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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.10.2009 36.2009.176

30. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,026 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Ricorso incompleto ed incomprensibile. Decreto di completazione. Nuovo scritto del ricorrente incompleto, non conforme a procedura ed incomprensibile. Irricevibile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.176   IR/lb

Lugano 30 ottobre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2009 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    Ÿ   con scritto 15 ottobre 2009 RI 1 e __________ si sono rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando imprecisata mancanza di efficacia dei collaboratori di CO 1 ed indicando mancanza di chiarezza da parte dell'assicuratore;

                                    Ÿ   nel medesimo atto gli esponenti segnalano sorpresa per il ritorno di importi in denaro con parallela richiesta di versamenti da parte di CO 1;

                                    Ÿ   che con gli atti prodotti è stato presentato un PE __________ del 25.09.2009 emesso dall'UE __________ per pretese partecipazioni e spese di richiamo;

                                    Ÿ   che, sempre annessa allo scritto 15 ottobre 2009, i signori __________ hanno prodotto una serie di conteggi emessi dall'assicuratore;

                                    Ÿ   che alla luce dell'assenza di chiarezza dell'esposto il giudice delegato ne ha ordinato la completazione rilevando come il caso "apparentemente costituisce un ricorso per denegata giustizia" senza adempiere i requisiti minimi previsti dalla procedura applicabile;

                                    Ÿ   che i signori __________ sono stati avvisati che in caso di inadempienza il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dell'esposto ed avrebbe dichiarato irricevibile l'impugnativa;

                                    Ÿ   che il 20 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto l'intervento del Tribunale cantonale delle assicurazioni nei confronti della CO 1 siccome:

"  (...)

Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto dei chiami di pagamento che ancora oggi non sappiamo il perché con le relative spese naturalmente. Abbiamo spedito questi richiami all'ufficio assistenziale di __________ e hanno notato che mancava qualcosa nelle fatture ,la dicitura o il perché dovevamo pagare. L'USSI ci rimanda tutto indietro dicendo che necessitano per il pagamento i conteggi originali(vedi lettera datata 5 Maggio 09),prima mandiamo un e-mail alla Signora __________ e intanto rimandiamo indietro alla cassa fatture (non complete)più la lettera dell'USSI, con anche telefonate. Vogliamo ricordare che ancora eravamo a Maggio quindi le richieste delle fatture erano anticipate alle raccomandate,non abbiamo mai avuto risposte in merito. Intanto però anche la cassa malati ci ristornava soldi indietro per quote pagate di troppo, abbiamo anche pensato che la situazione (10 luglio 09-vedi estratto bancario) si era messo a posto visto i rimborsi. Effettivamente quale persona va a pensare che dopo varie telefonate,dopo tanti e-mail,dopo i soldi ristornati, in Settembre 2009 inviavano un precetto esecutivo?Se notate bene le ultime lettere che ci hanno mandato si contraddicono col precetto esecutivo (la somma da pagare) non sono in chiaro con loro stessi  (...)" (doc. III)

                                    Ÿ   che non è stata chiesta una risposta di causa a CO 1 cui l'atto di ricorso è comunque stato trasmesso;

  Ÿ   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);

                                    Ÿ   che il ricorso, come pure l'emendamento 15 ottobre 2009, non adempiono i requisiti minimi imposti dalla procedura. E' unicamente comprensibile che l'assicuratore è CO 1, che i ricorrenti sono in difficoltà finanziarie e fanno capo agli aiuti dell'USSI, che CO 1 ha allestito una serie di conteggi (doc. A18-A44) sia riferiti all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie sia a prestazioni complementari.

                                         Per tutti i conteggi si tratta di sollecitatorie a parte i conteggi doc. A37, A40 e A41;

                                    Ÿ   che i ricorrenti hanno prodotto copie di vari messaggi trasmessi per posta elettronica dai quali appaiono cortesi scambi di richieste di informazioni e risposte date dalla collaboratrice di CO 1 agli assicurati;

                                    Ÿ   che gli scambi di corrispondenza elettronica sono recenti;

                                    Ÿ   che il ricorso, nella sua versione emendata, non rispecchia i requisiti minimi imposti dall'art. 3 LPr. TCA. Non vi è una concisa esposizione dei fatti, compiute motivazioni e chiare conclusioni.

                                         In concreto si tratta unicamente di una serie di generiche lamentele;

                                    Ÿ   che non è messo in evidenza un ingiustificato ritardo di CO 1 a mano di documenti ma è solo genericamente invocata confusione da parte dell'assicuratore;

                                    Ÿ   che il ricorso va dichiarato irricevibile e la procedura stralciata dai ruoli. Quand'anche fosse stato ricevibile il gravame, sia per le scarne argomentazioni addotte che per i documenti prodotti non sarebbe stato accolto non essendo dimostrata una denegata giustizia;

                                    Ÿ   che gli atti, tutti i conteggi, solleciti e PE in particolare prodotti in originale sono stati ritornati ai signori __________ (il TCA ne trattiene copia);

                                    Ÿ   che i signori __________, qualora non condividessero conteggi allestiti da CO 1, potranno chiedere all'assicuratore spiegazioni e, semmai, postulare l'emanazione di una decisione formale impugnabile;

                                    Ÿ   che, alla luce della difficile situazione dei signori __________, CO 1 è comunque invitata a volere verificare il loro caso in tempi brevi e nei modi più chiari affinchè sia possibile ai ricorrenti, laddove ne ricorressero gli estremi, di far capo alle prestazioni dell'USSI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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