Raccomandata
Incarto n. 36.2011.33 IR/sc
Lugano 26 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 maggio 2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, 1977, domiciliato a __________, ha chiesto, l’8 ottobre 2010, la riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie obbligatoria. Egli ha indicato di essere celibe, senza figli a carico, salariato, titolare di un diploma accademico rilasciato in ambito economico in __________ e come nessuno provveda al suo sostentamento. A seguito di specifiche richieste dell’amministrazione egli ha prodotto, il 21 febbraio 2011 (doc. 1), uno scritto in cui ha segnalato un importante cambiamento nelle sue condizioni economiche allegando documentazione attestante le sue entrate e le sue nuove condizioni economiche. In particolare l’assicurato ha prodotto la tassazione del 2009, da cui emerge un totale dei redditi superiore a CHF 47'000.00 annui ed assenza di sostanza (mentre l’imponibile netto, accertato dopo reclamo, assomma a CHF 12'400.00), diversi conteggi relativi a salari del 2010, da cui si desume un’entrata mensile lorda di oltre CHF 4'615.00, documenti attestanti suoi debiti personali e gli interessi passivi maturati sul debito nel 2010, la tassazione 2008 (da cui emerge un imponibile IC di oltre 35'000.00), oltre alla polizza assicurativa con __________ e copia dei titoli di studio conseguiti.
B. Il 31 marzo 2011 l’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha negato il diritto all’aiuto sociale ritenuto il superamento dei limiti stabiliti nella tassazione del 2008 per persone sole (CHF 28'000.00). Avverso il provvedimento RI 1 è insorto mediante reclamo 8 aprile 2011, producendo di nuovo parte della documentazione già prodotta, indicando la necessità di accertare il reddito conseguito da ultimo e, quindi, il diritto al sussidio al di fuori della tassazione 2008. In particolare egli ha invocato l’art. 31 RegLCAMal alla lettera m) concernente la riduzione del reddito ed o) relativa alla diminuzione della sostanza (con invito a volere considerare la sostanza dell’ultima tassazione emanata) e chiesto che il suo diritto al sussidio fosse determinato in base ai dati ritenuti nella tassazione 2009, ben inferiori ai limiti per l’ottenimento dell’aiuto sociale. Evidenziando il peso dei debiti contratti il reclamante ha indicato difficoltà per arrivare a fine mese con le entrate non confacenti alla sua formazione.
C. La Cassa ha proceduto (doc. 4 e 5) all’accertamento del reddito dell’assicurato al di fuori della tassazione di riferimento considerando il salario lordo dimostrato dall’assicurato, ritenendo gli interessi passivi comprovati per giungere ad un reddito che, commutato a mano delle apposite tabelle, non permette l’attribuzione dell’aiuto sociale, ciò che l’amministrazione cantonale ha confermato nella decisione resa su reclamo il 16 maggio 2011 (doc. 6).
D. Con scritto del 30 maggio 2011 (doc. I) RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con ricorso in cui ribadisce le sue tesi (riduzione del reddito e richiesta che il suo diritto al sussidio venga deciso sulla base dell’ultima tassazione emanata, ossia il 2009). La Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG si è opposta all’accoglimento del gravame dopo avere ottenuto proroga per l’inoltro della sua presa di posizione e dopo avere svolto ulteriori accertamenti cui sarà cenno in corso di motivazione. Sostanzialmente l’amministrazione ha chiesto al signor RI 1 di produrre i più recenti conteggi di stipendio e le più recenti attestazioni bancarie, ciò che è stato fatto (doc. 7 e 9). Prima ancora dell’inoltro della risposta di causa, il 14 giugno 2011, il ricorrente ha prodotto copia di uno scritto (in inglese) del datore di lavoro con cui – in via formale – notifica la sua decisione di porre termine al rapporto di collaborazione (concluso il 13 marzo 2008) con effetto al 31 agosto 2011 e con parallela ed immediata rinuncia a beneficiare delle prestazioni del lavoratore (doc. B).
Con lungo e dettagliato scritto del 16 agosto 2011 l’amministra-zione ha proposto la reiezione dell’impugnativa. Dopo avere ricostruito gli eventi e rammentato il superamento dei limiti della tassazione di riferimento del 2008 la Cassa ha evidenziato come non sia possibile, per legge e costante prassi di questo TCA, far capo a tassazioni emesse per periodi differenti da quello ritenuto dall’annuale decreto del Consiglio di Stato, rilevando come sia necessario l’accertamento autonomo del reddito con successiva conversione dello stesso a mano delle tabelle. L’amministrazione ha quindi eseguito le necessarie verifiche ed i calcoli per giungere alla conclusione che non si può parlare in concreto di una diminuzione del reddito da ultimo conseguito (salario annuale, comprensivo della tredicesima, da ultimo conseguito pari a CHF 52'982.70) rispetto a quello del periodo 2008 (pari a CHF 48'744) con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 31 litt. m RegLCAMal. Comunque anche ritenendo la necessità di operare l’accertamento del reddito in maniera autonoma la CCC rileva il superamento dei limiti. Con riferimento alla perdita del posto di lavoro con effetto al 31 agosto 2011 l’Ufficio prestazioni richiama la possibilità di domandare la revisione della sua pratica a norma dell’art. 13 Reg.LCAMal una volta in possesso dei necessari documenti.
E. Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di esprimersi ulteriormente. In data 24 agosto 2011 è pervenuto scritto del ricorrente di rinuncia ad ulteriormente esprimersi ed alla richiesta di assunzione di prove. Il giudice delegato ha indetto un’udienza di discussione il 22 settembre 2011 nel corso della quale il ricorrente ha specificato di non avere ancora trovato una nuova occupazione a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro, di avere domandato prestazioni LADI che non sono però al momento ancora state calcolate con precisione. Il rappresentante dell’amministrazione ha specificato, alla luce della situazione concreta del ricorrente, quali i limiti delle indennità che permetterebbero al ricorrente di beneficiare del sussidio, comunque minimo, a partire da settembre. Le parti hanno convenuto che tali nuovi elementi saranno oggetto, dopo l’accertamento e le verifiche necessarie che saranno svolte, di nuova valutazione dell’amministrazione e di nuova decisione semmai impugnabile.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Come recentemente ancora ribadito da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa (decisione 16 giugno 2011 in re S. incarto 36.2011.19 che riprende taluni concetti già espressi nella decisione 19 febbraio 2009 inc. 36.2008.129 relativa al medesimo ricorrente S.) conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00. Questi importi sono stati aumentati, in vista dell’entrata in vigore del nuovo diritto che regolerà la materia a partire dal 1 gennaio 2012, con l’adozione di importi superiori. In particolare per il 2011 l’art. 81 b LCAMal prevede che per la persona sola il limite venga aumentato a CHF 28'000.00, per le famiglie a CHF 40'000.00 mentre, per quanto qui d’interesse, il reddito di riferimento per le persone senza reddito e sostanza (art. 32 cpv. 2 LCAMal) è stato sostanzialmente innalzato a CHF 60'000.00.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a salvaguardare la possibilità per l'amministrazione competente (Servizio prestazioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2011, il Consiglio di Stato ha definito, con Decreto Esecutivo del 9 ottobre 2010 (RL 6.4.6.1.6.) concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal, il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008. L’Esecutivo ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata dallo stesso Decreto esecutivo ed ha rinviato per il resto ai parametri di legge, facendo comunque riferimento all’art. 81 a LCAMal e non all’art. 81 b LCAMal voluto dal legislatore solo con la modifica della legge del scorso 13 dicembre 2010 scorso ed in vigore dall’inizio del corrente anno. Questa Corte rileva qui come, senz’ombra di dubbio, il rinvio voluto con il DE 9 ottobre 2010 fa riferimento ai parametri fissati nel testo legale e quindi, anche se successivamente modificati od introdotti, ai valori determinati dal legislatore, compresi quelli dell’art. 81 b LCAMal.
Come evidenziato nel giudizio di questo Tribunale del 16 giugno 2011 citato, come pure nella decisione del 19 febbraio 2009, dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo tenore del cpv. 2 dell’art. 29 secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione.
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali indicati dall’esecutivo cantonale fissato DE emesso annualmente. In casi specificatamente indicati dalla legge e specificati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati in dettaglio) non ne può fare capo ma deve scostarsene per procedere ad un accertamento autonomo del reddito per la sua successiva commutazione in reddito ipotetico a mano di specifiche tabelle, ciò al fine di verificare se siano dati gli estremi per concedere l’aiuto sociale. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento autonomo di tale reddito all'amministrazione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L’esecutivo, nel suo regolamento d’applicazione, ha determinato gli ulteriori casi riservati dalla legge all’art. 31 RLCAMal, imponendo l’accertamento autonomo da parte dell’amministrazione nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza."
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 – è la conseguenza diretta e necessaria dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal che sarà esaminato più in dettaglio nel corso delle considerazioni che seguono.
5. In concreto al ricorrente è stata correttamente negata la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie poiché la sua tassazione IC 2008 fissa un reddito imponibile superiore ai limiti sopra ricordati.
6. RI 1 evidenzia che il suo reddito sarebbe diminuito ed occorrerebbe far capo alla tassazione 2009. A giusta ragione l’amministrazione ha ricordato nella sua presa di posizione la costante prassi di questo Tribunale, fondata sul testo di legge, secondo cui in caso di assenza della tassazione di riferimento non può essere usata altra decisione di tassazione emessa dall’amministrazione fiscale, sia riferita a periodo antecedente a quello di riferimento, che a periodo successivo. In altri termini in assenza della possibilità di far capo alla tassazione determinata dal Consiglio di Stato nell’annuale decreto riferito alla riduzione del premio l’amministrazione deve provvedere all’accertamento d’ufficio del reddito da ultimo conseguito per la sua successiva conversione in ipotetico reddito imponibile e ciò a mano di tabelle espressamente allestite dall’amministrazione fiscale.
7. Nel caso concreto a ragione la Cassa evidenzia come non vi sia stata una diminuzione del reddito al momento della sua decisione su reclamo – che costituisce in genere il momento topico cui il giudice deve fare riferimento per le sue valutazioni – siccome il raffronto tra i redditi conseguiti (almeno sino al 31 agosto 2011) è superiore rispetto a quello riportato nella decisione di tassazione 2008. Quand’anche si volesse ritenere una diminuzione del reddito, pur considerando gli interessi passivi in discussione, il reddito conseguito dall’assicurato (e rettamente calcolato dalla cassa come risulta dagli atti noti), convertito, non permette di ammettere la richiesta di aiuto.
8. Successivamente alla fine del rapporto di lavoro con __________, succursale di __________, RI 1 ha domandato prestazioni dell’assicurazione disoccupazione come indicato in sede d’udienza. Gli importi cui il ricorrente ha diritto non sono ancora stati fissati dalla competente Cassa disoccupazione. In sede d’udienza il ricorrente si è impegnato a trasmettere all’Ufficio prestazioni, ai fini della valutazione del diritto al sussidio, i conteggi di indennità a fronte dei quali la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG emanerà una nuova decisione con effetto a partire dal 1 settembre 2011.
Alla luce di quanto precede non sono dati gli estremi per la riduzione del premio come postulato dal ricorrente. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti