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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2010 36.2009.188

15. Juni 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,371 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Mancato pagamento dei premi LAMal.Durante l'udienza la Cassa malati ha chiarito la sua pretesa,che l'assicurato ha accolto. Tempestività della traduzione del ricorso se la Posta ha erroneamente consegnato oltre i 7 giorni di giacenza la raccomandata e la traduzione è avvenuta nei 15 giorni assegnati

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.188   TB

Lugano 15 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2009 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

A.     Dal 1° novembre 2005 (doc. 2) RI 1 è affiliato ad CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal.

Dal 1° marzo 2006 (doc. 3) l'assicurato beneficia della riduzione del premio di cassa malati da parte del Cantone Ticino perciò, per quell'anno, la quota parte di premio a suo carico ammontava a Fr. 81,60 al mese.

B.     Il 21 gennaio 2006 (doc. 9) la Cassa malati ha sollecitato l'assicurato a versargli i premi di novembre 2005-gennaio 2006 chiesti il 3 dicembre 2005 (doc. 4), per un totale di Fr. 1'009,20.

Con sollecito di pagamento ("Zahlungserinnerung") del 19 febbraio 2006 (doc. 10) la Cassa malati ha preteso il pagamento del premio del mese di febbraio 2006 (Fr. 351,60) ed il successivo 19 marzo 2006 (doc. 11) ha sollecitato il versamento del premio di marzo 2006, di pari importo.

Nel frattempo, lo stesso 19 febbraio 2006 (doc. 12) CO 1 ha diffidato ("Mahnung") l'assicurato a versargli i premi da novembre 2005 a gennaio 2006, aumentando l'importo dovuto di Fr. 40.- per spese di diffida (totale: Fr. 1'049,20).

La stessa diffida è stata emessa il 19 marzo 2006 (doc. 13) per il premio di febbraio 2006, aumentato di Fr. 40.- di spese.

Il 25 aprile 2006 (doc. 14) la Cassa malati ha emesso una diffida di Fr. 1'132,60 riferita ai premi da febbraio ad aprile 2006, oltre alle spese di diffida di Fr. 70.- e ad interessi di Fr. 7,80.

Con diffida del 6 giugno 2006 (doc. 16) la Cassa malati ha chiesto all'interessato di pagare Fr. 2'562,75 riferiti ai premi da gennaio a maggio 2006, oltre a Fr. 110.di spese e Fr. 37,15 di interessi di ritardo dal 14 febbraio 2006.

                                  C.   Non avendo ottenuto il pagamento di quanto richiestogli il 6 giugno 2006, mediante due domande di esecuzione, la prima del 17 marzo 2009 (doc. 16) e la seconda del 16 giugno 2009 (doc. 17) aumentata di Fr. 70.- di spese esecutive, la Cassa malati ha fatto spiccare due precetti esecutivi (n. __________ e n. __________), contro cui il debitore ha formulato opposizione (docc. 18 e 19).

La Cassa malati ha rigettato dette opposizioni il 17 aprile 2009 (doc. 20) rispettivamente il 13 luglio 2009 (doc. 21) e l'assicurato ha interposto opposizione alle decisioni di rigetto (docc. 29 e 31).

A seguito della decisione del 22 maggio 2009 (doc. 30), il 25 seguente (doc. 24) CO 1 ha ritirato l'esecuzione n. __________ presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Il 22 ottobre 2009 (doc. A9) la Cassa malati ha emesso una decisione su opposizione riferita al PE n. __________, in cui l'assicuratore ha spiegato l'origine del suo credito, ha respinto l'opposizione ed ha confermato la bontà della pretesa di Fr. 1'360,80 oltre ad interessi del 5% dal 14 febbraio 2004, alle spese esecutive di Fr. 110.- ed ha dedotto il pagamento parziale di Fr. 657,60 del 14 luglio 2009 da parte dell'Ufficio assicurazione malattia.

                                  D.   Con ricorso in lingua tedesca del 21/23 novembre 2009 (doc. I), RI 1 ha esposto la situazione, a suo dire confusa, sottolineando in particolare il comportamento della Cassa malati che ha fatto spiccare due precetti esecutivi nel 2009 per premi del 2006, seppure egli fosse al beneficio della riduzione del premio LAMal.

Ha osservato, inoltre, come il pagamento parziale di Fr. 657,60 da parte dell'Ufficio assicurazione malattia riferito ai premi scoperti di novembre e dicembre 2005 sia giunto stranamente soltanto a oltre tre anni di distanza. Contesta, infine, il tasso di interesse del 5% dal 14 febbraio 2004, anziché, semmai, dal 2006.

                                  E.   A seguito del decreto del 25 [recte: 24] novembre 2009 (doc. II), il 25/28 dicembre 2009 (doc. IV) l'assicurato ha tradotto in italiano il proprio ricorso. Vista l'apparente tardività della traduzione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato presso La Posta svizzera (doc. VII) il motivo per cui il ricorrente ha ricevuto (comunque) il 15 dicembre 2009 il predetto scritto raccomandato di questo Tribunale, a cui ha risposto soltanto il 28 dicembre.

F.Il 1° marzo 2010 (doc. XI) CO 1 ha allestito la propria risposta di causa, proponendo di dichiarare irricevibile il ricorso dell'assicurato, essendo giunta in ritardo la traduzione. Quanto al merito, la Cassa malati ha quantificato in Fr. 948.- lo scoperto ancora dovuto dall'insorgente (Fr. 351,60 per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio 2006 + Fr. 81,60 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2006).

Il ricorrente si è riconfermato nel proprio ricorso (doc. XV), così pure la Cassa malati nella sua risposta (doc. XVII).

Il 19 aprile 2010 il TCA ha effettuato degli accertamenti presso il ricorrente (doc. XIX), la Cassa malati (doc. XX) e l'allora Ufficio assicurazione malattia (doc. XXI), dei cui esiti (docc. XXII-XXIV) si dirà nel proseguo. L'assicurato non ha invece risposto.

Il 10 giugno 2010 (doc. XXVI) il Tribunale ha esperito un'udienza alla presenza delle parti.

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.Occorre innanzitutto esaminare la tempestività del ricorso tradotto in italiano, inoltrato dall'assicurato il 25/28 dicembre 2009.

In effetti, l'assicurato ha formulato il proprio ricorso il 21 novembre 2009 e l'ha spedito il 23 successivo (doc. I). Siccome era scritto in tedesco, il giudice delegato, in virtù dell'art. 4 cpv. 3 LPTCA, il 24 novembre 2009 (doc. II) ha intimato al ricorrente di tradurlo in italiano entro 15 giorni, pena la sua irricevibilità.

L'assicurato ha comprovato di avere ricevuto il decreto del TCA il 15 dicembre 2009 (doc. III) e, per tale motivo, ha introdotto (soltanto) il 28 dicembre 2009 la traduzione del ricorso (doc. IV), ovvero entro il termine di quindici giorni concessogli.

Da una verifica informale (mediante Track & Trace) esperita dal Tribunale, è emerso che il decreto di traduzione è stato inviato al ricorrente per raccomandata il 24 novembre 2009 (docc. V/2 e V/3) ed il destinatario l'ha ritirata allo sportello della Posta di __________ il 15 dicembre 2009 (doc. V/1), malgrado l'avviso di ritiro sia stato depositato nella sua bucalettere già il 25 novembre 2009.

Il Tribunale ha quindi interpellato La Posta a proposito di questo insolito ritardo nella consegna di un invio raccomandato ed essa ha risposto quanto segue il 27 gennaio 2010 (doc. VII):

"  Siamo spiacenti del fatto che l'invio in oggetto sia stato consegnato al destinatario malgrado il periodo di giacenza scaduto. Ci preme scusarci per gli eventuali inconvenienti che si sono venuti a creare.

La nostra inchiesta al ufficio responsabile di __________ ha emerso che in quanto il trattenimento troppo lungo e nessuna scansione avvenuta, si tratta di un doppio errore da parte di una collaboratrice.

Purtroppo non possiamo rimediare a quanto accaduto. (…).".

L'art. 38 LPGA, applicabile direttamente al ricorso insieme agli artt. 39-41 concernenti i termini in virtù dell'espresso rinvio dell'art. 60 cpv. 2 LPGA, prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005).

Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005). Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1; 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento).

Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. sentenza 2A.271/2001 del 3 luglio 2001).

Questa finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto amministrativo o giudiziario intimato mediante raccomandata valga come notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005; DTF 122 I 143 consid. 1).

Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in tale evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale ad una notifica al destinatario medesimo (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005).

A norma della giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; si veda anche: Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti, se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).

Nella fattispecie, come visto, la consegna al ricorrente dell'invio raccomandato del TCA ben oltre il periodo di giacenza di sette giorni dal momento dell'impostazione, anziché ritornarlo al mittente come è d'obbligo ed uso, è esclusivamente imputabile alla Posta, che ha chiaramente ammesso il proprio errore e quindi le proprie responsabilità.

Dal canto suo l'assicurato, che ha ritirato la raccomandata in questione il 15 dicembre 2009, ossia tre settimane dopo l'invio del 24 novembre precedente, a voler ben vedere ha comunque rispettato i 15 giorni assegnatigli dal giudice delegato, avendo spedito per raccomandata al Tribunale il ricorso in italiano il 28 dicembre 2009.

In queste circostanze, d'avviso del Tribunale, la completazione del ricorso va ritenuta come tempestiva, non potendo imputare all'assicurato una colpa per la sua effettiva tardività nel rispondere al relativo decreto, causata, invece, dalla Posta.

Il TCA può dunque entrare nel merito delle pretese ricorsuali.

nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4).

L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare (cpv. 5).

L'art. 90 OAMal, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, prevede, al cpv. 1, che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

I premi e le partecipazioni dovuti dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se l'assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l'ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se l'assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l'assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Queste norme sono state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art. 105a-105e OAMal).

                                   4.   Il TCA rileva come il caso in esame è stato gestito dall'assicuratore con poca chiarezza, avendo preteso dal debitore sin dal 2006 ogni volta delle somme differenti; dapprima le richieste di pagamento portavano sui mesi da novembre 2005 a gennaio 2006 o da febbraio 2006 ad aprile 2006, poi da gennaio 2006 a maggio 2006, per giungere infine ai (soli) mesi di gennaio e febbraio 2006, così come risulta dall'ultimo scritto della Cassa malati del 28 aprile 2010 (doc. XXIII).

Peraltro, dei due PE fatti spiccare contro l'insorgente, il primo (n. __________), identico al secondo nel periodo e nell'ammontare dei premi richiesti, è stato cancellato su richiesta dell'assicuratore.

La differenza degli importi pretesi dipende anche dal fatto che il ricorrente ha ottenuto il diritto di beneficiare della riduzione del premio LAMal da parte del Cantone Ticino a partire dal 1° marzo 2006. All'oscuro di ciò, l'assicuratore ha inizialmente conteggiato i premi dovuti dall'insorgente senza considerare il sussidio cantonale di Fr. 270.- (doc. 28), che è stato versato dall'allora Ufficio assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni) l'8 giugno 2006 (doc. A9) a favore dei premi di marzo, aprile e maggio 2006.

A ciò hanno fatto seguito il 28 luglio 2006 (docc. A9 e XXIII) i pagamenti di Fr. 81,60 dell'assicurato quale sua partecipazione ai premi LAMal di marzo, aprile e maggio 2006.

Dedotto poi il contributo cantonale di Fr. 270.- saldato dall'UAM, nulla era così più dovuto alla Cassa malati per questi tre mesi.

Inoltre, l'importo inizialmente scoperto di Fr. 1'360,80 riferito ai mesi da gennaio 2006 a maggio 2006 ancora non comprendeva il sussidio del Cantone per i mesi di novembre e dicembre 2005. La conferma del riconoscimento e del pagamento di Fr. 657,60 effettuato dal nostro Cantone all'assicuratore è avvenuta soltanto il 1° luglio 2009 (doc. XXIV), ossia tre anni e mezzo più tardi.

Durante l'udienza del 10 giugno 2010 (doc. XXVI), sentite le parti il Tribunale ha accertato che "la pretesa dell'assicuratore è stata ridotta a fr. 703.20 (mesi di gennaio e febbraio 2006)" e che "Interpellato in merito il sig. RI 1 dichiara che questa somma è giusta e corrisponde a quanto richiesto, quindi non la contesta. Egli è d'accordo di pagare questa somma.".

In conclusione, tenuto conto da un lato dei premi LAMal dovuti dall'assicurato per i mesi da novembre 2005 a maggio 2006, d'altro lato dei pagamenti effettuati sia dall'allora Ufficio assicurazione malattia sia dal debitore stesso, rimangono effettivamente scoperti ancora i mesi di gennaio e febbraio 2006, per un totale di Fr. 703,20 (Fr. 351,60 x 2). Questo importo, dunque, è corretto e va ritenuto come tale.

                                   5.   In queste condizioni, la decisione su opposizione del 22 ottobre 2009 è parzialmente confermata, essendo corretta nell'importo del capitale ancora dovuto dal ricorrente, ma non riguardo agli accessori, non più pretesi dalla Cassa malati (doc. XXVI).

Di conseguenza, l'insorgente è condannato a versare alla convenuta la somma finale di Fr. 703,20.

Pertanto, l'opposizione al PE n. __________ fatto spiccare il 22 giugno 2009 (doc. 19) dall'UEF di __________ è rigettata definitivamente limitatamente alla cifra appena esposta.

Stanti così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, senza attribuzione di ripetibili all'insorgente, non patrocinato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

                               1.1.   RI 1 è condannato a versare ad CO 1 l'importo di Fr. 703,20 per i premi LAMal del mese di gennaio 2006 e di febbraio 2006.

                               1.2.   L'opposizione al PE n. __________ del 22 giugno 2009 emesso dall'UEF di __________ è rigettata definitivamente limitatamente all'importo di Fr. 703,20.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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