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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2009 36.2009.33

13. Mai 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,519 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Sussidio 2009. Rifiuto. Superamento limiti della sostanza. Si fa riferimento alla sostanza ritenuta nell'ultima tassazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.33   IR/sc

Lugano 13 maggio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 marzo 2009 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 24 febbraio 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, __________, domiciliata a __________ ed assicurata presso la __________, nubile disoccupata al beneficio di rendite ed indennità, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione malattie per l’anno 2009 con formulario datato 25 novembre 2008. La domanda è stata respinta e, contro tale provvedimento, RI 1 è insorta mediante reclamo del 13 gennaio 2009 segnalando rendita AI ed indennità disoccupazione insufficienti per fronteggiare le spese quotidiane e gli interessi ipotecari.

                                  B.   Con decisione su reclamo del 24 febbraio 2009 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo dell’assicurata indicando l’esistenza di una sostanza di CHF 423'000 (desunto dalla notifica di tassazione 2007) che supera il limite fissato all’art. 29 cpv. 2 litt a LCAMal. Tale limite impedirebbe la concessione del sussidio ai detentori di sostanza significativa.

                                  C.   Insoddisfatta RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, con il patrocinio dell’avv. RA 1 di __________, segnalando riduzione della sostanza (dichiarata) all’UT per il 2008. La sostanza ammonterebbe a CHF 331'631. Pur ammettendo, per il 2008, un aumento significativo delle rendite per il versamento di arretrati, RI 1 chiede la riforma della decisione impugnata e la concessione del sussidio. Allegata al suo ricorso RI 1 ha prodotto una fattura per importanti lavori eseguiti dalla __________ (opere per la pittura esterna) per oltre CHF 45'000, l’attestato rendite 2008: CHF 9'765 dalla Cassa disoccupazione e CHF 21'687 dalla AI per complessivi CHF 31'452. La signora RI 1 indica inoltre, nella sua dichiarazione fiscale 2008, un valore locativo di CHF 6'000 annui per un reddito complessivo di CHF 37'043, ciò a fronte di interessi passivi privati per CHF 2'685. La sostanza comporta inoltre titoli e beni per CHF 65'492 oltre agli immobili gravati da un’ipoteca di CHF 100’000.

                                         Dal canto suo l’amministrazione propone la reiezione dell’impu-gnativa segnalando la necessità, per la determinazione del diritto al sussidio per il 2009, di far capo alla tassazione 2006. L’assicurata è stata imposta, nel 2006, per un imponibile IC di CHF 30'600 ed una sostanza di oltre mezzo milione di franchi. La diminuzione della sostanza segnalata dalla ricorrente sarebbe intervenuta, osserva l’UAM, a seguito dell’aumento del debito     ipotecario per far fronte a lavori di manutenzione.

                                         L’amministrazione riconosce comunque una diminuzione del reddito netto come rammenta l’art. 31 Reg.LCAMal alla sua lettera m.  L’UAM, considerando applicabile l'ultima decisione di tassazione emessa dall’UT competente, in casu per l'anno 2007 (dove è stata ritenuta una sostanza di CHF 423'000) ritiene superati i limiti per la concessione del sussidio e postula la reiezione del ricorso.

                                         Il Giudice delegato ha acquisito dall’UT competente l’incarto relativo alla tassazione 2006 della ricorrente. RI 1 non si è ulteriormente espressa e non ha postulato l’acquisizione di specifiche prove nonostante l’invito del Tribunale.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

                                         Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                           se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                           persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                           famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30     LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

                                         Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

"  a)                                                                           delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

    loro reddito o della loro sostanza;

b)                                                                           delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)                                                                           in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

                                         L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

"  Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

                                   5.   Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così          espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratti  con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

                                   6.   Come rammentato nella sentenza di principio 36.2008.134 del 17 dicembre 2008 e confermata nella sentenza 36.2008.163 del 4 febbraio 2009, l’art. 29 cpv. 2 LCAMal è entrato in vigore il     1° gennaio 2008, con effetto retroattivo all’inizio del medesimo anno, con lo scopo di portare dei correttivi nel sistema di concessione dei sussidi alla luce dell’indirizzo fornito dal legislatore federale all’art. 65 LAMal.

                                         Come evocato dalle sentenze citate la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella sua prassi il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ammesso l’applicabilità della nuova norma anche per i sussidi relativi all’anno 2008.

                                         Come indicato obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse (su questi aspetti TCA 4 febbraio 2009 inc. 36.2008.163). Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato come:

"  9.1.2. Sintesi delle misure proposte

La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso di:

a)   assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b)   persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

c)   famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

In pratica sono stabiliti parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di principio.

Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) – non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione di premio LAMal.

(…)

9.1.4.  Considerazioni circa il criterio di esclusione per sostanza elevata

Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.

In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1 milione di franchi.

Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle regole tributarie vigenti in loco.

Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr. 400'000.--(UR).

Il criterio di esclusione per sostanza lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di esclusione dalla riduzione di premio LAMal.

Bisogna però considerare che il grosso delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.

Scopo principale del criterio “sostanza elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile – diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza importante. 

Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.

Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:

-    sostanza lorda: fr. 600'000.--;

-    sostanza imponibile: fr. 400'000.--."

                                         Nel rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha affermato:

"  3.5 Esclusione alla riduzione di premio LAMal

Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione sono i seguenti:

I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.

Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8 milioni."

                                         Da quanto precede emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che dispongono di sostanze o redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale.

                                         Per la determinazione della sostanza, a fronte di una mutazione (diminuzione) successiva alla tassazione di riferimento occorre rifarsi all'ultima decisione di tassazione disponibile l'amministrazione ed il giudice non potendo sostituirsi al tassatore.

                                         Nella sentenza citata il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni  ha fatto capo alla tassazione ultima disponibile dell’assicurato ricorrente (TCA 36.2008.163 cons. 2.6. pag 9), in quel caso (sussidio 2008) la tassazione 2007.  Il Tribunale ha infatti considerato come:

"  In concreto dall’ultima tassazione disponibile al momento dell’ema-nazione della decisione su reclamo (2007), che determina il limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza … “

                                   7.   In concreto la tassazione applicabile, ossia quella del 2006, presenta una sostanza imponibile complessiva di oltre mezzo milione di franchi ed un reddito netto imponibile di CHF 30'600, importi che non permettono la concessione del sussidio.

                                         Non va dimenticato che a norma dell'art. 31 litt. o RegLCAMal la determinazione del diritto al sussidio avviene mediante accertamento autonomo del reddito e della sostanza si vi è una diminuzione della sostanza "per necessità primarie proprie", ossia si vi è consumo per il proprio sostentamento.

                                         In questi caso, come rammenta la norma (e come evocato sopra) "la riduzione del premio" è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.

                                         RI 1 indica riduzione del reddito e della sostanza. La questione relativa alla diminuzione della sostanza può qui essere lasciata indecisa alla luce del fatto che l’assicurata ha sostanzialmente gravato volontariamente il suo immobile al fine di procedere a lavori di sistemazione. Occorre in concreto rilevare che i lavori eseguiti non adempiono i criteri posti dalla norma appena citata. D'altro canto gli annunciati consumi della sostanza per fronteggiare i bisogni primari non sono stati dimostrati. In concreto vi è stata comunque una diminuzione del reddito dell’assicura-ta di CHF 3'600 che impone accertamento autonomo del reddito e della sostanza della ricorrente. In effetti per il 2006 (dati accertati dall’UT) sono stati ritenuti CHF 24'137 quale reddito da attività professionale, CHF 10'121 quali entrate per indennità, CHF 988 per la resa dei titoli e del capitale ed è stato considerato un valore locativo (immutato) di CHF 11'275 (non avendo l'UT ritenuto l’importo di CHF 6'000 che l’assicurata ha esposto, come ha fatto nel 2008) per complessivi CHF 46'521. Nel 2008, ritenuto il medesimo valore locativo, RI 1 ha potuto contare su CHF 21'687 quali rendite AI, CHF 9'765 quali indennità disoccupazione e CHF 192 quale resa dei capitali.

                                         Stante la riduzione del reddito, come indicato dalla giurisprudenza, occorre far capo all’ultima tassazione disponibile per determinare la sostanza nell’ottica della possibile applicazione dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal. In concreto la sostanza ritenuta nella tassazione 2007 supera largamente l’importo netto di CHF 400'000 e quindi a ragione l’amministrazione non ha concesso il sussidio.

                                         Non solo. Ammessa una diminuzione del reddito (art. 31 litt. m Reg LCAMal) anche volendo determinare il nuovo reddito percepito dall’assicurata per la sua successiva conversione al fine di determinare il diritto all’aiuto sociale l’impugnativa non sarebbe votata a miglior esito. I dati prodotti da RI 1 indicano rendite AI per il 2008 assommanti a CHF 21'687 e versamenti dell’assicurazione disoccupazione di CHF 9'765. Già con questi importi, senza quindi considerare il valore locativo degli immobili (fissato dall’UT in oltre CHF 11'000), e quindi con reddito per complessivi CHF 31'452 RI 1 non avrebbe diritto al sussidio. Convertito tale reddito, a mano delle apposite tabelle, assomma ad oltre CHF 20'000, senza minimamente tenere in conto il valore della sostanza (1/15 della sostanza netta, in casu anche volendo far capo agli importi indicati dalla ricorrente: CHF 331'631 si avrebbe un’incidenza di CHF 12'108).

                                         La soluzione non muta anche volendo ritenere rendite AI per CHF 10'080 oltre alle indennità per disoccupazione di CHF 9'765. Anche con queste cifre l'incidenza della sostanza (ammesso e non concesso che sia ritenuta dall'UT così come esposta nella tassazione 2008) in uno con il reddito non permetterebbero la concessione del sussidio (per le tabelle si veda www.iasticino.ch).

                                         Il ricorso si palesa quindi manifestamente infondato. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2009.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2009 36.2009.33 — Swissrulings