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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2015 36.2014.78

2. Februar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,407 Wörter·~57 min·2

Zusammenfassung

Convivenza stabile. Dura da più di 6 mesi. La coppia forma una UR sui cui redditi determinare il diritto alla RIPAM

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2014.78-79 36.2014.84-85 e 36.2014.102-103   IR/sc

Lugano 2 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 29 settembre 2014 formulati da

1. RI 1  2. RI 2   

contro  

le 3 distinte decisioni su reclamo, tutte datate 12 settembre 2014, emanate dalla

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     e riferite alla riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie degli anni 2012, 2013 e 2014

considerato                    in fatto

                               1.1.   Il 27 giugno 2011 RI 1, 1967, domiciliato a __________ in __________, celibe, senza attività lavorativa, ha chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM qui di seguito) indicando limitate entrate, comprovate dalla necessaria tassazione e senza specificare la sua convivenza con RI 2 (doc. 1 inc. 36.2014.8-79).

                                         La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni ha concesso, con decisione 23 novembre 2011, la RIPAM nella misura di un sussidio di CHF 3'565,20. La decisione è stata successivamente confermata, con riferimento però ad altro assicuratore malattie, il 16 gennaio 2012 per il medesimo importo del sussidio.

                               1.2.   Il 29 maggio 2012 RI 1 ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2013 (doc. 1 inc. 36.2014.84-85), che gli è stata concessa il 17 dicembre 2012 nella misura massima, per un importo di CHF 3'607,20 (doc. 2 inc. 36.2014.84-85).

                               1.3.   Il 2 maggio 2013 RI 1 ha invece chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria LAMal per l’anno 2014 (doc. 1 inc. 36.2014.102-103) che gli è stata accordata ancora una volta nella misura massima (CHF 3'649,20) l’11 giugno 2014 (doc. 3 inc. 36.2014.102-103).

                               1.4.   Mediante corrispondenza riferita alla RIPAM 2015 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è venuta a conoscenza del fatto che RI 1 convive stabilmente con RI 2. L’amministrazione ha così eseguito le verifiche imposte dal caso interpellando l’assicurato che, con lettera 10 giugno 2014, ha riferito di vivere sotto lo stesso tetto con la signora RI 2, ma di non avere nessun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa e di non essere a carico economicamente della convivente. Egli ha confermato inoltre di essere senza attività lavorativa e che la sua situazione non è cambiata rispetto al passato.

                                         Alla luce di questa situazione la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha riesaminato il diritto del signor RI 1 a beneficiare della RIPAM per tutti i 3 anni in discussione, ossia 2012, 2013 e 2014. La Cassa ha considerato componenti l’unità di riferimento (UR qui di seguito) postulante la riduzione del premio non più il solo RI 1 ma vi ha aggiunto anche la signora RI 2 siccome tra i due esistente una convivenza stabile.

                               1.5.   Alla luce dei nuovi calcoli eseguiti la Cassa ha deciso di rifiutare integralmente la RIPAM per tutti gli anni in discussione alla luce dell’entità dell’importo dei redditi accertati in capo ai due componenti l’UR. Le decisioni sono state rese tutte il 30 giugno 2014 (doc. 7 inc. 36.2014.78-79; doc. 5 inc. 36.2014.84-85; doc. 7 inc. 36.2014.102-103).

                               1.6.   RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro tutte queste decisioni mediante lungo ed articolato reclamo datato 14 luglio 2014 (doc. 8 inc. 36.2014.78-79; doc. 6 inc. 36.2014.84-85; doc. 8 inc. 36.2014.102-103) lamentando, sostanzialmente, la considerazione di una convivenza, per loro non tale da comportare un calcolo unico dei due nella stessa UR, evidenziando che, in sede fiscale, essi sono considerati persone sole, e come tale dovrebbero essere ritenuti anche in ottica RIPAM.

                                         Con decisioni su reclamo tutte emesse il 12 settembre 2014 (doc. 11 inc. 36.2014.78-79; doc. 9 inc. 36.2014.84-85; doc. 11 inc. 36.2014.102-103), dopo una ulteriore verifica dei parametri di calcolo attraverso i dati fiscali, l’amministrazione ha confermato i provvedimenti contestati con dettagliate ed articolate decisioni le cui motivazioni saranno riprese, dove necessario, nel presente giudizio.

1.7.    Con ricorsi tutti del 29 settembre 2014 (doc. I inc. 36.2014.78-79; doc. I inc. 36.2014.84-85; doc. I inc. 36.2014.102-103) RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni emanate su reclamo dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi riprendono sostanzialmente le medesime argomentazioni sostenute in sede di reclamo, e meglio contestano il sussistere di una convivenza tale da potere essere ritenuta per giungere al cumulo dei redditi, e quindi tale da consentire di contemplare i ricorrenti nella medesima UR, e ciò per l’assenza di obblighi di mantenimento e per la loro indipendenza. Essi evidenziano assenza di interessi economici comuni poiché “ognuno paga le proprie spese indipendentemente dall’altro e nessuno di noi due ha obblighi di mantenimento verso l’altro”. I ricorrenti osservano inoltre come il signor RI 1 abbia sempre chiesto ed ottenuto la RIPAM e non abbia indicato in precedenza tale convivenza poiché “siamo due <entità> separate e non un nucleo familiare” (doc I p. 2) e convinto della correttezza di tale suo agire.

                                         Le decisioni sarebbero ingiuste, secondo i ricorrenti. Il signor RI 1 “è in possesso di una laurea in filosofia, di un attestato in storia dell’arte e di un dottorato in teologia, conseguiti negli anni 2000 – 2007” senza essere riuscito a trovare un’attività lavorativa fissa. Non ha chiesto e non ha ottenuto quindi prestazioni assistenziali. I ricorrenti rilevano di non avere figli in comune, e non comprendono il significato di una convivenza “che procuri i medesimi vantaggi di un matrimonio”. Essi ammettono che l’unico criterio ravvisabile in concreto è quello della durata della convivenza (che dura da più di 6 mesi) senza però vantaggi di natura economica, ed obiettano comunque che per il diritto fiscale essi sono soggetti non cumulati, i loro redditi sono tassati separatamente, evidenziando con ciò un trattamento differenziato tra fisco e RIPAM.

                                         A ciò essi aggiungono che anche il calcolo operato dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni non sarebbe corretto. Essi rilevano come gli interessi passivi pagati dalla signora RI 1 sul debito ipotecario assommano a CHF 10'000.-e non solo CHF 3'000.--. La situazione reale sarebbe quindi ben diversa da quella ritenuta dall’amministrazione. Lamentano, non senza un tono eccessivamente polemico, che le spese vive sono assai diverse da quelle stabilite “a tavolino da un qualsiasi cervellone, che, probabilmente, avrà uno stipendio ed un reddito ben superiore ai nostri”, con il rilievo qui che i funzionari della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG meritano il massimo rispetto per il lavoro che svolgono (come tutte le attività umane non scevro da errori).

                                         In conclusione della loro esposizione i ricorrenti ritengono il loro caso “particolare”, i due redditi conseguiti non dovrebbero essere sommati. Se confermata la decisione ciò comporterebbe infatti la richiesta di prestazioni assistenziali, che però non potrebbe essere accolta per la convivenza stabile in essere. Essi invocano l'art. 13 Cost. cant. che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Il signor RI 1 lamenta inoltre il fatto che il suo assicuratore malattie gli abbia chiesto la restituzione dei sussidi inizialmente riconosciutigli. I ricorrenti indicano che le fatture dell’assicuratore malattia sarebbero del 7 luglio mentre le decisioni dell’IAS in materia sono loro pervenute il 4 luglio. Essi ne deducono che l’assicuratore malattia ha avuto conoscenza prima di loro della decisione formale del 30 giugno 2014.

                                         In conclusione i ricorrenti postulano l’accoglimento dei ricorsi, l’annullamento delle decisioni impugnate ed il riconoscimento della RIPAM al solo signor RI 1 per gli anni 2012, 2013 e 2014.

                               1.8.   La Cassa propone la reiezione delle impugnative (doc. III inc. 36.2014.78-79; doc. III inc. 36.2014.84-85; doc. III inc. 36.2014.102-103) con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di  motivazione. In particolare l’amministrazione richiama la nuova legge applicabile alla RIPAM in vigore dal 1° gennaio 2012, il nuovo concetto di UR ed i limiti di reddito vigenti. L’amministrazione chiarisce poi che, a norma della Laps, la convivenza va ritenuta per la determinazione della RIPAM ciò che è ammesso dalla giurisprudenza federale.

                                         Ai ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV inc. 36.2014.78-79; doc. IV inc. 36.2014.84-85; doc. IV inc. 36.2014.102-103). Il giudice delegato ha acquisito atti fiscali relativi ai ricorrenti relativi agli anni 2008, 2009 2010 (ossia riferiti agli anni posti alla base della determinazione del diritto alla RIPAM degli anni qui in contestazione; doc. VI/1-4 inc. 36.2014.84-85) ed ha indetto un'udienza di discussione il 17 novembre 2014 (doc. VIII inc. 36.2014.84-85).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   A norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

                               2.2.   I ricorsi formulati da RI 1 e da RI 2 sono adeguatamente motivati e precisi nelle loro contestazioni poiché ricusano il concetto di convivenza sussumibile alla LCAMal ed indicano la sussistenza di spese superiori a quelle ritenute dell’amministrazione. Gli atti contengono conclusioni precise postulando l’annullamento delle decisioni impugnate e l’attribuzione della RIPAM, per il solo RI 1, per tutti gli anni in discussione (2012, 2013 e 2014), ciò senza il carico di spese. L’atto è formalmente ricevibile.

                               2.3.   I ricorsi sono stati presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni rese su opposizione, essi sono quindi tempestivi.

                               2.4.   Come indicato nelle considerazioni di fatto RI 1, nella parte conclusiva del suo esposto, lamenta il fatto che il suo assicuratore malattia gli chieda la restituzione dell’importo dei sussidi ricevuti. Egli così esprime il suo dissenso a questo agire:

" (…)

… l'intimazione delle decisioni di rifiuto del sussidio da parte dell'IAS su oggetto di un vizio di forma.

Infatti, il 14.07.2014, il signor RI 1 ha ricevuto dalla Cassa malati __________ 4 fatture, per un totale di fr. 9'909.30, relative al rimborso del sussidio cantonale versato per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Le fatture sono datate 07.07.2014 (scadenza del pagamento 31.07.2014) e le decisioni dell'IAS sono state ricevute il 04.07.2014.

Ciò significa che è stata data comunicazione alla Cassa malati delle decisioni IAS PRIMA che queste ultime fossero cresciute in giudicato, stante il termine di trenta giorni per inoltrare reclamo.

Questo fatto non è stato peraltro menzionato nella decisione oggetto del presente ricorso e, nel frattempo la __________ ha inviato i richiami per le suddette fatture. (…)" (doc. I)

                                         In merito va ricordato che, come lo stesso ricorrente riconosce implicitamente nell’ultima frase riportata, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

                                         Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può conseguentemente entrare direttamente nel merito delle pretese dell'assicuratore tese alla restituzione di sussidi per gli anni 2012, 2013 e 2014, che la stessa sia o meno intempestiva Pendenti presso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni vi sono i ricorsi dei signori RI 1 e RI 2 riferiti alle RIPAM per i medesimi periodi, avverso le decisioni 29 settembre 2014 dell’amministrazione. In assenza dunque di emanazione di una decisione di restituzione impugnabile emanata dall’assicuratore malattia ed impugnabile al Tribunale, il TCA non può entrare nel merito. Si rileva comunque che l’assenza di un coordinamento tra assicuratore ed amministrazione cantonale è stato apparentemente risolto nelle more della procedura.

                               2.5.   I ricorsi in discussione, tutti del medesimo tenore e con uguale contenuto, si aggravano contro 3 distinte decisioni rese su reclamo ed intimate ai due ricorrenti. Le decisioni impugnate hanno per oggetto le riduzioni di premio per gli anni 2012, 2013 e 2014. Nonostante i differenti anni di sussidio, si giustifica di congiungere le cause poiché, nonostante le diversità che presentano le norme specifiche concernenti i 3 anni di RIPAM citati su aspetti non fondamentali, le motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti; le contestazioni sono identiche, così come gli assicurati interessati. Questi aspetti prevalgono quindi e si giustifica dunque la congiunzione delle procedure che vengono evase con il presente giudizio.

                                         Nel merito

                               2.6.   In concreto le decisioni contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 30 giugno 2014, hanno per oggetto il riesame da parte dell’amministrazione delle decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, ad RI 1 sono stati concessi i sussidi secondo la LAMal. Occorre allora preliminarmente esaminare se l’amministrazione poteva procedere come ha fatto, ossia se era nelle sue competenze e facoltà procedere al riesame del diritto alla RIPAM di RI 1 per gli anni in discussione.

                            2.6.1.   In base all’art. 49 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

                            2.6.2.   Per l’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

                                         In virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                         La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

                                         L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

                                         Con le STCA 36.2013.21 in re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, questo Tribunale ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dai ricorrenti nella loro iniziale richiesta di prestazioni, e meglio in un caso una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda di RIPAM e nell’altro la caducità di prestazioni PC, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie in qualità di beneficiari di prestazioni complementari (limitatamente a questo aiuto statale) ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di 1 anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).

                            2.6.3.   In concreto è indubbio che la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non conoscesse la convivenza tra RI 1 e RI 2, che essa ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art. 26 cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, ed ha erogato in maniera ritenuta erronea una riduzione massima del premio dell’assicurazione malattia in favore di RI 1 negli anni 2012, 2013 e 2014. La Cassa ha avuto notizia della convivenza quando ha avuto contezza della procedura riferita alla domanda di sussidio 2015, nel corso del giugno 2014. A fronte delle emergenze di quella procedura essa ha, immediatamente, proceduto ad effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari. In particolare essa ha contattato RI 1 al quale ha chiesto uno scritto chiarificatore in merito agli aspetti relativi alla convivenza, ciò che il ricorrente ha fatto tempestivamente.

                                         La decisione formale che riesamina il provvedimento di riconoscimento della RIPAM è stata emanata nel giro di poche settimane. La decisione non solo è tempestiva ma certamente giustificata. La Cassa ritiene di avere erroneamente erogato l'importo massimo della RIPAM per gli anni 2012, 2013 e 2014  ad RI 1, quando questi non ne avrebbe avuto diritto, in ragione della sua convivenza stabile con RI 2. Gli importi in discussione (CHF 3'565,20 per il 2012; CHF 3'607,20 per il 2013 e CHF 3’649,20 per il 2014) sono di indubbia rilevanza. La procedura adottata dall’amministrazione é quindi corretta ed il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve quindi verificare la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova determinazione de diritto alla RIPAM dei due ricorrenti per i medesimi anni.

                               2.7.   Con effetto dall’inizio del 2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

                                         Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente sistema ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

                                         Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM impone la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare, alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.

                               2.8.   Le nuove norme, come detto, tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era stata però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazio-ne in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, uno dei pilastri della Laps, ossia lo strumento essenziale per determinare una situazione economica delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad adattamento successivo della LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile conforme all’impostazione della Laps.

                                         Uno degli intenti del legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e  da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

                                         Importante è qui sottolineare che, nel suo messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

2.9.    Va detto che il Cantone Ticino accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della richiesta.

                                         La legge (dal 2012) ha introdotto, per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio, il concetto di unità di riferimento. La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

                                         Il premio medio di riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

                                         Alla base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

                                         L’art. 31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

                                         Il nuovo sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di differenziazione per l’importo massimo della prestazione. La parte del reddito che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone coniugate con figli.

                             2.10.   Come anticipato per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS (Reddito disponibile semplificato) che si determina partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

                                         Il RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

                                         L’amministrazione è tenuta a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria, che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza (mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio, dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa, redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente: assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

                                         Dai lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che, come rammentato ancora nella STCA del 9 settembre 2011 36.2011.31, STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32, STCA del 16 giugno 2011 36.2011.19, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94 fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28; 29 marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

                             2.11.   Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese ed imposizioni per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto (come postula la ricorrente in concreto), altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità, rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non possono essere considerate.

                                         Gli interessi passivi, riconosciuti fiscalmente e deducibili al massimo sino a CHF 3'000.00, erano già ammessi in deduzione dalla prassi dedotta dalla previgente legge.

                                         Secondo le nuove norme la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18). La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.

                                         La deduzione, così come espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari, ciò che potrebbe renderla più discutibile in determinate situazioni. Per evitare all’amministrazione la difficoltà amministrative per accertare la natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti ipotecari o di debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il legislatore riconosce in deduzione, sino al limite citato, gli interessi passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa Cantonale ha accesso all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte della Commissione della Gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore appare chiara.

                             2.12.   Determinato il RDS riferito all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione.”, ciò per la RIPAM riferita all’anno 2012.

                                         Il valore limite per il riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno 2013 il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento (art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente, rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal (su questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28 in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il limite di reddito disponibile di riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione. Nelle decisioni di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite al sussidio 2012 (STCA 36.2014.8 in re M. del 16 aprile 2014; 36.2012.71 in re M. del 21 gennaio 2013; 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 in re F del 3 settembre 2012. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11) questa Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a) per il titolare del diritto:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a)    fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)    fr.   8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)    fr.   8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)    fr.   5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)    fr.   2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         Il legislatore ha – tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

                             2.13.   Come indicato dunque per l’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di un sussidio.

                             2.14.   Per completezza si ricorda che, in virtù dell’art. 36 LCAMal il reddito, superiore ai limiti che consentono il versamento della RIPAM massima, che deve contribuire al pagamento del premio è determinato secondo l’applicazione delle seguente percentuali:

                                         a)  le persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile (semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al pagamento dei premi;

                                         b)  le persone sole con figli l’8%;

                                         c)   le persone coniugate senza figli il 21% mentre le

                                         d)  persone coniugate con figli il 13%.

                             2.15.   L’importo del premio normativo teoricamente da riconoscere in favore dell'UR va successivamente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo del premio, determina l'importo che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012 del 73,5% è stato modificato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 “ mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

                             2.16.   La somma che risulta dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce la cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la nuova polizza, all’istante.

                             2.17.   Con il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011) il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30 cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al sussidio nel Cantone come segue:

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

    riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b) premio medio di riferimento:

    - adulti:                                                               CHF      4850.--

    - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni:               CHF      4421.--

    - minorenni:                                                        CHF      1146.-c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno 2010 (BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per l’anno 2012."

                                         Con il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2013 le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie sono state definite come segue:

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

    riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2010.

b) premio medio di riferimento:

    - adulti: CHF 4’908.--

    - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--

    - minorenni: CHF 1’141.-c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal."

                                         Mentre con Decreto esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:

" a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

    riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.

b) premio medio di riferimento:

    - adulti: CHF 4’965.00

    - giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00

    - minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.”

                             2.18.   Nel caso concreto, prima di esaminare il calcolo effettuato dall’amministrazione, è rilevante verificare la correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dai ricorrenti, secondo cui essi non debbono essere accomunati nella medesima UR.

                             2.19.   La legge prevede, all’art. 26 cpv. 4 LCAMal, che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile, compongano una UR.

                                         Va evidenziato come, prima ancora della vigenza della nuova legge ticinese, la giurisprudenza federale si era già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que, conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou des restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision. Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p. 611 n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral 2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie, vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien, assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations) implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés. Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union matrimoniale."

                                         Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale.

                                         In Ticino, i concubini costituiscono un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno 2000 (Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17 dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza é considerata stabile se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

                                         Con pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal inserendo un nuovo art. 10a secondo cui:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a)   vi sono figli in comune;

b)   la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c)   la convivenza dura da almeno 6 mesi."

                                         con ripresa dei concetti già contenuti nel RLaps.

                             2.20.   In concreto è fuor di dubbio che RI 1 e RI 2 convivano, da oltre 6 mesi, senza figli. Essi vivono nell’immobile di cui la signora RI 2 è proprietaria. Il signor RI 1 consegue, come appare dalla decisione di tassazione allegata agli atti, redditi modesti e tali da non consentire manifestamente ad una persona di sostenersi economicamente. L’importo dei redditi lordi ritenuto in sede di tassazione 2009 è di quelli che non consentono di disporre di un’abitazione e di sostenersi senza l’intervento di terza persone. In assenza, come confermato dai ricorrenti in udienza, di un aiuto economico di terzi, si deve ritenere che i conviventi – nonostante quanto sostengono – si aiutino economicamente tra loro, in particolare la signora RI 2 metta a disposizione l’immobile e, visto il reddito conseguito, permetta il sostentamento del compagno.

                                         In una sentenza del 24 marzo 2013 (TCA 42.2012.2) emanata nella sua composizione completa, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni  a questo proposito ha osservato come:

" … per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"  2. Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

                                         Ed ancora nel medesimo giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene quanto segue:

"  (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

                                         Con le ulteriori seguenti osservazioni:

" È, altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.)."

                                         Questi rilievi sono assolutamente attuali e vanno ulteriormente ribaditi in questo giudizio, avente valenza per la RIPAM. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il rinvio dell’art. 26 LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e 4 Laps e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe scioccante applicare all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione malattie, coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

                                         Stante la realizzazione della condizione legale, che risulta conforme alla giurisprudenza federale, oltre che equa e corretta nel suo risultato, su questo aspetto il ricorso va respinto.

                             2.21.   L’obiezione dei ricorrenti secondo cui essi sono trattati in maniera diversa in ambito RIPAM ed in quello fiscale non può essere ritenuta. Va sottolineato come la differente valutazione della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale (dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale), sono considerati due persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.

                                         L’autonomia cantonale in materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su questi aspetti si veda Pascal Mahon, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.

                                         Da quanto appena esposto discende che per la determinazione del diritto dei signori RI 1 ed RI 2 ad una riduzione dei premi per gli anni 2012, 2013 e 2014, vanno ritenuti i redditi conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere considerati appartenenti ad un’unica UR.

                             2.22.   Per calcolare il diritto alla RIPAM dei ricorrenti bisogna dunque definire il loro reddito determinante in maniera semplificata, partendo cioè dai dati contenuti nelle decisioni fiscali. Dagli stessi vanno dedotte le spese che la legge ammette. La giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già ritenuto, nella sentenza (relativa alla RIPAM 2012 del 13 agosto 2012 STCA 36.2012.20) che:

" Per determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo.

La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale."

                             2.23.   Da quanto precede risulta assolutamente corretto l’operato della Cassa che ha considerato unicamente CHF 3'000.-- dall’importo degli interessi ipotecari versati dalla signora RI 2 e CHF 4'000.-- quali spese professionali da porre in deduzione dal reddito. I dati sono quelli desunti dalle tassazioni 2009, 2010 e 2011 già considerati dall’amministrazione e non contestati dai ricorrenti in quanto tali. Dal reddito del signor RI 1 vanno dedotti invece unicamente gli oneri sociali versati ciò ovviamente oltre alla deduzione (per entrambe i conviventi) del premio medio di riferimento come rettamente ha determinato la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG.

                             2.24.   Occorre ora verificare il calcolo svolto dall'amministrazione per ognuno dei 3 anni in discussione.

                          2.24.1.   Per quanto attiene alla RIPAM 2012 la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--. I redditi conseguiti periodo di riferimento assommavano a CHF 67'585 (più specificatamente la coppia ha conseguito nel 2009 redditi lordi per CHF 84’754 [CHF 79'543.-- per RI 2 e CHF 5'211.-- per RI 1] da cui dedurre per spese professionali ed interessi passivi complessivamente CHF 7'000.-, l’importo dei premi medi di riferimento per CHF 9'700.--  e l’importo di CHF 469 quale contributo AVS AI IPG del signor RI 2). Questo importo è superiore ai limiti di reddito per conseguire la RIPAM massima (determinati in CHF 13'026). Il calcolo da svolgere, ossia:

{PMR- [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM massima)

* quota art. 36 LCAMal/100]} * Quota finanziamento

                                         da un risultato negativo. Non è quindi dato un diritto alla riduzione dei premi come correttamente stabilito dalla Cassa.

                          2.24.2.   Per l’anno 2013 i redditi lordi complessivi dei conviventi (come detto non contestati in quanto tali dai ricorrenti) assommavano a CHF 78'287.-- per un RD di CHF 61'354.-- al netto delle spese massime deducibili (CHF 3'000.-- per interessi negativi; CHF 4'000.-per spese professionali e CHF 117.-- per assicurazioni sociali, oltre ai PMR per CHF 9'816.--). Il calcolo, eseguito con la medesima formula appena riportata, da anch’esso un risultato negativo (- 233.00) che non consente conseguentemente il riconoscimento della RIPAM per l’anno 2013.

                          2.24.3.   Per l’anno 2014 la situazione è la seguente: redditi lordi complessivi CHF 78'811.-- da cui dedurre i PMR per CHF 9'930.--, le spese per interessi passivi e quelle professionali per salariati per complessivi CHF 7'000.-- il contributo AVS AI IPG di RI 1 di CHF 485.-- per un RD di CHF 61'396.--. Il calcolo eseguito secondo la formula riportata in precedenza da nuovamente un risultato negativo (CHF 159,40) che non consente il riconoscimento di una RIPAM.

                             2.25.   Alla luce di quanto precede, ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi ha provveduto per gli anni 2012, 2013 e 2014, ciò alla luce della convivenza stabile tra i due ricorrenti. La Cassa ha calcolato in maniera corretta il diritto alla RIPAM per RI 2 ed RI 1 negandolo. Ne segue che i ricorsi debbono essere respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili in favore della Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi 29 settembre 2014 formulati da RI 1 e RI 2, __________, contro le decisioni 12 settembre 2014 della Cassa Cantonale di compensazione AVS AI IPG in materia di RIPAM per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono respinti.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2014.78 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2015 36.2014.78 — Swissrulings