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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2015 36.2015.6

15. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,188 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Affiliazione in Svizzera all'assicurazione malattie obbligatoria. Compiti dell'autorità cantonale di sorveglianza. Se la persona interessata è già affiliata la Cassa non può annullare l'affiliazione ma può decidere circa l'esonero dall'obbligo assicurativo. Atti all'assicuratore per art. 8 OAMal

Volltext

data

Incarto n. 36.2015.6+15+16   cs

Lugano 15 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su reclamo del 4 dicembre 2014 emanata da

                parti chiamate in causa:  

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie       TERZ 1   TERZ 2  

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 28 novembre 2013 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi (di seguito: Cassa o amministrazione), ha scritto a RI 1, cittadino __________ domiciliato ad __________, ingiungendogli di affiliarsi presso un assicuratore svizzero riconosciuto e di trasmettere entro 20 giorni un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 24).

                               1.2.   Il 16 dicembre 2013 alla Cassa è pervenuta una lettera, non datata, cui RI 1 ha allegato la polizza assicurativa sottoscritta con TERZ 2 (di seguito: TERZ 2) ed avente validità dal 1° gennaio 2014 (doc. 23 e 23a).       

                               1.3.   Il 22 aprile 2014 l’amministrazione ha scritto all’assicurato evidenziando di aver ricevuto dalla __________ la comunicazione dell’uscita dall’assicurazione con effetto al 30 novembre 2003 e, ritenuto che l’assicurazione non può conoscere interruzioni, ha chiesto di voler precisare l’assicuratore presso il quale è stato affiliato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2013 (doc. 18).

                               1.4.   Il 29 aprile 2014 RI 1 ha presentato alcune attestazioni di un’assicurazione __________, la __________, che afferma di aver sottoscritto dopo essere rientrato in __________ alla scadenza del permesso stagionale per il periodo dal 3 febbraio 2003 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. 14), ed ha rilevato che in totale buona fede non si è annunciato presso una cassa malati poiché “ero convinto che con i precedenti permessi L e B potessi scegliere in quale Paese assicurarmi e ho stipulato una assicurazione sanitaria in __________, nessuno in Svizzera mi fatto presente che ero obbligato a stipulare una cassa malati. Dal 03.04.2012 possiedo un permesso C e solo da quest’anno qualcuno mi ha avvisato che dovevo obbligatoriamente avere una cassa malati Svizzera” (doc. 17).

                               1.5.   Con decisione del 28 maggio 2014 la Cassa ha annullato l’assicurazione presso TERZ 2 ed ha stabilito che il rapporto assicurativo relativo all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tra la TERZ 1 (di seguito: TERZ 1) e RI 1 è riattivato d’ufficio dal 1° dicembre 2003 (doc. 15). L’amministrazione ha così motivato il provvedimento:

" (…)

Da accertamenti effettuati risulta che lei è stato assicurato presso la __________ (ora TERZ 1) fino al 30 novembre 2003; iscrivendosi nuovamente solo a partire dal 1° gennaio 2014 presso l’assicuratore malattie TERZ 2.

La TERZ 1 ci ha comunicato di aver effettuato l’uscita dall’assicurazione obbligatoria di base (LAMal) con effetto 30 novembre 2003, in quanto lei risultava essere partito per l’estero. Tuttavia, da accertamenti effettuati, è emerso che lei è stato ininterrottamente in possesso di un permesso per risiedere in Svizzera.

Stante quanto precede, ritenuto come la copertura assicurativa non debba subire interruzioni nel tempo quando le condizioni di legge sono adempiute (art. 7 cpv. 5 LAMal), lei è sempre stato soggetto all’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera.

La copertura assicurativa di base (LAMal) deve quindi essere ripristinata a partire dal 1° dicembre 2003. Ne consegue che l’assicuratore malattie è tenuto a riscuotere i premi per il periodo arretrato e nel contempo riconoscere all’assicurato le prestazioni di legge dal 1° dicembre 2003.” (doc. 15)

                               1.6.   In seguito al reclamo inoltrato da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro la predetta decisione, la Cassa ha proceduto ad ulteriori accertamenti presso il Comune di __________ e la __________. Il Comune di __________ ha affermato di aver chiesto l’attestato di affiliazione alla LAMal quando l’interessato nel 2003, giunto dal __________, era al beneficio di un permesso L, dopo aver già svolto, nei due anni precedenti attività in Ticino quale stagionale (al beneficio del permesso A; cfr. doc. 6 e 7), ma ha rilevato, ritenuto il tempo trascorso, di non essere più in possesso di corrispondenza relativa a quel periodo (doc. 7).

                               1.7.   Il 2 dicembre 2014 l’assicurato ha informato la Cassa che la TERZ 2 ha nel frattempo annullato l’assicurazione e di trovarsi attualmente privo di copertura assicurativa (doc. 5).

                               1.8.   Con decisione su reclamo del 4 dicembre 2014 l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento (doc. 4).

                               1.9.   RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendo l’annullamento della decisione e la sua riforma nel senso di confermare l’affiliazione presso TERZ 2 dal 1° gennaio 2014 (doc. I).

                                         L’insorgente afferma che dopo aver stipulato un’assicurazione malattie presso l’allora __________ (ora: TERZ 1), ma prima di rientrare in __________, ha disdetto il rapporto assicurativo con effetto al 30 novembre 2003. In quel momento “né la TERZ 1, né il comune di domicilio, né tantomeno __________ sollevavano la benché minima obiezione”. In seguito è tornato in Svizzera rimanendo assicurato per le spese di cura connesse con la malattia presso la “__________” di __________ (__________).

                                         Solo il 22 aprile 2014 la Cassa ha chiesto spiegazioni circa la sua situazione. In precedenza non è mai stato compiutamente informato circa la necessità di assicurarsi in Svizzera e nel novembre 2003 ha disdetto la propria assicurazione perché ignorava i suoi obblighi. In quel momento né l’assicuratore malattie, né la Cassa lo hanno reso attento circa la necessità di affiliarsi nel nostro Paese. Secondo l’insorgente sono semmai le autorità ad aver violato i loro obblighi derivanti dagli art. 6 e 6a LAMal, nonché 10 OAMal. “Se le competenti autorità, in particolare __________, sicuramente informato all’epoca dalla __________ in merito alla disdetta notificata loro dal” ricorrente “avessero ottemperato ai loro obblighi, quest’ultimo sarebbe stato affiliato ad un assicuratore malattia tempestivamente”.

                                         Il ricorrente ritiene insostenibile pretendere che debba assicurarsi per le cure medico-sanitarie con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2003 e debba assumersi i premi da quella data ed afferma che, in applicazione degli art. 24 LPGA e 16 LAVS, i premi in arretrato sono ormai perenti.

                                         Infine l’insorgente ribadisce di essere attualmente privo di qualsiasi copertura assicurativa LAMal.

                             1.10.   Con risposta del 10 febbraio 2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                             1.11.   Con decreto del 3 marzo 2015 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 e TERZ 2, assegnando loro un termine scadente il 30 aprile 2015 (tenuto conto delle ferie giudiziarie) per prendere posizione in merito alla fattispecie ed assegnando alla Cassa un termine di 10 giorni per precisare se __________ ha informato l’amministrazione della disdetta con effetto al 30 novembre 2003 e, in caso di risposta affermativa, di produrre l’intera documentazione in suo possesso (doc. V).

                             1.12.   Il 6 marzo 2015 la Cassa ha prodotto ulteriore documentazione ricevuta dal TERZ 1, precisando che, visto il tempo trascorso, non possiede altri documenti (doc. VI), mentre il 30 aprile 2015 TERZ 1 ha rilevato di aver posto termine all’assicurazione il 30 novembre 2003 poiché l’assicurato, al momento dell’affiliazione, aveva prodotto il permesso L con validità fino a tale data e di aver regolarmente informato la Cassa in tal senso (doc. IX). L’assicuratore ritiene corretta la decisione impugnata.

                             1.13.   Il 18 maggio 2015 TERZ 2, dopo aver domandato (doc. XI) ed aver ottenuto una proroga (doc. XII), ha preso posizione sostenendo di non essere stata a conoscenza del fatto che l’insorgente era ancora assicurato presso TERZ 1 ed affermando che “riattiverà l’assicurazione” del ricorrente “con data d’effetto 1° gennaio 2014, sulla base di una decisione definitiva del giudice adito nella causa sottoscritta, che obbligherà TERZ 2 a riassicurare” l’insorgente (doc. XIII).

                             1.14.   Chiamati a presentare eventuali osservazioni in merito la Cassa e l’insorgente sono rimasti silenti, mentre TERZ 1 ha affermato di non avere nessuna osservazione da formulare (doc. XVII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa poteva annullare l’affiliazione presso TERZ 2 e riattivare l’assicurazione con TERZ 1 con effetto dal 1° dicembre 2003.

                               2.2.   A norma dell’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.

                                         Per l’art. 6 cpv. 2 LAMal l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano  periodicamente la popolazione circa l’obbligo d’assicurazione.

                                         Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati tempestivamente.

                                         Per l’art. 5 cpv. 2 LAMal in caso d'affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 OAMal il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell'articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad (sic) doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni.  Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.

                                         L’art. 8 cpv. 2 OAMal prevede che non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale. Per l’art. 8 cpv. 3 OAMal se l'assicurato cambia assicuratore, l'assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell'ambito della comunicazione giusta l'articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.

                                         Per l’art. 12 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato designa l’istanza competente nel merito delle decisioni circa l’applicazione dell’obbligo d’assicurazione.

                                         Secondo l’art. 19 LCAMal:

" Il Consiglio di Stato fa iscrivere d’ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal)."

                               2.3.   Con sentenza del 18 febbraio 2003 pubblicata in DTF 129 V 162, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione del medesimo. 

                                         L’Alta Corte ha affermato:

" 1.  Oggetto del contendere è, in ordine, la competenza del Cantone a statuire sull'affiliazione d'ufficio così come sull'obbligo di versare un supplemento di premio in seguito ad affiliazione tardiva. Nel merito il ricorrente contesta da un lato la mancata esenzione, con effetto dal 1o gennaio 1996, dall'obbligo assicurativo previsto dalla LAMal, dall'altro il mancato riconoscimento della carenza di colpa in relazione con un'eventuale affiliazione tardiva.

(…)

2.1  A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente. L’art. 10 OAMal prevede inoltre che i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa l'obbligo

d'assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone provenienti dall'estero siano informate e i genitori di neonati siano informati tempestivamente (cpv. 1). L'autorità cantonale competente decide delle domande di cui all'art. 2 cpv. 3-5 (recte 2-5, si confronti la versione in vigore dal 1o gennaio 1997 in lingua tedesca e francese) e all'art. 6 cpv. 3 (cpv. 2).

2.2  In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non hanno assolto il loro obbligo di assicurarsi o non lo hanno assolto tempestivamente.

L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (DTF 128 V 268 seg. consid. 3b).

Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.

2.3  Alla luce della prassi succitata l'UAM non poteva quindi statuire

sull'affiliazione d'ufficio dell'interessato alla Cassa malati (… omissis …) con effetto dal 1° gennaio 2000, essendosi egli affiliato spontaneamente, come neppure su un'affiliazione retroattiva, non essendo essa ammissibile in caso di adesione tardiva. In tale ipotesi infatti, secondo il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 2  LAMal, gli effetti dell'assicurazione entrano in vigore solo dall'annuncio all'assicurazione.

Su questo punto quindi le allegazioni ricorsuali risultano fondate.

2.4  L'insorgente contesta pure la competenza del Cantone a statuire in materia di principio e ammontare del supplemento di premio secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal. Come detto, secondo questa disposizione in caso di affiliazione tardiva l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione. L'assicurato deve tuttavia pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del premio risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo. Per l'art. 8 OAMal il supplemento di premio è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione.

L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato.

2.5  Dal tenore delle disposizioni citate emerge chiaramente che

l'assicuratore è senz'altro competente per stabilire sia l'ammontare del premio che l'eventuale riduzione. Il fatto non è del resto contestato.

Né la legge né la relativa ordinanza federale si esprimono per contro

espressamente sulla competenza a statuire sull'obbligo del pagamento di detto supplemento in caso di affiliazione tardiva non scusabile. Dal messaggio del Consiglio federale emerge in proposito che in caso di affiliazione tardiva non si possono esigere premi arretrati, "ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati" (FF 1992 I 114). Dal tenore chiaro del messaggio si può

e si deve quindi dedurre che il legislatore intendeva conferire all'assicuratore non solo la competenza di fissare l'ammontare e l'eventuale riduzione del supplemento di premio, ma anche di statuire sull'obbligo stesso (v. sentenza 23 dicembre 2002 in re J., K 97/00; si confronti in tal senso anche MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, pag. 39).

Alla luce di quanto sopra esposto né l'autorità amministrativa cantonale né il Tribunale cantonale erano quindi competenti a statuire sull'obbligo dell'assicurato di versare un supplemento di premio. Su questo punto il ricorso di diritto amministrativo essendo fondato, dev'essere accolto, mentre la decisione amministrativa ed il giudizio impugnato vanno annullati.”

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza del 19 agosto 2004 (inc. 36.2004.2), questo Tribunale ha respinto una richiesta di un assicuratore di chiamare in causa l’allora UAM (ora: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi) per stabilire la data della cessazione del domicilio in Svizzera di un’assicurata, trasferitasi all’estero, affermando:

" Per quanto concerne la chiamata in causa dell'IAS che a mente della cassa sarebbe competente per stabilire la data di cessazione dell'affiliazione in Svizzera, va rilevato, come emerge da una sentenza del TFA del 18 febbraio 2003 nella causa H. (K 151/01), che l'intervento dell'amministrazione si giustifica solo quando una persona, tenuta ad affiliarsi in Svizzera, non è affiliata presso nessun assicuratore:

" In concreto dal chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 2 LAMal emerge che il Cantone è competente ad affiliare d'ufficio quelle persone che non lo hanno fatto o non lo hanno fatto tempestivamente. L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (sentenza del 15 luglio 2002 in re CM F. consid. 3b, K 130/01, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi."

Nel caso di specie competente per statuire sulla fine dell'obbligo assicurativo è la Cassa presso la quale l'assicurata era affiliata.

Infatti in concreto non si tratta di affiliare d'ufficio una persona che sfugge all'obbligo assicurativo, bensì di stabilire quando questo obbligo cessa.

Una chiamata in causa dell'amministrazione risulta di conseguenza superflua.”

                                         Non va poi dimenticato che questo Tribunale con sentenza 36.2006.242 del 18 giugno 2007, in cui si trattava di stabilire chi tra l’allora UAM e l’assicuratore fosse competente per stabilire il domicilio di un assicurato, ha affermato:

" (…)

Il Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 65), a proposito degli art. 6 e seguenti della LAMal prevede (a pag. 49 nel Messaggio pubblicato nel sito internet della Confederazione [www.admin.ch]):

“Articolo 6 Controllo e affiliazione d'ufficio

I Cantoni sono incaricati di controllare l'affiliazione, come per l’assicurazione infortuni. A tal fine essi si organizzano liberamente e possono, ad esempio, delegare l'insieme o una parte dei loro compiti ai Comuni. Le esperienze fatte nei Cantoni in cui vi è un'assicurazione malattia obbligatoria generalizzata mostrano

che è praticamente possibile limitare l'apparato amministrativo utilizzando al meglio i mezzi esistenti, quali i servizi cantonali di assicurazione malattia già operanti e il controllo degli abitanti a livello comunale. Del resto, parecchi Cantoni occupano già oggi funzionari nell'ambito dell'assicurazione malattia, in particolare per l'assegnazione dei sussidi cantonali alle casse.

Se constata che una persona non si è assicurata tempestivamente, l'autorità procede all'affiliazione d'ufficio senza accordarle un termine supplementare.

In questo caso la libera scelta dell'assicuratore è soppressa ( ma l'assicurato potrà in seguito cambiare assicuratore alle condizioni poste all'art. 7). L'interessato è affiliato secondo la chiave di ripartizione tra assicuratori stabilita dal Cantone dopo avere consultato questi ultimi. L'affiliazione d'ufficio ha dato buoni risultati nell'assicurazione infortuni e nei Cantoni in cui l’assicurazione malattia è obbligatoria.

L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito di provvedere affinchè non vi siano lacune d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori provvederanno affinchè, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest'obbligo. (sottolineatura del redattore)”

Il TCA, sempre nella medesima sentenza, ha poi rilevato:

" (…)

In concreto non si tratta di stabilire se X è soggetto all’obbligo assicurativo, né tantomeno se va affiliato d’ufficio. Oggetto della decisione è la determinazione del domicilio civile dell’assicurato.

L’UAM ha deciso circa il domicilio di X in Svizzera e circa l’applicabilità della tariffa dei premi. Questa competenza tuttavia non appartiene all’autorità cantonale, bensì alla Cassa, la quale provvede affinché nel passaggio da un Cantone all’altro non vi siano lacune (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991 (FF 1992 I 65): : “L'articolo 7 capoverso 3, che assegna agli assicuratori il compito di provvedere affinché non vi siano lacune d'assicurazione in caso di cambiamento di assicuratore, consente di alleviare il controllo in modo considerevole. I Cantoni si limiteranno pertanto a controllare l'assoggettamento all'obbligo d'assicurazione, mentre gli assicuratori provvederanno affinché, anche in caso di passaggio dall'uno all'altro, non sia più possibile sottrarsi a quest' obbligo.”)

Il Cantone ha invece unicamente una funzione di controllo ed interviene, tramite decisione, quando una persona non risulta affiliata alla LAMal malgrado l’obbligo assicurativo.

Se una persona è già affiliata, la competenza per decidere in merito alle questioni inerenti l’assicurazione obbligatoria appartiene alla Cassa, conformemente all’art. 49 LPGA.

Tuttavia l’UAM, se, come nel caso di specie, ritiene che un assicurato sia domiciliato nel nostro Cantone, può chiedere all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale conformemente all’art. 49 LPGA. L’autorità cantonale sarà legittimata dapprima ad opporsi e poi, se lo riterrà necessario, ad interporre ricorso al TCA in applicazione dell’art. 59 LPGA (“ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione”). Recentemente il TF ha infatti ammesso la possibilità di ricorso dell’ufficio della socialità di una città contro una decisione emessa da una cassa malati (cfr. STF dell’8 gennaio 2007, K 18/06).

In queste condizioni la decisione impugnata va annullata giacché l’autorità cantonale non è competente a decidere in merito.”

                                         Va infine rilevato che in una recente sentenza 36.2014.106 del 2 febbraio 2015 il TCA ha ribadito i concetti dell’affiliazione d’ufficio e del supplemento di premio ai sensi degli art. 5 LAMal e 8 OAMal.

                               2.4.   Alla luce della citata giurisprudenza la decisione impugnata non può essere tutelata già solo per il fatto che nel caso di specie l’insorgente, in seguito all’ingiunzione del 28 novembre 2013 dell’amministrazione (doc. 24), si è affiliato alla LAMal con effetto dal 1° gennaio 2014 presso TERZ 2 (doc. 23).

                                         Nella misura in cui l’interessato è già affiliato presso un assicuratore svizzero autorizzato ad esercitare la LAMal, in concreto TERZ 2, il Cantone non può più intervenire per annullare l’affiliazione e riattivare d’ufficio la precedente copertura assicurativa (cfr. DTF 129 V 162, consid. 2.2: “[…] L'assenza di copertura della persona tenuta ad affiliarsi è quindi condizione indispensabile affinché l'organo di controllo cantonale possa intervenire e la sola che giustifichi un'affiliazione d'ufficio (DTF 128 V 268 seg. consid. 3b). Di conseguenza nel caso in cui l'affiliazione sia già avvenuta non vi è più spazio per procedervi.”).

                                         Il Cantone si deve infatti limitare a controllare l’assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, mentre spetta agli assicuratori provvedere affinché, in caso di passaggio da uno all’altro non sia possibile sottrarsi a quest’obbligo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, FF 1992 I 65, sopra citato).

                                         In concreto l’affiliazione è stata effettuata. La Cassa non poteva di conseguenza procedere con il suo annullamento.

                                         Un’eventuale (in concreto non data) diatriba tra gli assicuratori circa la Cassa malati competente ad affiliare l’interessato andava semmai risolta tramite l’emissione di una decisione formale da parte degli assicuratori coinvolti (cfr., fra le tante: sentenza 36.2007.170 del 3 luglio 2008), se del caso su invito dell’autorità cantonale (cfr. la citata sentenza 36.2006.242 del 18 giugno 2007).                                                                                

                                         Non va del resto dimenticato che l’Alta vigilanza in caso di eventuali comportamenti irregolari degli assicuratori (qui non dati) compete di principio alla Confederazione, segnatamente all’UFSP (cfr. art. 21 LAMal).

                                         Ne segue che l’affiliazione presso TERZ 2 dal 1° gennaio 2014 va ripristinata poiché l’amministrazione non è competente per decidere circa una riattivazione retroattiva dell’affiliazione di una persona già assicurata presso un assicuratore malattie.

                               2.5.   Il Cantone è invece competente per decidere se l’insorgente poteva chiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo per il periodo durante il quale è stata (a torto) decisa la riattivazione, e meglio dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2013 o se invece il ricorrente avrebbe dovuto affiliarsi in Svizzera presso un assicuratore riconosciuto (cfr. DTF 129 V 162). Ciò ha un’incidenza sull’eventuale supplemento di premio che l’assicuratore può chiedere per al massimo 5 anni ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 OAMal.

                                         In concreto l’insorgente è ininterrottamente in Svizzera dal 3 febbraio 2003.

                                         Dopo essersi affiliato fino al 30 novembre 2003 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________ in virtù del permesso L valido dal 3 febbraio 2003 al 30 novembre 2003 (“esercizio di un’attività lucrativa dipendente”, doc. VI/D), ha ottenuto un permesso L di dimora temporaneo dal 1° dicembre 2003 al 22 marzo 2004 per “la ricerca di un posto di lavoro”, dal 23 marzo 2004 al 20 ottobre 2004, dal 21 ottobre 2004 al 28 febbraio 2005 per “la ricerca di un posto di lavoro”, un permesso di dimora tipo B dal 1° marzo 2005 al 3 aprile 2012 (attività principale: custode; cfr. doc. 14b) ed un permesso di domicilio di tipo C (“soggiorno con attività lucrativa”, doc. 9b) dal 4 aprile 2012 (cfr. doc. 6).

                                         In precedenza aveva beneficiato di un permesso stagionale A dal 6 giugno al 26 ottobre 2001, dal 7 maggio al 31 ottobre 2002 e di un permesso L dal 1° novembre al 30 novembre 2002 (doc. 6), quando è ritornato in __________.

                                2.6.   Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992  sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

                                         Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

                                         Secondo l’art. 5 cpv. 2 LAMal in casi d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

                                         L’art. 1 cpv. 2 OAMal prevede che sono inoltre tenuti ad assicurarsi, tra l’altro, gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), valevole almeno tre mesi (lett. a nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2007: gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi) e le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi (lett. f nel tenore in vigore dal 1° giugno 2002).

                                         Per l’art. 7 cpv. 1 OAMal i cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione.

                                         Secondo l’art. 7 cpv. 3 OAMal per le persone di cui ai capoversi 1 e 2, l’assicurazione cessa il giorno per il quale la partenza dalla Svizzera è stata notificata al competente ufficio del controllo degli abitanti, in ogni caso il giorno della partenza effettiva dalla Svizzera o alla morte dell’assicurato.

                                         Va qui rammentato che con il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

                                         Il titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede:

"1.  Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

    a)  la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

    (…)

    f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione."

                                         A norma dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:

" b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i)  alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”

                                         Dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.

                                         Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

«  Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.

L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités.

(…) 

Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

                                         Per l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

                                         Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

                                         Secondo l’art. 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

                               2.7.   In concreto il ricorrente era tenuto ad affiliarsi in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie anche dopo il 30 novembre 2003, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal, nonché dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal, essendo al beneficio dapprima di un permesso di dimora di tipo “L”, valevole almeno tre mesi ed in seguito di un permesso “B” di dimora e poi “C” di domicilio.

                                         L’obbligo assicurativo in Svizzera per l’insorgente, cittadino __________, deriva anche dall’applicazione dell’ALC e meglio del regolamento (CE) 1408/71 (fino al 31 marzo 2012) e del Regolamento (CE) 883/2004 (dal 1° aprile 2012), nella misura in cui vi esercitava un’attività lavorativa (art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004).

                                         Per cui l’insorgente avrebbe dovuto affiliarsi in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie anche dal 1° dicembre 2003. Essendosi assicurato solo dal 1° gennaio 2014 la sua affiliazione è tardiva.

                                         Può qui rimanere irrisolta la questione di sapere se l’interessato nei periodi in cui era al beneficio di un permesso L solo per una ricerca di un posto di lavoro (dal 1.12.2003 al 22.03.2004 e dal 21.10.2004 al 28.02.2005; cfr. doc. 6), ha esercitato un’attività in un altro Paese dell’UE ed avrebbe di conseguenza dovuto essere colà assicurato (cfr. art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71). Infatti, da una parte l’interessato non sostiene (e di conseguenza non comprova) di aver esercitato un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE (o dell’AELS) in quel periodo. D’altra parte la questione, nel preciso caso di specie, non è decisiva, ritenuto che non si tratta di affiliare l’assicurato retroattivamente, ma di stabilire se la sua affiliazione è tardiva e che, in ogni caso, dal 1° marzo 2005, con l’ottenimento del permesso B e la sua attività lavorativa in Svizzera (in concreto dapprima custode, cfr. doc. 19b; in seguito cameriere, cfr. doc. 9c), avrebbe comunque dovuto affiliarsi nel nostro Paese contro le malattie (art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004).

                                         Va ora esaminato se l’insorgente può chiedere l’esonero dall’affiliazione in Svizzera grazie alla conclusione di un’assicurazione __________.

                               2.8.   Le eccezioni all’obbligo assicurativo sono elencate nell’art. 2 OAMal, ai capoversi da 1 a 8.

                                         L’unico disposto che potrebbe essere utile al ricorrente è l’art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede:

" A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare."

                                         Sennonché, in concreto, l’esonero non può essere chiesto già solo per il fatto che l’assoggettamento all’assicurazione svizzera non provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa.

                                         Dalle polizze della __________, che prevede premi annui che sono saliti da Euro 336.80 nel 2006 a Euro 573.29 nel 2014, risultano limiti di rimborso maggiormente penalizzanti rispetto alla LAMal (cfr. allegati al doc. 17). In particolare in Svizzera il ricorrente è chiamato a pagare oltre ad una franchigia massima di fr. 2'500, la partecipazione ai costi del 10% fino ad un massimo di fr. 700 all’anno (art. 93 OAMal e 103 OAMal). In seguito, se dati i presupposti di legge, eccetto un contributo giornaliero di fr. 15 in caso di ricovero ospedaliero (art. 104 OAMal), di regola e tranne eccezioni, non deve pagare ulteriori prestazioni.

                                         Con la __________ l’assicuratore in alcuni casi, segnatamente se l’interessato si reca da un sanitario fuori dalla rete dei fornitori di prestazioni designati (“Fora da Rede de Prestadores”), rimborsa solo una parte (70% in caso di ricovero ospedaliero, 60% in caso di consultazione o altre spese ambulatoriali; 90% in caso di ricovero ospedaliero in una rete di prestatori designata;  cfr. doc. 17a). L’assicurazione prevede inoltre limiti di responsabilità annui e per persona (“Limite responsabilidade Pessoa/Annuidade”) di Euro 25'000 in caso di ricovero ospedaliero e di Euro 2'500 in caso di consultazioni, trattamenti ed esami. Inoltre per alcune prestazioni, al di fuori di __________, le spese mediche sono coperte di regola solo in caso di incidente o malattia occorsi durante un viaggio all’estero inferiore ai 60 giorni o in caso di prescrizione del medico specialista e con accordo dell’assicuratore. Di norma, all’estero, si applica il tariffario __________ (cfr. doc. 17a, pag. 2).

                                         Ne segue che l’insorgente non può essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

                               2.9.   Resta da esaminare se l’interessato può far valere la propria buona fede. Egli afferma che “prima di rientrare in __________, disdiceva tale rapporto assicurativo con effetto al 30 novembre 2003. Va sin d’ora sottolineato che a quel momento né la TERZ 1, né il comune di domicilio, né tantomeno __________ sollevavano la benché minima obiezione” e che “il ricorrente non è mai stato informato compiutamente sul suo obbligo di assicurarsi per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore svizzero riconosciuto. Nel novembre 2003 egli disdiceva la propria assicurazione malattia di base presso la “__________”, ora denominata TERZ 1, con effetto al 30 novembre 2003, proprio perché ignorava quali fossero i suoi obblighi in questo ambito” e “a quel momento né l’allora __________, né __________ hanno notificato una comunicazione” al ricorrente “con la quale attiravano la sua attenzione sul suo obbligo assicurativo, né tantomeno lo hanno diffidato a farvi fronte, con le dovute comminatorie” (cfr. doc. I).

                                         Ai sensi dell’art. 27 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare la sentenza del 14 settembre 2005, C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; cfr. anche sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6 e sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 397 e seguenti).

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 402).

                                         Nel caso di specie l’insorgente afferma di essere venuto a conoscenza dell’obbligo assicurativo solo nel corso del 2014 quando la Cassa ha chiesto spiegazioni in merito alla sua situazione assicurativa.

                                         Questo Tribunale evidenzia in primo luogo che, oltre ad essere previsto dall’art. 3 cpv. 1 LAMal, l’obbligo di assicurarsi in Svizzera per le cure medico-sanitarie è stato comunicato a tutti i cittadini tramite la pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino, nei seguenti termini:

" V.2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie

1.    Principio generale

La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) – entrata in vigore il 1° gennaio 1996 – prevede l’obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino.

L’obbligo assicurativo qui menzionato deve essere adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino, purché riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L’assicuratore è tenuto ad affiliare – almeno per le prestazioni obbligatorie –ogni persona che ne postuli l’adesione, indipendentemente dall’età o dallo stato di salute.

2.    Categorie di cittadini soggetti all’obbligo assicurativo

Cfr. tabella allegata.

3.    Esenzione dall’obbligo d’assicurazione

La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) prevede anche la possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo d’assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero astretti. (…)"

                                         Questa pubblicazione è avvenuta dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art. 27 LPGA, e, perlomeno, fino al 2009:

                                         FU 10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004 pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio 2006 pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008 del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359.

                                         Inoltre, nel sito internet del Cantone (www.ti.ch) vi sono tutte le informazioni necessarie.

                                         Il ricorrente in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale non può pertanto far valere di non aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.

                                         Infatti l’osservanza dell’obbligo d’assicurazione incombe ai Cantoni (cfr. art. 6 LAMal) e, nel Canton Ticino, competente per statuire circa l’esonero dall’obbligo assicurativo era l’UAM (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione; cfr. art. 12 LCAMal, RL 6.4.6.1).

                                         Spettava semmai all’insorgente, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio Ufficiale, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo obbligo assicurativo.

                                         Inoltre, va evidenziato quanto segue.

                                         L’assicurato, quando nel 2003 è stato messo al beneficio di un permesso di dimora “L” valido fino al 30 novembre 2003 per svolgere l’attività lavorativa in Svizzera si era affiliato presso __________ ed era di conseguenza al corrente del sistema assicurativo del nostro Paese (doc. IX/1, proposta di assicurazione e dichiarazione di adesione firmata il 28 aprile 2003). Inoltre il 5 maggio 2003 __________ lo aveva informato che la copertura assicurativa sarebbe stata “mantenuta presso la nostra cassa malati fino alla data di scadenza del suo permesso”, ossia fino al 30 novembre 2003 (doc. IX/2). Egli, dopo aver ricevuto il nuovo permesso L con effetto dal 1° dicembre 2003, avrebbe pertanto dovuto chiedere informazioni in merito circa la sua situazione assicurativa.

                                         Non va poi dimenticato che il 22 agosto 2012, dopo aver ricevuto il permesso C, è stato chiamato a compilare il formulario TI3, emesso dall’amministrazione cantonale per stabilire la copertura assicurativa dei familiari senza attività lucrativa residenti all’estero. In quell’occasione l’insorgente aveva indicato quale suo assicuratore malattie il TERZ 1 (doc. 27; cfr. doc. 4, pag. 4), malgrado non fosse più assicurato dal dicembre 2003. Nella proposta di assicurazione di TERZ 2 firmata il 27 novembre 2013 quale “assicuratore precedente in Svizzera o all’estero” figura: __________ (doc. XIII/1; cfr. anche doc. IX/4: scritto del 2 dicembre 2013 di TERZ 2 a __________ per informarli dell’affiliazione dal 1.1.2014).

                                         In queste circostanze il ricorrente non può prevalersi della propria buona fede.

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va modificata e va ripristinata l’affiliazione presso TERZ 2 con effetto dal 1° gennaio 2014.

                                         L’affiliazione è tardiva e l’incarto va trasmesso a TERZ 2 affinché si esprima, nei limiti di cui all’art. 8 OAMal, circa l’ammontare del supplemento del premio ed il periodo durante il quale va riscosso (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

                                         Infine, nella misura in cui l’insorgente ritiene di trovarsi in difficoltà economica, è invitato a chiedere al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria il cui eventuale diritto sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è modificata come segue:

                               1.1.   RI 1 è affiliato all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso TERZ 2 dal 1° gennaio 2014.

                               1.2.   L’affiliazione a TERZ 2 è tardiva.

                               1.3.   L’incarto è trasmesso a TERZ 2 per i suoi incombenti ai sensi dell’art. 8 OAMal.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di compensazione verserà fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta), al ricorrente a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2015.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2015 36.2015.6 — Swissrulings