Raccomandata
Incarto n. 36.2009.17 ir/td
Lugano 28 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2009 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Mediante formulario pervenuto all'amministrazione il 21 novembre 2008 RI 1, nata il 15 giugno 1989, cittadina __________ domiciliata a __________, ha postulato il sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.
Nel formulario RI 1 indica di avere conseguito la "maturità specializzata ex propedeutica" e di essere mantenuta dai genitori.
B. La riduzione del premio è stata rifiutata e, con reclamo 16 febbraio 2008, RI 1 ha ribadito la sua richiesta evidenziando che - se il guadagno dei genitori è superiore ai CHF 100'000.- non è lei a guadagnare detta cifra e, quale studente, non dispone di mezzi sufficienti.
C. Con decisione su reclamo del 2 marzo 2009 (doc. 6) L'Ufficio Assicurazione Malattia ha richiamato l'art. 32 cpv. 1 e 2 LCAMal secondo cui per stabilire il diritto al sussidio il reddito determinante delle persone con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore al CHF 6'000 è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il sostentamento. È dato un diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.-.
Rientrando in tale categoria di assicurati ed osservato come RI 1 non consegua un reddito minimo mensile di CHF 1'512.- (massimo per persone sole secondo la LPC) l'UAM ha fatto capo al reddito dei genitori. Osservato come gli introiti esposti nella tassazione 2006 dei genitori della qui ricorrente superino i CHF 127'000.- - cifra superiore ai salari indicati nell'art. 29 cpv. 2 cui fa rinvio l'art. 32 cpv. 2 LCAMal - l'amministrazione ha respinto la richiesta.
D. RI 1, con ricorso 4 marzo 2009, sottolinea di frequentare la scuola per infermieri di __________ di non avere mezzi e di non potere lavorare. L'assicurata indica di percepire dalla scuola CHF 750.- mensili insufficienti al proprio sostentamento e "mio padre non mi aiuta a pagare nulla siccome io … maggiorenne dice che devo provvedere da sola … i nostri rapporti sono pessimi."
L'UAM, con motivazioni che saranno riprese, dove necessario, in corso di motivazione, propone la reiezione del ricorso.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione ed ora recita così:
" Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50 000.-.".
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal rinvia al regolamento casi e modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
5. Nel caso in esame la ricorrente, siccome maggiorenne, va considerata quale persona sola. Essendo ancora persona in formazione, studiando e non conseguendo un reddito quindi superiore ai CHF 1'512.- mensili, ed ancora non avendo un reddito imponibile rispettivamente redditi registrati nella tassazione superiori a CHF 6'000.- per la verifica del diritto al sussidio occorre fare riferimento al reddito dei genitori che hanno un obbligo alimentare nei confronti dei figli - anche maggiorenni - sino al completamento della formazione. In effetti, anche a fronte di rapporti pessimi come paventato in concreto - pur constatando il perdurare della coabitazione tra padre e figlia -, i genitori hanno un obbligo di mantenimento del figlio sino alla maggiore età. Se raggiunta la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CCS) il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori - per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze - devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio fino alla conclusione normale della formazione.
Altrimenti detto sarebbe scioccante che un genitore con buone disponibilità economiche come in concreto il padre della ricorrente che indica redditi per oltre CHF 127'000.- annui nel 2006 - potesse mettere a carico dell'intera società, e quindi anche dei contribuenti più deboli, il proprio o la propria figlia maggiorenne ed ancora in formazione.
Se il padre della ricorrente __________, che pure ha domandato il sussidio 2009 nonostante i redditi elevati conseguiti (doc. A2 prodotto dalla ricorrente), non intende far fronte ai propri obblighi di mantenimento non è lo Stato che deve provvedervi. La qui ricorrente, conformemente a quanto prevede l'art. 279 CCS, potrà avviare una causa civile nei confronti dei suoi genitori __________ e __________ Lal, singolarmente o congiuntamente, davanti al competente giudice civile (verosimilmente il Pretore di __________: art. 32 LOG) per domandare il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente la causa giudiziaria.
Per riassumere la ricorrente è persona sola (art. 26 LCAMal) in formazione e, per la determinazione del suo diritto al sussidio, occorre fare riferimento al reddito dei genitori.
6. In concreto il sussidio è escluso. L'art. 32 LCAMal impone di fare riferimento al reddito delle persone astrette al mantenimento e prevede che è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.- riservati l'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
In merito all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, va osservato che questa norma è stata adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base sia del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, sia del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974.
Essa è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, a pag. 9809, con l'indicazione della scadenza del termine di referendum l'11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 dell'11gennaio 2008 a pag. 202 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l'entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2008, a pag. 109, con l'indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Nella recente sentenza del 17 dicembre 2008 (inc. 36.2008.134) questo Tribunale ha stabilito che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica tutti i suoi effetti già per i sussidi del 2008 (cfr. consid. 2.4 della citata STCA), ovvero ha ammesso l'applicazione retroattiva (al 1° gennaio 2008) della modifica legislativa (pubblicata nel BU il 15 febbraio 2008).
Detta norma prevede che decade il diritto al sussidio, per le famiglie, se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera i CHF 90'000.-. Per i primi 3 figli è ammessa un'aggiunta di CHF 10'000.- cadauno.
In casu l'importo inserito nella dichiarazione fiscale 2006 supera i CHF 110'000.-. Ne consegue che non può essere concesso l'aiuto sociale domandato dalla ricorrente.
7. Alla luce di quanto precede il ricorso è respinto senza carico di tasse e spese alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti