese d’agosto (un paio di giorni dopo la telefonata del 17 agosto 2018, v. doc. 1), è stato compilato in data 29 agosto 2019, trasmesso e ricevuto ancora nel corso del medesimo mese all’amministrazione (che lo ha ricevuto il 30 agosto 2018). Dagli atti del fascicolo RIPAM 2019 emerge che non solo il ricorrente ha ricevuto un’indicazione (formulario) chiarissima sul fatto che la RIPAM che chiedeva era riferita all’anno successivo, ma vi sono stati atti e scambi di corrispondenze che hanno sempre e solo fatto riferimento al sussidio per l’anno 2019 e mai vi è stata, a questo proposito, un’ambiguità.
Sostanzialmente, anche se si volesse ammettere che la funzionaria che ha parlato con l’assicurato il 17 agosto 2018, ha omesso di informarlo sul fatto che la RIPAM è annuale e che se egli desiderava la riduzione anche per il 2018 doveva domandarla tramite apposito formulario appena possibile, il ricorrente ha avuto tutti gli elementi – e in tempo utile – per rendersi conto dell’eventuale inadempienza della collaboratrice IAS e porvi rimedio.
L’invio del formulario RIPAM 2019, e il contenuto di questo modulo, doveva permettere a RI 1 di rendersi conto dell’eventuale omissione dell’informazione. Si ribadisce che, in particolare per un giurista, la precisa e specifica indicazione dell’anno 2019 cui si riferiva la riduzione del premio oggetto del formulario, non poteva lasciare dubbio alcuno quo all’annualità della prestazione (la legge e il relativo regolamento, oltre alle informazioni reperibili sul sito dell’IAS citato e la giurisprudenza di questa Corte reperibile sull’apposito sito sentenze.ti.ch) avrebbe potuto comunque immediatamente permettere al ricorrente di sapere che la RIPAM è versata agli aventi diritto solo se richiesta annualmente, tramite specifico formulario accompagnato da precisa documentazione.
Da ultimo la lettura delle avvertenze del formulario 2019 (in specie il punto 8) pervenuto nel corso di agosto 2018 al ricorrente (che riprendono il contenuto dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal) avrebbero permesso al signor di comprendere il funzionamento della RIPAM in Ticino e reperire (per tempo) la necessità di inoltrare una domanda per i restanti mesi del 2018, ciò che invece è avvenuto solo a fine novembre.
9. Alla luce di quanto precede il ricorso è respinto sia per quanto attiene la pretesa denegata giustizia, osservato come in ogni modo l’amministrazione abbia evaso la richiesta di riduzione del premio 2018 e solo successivamente alla crescita in giudicato della decisione su reclamo avrebbe potuto emanare una decisione formale concernente la domanda di RIPAM 2018 retroattiva (tema ormai divenuto privo d’oggetto come riconosciuto in sede d’udienza), sia per quanto attiene la decisione emanata su reclamo e tendente al riconoscimento della riduzione del premio 2018 anche per i mesi da agosto (o settembre 2018) a fine del medesimo anno. La decisione della Cassa è corretta. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 18 novembre 2019 con cui RI 1 lamenta una denegata giustizia, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Il ricorso 18 novembre 2019 contro la decisione su reclamo del 24 ottobre 2019 della Cassa cantonale di compensazione in tema di RIPAM 2018 è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti