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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2010 36.2009.199

17. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,478 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Domanda sussidio 2010. Dalla tassazione 2007 emergono redditi inferiori a CHF 6'000.-. Indennità versate nel 2008 all'assicurata si riferivano al 2007. Non ci si può scostare dalla tassazione. Calcolo autonomo. Sussidio negato

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.199   IR/lb

Lugano 17 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo su ricorso 5 dicembre 2009 formulato da

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 17 novembre 2009 emessa da

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, (in precedenza: Ufficio dell'assicurazione malattia), 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   RI 1, 1981, nubile, domiciliata a __________ e, dal settembre 2008 salariata (in precedenza studente), ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010 mediante formulario pervenuto il 23 luglio 2009 all'amministrazione cantonale.

                                         A seguito di richiesta di informazioni da parte dell'UAM la signora RI 1 ha indicato inizio di attività lavorativa a settembre 2008 inizialmente al 35% e dal luglio 2009 al 40%. Ciò in conseguenza ai postumi di un incidente stradale.

                                         La ricorrente, nel suo scritto 3 settembre 2009 all'UAM, ha specificato che "l'assicurazione d'incidente deve pagare solo 1'600,00 Fr. equivalenti al 60% d'indennità...arrivo solo a 3'600,00 Fr. al mese anche se ho finito la formazione (di)...Ingegnere ambientale...".

                                         RI 1 ha prodotto uno scritto 7 agosto 2009 di __________ da cui si desume il riconoscimento di indennità, per luglio 2009, di CHF 1'641.00 (31 giorni a CHF 52.93 pari al 60% dell'80% del salario annuo assicurato cifrato in CHF 40'248.00). RI 1 ha pure prodotto il conteggio di salario di agosto 2009 indicante un salario lordo mensile di CHF 2'200.00 da luglio 2009 (e per luglio maggiorato di un "teambonus" di CHF 250.00.

                                         L'amministrazione ha negato un diritto all'aiuto sociale in assenza dei sufficienti presupposti.

                                  B.   Con reclamo 23 ottobre 2009 RI 1 ha contestato sostanzialmente il fatto che l'amministrazione si sia rifatta alle tassazioni 2007 ed indirettamente 2008 da cui emergerebbe che una posta di CHF 10'430,00 dovuta per indennità per malattia nel corso del 2007 è stata versata nel corso del 2008 e ritenuto in quella tassazione in maniera – a dire della ricorrente – non corretta. Il 17 novembre 2009 l'Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° gennaio 2010 questa unità amministrativa è stata soppressa e sostituita da altre in seno allo Stato; per le tematiche concernenti i sussidi in materia d’assicurazione malattia competente è ora l’Ufficio prestazioni della Cassa cantonale di compensazioni facente parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali) ha emesso la sua decisione su reclamo in cui evidenzia, con dovizia di dettagli e specifiche che qui non occorre riprendere in esteso ma che saranno esaminati in corso di motivazione, il percepimento di un reddito superiore ai limiti e tale da non permettere la concessione dell'aiuto statale.

                                  C.   Con ricorso 5 dicembre 2009 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni ribadendo quanto già espresso con il suo reclamo e confermando incasso nel corso del 2008 di indennità per malattia riferite al 2007. Secondo l’assicurata ciò renderebbe non applicabile, siccome non realistiche, le tassazioni 2007 e 2008. In conclusione l'assicurata postula il riconoscimento del sussidio.

                                         Dal canto suo l'amministrazione, con osservazioni 29 dicembre 2009, precise e dettagliate ed alle quali sarà fatto riferimento in corso di motivazione laddove necessario, propone la reiezione del ricorso (doc. V).

                                  D.   Alla ricorrente è stato concesso il termine di legge per ulteriormente esprimersi e per chiedere l'acquisizione rispettivamente l'assunzione di specifiche prove (doc. VI). A domanda 8 gennaio 2010 della ricorrente il termine è stato prorogato (doc. VII/doc. VIII). Il 18 gennaio 2010 RI 1 ha specificato ulteriormente i fatti rammentando l'incidente del 16 giugno 2004, le cure antidolorifiche e l'attività lavorativa parallela a quella formativa. L'intervento di un legale __________ avrebbe quindi permesso alla ricorrente, nel 2007 - e dopo avere smesso l'attività - lavorativa per le sequele dell'incidente -, di ottenere indennità giornaliere comunque versate solo nel 2008. RI 1 ha inoltre specificato suo contatto con l'Ufficio di Tassazione di __________ per il chiarimento relativo alla tassazione di dette indennità. L'UT (v. doc. B4) ha segnalato incasso nel 2008 e conseguente imponibilità per quell'anno ma con aliquota attenuata come imposto dalla legge (art. 37 LT e art. 37 LFID). L'inserimento nella tassazione 2008 dell'importo in discussione ha comportato - secondo la ricorrente - che nella tassazione 2007 essa abbia presentato un reddito inferiore a CHF 6'000.00 con le note difficoltà per l'ottenimento del sussidio.

                                         Con osservazioni 27 gennaio 2010 l'amministrazione cantonale ha richiamato la necessità di rifarsi alla tassazione 2007 e come, alla luce degli importi in essa contenuti, fosse necessario procedere alla determinazione del reddito conseguito dall’assicurata per la sua successiva conversione. Per l’amministrazione in concreto i limiti per la concessione del sussidio sono superati.

                                         RI 1 ha avuto la possibilità (v. doc. XI del 3 febbraio 2010) di esprimersi sullo scritto dell'UAM.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                           se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                           persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                           famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

a)                                                                           del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b)                                                                           di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.00 per le persone sole e Fr. 32'000.00 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)                                                                            delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel Regolamento d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), fissa i casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti ipotesi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

                                         A fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc. 36.2007.9) relativa all’abuso di diritto con riferimento all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:

"  Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

                                                                                 2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

                                   5.   Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando in particolare come:

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratti  con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

                                   6.   Nel caso in discussione la tassazione cui occorre fare riferimento è quella del 2007 che fissa un reddito inferiore ai CHF 6'000.00 (CHF 3'515.00) ed un imponibile di poco superiore ai CHF 1'600.00, la sostanza è fissata in CHF 60'000.00. La ricorrente contesta che si possa fare capo alla tassazione in discussione poichè indennità, versatele nel 2008, sarebbero in realtà da computare nel 2007 siccome riferite a quell'anno. Dette entrate avrebbero permesso di avere un reddito superiore ai CHF 6'000.00 quale reddito ed un imponibile superiore a 0.

                                   7.   Va ricordato qui che, per giurisprudenza costante del Tribunale Federale, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le decisioni di tassazione vincolano le casse di compensazione nell’ambito della fissazione dei contributi AVS. Le Casse sono quindi vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato, in particolare se esercitante un'attività indipendente, deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss). Questi principi sono stati ritenuti anche nell’ambito delle procedure relative alla concessione delle riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. In una sentenza del 29 marzo 2004 (inc. 36.2003.91) questo Tribunale ha indicato come la decisione di tassazione sia di principio vincolante per l’amministrazione e, di riflesso, anche per il giudice, fatti salvi errori manifesti e facilmente emendabili (proprio come nel caso deciso il 29 marzo 2004).

                                   8.   Ebbene nel caso concreto la decisione di tassazione del 2007 non contempla, e non poteva contemplare, il versamento di indennità giornaliere che sono state versate soltanto nel corso del 2008 (agli atti il conteggio di agosto 2008 che riconosce pretese relative al 2007). L’intervento dell’assicurata presso l’Ufficio di Tassazione di __________ è illuminante a questo proposito. Il versamento è avvenuto nel 2008, in quell’anno vanno considerate le indennità a livello fiscale, e le stesse non potevano essere ritenute nella decisione fiscale dell’anno precedente il loro versamento. L’UT ha fissato, visti gli anni di competenza delle indennità, una aliquota preferenziale. Da ciò non può essere dedotto il fatto che l’amministrazione, ed il giudice delle assicurazioni sociali che si occupa della richiesta di sussidio, sia svincolato e non debba ritenere la decisione di tassazione. La stessa, come ricorda la corrispondenza agli atti, appare invero corretta facendo riferimento all’art. 37 LT e 37 LFID. Il tenore dell’art. 37 LFID (in questo del tutto simile alla norma cantonale) è il seguente:

"  Se il reddito comprende liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate all’aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.”

                                         L’agire dell’UT appare quindi conforme alla legge e la tassazione è stata correttamente emanata, non è stata impugnata, non contiene errori e tanto meno errori immediatamente emendabili. L'amministrazione cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia ora sostituito dalla Cassa Cantonale di compensazione) ha agito conformandosi alla decisione di tassazione 2007. Come a costante prassi all’amministrazione, ed al giudice, non è possibile fare riferimento ad una decisione di tassazione riferita a periodo altro rispetto a quello imposto dall’esecutivo cantonale in applicazione delle norme della LCAMal. Anche se tale decisione apparisse più prossima alla situazione reale il giudice deve ritenere la decisione voluta dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto e, se date le premesse di una mutazione significativa delle condizioni (in adempimento dei presupposti dell’art. 31 RLCAMal) l’amministrazione deve procedere alla determinazione autonoma del reddito ed alla sua successiva conversione a mano delle apposite tabelle, senza potere far capo a tassazioni riferite a periodi diversi. Qui come detto la tassazione del 2007 impone una verifica, come si vedrà, dei redditi da ultimo conseguiti dall’assicurata per la determinazione del diritto al sussidio. Alla tassazione del 2007 ci si deve quindi attenere per i valori in essa contenuti che non permettono la concessione del sussidio ma impongono la verifica puntuale come spiegato nelle considerazioni che seguono.

                                   9.   La decisione di tassazione 2007 dell’assicurata indica, come evidenziato, un reddito inferiore ai CHF 6'000.00 ciò che, come rammenta il responsabile del servizio nelle sue puntuali osservazioni, rende applicabili l’art. 31 litt. c LCAMal e gli art. 16, 17 e 18 Reg.LCAMal. Queste norme prevedono l’accertamento del reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a CHF 6000.00 che esercitano un’attività lucrativa. Il Regolamento di applicazione della LCAMal prevede infatti che le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.00, siano obbligate a specificare il nucleo primario di riferimento per la determinazione del diritto al sussidio, ciò salvo che, al momento dell’istanza, dispongano di un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile. In questi casi il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.

                                         Più specificatamente gli art. 16, 17 e 18 RLCAMal definiscono i criteri d'applicazione del principio previsto dall’art. 31 lett. c LCAMal. In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal:

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, che ritengono di aver diritto alla riduzione di premio, devono indicare il nucleo primario di riferimento.

2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento)."

                                         Per le persone nel frattempo economicamente autosufficienti, l'art. 17 RLCAMal prevede:

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile..

2 Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                                         L'art. 18 RLCAMal concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età non inferiore ai 35 anni:

"  1 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente:

a)   conducono un’esistenza autonoma;

b)   hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età AVS.

2 Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato."

                                         Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha emanato diversi giudizi in materia, si richiamano le sentenze 7 maggio 2007 (36.2007.41, citata anche dall’amministrazione nelle sue osservazioni); 15 marzo 2005 (36.2004.149); 6 aprile 2006 (inc. 36.2006.37, decisione emessa dal TCA nella sua composizione plenaria); 19 aprile 2006 (inc. 36.2006.6); 2 maggio 2007 (inc. 36.2006.210); 17 aprile 2007 (inc. 36.2007.25); 13 giugno 2007 (inc. 36.2007.61); 12 ottobre 2009 (inc. 36.2009.85 sentenza emessa dal TCA nella sua composizione plenaria). Le modalità di accertamento del reddito e la successiva conversione seguono i principi precisati nelle considerazioni precedenti

                                10.   In concreto la ricorrente è stata imposta, nella tassazione 2007, per un reddito superiore a 0 sulla base di redditi dichiarati inferiori ai CHF 6'000.00. Ne discende che l’amministrazione non può fare capo alla tassazione del 2007 e deve procedere alla verifica del reddito da ultimo ottenuto dall’assicurata per la successiva conversione a mano delle tabelle. La ricorrente consegue, come traspare dagli atti, un reddito superiore al limite fissato dalla Ordinanza 09 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI (RS 831.304) emessa dal Consiglio Federale il 26 settembre 2008 che prevede un limite di massimo per le persone sole a CHF 18'720.00 a partire dal 1 gennaio 2009. Occorre procedere all’accertamento del reddito, come correttamente fatto dall’amministrazione, ed alla sua conversione a mano delle apposite tabelle.

                                         Ebbene il reddito da ultimo conseguito, desumibile dalla documentazione prodotta dalla stessa all'amministrazione, assomma a CHF 2'200.00 mensili (x 13 mensilità) oltre ad indennità per perdita di guadagno fissate in CHF 52.93 giornaliere. Le entrate complessive sono pari a CHF 3'971.25 come calcolato dall’amministrazione. Questo importo, non contestato dall'assicurata, una volta convertito assomma a CHF 36'000.00, cifra superiore ai limiti per la concessione dell’aiuto sociale fissato in CHF 20'000.00 per le persone sole.

                                11.   Alla luce di quanto precede il ricorso va rigettato. Non si fa carico di tasse e spese alla parte soccombente e non vengono attribuite ripetibili. I rimedi di diritto avverso la presente sono indicati con il dispositivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

36.2009.199 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2010 36.2009.199 — Swissrulings