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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2013 36.2013.47

4. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,464 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

Pensionato in Italia. Residente in Svizzera. Senza attività lucrativa in Svizzera ma con redditi da capitale. Esenzione dall'obbligo assicurativo

Volltext

accomandata

Incarto n. 36.2013.47   IR/sc

Lugano 4 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 14 giugno 2013 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, cittadino __________ titolare di un permesso di dimora B CE/AELS dal 2005, nato il __________ 1935, coniugato, è al beneficio di una rendita pensionistica __________ e non percepisce rendite pensionistiche in Svizzera. RI 1 ha costituito, nel 1993, una società, la __________ con sede inizialmente a __________, quindi a __________ e poi a __________, egli è imposto in Ticino (doc. VIII): nel 2005 l’Ufficio di Tassazione di __________ (UT qui di seguito) ha ritenuto (decisione emanata dopo reclamo il 28 ottobre 2009) un reddito conseguito in Svizzera di CHF 33'900 ed una sostanza in Svizzera superiore al milione. Per il reddito l’UT ha considerato una aliquota basata su di un reddito complessivo di CHF 171'900. Analogamente per la sostanza l’aliquota è fondata su CHF 2'316'000. Le tassazioni successive (riferite agli anni 2006 – 2009) presentano situazione analoga anche se importi diversi, cresciuti nel corso degli anni (con una flessione del reddito per il solo 2008).

                               1.2.   A seguito di segnalazione del Comune di __________ (doc. 1) pervenuta all’Ufficio Contributi della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG di Bellinzona il 19 luglio 2010, quest’ultima ha avviato accertamenti per verificare il sussistere di un obbligo assicurativo di RI 1 sollecitando la trasmissione di informazioni relative all’attività lavorativa svolta in Svizzera ed al beneficio di rendite straniere (doc. 2).

                                         Il successivo 14 gennaio 2011 l’amministrazione ha richiamato la trasmissione delle informazioni necessarie allo straniero (doc. 3) mentre il successivo 23 marzo 2011, sempre in assenza di una reazione da parte del signor RI 1, l’amministrazione lo ha diffidato ad assicurarsi presso un assicuratore riconosciuto ed a trasmettere nel termine di 30 giorni un documento a comprova dell’avvenuta iscrizione (doc. 4). Anche questa sollecitazione è rimasta senza seguito cosicché l’amministrazione ne ha sollecitato, l’11 maggio 2011, l’evasione (doc. 5). Il 23 maggio 2011 è pervenuto all’Ufficio contributi un invio del signor __________ (doc. 6), e meglio questi ha rispedito all’amministrazione la diffida 11 maggio 2011 con annotazioni di suo pugno sulla stessa (“Vedi allegati, … dal ottobre 2005 depositate dovuti x copertura assicurativa …” (così letteralmente per quanto comprensibile), producendo copia di uno scritto fotocopiato male, da cui si rileva che un ente __________ avrebbe trasmesso al signor RI 1, in data che non si riesce a desumere per la composizione della fotocopia, una “carta regionale dei servizi” con scadenza apparente al 3 dicembre 2016, nonché uno scritto standard datato dicembre 2010 della __________ e relativo alla “CRS” (carta regionale servizi).

                               1.3.   Il 6 giugno 2011 l’Ufficio contributi della Cassa ha trasmesso il formulario modello TI 4 con invito a compilarlo ed a ritrasmetterlo alla cassa, rispettivamente ha invitato il signor RI 1 a trasmettere l’originale del modello europeo E121 alla Istituzione comune LAMal a Soletta (doc. 8). Il 18 agosto 2011 l’amministrazione ha sollecitato evasione del suo precedente scritto 6 giugno 2011 (doc. 9). Con invio pervenuto all’amministrazione il 7 settembre 2011 (doc. 10) RI 1 ha ritrasmesso alla Cassa il formulario TI4 in precedenza ricevuto con annotazioni non sempre comprensibili (“Vedi allegati copia …(?) Assenza (?) sanitaria __________ __________ – __________”) e producendo nuovamente i due documenti già prodotti con l’invio doc. 6. Ritenendo il formulario TI4 incompleto la Cassa ha chiesto nuovo invio e trasmissione del formulario europeo E121 in tempi brevi (20 giorni) con scritto 12 gennaio 2012 (doc. 11), a ciò ha fatto seguito un sollecito del 4 aprile 2012 ed uno successivo del 31 maggio 2012. Vista l’assenza di reazione l’amministrazione ha ulteriormente sollecitato gli invii necessari con scritto 13 luglio 2012 e 11 settembre 2012 (doc. 12 – 15). Rimasti tutti senza seguito i solleciti l’amministrazione ha sollecitato il 22 ottobre 2012 il signor RI 1 con termine sino al “7 novembre 2012” per dare seguito alle richieste. Vista la totale assenza di contatto, di presa di posizione, di reazione dello straniero, la Cassa ha emanato una decisione formale in data 6 dicembre 2012 con cui ha iscritto RI 1 d’ufficio per l’assicurazione obbligatoria presso la __________ con inizio teorico della copertura al 23 giugno 2005 (doc. 17).

                               1.4.   Il 31 dicembre 2012 il signor RI 1i ha infine reagito, contestando la decisione, indicandosi come beneficiario di una rendita pensionistica __________ (__________) e segnalando di avere trasmesso “nel 2005” documenti al Comune di __________. Lo straniero ha indicato di avere il suo domicilio stabile in __________ e di avere fondato la __________I con sede a __________, di cui ha trasmesso copia dell’estratto RC (doc. 18).

                               1.5.   Alla luce del reclamo formulato da RI 1 contro la decisione del precedente 6 dicembre 2012 (doc. 17) l’amministrazione ha chiesto all’opponente di volere trasmettere le copie delle notifiche di tassazione dal 2006 al 2010, la dichiarazione 2011 e la “copia dell’allegato 5 alla dichiarazione d’imposta della __________ concernente gli importi pagati ai membri del consiglio d’amministrazione e agli organi della direzione degli anni 2005 a oggi”, il tutto in un termine di 20 giorni (doc. 21), trascorso infruttuoso. Il 22 marzo ed il 16 maggio 2013 l’amministrazione ha sollecitato l’invio (doc. 22 e 23), senza successo. In assenza di collaborazione la Cassa ha valutato la situazione sulla scorta della documentazione acquisita. Il 14 giugno 2013 ha quindi emanato una decisione su reclamo con cui ha ritenuto:

"  (…)

7.   L'art. 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su una richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

(…)

10. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. e) OAMal le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, non sono soggette all'obbligo d'assicurazione in Svizzera.

11. Preso atto delle informazioni fornite dal signor RI 1 nel reclamo del 21 dicembre 2012, la Cassa con scritti dell'8 febbraio 2013, 22 marzo 2013 e 16 maggio 2013 ha invitato il reclamante a voler fornire ulteriori documenti comprovanti l'attività lavorativa da lui svolta presso la società __________ di __________, al fine di poter effettuare un accertamento completo dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie ed appurare se il domicilio dell'interessato dovesse essere considerato in Svizzera o in un altro Stato. Nonostante i vari tentativi della Cassa, il signor RI 1 è rimasto sempre silente.

12. Considerate le infruttuose richieste di informazione, la Cassa si è vista costretta ad effettuare una valutazione dell'obbligo d'assicurazione delle cure medico-sanitarie in base alla poca documentazione presentata dal reclamante; dalla quale è scaturito quanto segue:

      a)  nonostante il signor RI 1 affermasse di essere al beneficio di una rendita sociale __________, alcun attestato a comprova di ciò è mai stato trasmesso alla Cassa;

      b)  il signor RI 1, sebbene sia in possesso di un permesso di dimora (B UE/AELS), nei suoi scritti ha dichiarato di essere residente a tutti gli effetti in __________ e di aver richiesto il permesso di dimora unicamente per questioni lavorative.

                                                                    Tuttavia l'interessato non ha mai prodotto alcun documento a giustificazione delle sue affermazioni;

      c)  come più volte ribadito dal reclamante e comprovato in fase di reclamo tramite la copia dell'estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino, egli risulta essere socio e gerente della società __________ di __________.

Sulla base alle informazioni e dei documenti prodotti alla Cassa, è dunque possibile stabilire con certezza che il signor RI 1 è in possesso di un permesso di dimora B UE/AELS e che è socio e gerente della società __________ di __________.

Ne consegue che, in base all'art. 11 cpv. 3 lett. a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai sensi dei combinati articoli 3 cpv. 1 LAMal e 1 OAMal, la Casa non può far altro che confermare l'obbligo d'assicurazione contro le malattie in Svizzera." (Doc. 26)

                               1.6.   Il 13 luglio 2013 RI 1 ha impugnato la decisione al Tribunale cantonale delle Assicurazioni (doc. I) indicando il suo domicilio in __________, di avere a __________ unicamente una dimora d’affari, di essere pensionato __________ e di non dovere essere astretto all’obbligo assicurativo svizzero. Mettendosi a “disposizione” per eventuali ragguagli lo straniero ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata producendo una circolare informativa della __________ __________ relativa all’esenzione del pagamento “del ticket su esami e visite specialistiche”, una lettera dell’__________ sede di __________ del 16 aprile 2012 con cui vengono fornite informazioni relative alla pensione __________ (si tratta in sostanza di una circolare). Nulla più.

                               1.7.   La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio contributi ha risposto con allegato del 2 agosto 2013 postulando la reiezione del ricorso con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso d’argomentazione (doc. III).

                                         Al ricorrente è stata concessa la possibilità di produrre nuove prove e di esprimersi sulla risposta di causa ed in generale sul tema del contendere il 6 agosto 2013 (doc. IV). Il giudice delegato ha chiesto parallelamente al municipio di __________ (doc. V) informazioni precise relative all’arrivo del cittadino straniero nel Comune e relative all’immobile di sua proprietà,  ha chiesto all’Ufficio della migrazione la trasmissione dell’intero dossier relativo al ricorrente (doc. VI del 6 agosto 2013) ed all’UT di __________ gli atti relativi alle tassazioni recenti dell’assicurato (doc. VII del 7 agosto 2013). L’UT ha immediatamente risposto con la trasmissione di atti 8 agosto 2013 (doc. VIII 1-5), così come il Comune di __________ (doc. IX dell’8 agosto 2013). Il 13 agosto è stato acquisito il fascicolo prodotto dall’Ufficio della migrazione (doc. X 1-68) ed il 14 agosto 2013 il giudice delegato ha indetto un’udienza fissata per il 5 settembre 2013 informando le parti delle acquisizioni con messa a disposizione del ricorrente degli atti acquisiti presso la Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni nei normali orari di sportello (doc. XI del 14 agosto 2013). Con invio 14 agosto 2013 (pervenuto il 19 agosto successivo) RI 1 ha comunicato di avere acquistato nel 2005 l’immobile di __________ “con la relativa attività … in seguito fatta gestire da terzi”, con la precisazione che le attività commerciali in essere nello stabile sono state gestite e locate a terzi, precisando di venire in Svizzera per gestire il disbrigo delle attività postali ed eventuali bancarie”. In __________ indica di essere socio della __________. di cui è pure amministratore (doc. XII con annessi). Il ricorrente ha poi prodotto uno scritto 12 agosto 2013 (doc. B1) indicante che egli con la moglie __________, è iscritto all’anagrafe del Comune di __________ proveniente da __________ il 10 gennaio 2013 ed un verbale del’assemblea della __________ (doc. b2) da cui risulta che il 30 giugno 2013 erano presenti RI 1 titolare del 45.34% del capitale sociale e la moglie __________ titolare della restante percentuale. Nulla più.

                                         La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha preso posizione in merito evidenziando come:

"  (…)

Dal certificato di stato di famiglia e di residenza si evince che il signor __________ è residente nel Comune di __________ dal 10 gennaio 2013 in provenienza da Morbio Superiore. A mente della Cassa, tale attestazione conferma l'ipotesi secondo la quale il ricorrente, almeno fino al 9 gennaio 2013, era residente a tutti gli effetti in Svizzera.

Teniamo comunque a precisare che, nonostante il signor RI 1 abbia eletto la sua residenza nel Comune di __________ non è stata notificata alcuna partenza né all'ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ né alla Sezione della popolazione.

Il ricorrente con scritto del 14 agosto 2013 al punto 2) ha dichiarato che la sua "permanenza è limitata di poche ore il tempo disbrigo Postale ed eventuali pratiche Bancarie". A tal proposito, nonostante l'interessato abbia precisato "di non esercitare alcun lavoro", essendo il signor Redaelli socio e gerente della __________, la Cassa reputa tali attività quali incarichi dovuti allo statuto di lavoratore dipendente.

Riguardo alla società __________, per la quale il signor RI 1 dichiara di essere socio e amministratore unico, la Cassa precisa quanto segue. Ritenuto che l'attività di socio e gerente di una Sagl svolta in Svizzera è considerata un'attività di tipo salariato mentre la posizione quale socio di __________ dovrebbe essere considerata di carattere indipendente, in base all'art. 13 cpv. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004, il reclamante è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita l'attività subordinata, vale a dire in Svizzera. Ne consegue che, fintanto che il signor RI 1 non produrrà degli attestati ufficiali a comprova dell'eventuale attività lavorativa dipendente svolta in __________ (ad esempio: A1 rilasciato dall'Autorità competente __________), l'interessato, nonostante il suo trasferimento in __________, rimarrà comunque soggetto all'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera." (Doc. XIV)

                               1.8.   In occasione dell’udienza del 5 settembre 2013 il ricorrente ha escluso e negato l’esercizio di una attività dipendente, ha ribadito la sua residenza a __________, di venire in Svizzera esclusivamente 2 giorni la settimana per poche ore senza dormire in Ticino. Il ricorrente ha ribadito di ritenere la residenza in Svizzera quale residenza d’affari. In corso d’udienza a RI 1 è stato letto il tenore del doc. IX scritto del Comune di __________ secondo cui egli è dimorante a __________ “proprietario dell’immobile in cui vive”. La circostanza è stata smentita dal ricorrente. L’udienza ha permesso di accertare che, prima di recarsi a __________, RI 1 era a __________, dove egli aveva acquistato un immobile  successivamente venduto (l’ipotesi di conseguimento di un reddito proveniente da commercio d’immobili è stata abbandonata dall’UT __________ come rilevato in corso d’udienza). Il signor RI 1 ha precisato, sempre durante l’udienza, di essere stato imposto in Svizzera per i redditi qui conseguiti che ritiene però frutto dei capitali (reddito locativo, reddito da titoli) “e dall’attività commerciale”. Ha precisato di disporre in __________ di un appartamento a __________ e come nello stabile fosse presente pure una profumeria della __________, ora ceduta al figlio. Il ricorrente ha ancora precisato che l’estratto della __________ di __________ lo indica quale domiciliato in Ticino, ciò che sarebbe frutto del fatto che egli si trovava in Ticino in quel periodo. Egli è socio gerente della __________ società che, oggi, è proprietaria di un immobile a __________ (mappale 100 RF __________) per il 70%, per il rimanente è di proprietà del signor RI 1 personalmente (doc. IX/2) che in precedenza era a __________ dove “avevamo nell’immobile la profumeria, un negozio di parrucchiera e 2 appartamenti che usavamo come ufficio”, alla società è intestata una vettura con targhe del Cantone Ticino, vettura che viene condotta personalmente dal ricorrente. Il signor RI 1 ha ulteriormente precisato che in I__________ beneficia di una pensione di 750 euro, non svolge attività dipendente in __________, viene imposto fiscalmente per gli introiti societari __________, per il 2011 l’imposizione __________ è avvenuta in conseguenza alla cessione della __________, in __________ il ricorrente è imposto per “poca roba” cavandosela, con la moglie “con i redditi … dalla pensione”. Egli ha, in conclusione, precisato che:

"  (…)

Anche se a livello fiscale ticinese risulta la fissazione di un reddito da attività dipendente principale del contribuente conseguita in __________ in realtà in __________ non conseguo redditi da attività dipendente.

Il mio trasferimento annunciato all'__________ lo scorso anno è stato spontaneo anche perché la __________ alla dogana __________ svizzera aveva trovato su di me dei documenti che sembravano indicare un mio possesso di danaro in Banca Svizzera, ma si trattava di un fraintendimento, per cui io ho annunciato all'__________ la questione. Questo ho avuto ripercussioni sulla mia copertura sanitaria in __________ e il 10.1.2013 ho ripristinato la mia situazione di prima. (…)" (Doc. XVI)

                                         Al ricorrente ed all’amministrazione sono stati consegnati, all’udienza, i documenti VIII, IX, X e XIV con un termine scadente il 20 settembre 2013 per presentati eventuali osservazioni non formulate. Il Giudice delegato ha ulteriormente acquisito, con scritto del 22 settembre 2013 documentazione relativa alla __________ concernente i versamenti eseguiti – dal 2005 in avanti – ai membri della direzione rispettivamente agli amministratori della __________.

                               1.9.   Il 24 settembre 2013 (doc. XVII) il giudice delegato ha chiesto l'invio di documentazione da parte dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ed ha chiesto specifiche informazioni all'Ufficio tassazione di __________ (doc. XVIII).

                                         Con grande solerzia e competenza l'Ufficio di tassazione di __________ ha fornito il 30 settembre 2013 le risposte necessarie al chiarimento dei fatti producendo corposa documentazione (doc. XIX) così come ha fatto, il 2 ottobre 2013, l'Ufficio tassazione persone giuridiche (doc. XXI).

                                         Invitati a prendere posizione in merito le parti solo la Cassa ha reagito comunicando:

"  … vista l'annessa lettera raccomandata del 9 ottobre 2013 indirizzata al signor RI 1, con la quale viene resa priva di oggetto la decisione impugnata del 14 giugno 2013, proponiamo lo stralcio del ricorso." (doc. XXIII)

                                         Il giudice delegato ha trasmesso, senza risposta, il seguente scritto al ricorrente:

"  (…)

Dopo gli accertamenti svolti la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG propone lo stralcio del ricorso con lettera dello scorso 9 ottobre giunta oggi cui è annesso uno scritto di pari data a Lei diretto (non si comprende se questo scritto costituisca una formale decisione dell’amministrazione).

La proposta di stralcio, in sè, non può essere accolta nella misura in cui lo stadio della procedura è successivo alla presentazione della risposta di causa. Lo scritto della Cassa può essere recepito unicamente quale proposta al Tribunale. (…)" (doc. XXIV)

                                         concedendo termine per esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se il ricorrente, cittadino __________ con residenza a __________ (__________) beneficiario di un permesso di dimora di tipo B CE/AEL valido per tutta la Svizzera sino al 2015, ed ottenuto il 23 giugno 2005, sia astretto all’obbligo assicurativo in Svizzera contro le malattie ai sensi della LAMal.

                               2.3.   Secondo l'art. 3 LAMal

"  Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi

1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA13). (…)"

                                         A norma dell’art. 5 LAMal:

"  1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

2 In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile.

Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

3 L’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione.”

                                         L’art. 1 OAMal precisa l’estensione di tale obbligo includendovi ulteriori categorie di persone aventi, con il nostro Paese, legami particolari. La norma prevede infatti che sono obbligatoriamente assicurati:

a.   gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), valevole almeno tre mesi;

b.   gli stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di soggiorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;

c.   le persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera conformemente all’articolo 18 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l’articolo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 83 LStr;

d.   le persone che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo 95a lettera a della legge;

e.   le persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, menzionati nell’articolo 95a lettera b della legge;

f.    le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi;

g.   le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un periodo inferiore ai tre mesi e che conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone o all’Accordo AELS non necessitano di un permesso di dimora, sempre che per i trattamenti in Svizzera non dispongano di una copertura assicurativa equivalente.

                                         In concreto non è contestato che il ricorrente benefici di un permesso di dimora di tipo B rilasciato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), in vigore dal 2005 e con validità sino al 2015. Occorre allora esaminare se sussista un obbligo per RI 1 di assicurarsi in Svizzera contro le malattie.

                                         L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal conferisce facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri. Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’ALC.

                                         L'art. 2 OAMal prevede:

"  Art. 2       Eccezioni all'obbligo d'assicurazione

1 Non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione:

a.      gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all'assicurazione militare ai sensi dell'articolo 1 a capoverso 1 lettera b numeri 1a7e dell'articolo 2 della legge federale del 19 giugno 199215 sull'assicurazione militare (LAM);

b.      le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura;

c.    le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale, sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato;

d.      le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K, sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la disoccupazione;

e.      le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo allegato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;

f.         le persone che sono incluse nell'assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c, d o e quali suoi familiari e hanno diritto all'aiuto reciproco.

g.     le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni.

2 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

3 …

4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

5 Su domanda, sono esentati dall'obbligo d'assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l'intera durata di validità dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell'AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un'autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L'interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione.

6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera

7 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare.

8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare."

                                         Per l’art. 7 cpv. 1 OAMal:

"  1 I cittadini stranieri con un permesso di domicilio, con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’affiliazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dalla data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dalla data dell’affiliazione."

                                         A norma dell’art. 8 OAMal:

"  1 Il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari ad doppio di quella del ritardo di affiliazione, al massimo però per cinque anni. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione  dell’assicurato e le circostanze del ritardo.

2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.

3 Se l’assicurato cambia assicuratore, l’assicuratore precedente deve comunicare al nuovo assicuratore il supplemento di premio nell’ambito della comunicazione giusta l’articolo 7 capoverso 5 della legge. Il supplemento di premio stabilito dal primo assicuratore è vincolante anche per gli assicuratori successivi.”

                               2.4.   Va ancora rammentato, come già nel caso 36.2013.19 giudicato dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa il 20 giugno 2013, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte. Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

                                         La regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un pensionato dello Stato italiano che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). L’oggetto del contendere si riferisce poi all’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.).

                                         Trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento (CE) n. 1408/71. Va ancora evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71. Le direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

«  Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus qu’être assujettie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est applicable. Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative pour un employeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son siège.

L’assujettissement des employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs activités.

(…)

Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

                                         A questo proposito l’art. 87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

                                         Per cui, per il periodo successivo al 1° aprile 2012 trova applicazione il nuovo regolamento (CE) 883/2004.

                                         Il titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

                                         L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede lo stesso principio dell’unicità dell’assoggettamento all’art. 11 ed ha abrogato le eccezioni previste dal regolamento (CE) 1408/71 (cfr. la lettera dell’UFAS ai Governi cantonali del 9 marzo 2012 [Informations relatives au nouveau droit européen de coordination des assurances sociales], punto 3.1).

                                         Di principio, i beneficiari di una rendita sono assoggettati nel loro luogo di domicilio se percepiscono la prestazione dallo Stato in cui sono domiciliati. Se lo Stato di domicilio non versa alcuna rendita, i beneficiari sono assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.

                                         A questo proposito nella lettera ai Governi cantonali del 9 marzo 2012, l’UFAS ha rammentato:

"  (…)

3.3 Assujettissement des bénéficiaires de rentes et des membres de leur famille sans activité lucrative

Il n’y a aucun changement par rapport à l’ancien droit en ce qui concerne l’obligation d’assurance des bénéficiaires de rentes et des membres de leur famille sans activité lucrative. Les règles valables jusqu’à présent restent applicables, à savoir:

.   Les rentiers qui bénéficient d’une rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans leur pays de domicile, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative.

.   Les rentiers qui ne bénéficient d’aucune rente dans leur pays de domicile sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays qui leur verse la rente, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative.

.   Les rentiers qui bénéficient de rentes versées par plusieurs pays sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire dans le pays dans lequel ils ont cotisé le plus longtemps à la Sécurité sociale, de même que les membres de leur famille sans activité lucrative."

Per quanto attiene invece i beneficiari di una pensione, o di pensioni, dovute ai senso della legislazione di uno o di più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia oggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di una attività subordinata o autonoma (art. 16 R 883/2004). Questa regola costituisce un’eccezione rispetto al principio della subordinazione alla legislazione dello Stato che versa la rendita. In sostanza ancorché al beneficio di una rendita, qualora il beneficiario eserciti attività autonoma o salariata, egli sarà soggetto alla legislazione di quest’ultimo Stato.

Per il R 1408/1971 la situazione era regolata del tutto analogamente, ossia:

"  Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale."

                                         Nel caso in esame occorre quindi stabilire se il ricorrente, che beneficia di un permesso di soggiorno come visto in precedenza, debba essere assoggettato alla legislazione svizzera contro le malattie.

                               2.5.   Va anzitutto evidenziato come solo a fronte di una complessa ed articolata istruttoria eseguita dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni si sono potuti accertare i fatti, non senza fatica. Il minimo che si può dire è che il ricorrente è stato poco collaborativo, recalcitrante a trasmettere documentazione utile. Egli ha operato sempre secondo la legge del minimo sforzo. Va qui rammentato che l'amministrazione e il giudice debbono accertare i fatti ed applicare d'ufficio il diritto ma l'assicurato ha un attivo obbligo di collaborazione. Si evince dall'istruttoria che il signor RI 1, diversamente rispetto alla moglie che risiede in effetti in __________ (doc. X/3), risiede a tutti gli effetti in territorio svizzero. Qui egli beneficia a titolo personale, di una quota di comproprietà del 30% dell’immobile acquistato a __________, il resto della proprietà è invece della __________ di cui il ricorrente è socio gerente e direttore.

                                         Al momento del rilascio del permesso di soggiorno per una durata superiore ai 3 mesi, il signor RI 1 ha prodotto alle autorità dell’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino una dichiarazione dei suoi redditi (doc. X/26 – 33) ed una attestazione dell’____________________ del 13 luglio 2000 avente per oggetto la “Liquidazione di pensione di vecchiaia n. __________ cat. __________” da cui si possa dedurre come egli fosse sia beneficio di una rendita statale __________ versata dall’__________. Sempre in quell’occasione, ossia il 23 giugno 2005, il qui ricorrente ha attestato formalmente che la sua permanenza in Svizzera sarebbe stata superiore ai 6 mesi nel corso dell’anno civile (doc. X/38).

                                         Dagli atti dell’Ufficio della migrazione emerge un verbale di interrogatorio del signor RI 1 reso il 12 giugno 2001 alla Polizia Cantonale secondo cui “… nel 1993 con i miei figli … istituivamo la ditta __________ … scopo … era di aprire saloni da parrucchiere, gestirli o farli gestire. A partire dal 1994 furono aperti 2 saloni, uno a __________ e uno a __________ e una profumeria … attualmente chiusi (…) è mia intenzione … riprendere l’attività … attualmente stiamo sviluppando la trasformazione di quattro negozi a __________ … I miei figli non svolgono nessuna attività in Svizzera, loro sono impegnati in __________” In quell’occasione il ricorrente ha indicato la sua “premura (di) … fare richiesta” dei permessi per lavorare in Svizzera. Dagli atti appare che RI 1 avrebbe svolto la sua attività a __________ ma ha pure svolto tramite la __________, a __________ dove era stato acquistato un immobile, successivamente venduto, per poi acquistarne uno a __________ in cui ha sede un salone di parrucchiere.

                                         Come si evidenzia dal doc. IX, attestazione del Comune di __________, il ricorrente risiede stabilmente a __________, dove tra l’altro si era impegnato a risiedere conformemente alla dichiarazione ricordata (doc. X/38) e conformemente alla stessa. A __________ egli onora le tasse locali vincolate alla proprietà immobiliare. Nella sua audizione in corso d’udienza il ricorrente, a complemento delle informazioni rilasciate con il gravame, ha precisato che l’operazione “__________” ossia la trasformazione di spazi commerciali in un salone solo da parrucchiere ed appartamenti “non è conclusa” rilevando di avere acquistato comunque gli immobili a nome suo e non dell’azienda. Il signor RI 1 ha precisato di ricevere in __________ la sua prestazione __________, di non essere stipendiato e risultare unicamente imprenditore, precisando di essere imposto fiscalmente per quanto conseguito con la sua società “… poca roba”.

                                         Soltanto con la trasmissione e le informazioni di dettaglio ottenute dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e dalle emergenze comunicate in dettagli dall'Ufficio tassazione di __________ è emerso che il sig. RI 1 vive della resa dei suoi investimenti, in particolare della resa dell'immobile di sua proprietà e di proprietà della __________. Dagli atti non emerge lo svolgimento in Svizzera di attività lucrativa. I redditi ritenuti in sede fiscale sono tutti riconducibili a resa del capitale.

                                         Dall'istruttoria si deve quindi ritenere che il ricorrente consegue unicamente una pensione __________ e beneficia dei frutti della sua sostanza.

                                         Dai risultati dell'istruttoria processuale la CCC AVS ha preso, correttamente, atto il 9 ottobre 2013 comunicando al ricorrente:

"  (…)

Preso atto che, come dichiarato dall'Ufficio di tassazione di __________, lei non ha conseguito alcun reddito da attività lavorativa in Svizzera e ritenuto che le è al beneficio unicamente di una rendita sociale __________, richiamato l'art. 2 cpv. 1 lett. e) OAMal, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) conferma che, in applicazione degli Accordi bilaterali CH/UE, non è soggetto all'obbligo assicurativo in Svizzera ai sensi della LAMal.

In considerazione di quanto precede, la decisione del 6 dicembre 2012 di iscrizione d'ufficio alla Cassa malati __________ e la decisione su reclamo del 14 giugno 2013 vengono completamente annullate. (…)" (Doc. XXIII/bis)

                                         La conclusione cui è pervenuta la Cassa, che costituisce proposta formulata al Tribunale, va pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte alla luce delle argomentazioni giuridiche esposte in precedenza.

                                         Il ricorrente deve quindi essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con il rilievo – contenuto sempre nello scritto 9 ottobre della Cassa – che il sig. RI 1 non ha mai presentato il modello S1 ma solo "... copia della tessera europea di assicurazione malattie __________. Al proposito la rendiamo attenta sul fatto che, non avendo presentato il modello europeo S1, che garantisce in Svizzera la copertura completa delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), non potrà accedere a tutte le prestazioni medico-sanitarie in Svizzera, ma potrà beneficiare solamente di prestazioni di carattere necessario (sono quindi escluse le cure pianificate e di lunga durata), Ne consegue che eventuali prestazioni medico-sanitarie non riconosciute dalla tessera europea di assicurazione malattie__________ saranno a suo carico" (doc. XXIII/bis).

                                         Circostanza di cui è il sig. RI 1 va congruamente informato.

                                         Per i motivi che precedono la decisione impugnata è annullata.

                                         Si prescinde dal carico di tasse e spese e dall'attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                               1.1.   La decisione su reclamo emessa il 14 giugno 2013 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio contributi è annullata.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2013.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.11.2013 36.2013.47 — Swissrulings