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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.07.2010 36.2010.73

1. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,147 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.73   cs

Lugano 1 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 (recte: 26) aprile 2010 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    Ÿ   che RI 1, rappresentata dal marito RA 1, assicurata contro le malattie per le cure medico-sanitarie presso CO 1, con scritto datato 25 aprile 2010, riferendosi ad una lettera del 21 aprile 2010 dell’__________ __________ (doc. A/6), si è rivolta al TCA ponendo alcune domande, chiedendosi se l’agire della Cassa malati e dell’autorità __________ non configuri il reato di cui all’art. 146 CP e domandando al TCA una “sistemazione dell’attuale situazione” (doc. I),

                                    Ÿ   che, per quanto desumibile dagli atti prodotti, con il citato scritto è in particolare contestato il mancato pagamento dell’importo di fr. 161.25 derivante da una fattura dell’__________ __________ emessa in seguito ad un infortunio accaduto all’insorgente il 14 gennaio 2010,

                                    Ÿ   che il 21 maggio 2010 l’assicuratore ha informato il TCA che l’insorgente fino al 30 aprile 2010 non era assicurata contro il rischio d’infortunio e pertanto l’importo di fr. 161.25 non è stato rimborsato (doc. V),

                                    Ÿ   che all’assicurata è stata concessa facoltà di chiedere l'assunzione di nuove prove (doc. VI),

                                    Ÿ   che il 3 giugno 2010 l’insorgente ha prodotto 32 documenti, formulando nuove richieste ed affermando che non si tratta unicamente di contestare l’ammontare di fr. 161.25 relativo all’infortunio occorso il 14 gennaio 2010, ma di censurare tutto il comportamento dell’assicuratore che riceve i contributi dal Cantone ma non paga le fatture, le impedisce di cambiare cassa malati e rigetta essa stessa le opposizioni ai precetti esecutivi senza entrare nel merito delle censure (doc. VII),

                                    Ÿ   che dopo aver riassunto la fattispecie, ed aver affermato di aver preferito il pignoramento per non chiedere continuamente un contributo al Cantone, l’assicurata si è domandata per quale motivo deve pagare franchigia e 10% dei costi e ha chiesto al Tribunale di obbligare l’assicuratore a pagare tutti gli “sforzi” effettuati e tutte le lettere non onorate già dal 2002 e di risarcire i disturbi causati, di liberarla dalla CO 1 e permetterle di cambiare assicuratore, di condannare la cassa malati a rimborsare tutti gli arretrati degli ospedali di __________ e __________, di ritirare CO 1 dal mercato svizzero degli assicuratori, di chiedere la lista degli assicurati trattati allo stesso modo e che si trovano nella medesima situazione, con la relativa corrispondenza, e di proporre al Consiglio federale di cambiare la legge federale nel senso di creare un’assicurazione malattie statale (doc. VII),

                                    Ÿ   che il 5 giugno 2010 l’interessata ha prodotto una lettera del “__________” che le chiede il pagamento dell’importo di fr. 1'079.65 relativo all’attestato di carenza beni no. __________ del __________ per prestazioni dell’__________ __________ (doc. VIII/C),

                                    Ÿ   che il 9 giugno 2010 il TCA ha trasmesso la nuova documentazione a CO 1, assegnandole un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte in merito, per prendere posizione sul fatto che secondo la ricorrente “lettere nostre come del 19 ottobre 2005 e 26 ottobre 2005 non hanno nessun risultato positivo”, per produrre l’eventuale decisione su opposizione emessa in seguito alle due citate lettere e l’eventuale decisione di sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal e per prendere posizione in merito all’intera fattispecie ed in particolare ad eventuali denegate o ritardate giustizie (doc. IX),

                                    Ÿ   che il 15 giugno 2010 l’assicuratore ha prodotto 81 documenti, ha rilevato di aver sospeso le prestazioni secondo l’art. 64a LAMal con lettere del 22 dicembre 2006 e del 7 dicembre 2007, ma di avere in seguito riconosciuto e pagato tutte le prestazioni, ad eccezione di quelle concernenti gli infortuni, in quanto l’insorgente non era assicurata contro questo rischio, ed ha affermato che le lettere del 19 e 26 ottobre 2005 concernono la richiesta di rimborso di una fattura di un ospedale in relazione con un infortunio che la cassa malati ha rifiutato di pagare con lettera del 20 giugno 2005 (doc. X),

                                    Ÿ   che chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’assicurata ha affermato che molte fatture non sono state mandate a CO 1 in quanto era sospesa e che già il 15 luglio 2002 aveva comunicato all’assicuratore di essere priva di un’assicurazione infortuni (doc. XII),

                                    Ÿ   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),

                                    Ÿ   che per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA,

                                    Ÿ   che per l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,

                                    Ÿ   che in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali,

                                    Ÿ   che a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,

                                    Ÿ   che nel caso di specie l’assicurata non ha prodotto nessuna decisione impugnabile ma ha posto al TCA numerose domande (cfr. in particolare il doc. I e il doc. VII),

                                    Ÿ   che in queste condizioni, nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre la sua situazione chiedendo al TCA di intervenire (ad esempio domandando di condannare l’assicuratore a pagare tutti gli “sforzi” effettuati e tutte le lettere non onorate già dal 2002 e di risarcire i disturbi causati, di liberarla dalla CO 1 e permetterle di cambiare assicuratore, di condannare la cassa malati a rimborsare tutti gli arretrati degli ospedali di __________ e __________, di ritirare CO 1 dal mercato svizzero degli assicuratori, di proporre al Consiglio federale di cambiare la legge federale nel senso di creare un’assicurazione malattie statale, cfr. doc. VII), in assenza di una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si rivela irricevibile,

                                    Ÿ   che l’impugnativa in discussione va pertanto trattata come un ricorso per ritardata/denegata giustizia,

                                    Ÿ   che giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia,

                                    Ÿ   che con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia,

                                    Ÿ   che secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati),

                                    Ÿ   che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),

                                    Ÿ   che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),

                                    Ÿ   che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

                                    Ÿ   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),

                                    Ÿ   che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

                                    Ÿ   che in concreto il 30 marzo 2010 l’assicuratore ha comunicato all’__________ di non assumersi i costi dell’importo di fr. 161.25 in relazione con l’infortunio accaduto il 14 gennaio 2010 (doc. 4),

                                    Ÿ   che l’assicurata con scritto del 25 aprile 2010 trasmesso direttamente al TCA ha chiesto che la Cassa si assuma il pagamento dell’intero importo,

                                    Ÿ   che in queste condizioni, visti i tempi relativamente brevi e le richieste inviate a questo Tribunale e non alla Cassa, non vi può essere, su questo punto, una denegata/ritardata giustizia,

                                    Ÿ   che neppure le lamentele contenute nello scritto del 3 giugno 2010 possono essere recepite come una denegata/ritardata giustizia poiché si tratta in sostanza di una critica generale alla gestione delle pratiche da parte del __________ CO 1,

                                    Ÿ   che con il citato scritto l’assicurata chiede, in maniera non sempre comprensibile, il rimborso di tutti i costi sostenuti dal 2002 ad oggi, la possibilità di cambiare assicuratore, il rimborso di tutti gli arretrati dell’ospedale di __________ e __________, l’esclusione dell’assicuratore dal mercato svizzero, la lista di tutti i cittadini che si trovano nella sua stessa situazione, di domandare al Consiglio federale la modifica della legge e di organizzare un’assicurazione malattie statale,

                                    Ÿ   che come già evidenziato in precedenza, in assenza di una decisione impugnabile il TCA non può esprimersi in merito,

                                    Ÿ   che con lo scritto del 5 giugno 2010 l’interessata ha prodotto una lettera del __________ del 1° giugno 2010 tramite il quale viene chiesto il pagamento dell’importo relativo all’attestato di carenza beni __________ del __________ dell’__________ __________ (doc. C), sulla quale tuttavia questo Tribunale, per i motivi esposti in precedenza, in assenza di una decisione impugnabile e ritenuto come l’__________ __________ non sia un assicuratore malattie, non può esprimersi,

                                    Ÿ   che dagli atti emerge come il 14 settembre 2007 il marito abbia contestato una decisione del 13 settembre 2007 tramite la quale l’assicuratore ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ (doc. B21),

                                    Ÿ   che il 21 novembre 2007 CO 1 ha attestato di non aver ricevuto alcuna opposizione (doc. 69),

                                    Ÿ   che tuttavia l’11 marzo 2008 l’assicuratore ha scritto all’__________ di __________ chiedendo di annullare il citato precetto esecutivo (doc. 70),

                                    Ÿ   che l’assicurata ha prodotto anche due opposizioni datate 19 e 26 ottobre 2005, peraltro non sempre comprensibili (doc. B 13 e 14), inoltrate contro la decisione del 23 settembre 2005 tramite la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________,

                                    Ÿ   che anche in questo caso il 10 novembre 2005 l’assicuratore ha attestato di non aver ricevuto alcuna opposizione (doc. 52),

                                    Ÿ   che tuttavia la fattispecie non può essere assimilata ad una ritardata o denegata giustizia per diversi motivi,

                                    Ÿ   che innanzitutto l’interessata, a differenza dell’opposizione del 14 settembre 2007 (cfr. allegato al doc. B21), non ha prodotto alcuna prova circa l’invio tramite raccomandata degli scritti del 19 e 26 ottobre 2005 (doc. B13 e B14, cfr. doc. B21) e CO 1 CO 1, nella sua documentazione, non ha allegato questi scritti, per cui non è comprovato e neppure reso verosimile che l’insorgente è tempestivamente insorta contro la predetta decisione,

                                    Ÿ   che in secondo luogo va comunque rilevato come il __________ __________ __________, con riferimento all’esecuzione __________, ha avvisato la ricorrente che avrebbe proceduto al pignoramento presso il suo domicilio, poi avvenuto in data 18 gennaio 2006 (allegato al doc. B15) e come il 19 gennaio 2006 è stato allestito e poi notificato all’insorgente il relativo verbale (allegato al doc. B15),

                                    Ÿ   che l’assicurata, né dopo aver ricevuto l’avviso di pignoramento, né dopo aver ricevuto copia del verbale di pignoramento, sui quali figurava il numero del precetto esecutivo alla base della decisione formale del 23 settembre 2005, si è lamentata presso l’assicuratore o il TCA o ha sostenuto di aver inoltrato tempestiva opposizione,

                                    Ÿ   che solo 4 anni e mezzo più tardi ha sollevato, implicitamente, la questione della denegata/ritardata giustizia, affermando, nello scritto del 3 giugno 2010 che “lettere nostre come del 19 ottobre 2005 e 26 ottobre 2005 non hanno nessun risultato positivo” (doc. VII),

                                    Ÿ   che, vista l’assenza di qualsiasi contestazione da parte dell’assicurata per oltre 4 anni e mezzo, e ciò malgrado l’avviso di pignoramento del 30 novembre 2005 e il rilascio del verbale di pignoramento del 19 gennaio 2006 successivamente all’asserito inoltro delle opposizioni del 19 e 26 ottobre 2005, occorre ritenere che l’insorgente si è disinteressata della causa accettando la decisione formale del 23 settembre 2005 ed ammettendo in sostanza di essere debitrice dell’importo escusso,

                                    Ÿ   che in queste condizioni non può essere rilevata una denegata/ritardata giustizia da parte dell’assicuratore,

                                    Ÿ   che alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, in quanto ricevibile, va respinto,

                                    Ÿ   che tuttavia l’incarto deve essere trasmesso all’assicuratore affinché emani, in tempi brevi, una decisione formale tramite la quale, da una parte prenda posizione su tutte le questioni sollevate dall’insorgente nel corso della presente causa ed in particolare nello scritto del 3 giugno 2010 (doc. VII), dall’altra stabilisca se l’importo di fr. 161.25 derivante dall’infortunio del 14 gennaio 2010 vada rimborsato e, in caso di risposta negativa, spieghi per quale motivo per tutti questi anni l’interessata non abbia mai beneficiato della copertura in caso di infortunio malgrado già con lo scritto del 14 settembre 2007 abbia affermato che: “(…) Einige Jahre zurück, es muss im Jahre 2001 gewesen sein, habe ich Ihnen meine Heirat mit RI 1 RI 1 bekannt gegeben und gestellt, dass sie fortan als Hausfrau beschäftigt ist. Bei einem Unfall musste meine Frau eingeliefert werden. Ihre „Versicherungsgesellschaft“ teilte uns daher mit, dass sie für Unfälle nicht versichert war. Ich habe mich daraufhin wieder selbst mit die arroganten Angestellte Ihrer Gesellschaft CO 1 in Verbindung gesetzt um das ein und andere klar zu stellen. Man hat so getan als sei nun die Sache klargestellt worden. Nichts ist offenbar geschehen, wie die vorliegenden Betreibung zeugt“ (doc. B21, sottolineatura del redattore, cfr. anche doc. A/1, scritto del 6 giugno 2005),

                                    Ÿ   che inoltre l’insorgente, rilevato come l’assicuratore ha affermato “nonostante le lettere di sospensione, facciamo notare che tutte le prestazioni che in un primo momento erano state rifiutate in seguito alle sospensioni di cui sopra, sono state in seguito tutte riconosciute e pagate dalla cassa malati” (doc. X) e che evidenzia giustamente come CO 1 non abbia revocato le lettere di sospensione, è invitata a trasmettere tutte le fatture pagate personalmente all’assicuratore per l’esame dell’eventuale rimborso,

                                    Ÿ   che il rifiuto del rimborso, visto quanto sopra, dovrà essere motivato tramite una decisione formale,

                                    Ÿ   che contro le predette decisioni formali l’insorgente, se non sarà soddisfatta, potrà dapprima presentare opposizione al medesimo assicuratore ed in seguito ricorso a questo Tribunale nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli art. 52 e 56 LPGA). Va tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su pretese di risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso diretto al Tribunale (cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA). Se la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA),

                                    Ÿ   che visto l’esito del ricorso il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed in particolare al richiamo della lista degli assicurati trattati allo stesso modo e che si trovano nella medesima situazione della ricorrente,

                                    Ÿ   che a questo proposito va rammentato come conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti),

                                    Ÿ   che infine questo Tribunale non vede motivi per segnalare il caso al Ministero Pubblico per l’ipotesi di reato di cui all’art. 146 CP, riservato comunque il diritto dell’assicurata di adire personalmente le autorità penali,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   L’incarto è trasmesso all’assicuratore per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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