Raccomandata
Incarto n. 36.2012.26 IR/sc
Lugano 24 agosto 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2012 di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 era assicurato presso CO 1 per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2010 unitamente alla moglie ed alla figlia. La famiglia RI 1 è stata posta al beneficio della riduzione del premio grazie al sussidio dello Stato. Dal 13 settembre 2010 i coniugi RI 1 vivono separati e, con effetto al 1° ottobre 2010, il preposto ufficio cantonale ha riesaminato il diritto al sussidio per il qui ricorrente escludendolo.
B. Vista la separazione e la decadenza della riduzione del premio da parte dell’amministrazione cantonale la Cassa ha chiesto all’assicurato il pagamento del premio intero per il periodo restante dell’anno richiesta cui non è stato dato seguito.
Come emerge dagli atti (doc. 4 – 6) la Cassa ha fatturato i premi dovuti e ne ha sollecitato il pagamento nel corso dell’estate del 2011, e – siccome l’importo non pagato – facendo spiccare nei confronti del debitore PE dall’UE di __________ (doc. 8). RI 1 si è opposto all’atto esecutivo e la Cassa ha deciso formalmente, il 6 gennaio 2012 (doc.10), di confermare il suo credito e di rigettare l’opposizione interposta al PE. Il 4 febbraio 2012 RI 1 si è opposto alla decisione e con provvedimento del 14 marzo 2012 l’opposizione è stata rigettata. Il 26 marzo (doc. I) l’assicurato si aggravato, dapprima in lingua tedesca e quindi su invito del giudice delegato in lingua italiana, al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento di cui ha chiesto l’annullamento. Con osservazioni puntuali del 9 luglio 2012 (doc. IX), che saranno riprese laddove necessario in corso di motivazione, CO 1 chiede la reiezione dell’impugnativa.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di eventuali ulteriori prove. Il giudice delegato ha operato un accertamento presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio prestazioni relativo ai sussidi riconosciuti alla famiglia RI 1 nel corso del 2010. Le parti hanno avuto l’opportunità di esprimersi in merito.
in diritto
In ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
Nel merito
3. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).
Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assun-zione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
L’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
A norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
L’art. 105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevede (cpv. 1) che i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L’art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicura-to.
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
4. In concreto CO 1 ha chiesto, con la decisione formale, il versamento di complessivi CHF 606,50 pari ai premi restanti per complessivi CHF 552.30, importo da cui vanno dedotti i premi pagati per CHF 88.80. A questo importo vanno sommati i costi di apertura dell’incarto cifrati in CHF 60 ed i costi di sollecito di pagamento CHF 30 nonché le spese esecutive fissate in CHF 53.
Nella sua contestazione in lingua tedesca il ricorrente rileva come la somma pretesa non costituisca un importo per premi, egli non ne comprende l’origine ed i modo di calcolare lo stesso. Nella versione italiana del ricorso il signor RI 1 dà atto che, a seguito della separazione, è intervenuto un ricalcolo del sussidio. Egli indica che il Cantone avrebbe pagato addirittura un mese in più di sussidi rispetto a quanto dovuto (ottobre), secondo il gravame sarebbe semmai dovuto un importo di CHF 42,15.
5. Alla luce dell’accertamento eseguito dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio prestazioni l’agire della Cassa in effetti CO 1 appare corretto. L'assicuratore ha ritenuto il sussidio per il ricorrente in maniera corretta.
In effetti la CCC AVS Servizio prestazioni ha comunicato (doc. XII) che:
" (…)
Nel 2010 RI 1 ha beneficiato della RIPAM per il periodo gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr. 184.10 mensili), la moglie __________ ha beneficiato della RIPAM per il periodo gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr. 184.10 mensili) e per il periodo ottobre-dicembre (3 mesi) per un importo complessivo di fr. 803.40 (fr. 267.80 mensili), la figlia __________ ha beneficiato della RIPAM per il periodo gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 454.50 (fr. 50.50 mensili) e per il periodo ottobre-dicembre (3 mesi) per un importo complessivo di fr. 166.80 (fr. 55.60 mensili).
(…)
La RIPAM per l'anno 2010 è stata ricalcolata a seguito della separazione dal 13.09.2010.
(…)
nel corso dell'anno 2011
(…)
la __________ su nostra indicazione nel corso dell'anno 2011 ha dovuto chiedere al sig. RI 1 la restituzione di 3 mesi di RIPAM (periodo ottobre-dicembre 2010), per un importo di fr. 184.10 x 3 = fr. 552.30.
(…)
È giusto affermare che a seguito della separazione della moglie al signor RI 1 non sono più stati riconosciuti i sussidi per il periodo ottobre-dicembre 2010. (…)"
Da quanto precede discende che la Cassa ha correttamente richiesto la restituzione dell'importo dei premi ancora dovuti per CHF 552,30. Da questo importo vanno detratti CHF 88,80 riconosciuti come pagati (doc. 3 e 5) per un debito complessivo da premi CHF 463,50. La cifra va quindi confermata.
6. La Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed esecutive.
In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
L’art. 90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art. 105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Va qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato
Nel caso di specie l’art. 3 del regolamento dell’assicuratore secondo la LAMal prevede che spese per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
In concreto le spese di CHF 90 complessivi tra costi di formazione incarto e spese di sollecito appaiono comunque sproporzionate siccome ammontanti al 19,4% dell’importo preteso. Proporzionate appaiono spese per complessivi CHF 50 certamente cagionate dall’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal.
Per quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizio-ne.
7. Da quanto precede discende che RI 1 è debitore della Cassa dell’importo di CHF 463,50 per la differenza dei premi rimasta non soluta e CHF 50 per le spese amministrative per complessivi CHF 513,50. Le spese esecutive seguono la procedura come detto. Per l’importo di cui sopra è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.
8. Il ricorso va quindi parzialmente accolto senza carico di tasse di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. RI 1 è riconosciuto debitore dell’assicuratore malattia CO 1 di dell’importo complessivo di CHF 513,50.
1.2. Per l’importo di cui al precedente punto 1.1. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.
2. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti