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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.02.2013 36.2013.10

26. Februar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,990 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Petizione per versamento di IPG causa malattia contro assicuratore non LAMal. Irricevibile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.10-11   IR/sc

Lugano 26 febbraio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione dell'11/12 febbraio 2013 di

RI 1   e PI 1 c/o RI 1

contro  

CO 1       in materia di assicurazione contro le malattie

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che con atto pervenuto il 12 febbraio 2013 al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la RI 1 impugna una “decisione” della CO 1 con cui sono negate prestazioni assicurative in favore del signor PI 1 a seguito di inabilità lavorativa conseguente a malattia;

                                    ·   che a fondamento della richiesta è il rapporto di collaborazione tra RI 1 ed il signor PI 1 iniziato il 1° settembre 2012. Il 13 settembre  successivo il signor PI 1, con certificazione del dott. __________, annunciava la sua incapacità lavorativa a seguito dell'insorgere di una patologia;

                                    ·   che la RI 1, il successivo 25 settembre 2012, annunciava l’evento al proprio assicuratore contro il rischio di malattia CO 1 con la quale ha sottoscritto una polizza che prevede, previa decorrenza di un termine d'attesa di 30 giorni, il versamento per 730 giorni massimi, dell'80% del salario assicurato. In concreto PI 1 beneficia di un salario di CHF 25'000.-- mensili versati 12 volte annualmente;

                                    ·   che il 31 ottobre 2012 la collaboratrice di CO 1 responsabile del dossier ha chiesto la trasmissione di documentazione ed il successivo 30 novembre 2012 è stata convocata una visita medica di controllo presso il dott. __________, medico fiduciario dell’assicu-ratore;

                                    ·   che il 19 dicembre 2012 il datore di lavoro ha sollecitato una presa di posizione da parte dell’assicuratore e l’11 gennaio 2013 CO 1 ha negato prestazioni assicurative alla luce dell’esito della visita di controllo. CO 1 non ha inteso modificare la sua presa di posizione nonostante la contestazione del datore di lavoro dell’assicurato;

                                    ·   che, ritenendo il sussistere di una patologia inabilitante sufficientemente comprovata, RI 1 e PI 1 hanno postulato al Tribunale cantonale delle assicurazioni il riconoscimento del diritto ad indennità dal 13 settembre 2012 sino al termine della malattia il 17 febbraio 2013;

                                    ·   che gli attori hanno pure chiesto l’apertura di una “inchiesta nei confronti del dott. __________ per non avere ottemperato ai suoi doveri di medico, ed in questo caso di medico di terzietà …” nonché la condanna della responsabile del dossier in seno all’assicuratore per “negligenze professionali” e che “vengano segnalati eventuali abusi di carattere penale … al Ministero Pubblico”;

                                    ·   che il giudice delegato ha scritto il 14 febbraio 2013 una lettera all’indirizzo di parte attrice, per sè e per il collaboratore direttore PI 1, con cui ha evidenziato quanto segue:

"  il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricevuto un atto datato 11 febbraio 2013 redatto da parte della RI 1 e sottoscritto anche dal Direttore signor __________ quale dipendente interessato, avverso una “decisione 11 gennaio 2013 di non entrare nel merito da parte di CO 1”. Il tema è quello relativo alle indennità per il caso di malattia che l’assicuratore CO 1 rifiuta di versare a seguito della segnalata incapacità lavorativa del Direttore PI 1. L’atto non giustifica minimamente la competenza di questo TCA. Mi corre l’obbligo di informarvi che la competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non sembra data in concreto alla luce dell’art. 75 LCAMal. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è infatti competente a giudicare fattispecie sottoposte dalle parti nella misura in cui l’assicuratore coinvolto nel versamento di indennità per perdita di guadagno secondo un contratto retto dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) rispettivamente ai sensi della LAMal, sia un assicuratore autorizzato quale ai sensi della LAMal ed operi nell’assicurazione sociale contro le malattie. Gli assicuratori autorizzati sono pubblicati nel sito del BAG (Ufficio federale della salute). Tra essi non risulta la CO 1. Per una verifica si faccia riferimento al sito: www.bag.admin.ch”

                                    ·   che agli attori, è stato concesso un termine scadente il 22 febbraio 2013 per esprimersi in merito e per specificare i motivi per cui sarebbe data una competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni in materia;

                                    ·   che il termine è stato indicato quale perentorio ed a fronte di insufficiente motivazione o in assenza di una presa di posizione la procedura sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. II);

                                    ·   che PI 1 ha comunicato al TCA, con scritto 22 febbraio 2013, che la competenza della Corte adita era data stante l'oggetto del litigio rimettendosi comunque alla prudente valutazione della Corte (doc. III);

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che la petizione in discussione è stata sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore Direttore signor PI 1 personalmente. Per tale motivo sono state registrate due distinte procedure stanti i due attori, procedure che – vista l’identità della materia e l’unicità del contratto – occorre in questa sede congiungere per evaderle con un unico provvedimento;

                                    ·   che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve analizzare anzitutto se è data una competenza dello stesso in materia. Come evocato nello scritto (doc. II) trasmesso il 14 febbraio 2013 a parte attrice, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente, per quanto concerne l’inabilità lavorativa conseguente a malattia ed inabilitante l’esercizio dell’attività lavorativa, a giudicare a fronte di ricorsi (se i provvedimenti emanati sulla scorta della LAMal) o petizioni (se le pretese fondate sulla legge sul contratto d'assicurazione, LCA), a fronte di prese di posizione degli assicuratori, quando emanati da assicuratori abilitati all’esercizio della LAMal;

                                    ·   che in concreto non v’è dubbio che il caso tratti dell’ipotesi di malattia che l’assicuratore CO 1 non intende riconoscere ed onorare e non v’è dubbio che CO 1 non sia elencata tra gli assicuratori malattia autorizzati all'esercizio della LAMal;

                                    ·   che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nella decisione 14 giugno 2012 in re X. (inc. 36.2012.43), già si era          espresso in merito a situazioni quali quella in discussione nei seguenti termini:

                                     ·   che secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa;

                                     ·   che la LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);

                                     ·   che, in ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca);

                                     ·   che, in concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un assicuratore che non risulta però essere un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, come comunicato al rappresentante del signor X., tra di essi non figura la società assicuratrice convenuta in causa;

                                     ·   che non è data quindi una competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la fattispecie, la petizione  risulta pertanto irricevibile così come ritiene anche il rappresentante stesso dell’attore;

                                     ·   che alla luce di quanto precede si prescinde dal caricare tassa di giustizia e spese a parte attrice cui gli atti vengono immediatamente retrocessi per, eventualmente, introdurre l’atto alla competente autorità giudiziaria civile.

                                    ·   che le medesime argomentazioni debbono valere nel caso concreto. CO 1 è assicuratrice che copre il rischio malattia inabilitante la capacità lavorativa, con un termine d’attesa, per il personale della RI 1. Il contratto è entrato in vigore il 1 settembre 2012, la polizza data del 3 agosto 2012 (doc. A). La malattia subentrata il 13 settembre 2012 del signor PI 1 è stata notificata il 25 settembre 2012 da parte del datore di lavoro all’assicuratore (doc. B). Il dott. __________ ha attestato lo stato di malattia del direttore generale PI 1 (doc. C). Il 31 ottobre 2012 CO 1 ha chiesto il completamento degli atti alla RI 1, ha fatto allestire un Rapporto dell’ispettore sinistri a seguito della visita al paziente del 27 novembre 2012 ed ha convocato il signor PI 1 per una visita di controllo fissata l’11 dicembre 2012 presso il dr. __________. L’11 gennaio 2013 CO 1 ha comunicato alla RI 1 che, secondo sua valutazione, non sussistevano gli estremi per il versamento di indennità per perdita di guadagno in assenza di malattia invalidante (doc. L). Il referto del dott. __________ non risulta essere stato trasmesso al datore di lavoro (doc. M e N);

                                    ·   che, a non averne dubbio, in discussione è qui una indennità per perdita di guadagno in conseguenza a malattia del direttore signor PI 1;

                                    ·   che in discussione vi sono indennità per perdita di guadagno che dovrebbero essere erogate da CO 1 che non è  assicuratore malattie autorizzato ai sensi della LAMal. In effetti nel sito della salute pubblica dell’amministrazione federale che elenca gli assicuratori autorizzati secondo LAMal CO 1 non è contemplata;

                                    ·   che, a seguito di ciò, non può essere riconosciuta una competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare sulle richieste formulate dal PI 1 e dal suo datore di lavoro RI 1. Competenza va invece ammessa per le autorità giudiziarie civili cui gli attori, se lo riterranno, vorranno rivolgersi;

                                    ·   che la petizione ricordata in entrata va conseguentemente dichiarata irricevibile e gli atti retrocessi agli attori;

                                    ·   che, a norma dell'art. 49 cpv. 2 LSA copia del presente giudizio deve essere trasmesso all'autorità di sorveglianza. S'impone perciò di notificare a detta autorità anche copia del presente giudizio in forma elettronica e senza il nominativo degli attori;

                                    ·   che il valore della petizione corrisponde alla pretesa dell'80% della somma di CHF 25'000.-per il periodo corrente tra il 13 settembre 2012 ed il 17 febbraio 2013 (dedotti 30 giorni di attesa).

                                         L'importo di CHF 30'000.-- per potere inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore litigioso è raggiunto (art. 74 cpv. 1 litt. b LTF);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione 11/12 febbraio 2013 formulata da RI 1 e da PI 1, RI 1, contro CO 1, è irricevibile per incompetenza del tribunale adito.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

                                   3.   Gli atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il presente decreto.

                                  4.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

                   a.   Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

                                         b.   Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

                                   5.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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