Raccomandata
Incarto n. 36.2009.167 IR/lb
Lugano 26 aprile 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio 2009 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1955, domiciliato a __________ è assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presso CO 1. Il medesimo assicuratore copre inoltre, tramite la copertura denominata SALARIA, la perdita di guadagno in caso d'infortunio retta dalla LAMal.
1.2. Il 24 gennaio 2008 (doc. 5) RI 1 ha trasmesso ad CO 1 un formulario di notifica d'infortunio, avvenuto il precedente 29 dicembre 2004 a __________, quando l'assicurato, a bordo del suo furgone, "scendendo da __________" ed immessosi "sulla strada principale" è stato urtato da un camper. Le cure del caso sono state prestate dal dott. __________ di __________. La notifica d'infortunio non specifica i danni alla salute riportati ma unicamente il sussistere di una incapacità lavorativa completa. Il dott. __________ (perlomeno su sua carta intestata ma senza firma) ha redatto, il 29 dicembre 2004, una attestazione medica da cui si desume - per quanto leggibile - urto del "ginocchio destro contro il piantone dello sterzo".
1.3. Mediante notifica datata 4 gennaio 2008 RI 1 ha segnalato ad CO 1 ulteriore infortunio che ha cagionato inabilità lavorativa dal 7 novembre 2007 (doc. 8). Nel foglio per l'indennità giornaliera per assicurati individuali (doc. 8) il curante dott. __________ ha indicato un'inabilità completa sino al 4 febbraio 2008 e, successivamente una inabilità al 50%. Nel "Certificato medico per assicurati individuali d'indennità giornaliera" datato 4 febbraio 2008 (doc. 10) il curante ha fornito la sua diagnosi indicando una "contusione ginocchio destro" causata dal colpo - subito il 18 gennaio 2007 - a seguito del distacco di "pannelli di armatura".Il medico ha indicato anche il sussistere di una "Importante artrosi nel compartimento mediale del ginocchio con condriopatia di IV grado, focolai osteonecrotici su ambo i versanti. Osteofitosi e lacerazione del menisco possibilmente su pregressa meniscectomia parziale" consigliando fisioterapia e cura con Ostenil.
1.4. Con scritto 13 febbraio 2008 il curante, sollecitato da precedente lettera 11 febbraio 2008 dell'assicuratore, ha specificato la sua diagnosi. Egli ha indicato la "Diagnosi principale" nell'importante artrosi nel compartimento mediale del ginocchio destro già specificata in precedenza, rilevando che il paziente "accusa tuttora dolore" precisando che "...subì un infortunio in data 18.01.2007 alle 10:00... su un cantiere...(quando) dei pannelli si staccarono e lo colpirono alla faccia posteriore della gamba destra" con conseguente inabilità lavorativa dal 18.01 al 04.02.2007.
Sempre secondo lo scritto 13 febbraio 2008 del dott. __________ il 5 novembre 2007 RI 1 "...cominciò ad accusare nuovamente dolore al ginocchio destro. La RMI dimostrò la presenza di un'importante artrosi del compartimento mediale del ginocchio destro". Il curante ha specificato come sia possibile che l'infortunio del 18 gennaio 2007 abbia "peggiorato la situazione. L'artrosi sussisteva precedentemente".
1.5. A fronte di richiesta dell'assicurato di versamento di indennità per perdita di guadagno, a seguito di infortunio, al 100% dal 7 novembre 2007 sino al 4 febbraio 2008 e da quella data al 50% l'assicuratore ha chiesto al proprio medico interno una valutazione della situazione. Il Dr. __________, il 19 febbraio 2008, ha negato che l'incapacità lavorativa sia da ricondurre all'infortunio (doc. 12) riferendola invece a malattia, di conseguenza CO 1, il 25 febbraio 2008, ha rifiutato le sue prestazioni all'assicurato (doc. 13). RI 1 ha contestato, con scritto 17 marzo 2008, tale valutazione indicando assenza di problemi antecedentemente all'infortunio, con peggioramento graduale in conseguenza allo stesso (doc. 14).
Vista tale presa di posizione CO 1 ha nuovamente interpellato il curante dott. __________ (doc. 16) chiedendogli nuovamente diagnosi (attive e passive), prognosi, ed ancora se "i disturbi lamentati dal 7 novembre 2007 sono riconducibili a questi infortuni...oppure...ad un fattore degenerativo".
Il curante ha risposto il successivo 19 gennaio 2009 specificando come "il 7 novembre 2007 il paziente accusò una riacutizzazione del dolore al ginocchio destro" specificando come il dolore, in realtà, non sia "mai completamente scomparso dopo l'infortunio del 18.1.2007" (doc. 17). Il medico ha quindi indicato che "i dolori lamentati dal 7.11.2007 siano riconducibili solo in parte ai due infortuni precedenti e che l'importante artrosi al ginocchio contribuisce pure a causare i dolori".
1.6. Alla luce degli elementi raccolti e della posizione assunta dall'assicurato CO 1 ha emesso, il 18 marzo 2009, una decisione formale in cui evidenzia come, d'avviso del medico fiduciario, l'incapacità lavorativa sia da ricondurre "esclusivamente a malattia", evento non assicurato. Di conseguenza l'assicuratore ha negato un suo intervento.
RI 1 ha inoltrato tempestiva opposizione il 27 aprile 2009 ed il 2 giugno 2009 ha comunicato ad CO 1 come, dalle radiografie eseguite nel 2005, "il ginocchio era in buone condizioni" essendo poi "nettamente peggiorato" come rilevato dalla risonanza magnetica eseguita "a causa del persistere del dolore 21.12.2007". Il ricorrente ne ha concluso che "il peggioramento è dovuto all'incidente del 29.12.2004" (doc. 22).
RI 1 ha quindi trasmesso, il 19 giugno 2009, le radiografie e la RMI all'assicuratore in uno con manoscritto del curante dott. __________ secondo il quale nel gennaio 2005 non vi erano segni di artrosi.
1.7. A fronte degli elementi prodotti e delle argomentazioni sollevate CO 1 ha interpellato il suo medico fiduciario dott. __________ che ha escluso l'esistenza di "nuovi elementi", confermando la valutazione precedente e rilevando "che il primo infortunio non ha causato lesioni osteoarticolari e che l'inabilità lavorativa era limitata a tre settimane e che il secondo infortunio, verificatosi in un ginocchio che presentava notevoli alterazioni degenerative non ha causato inabilità lavorativa" osservando poi come il qui ricorrente abbia interrotto l'attività lavorativa 10 mesi dopo l'evento del 18 gennaio 2007.
1.8. Il 20 luglio 2009 CO 1 ha emesso una decisione su opposizione (doc. 26) con cui ha fatto propri i rilievi del medico fiduciario ed ha evidenziato l'assenza di un nesso causale tra evento e danno poichè la "pura possibilità" è "insufficiente".
1.9. Il 10 settembre 2009 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione emessa su opposizione dall'assicuratore chiedendo l'erezione di una perizia neutra e postulando l'accoglimento delle sue tesi e, conseguentemente, il riconoscimento delle sue pretese finanziarie (doc. I).
Dal canto suo CO 1, il 5 ottobre 2009 (doc. III), ha postulato la reiezione del gravame ripercorrendo minuziosamente i fatti e rifacendosi alle argomentazioni contenute nella decisione impugnata.
1.10. Il 7 ottobre 2009 (doc. V) il giudice delegato ha decretato l'erezione di una perizia ed ha designato quale esperto il Dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia. Il 9 novembre 2009, a crescita in giudicato del decreto di nomina a perito, al dott. __________ è stata trasmessa l'intera documentazione formante l'incarto e sono stati formulati 6 precisi quesiti (doc. VII).
Lo specialista ha trasmesso il 26 dicembre 2009 al Tribunale cantonale delle assicurazioni il suo dettagliato rapporto (doc. IX) nel corso del quale il dott. __________ ha riassunto gli atti, ha proceduto all'anamnesi completa (familiare, personale, secondo la presentazione dell'assicurato, sistemica e sociale), ha dato conto dell'esame reumatologico completo svolto, ha esaminato la radiologia ed ha eseguito la sua valutazione prima di rispondere ai quesiti.
Le parti hanno potuto esprimersi in merito ed il 14 gennaio 2010 CO 1 ha postulato un complemento di informazioni al perito.
Il 29 gennaio 2010 il giudice delegato ha chiesto al dott. __________ di volere prendere posizione in merito alle richieste di CO 1 (doc. XII) ciò che lo specialista ha fatto con lettera 8 febbraio 2010 sulla quale le parti si sono espresse, CO 1 il 25 febbraio 2010 riconfermandosi nelle proprie conclusioni e RI 1, il 29 marzo 2010, evidenziando il sussistere di un nesso causale adeguato tra gli infortuni e la sua inabilità lavorativa.
in diritto
2.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve esaminare se, a buon diritto, la cassa ha rifiutato di riconoscere in favore del ricorrente indennità per perdita di guadagno siccome l'inabilità lavorativa in causa non sarebbe dovuta ad infortunio.
2.2. Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel maggio 2009 (doc. F).
2.3. In discussione è la copertura che garantisce la perdita di guadagno in caso di infortunio sottoscritta dall’assicurato qui ricorrente.
In merito va ricordato come le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). L’assicuratore, che può essere diverso da quello che copre le cure medico sanitarie (art. 67 cpv. 2 LAMal), stabilisce l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con lo stipulante (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).
L’assicurazione, retta dalla LAMal, è facoltativa ed, accanto alla copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, costituisce il cosiddetto secondo pilastro dell’assicurazione sociale contro le malattie. Lo scopo è la copertura “des durch Krankheit, Unfall oder Mutterschaft debingten Erwerbsausfall. Im Gegensatz zum alten Recht ist sie als reine Erwerbsausfallversicherung konzipiert. Allerdings können die Parteien weitere krankheitsbedingte Schadenpositionen als versicherte Risiken in den Versicherungsvertrag aufnehmen. Mutterschaft darf in den Versicherungsbedingungen nicht von der Deckung ausgenommen werden. Das Unfallrisiko ist Subsidiär inbegriffen, soweit es nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird …Das KVG setzt bei freiwilligen Taggeldversicherung nur die tragenden Eckpfeiler. Alles Übrige kann in Versicherungsbedingungen vereinbart werden“ (G. Eugster: Krankenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, a cura di Ulrich Meyer, edito da Hlebing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra e Monaco, 2007, pag. 773 cifra 1095 e 1096), ciò purché non vengano contraddetti i cogenti principi contenuti nelle norme della LAMal o gli „allgemeinen verfassungs-, verwaltungs- oder sozialversicherungsrechtlichen Prinzipien“ (G. Eugster, ibidem).
Il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a). In caso di sovrindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
2.4. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
E’ considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.5. Giusta l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Come indicato essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A norma dell'art. 72 cpv. 6 LAMal, l'articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
2.6. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.7. Per venire al caso concreto l'art. 2 delle CGA della copertura SALARIA edizione 2005 prevede che l'assicurazione d'indennità giornaliera copra la perdita di guadagno in caso di incapacità al lavoro causata (in casu) da infortunio. Le malattie professionali e le lesioni corporali parificate ai postumi d'infortunio secondo la LAInf valgono quale infortunio. In caso di incapacità al lavoro parziale di almeno il 25% l'indennità è corrisposta in proporzione al grado di incapacità.
Le condizioni d'assicurazione non riprendono la definizione di infortunio. Come evocato al precedente considerando 2.4. la definizione di infortunio va allora ricercata all’art. 4 LPGA che lo definisce come segue:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.".
In virtù della LAMal in vigore sino alla fine del 2002, l'infortunio era definito, come rammenta il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001 al considerando 2a, nel seguente modo:
" Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal)."
Come rammenta Ueli Kieser (ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, n. 7 a 10, pagine 72 e 73) il concetto giuridico di infortunio nel diritto precedentemente in vigore era stato inizialmente definito dalla giurisprudenza che si era basata a sua volta sulla dottrina (in particolare sui testi di Paul Piccard), in seguito:
" (...)
Diese feststehende Umschreibung bewog den Gesetzgeber bei der Ausarbeitung des UVG dazu, auf eine eigene Definition zu verzichten (vgl. BBl 1976 111 165). Immerhin wurde in der Folge auf Verordnungsebene eine Umschreibung des Unfallbegriffs vorgenommen. altArt. 9 Abs. 1 UVV definierte den Unfall in enger Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung unter Heranziehung der Kriterien der Plötzlichkeit, der Unfreiwilligkeit, der Ungewöhnlichkeit und des äusseren Faktors (dazu *MAURER, Unfallversicherungsrecht, 164 f); nicht in die Definition aufgenommen wurde die aus dem Ereignis resultierende Folge der Beeinträchtigung der Gesundheit bzw. des Todes. Die Literatur leitete indessen aus der Formulierung, dass eine Einwirkung auf den Körper zu erfolgen habe, ab, dass der Unfallbegriff nur erfüllt sei, wenn das Unfallereignis eine gesundheitliche Störung zur Folge habe (vgl. *MAURER, Unfallversicherungsrecht, 172 f.).
b) Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine Umschreibung des Unfallbegriffs auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei bezog sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl. BBI 1992 1 141; BGE 122 V 232 f.). altArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechenden Weise; zunächst wurde das Unfallereignis in Entsprechung zu altArt. 9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallversicherungsrechtlichen Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor.
Indessen ergaben sich in der Anwendung von altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede; denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen, weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. *MAESCHI, Kommentar, N 10 zu Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalls enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriffpraxisgemäss nach dem Recht der obligatorischen Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. *MAESCHI, Kommentar, N 9 zu Art. 4 MVG).
c) Damit ist davon auszugehen, dass im bisherigen Sozialversicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.
d) Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung des bisherigen Unfallbegriffs (vgl. dazu BBl 1999 4545; AB 2000 S 176) eine für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt. Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre Massgeblichkeit (vgl. SVR 2005 UV Nr. 2, U 123/04, E. 1.1). (...)"
Dal canto suo il TFA (DTF 122 V 232 consid. 1) ricorda come:
" (…)
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, il existe désormais - et pour la première fois - une définition légale de l'accident, qui figure à l'art. 2 al. 2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de l'art. 9 al. 1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de l'atteinte corporelle, est la suivante: «Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale». Cette dernière phrase constitue quant à elle une version simplifiée du texte adopté par la Commission du Conseil des États à l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales («…qui compromet temporairement ou de manière permanente la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident (au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références). (…)"
La definizione di infortunio voluta con la LAMal è, come indicato nei passaggi ripresi dall’opera di Kieser, sostanzialmente uguale a quella adottata nella LPGA e la giurisprudenza sviluppata mantiene la sua piena valenza (si veda in particolare la sentenza in RAMI 2004 pag. 576).
Come evoca ancora Kieser (op. cit. no. 11 pag. 73) l’art. 4 LPGA:
" (...)
umschreibt zum einen unter Heranziehung von vier Kriterien (Plötzlichkeit, Unfreiwilligkeit, Ungewöhnlichkeit, äusserer Faktor) das Unfallereignis und hält zum anderen fest, dass das so definierte Unfallereignis eine bestimmte Folge (Beeinträchtigung der Gesundheit oder Tod) haben müsse. Mithin unterscheidet der Gesetzgeber zwischen dem Unfallereignis und dem Unfallbegriff. Ein als Unfallereignis zu qualifizierender Sachverhalt stellt insoweit nicht ohne Weiteres einen Unfall im Sinne von Art. 4 ATSG dar; erst wenn eine bestimmte Folge hinzutritt, ist der Unfallbegriff erfüllt. Letzteres stellt eine Kausalitätsfrage dar. (...)"
Cinque sono dunque sostanzialmente gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio (come rammenta il commentario di Ghélew/Ramelet/Ritter: Commentaire de la loi sur l'assurance - accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51): l'involontarietà; la repentinità; un fattore causale esterno; la straordinarietà di tale fattore ed il danno alla salute (fisica o psichica) che ne deriva.
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia, distinzione non sempre facile da effettuare. Sul tema si vedano anche le puntualizzazioni di Aldo Borella in "La giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni sulla nozione di infortunio", Temi scelti di diritto delle Assicurazioni sociali, pubblicato dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn, 2006.
2.8. Presupposto comunque necessario affinché l’assicuratore debba erogare le sue prestazioni in caso di inabilità lavorativa cagionata da infortunio è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento (in concreto gli eventi ossia i due colpi ricevuti al ginocchio destro da parte del ricorrente) e le conseguenze alla salute patite, cioé le patologie al ginocchio riscontrate dai medici, patologie che hanno comportato l’inabilità lavorativa.
La giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale Federale) ha definito e sviluppato il concetto. Nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 402, in particolare alla pagina 406, l’Alta Corte così si esprime:
" Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci."
Stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale è una questione di fatto e non di diritto; su questo tema l’assicuratore ed il giudice si determinano applicando quindi il principio della probabilità preponderante valido nelle assicurazioni sociali. In virtù di tale principio di valutazione probatoria il giudice delle assicurazioni sociali, in caso di ricorso, può considerare un fatto come provato solo se convinto della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ediz., pag. 135). Nel diritto delle assicurazioni sociali il giudice deve rendere il suo giudizio - se la legge non contempla una deroga - secondo la verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità di certi fatti non è sufficiente. Il giudice deve piuttosto far proprio l'esposto dei fatti che giudica più verosimile fra tutte le altre possibilità (RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; RAMI 1993 pag. 159, SZS 1993 pag. 106 consid. 3a, RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 312 consid. 3a, DTF 112 V 32 consid. 1a, DTF 111 V 188 consid. 2b, DTF 109 V 153 consid. 3a; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 320; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Come indicato quindi non è sufficiente l'esistenza di pura possibilità che tra infortunio e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Per l’accertamento il giudice, e prima di lui l’amministrazione, si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.9. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.10. In concreto occorre verificare se il danno al ginocchio evocato nelle considerazioni di fatto, danno alla salute fisica che avrebbe impedito l’esercizio di una attività lavorativa al ricorrente, per la quale egli postula il versamento di indennità, sia riconducibile ad uno od entrambi gli incidenti da questi segnalati all’assicuratore o se, invece, l’impedimento all’esercizio dell’attività lavorativa di muratore sia da ricondurre a malattia (e quindi non coperto dall’assicurazione Salaria) come pretende invece CO 1.
2.11. In concreto è indubbio che RI 1 abbia subito due infortuni, nel 2004 e nel 2007, che hanno coinvolto il ginocchio destro.
Non occorre esaminare in concreto le conseguenze giuridiche relative alla intempestività della notifica di questi eventi. Il primo, avvenuto il 29 dicembre 2004, è stato notificato il successivo 24 gennaio 2008 e, per quanto desumibile dagli atti prodotti, non ha causato inabilità lavorativa mentre il secondo, sopravvenuto il 18 gennaio 2007, sarebbe la causa di un'inabilità lavorativa a partire dal 7 novembre come descritto nelle considerazioni di fatto. Per l'art. 10 delle CA Salaria la persona assicurata deve notificare, in forma scritta, nei 30 giorni dall'inizio dell'incapacità, l'infortunio (art. 10.1). Entro i 3 giorni successivi deve inoltre essere presentato un certificato medico attestante l'incapacità (art. 10.2). Per l'art. 11 CA Salaria le prestazioni assicurative vengono ridotte o rifiutate, nei casi gravi, se la persona viola i propri doveri. In concreto CO 1 non ha fatto riferimento, nella sua decisione su opposizione, alla tardività della notifica per ridurre o rifiutare le sue prestazioni. L'assicuratore ha basato la sua decisione sulla causa dell'inabilità, non infortunistica, che le impedirebbe il versamento di prestazioni.
Come indicato non occorre qui esaminare l’eventuale tardiva notifica degli infortuni e ciò alla luce dell'esito della procedura e siccome l'assicuratore non se ne è prevalso nelle sue motivazioni.
2.12. Per accertare compiutamente i fatti il giudice delegato ha ordinato l'erezione di una perizia al dott. __________ chiedendogli di descrivere lo status attuale del ginocchio destro del ricorrente, di specificare la diagnosi, di indicare se concorda o meno con la diagnosi posta dal curante. Al dott. __________ è stato inoltre domandato di indicare le cause dei due infortuni (2004 e 2007) specificando se il periziando soffra ancora delle sequele dell'infortunio del 29 dicembre 2004 rispettivamente del 18 gennaio 2007. Al perito è stato domandato se l'uno o l'altro (rispettivamente entrambe) gli eventi siano in relazione di causa con lo status attuale del ginocchio e, conseguentemente, con l'inabilità lavorativa e quindi è stato chiesto di determinare se esista un nesso causale naturale fra eventi e danno alla salute. Il perito è stato quindi invitato a specificare se i due eventi (rispettivamente l'uno o l'altro) sono una concausa o la causa unica dei danni inabilitanti al ginocchio destro di RI 1.
Con il suo rapporto del 29 dicembre 2009 il dott. __________, dopo esame dettagliato della documentazione messagli a disposizione, dopo valutazione dei certificati medici prodotti e dopo la sua visita del 24 dicembre 2009, ha riassunto in maniera dettagliata i fatti ed eseguito una seria e minuziosa anamnesi. Per quanto attiene alla diagnosi il professionista ha indicato la presenza di una Pangonartrosi in varo a destra in lesione degenerativa meniscale mediale, oltre ad una gonartrosi mediale in varo a sinistra, coxartrosi bilaterale, periartropatia omeroscapolare anamnestica a destra, poliartrosi alle dita e condrocalcinosi.
All'esame neurologico, per quanto attiene specificatamente le ginocchia, il perito ha risaltato:
" (...)
Ginocchia sotto carico in posizione eretta, con varismo soprattutto a destra, distanza intercondilare massima: 9 cm, articolazioni non tumefatte, non indolenzite all'altezza delle emirime articolari, senza indolenzimenti perirotulei a destra, al legamento patellare rispettivamente alla sua inserzione, stabili, test di McMurray negativo bilateralmente, mobilità passiva misurata a destra 140-5-0°, a sinistra 135-0-0°, con sfregamento femoropatellare soprattutto a destra, mobilizzazione passiva delle ginocchia, indolore. (...)" (doc. IX)
Per l'aspetto radiologico, sempre riferito al ginocchio destro, il perito ha rilevato, all'esame di una radiografia del 18 gennaio 2005, come si riscontrino:
" (...)
Appuntimento dei processi intercondiloidei, restringimento dell'emirima articolare mediale con sclerosi sottocondrale, strutture ossee normo mineralizzate, appuntimento degli apici patellari. Grossolana calcificazione intraarticolare tibiofemorale mediale posteriore. (...)" (doc. IX)
Mentre, al suo esame del 24 dicembre 2009, egli osserva:
" (...)
Asse varo. Strutture ossee rappresentate normo mineralizzate. Grave gonartrosi prevalentemente mediale con rilevante assottigliamento della rima articolare femorotibiale mediale con sclerosi sottocondrale tibiale, osteofiti mediali marginali. Calcificazioni intraarticolari. Netta progressione delle alterazioni degenerative al compartimento mediale al ginocchio destro, rispetto alla lastra del ginocchio destro a/p e laterale precedente descritta. (...)" (doc. IX)
Nelle sue valutazioni il perito, dopo esame della documentazione medica in suo possesso relativa agli eventi che hanno coinvolto il ginocchio destro del ricorrente, evidenzia come:
" (...)
Attualmente l'assicurato lamenta dolori pungenti anteriori infrarotulei al ginocchio destro, soprattutto all'avvio, in aumento deambulando su terreno sconnesso, senza blocchi rispettivamente cedimenti, dolori che aumentano deambulando in discesa, gonalgie assenti stando inginocchiato o accovacciato, talvolta con diramazioni verso la coscia destra; l'assicurato, in normopeso (peso 71,5 kg / statura 177,5 cm), mostra un chiaro varismo alle ginocchia bilaterali, soprattutto a destra, portante, stando in piedi, ad una posizione obliqua del bacino a destra di circa -1 cm, misuriamo una distanza intercondilare tra i due condili femorali mediali di 9 cm, la deambulazione avviene senza zoppia; sia al ginocchio destro sia a quello sinistro, asintomatico, non notiamo tumefazioni, non risultano indolenzimenti all'altezza delle emirime articolari; al ginocchio destro, non appaiono indolenzite le strutture perirotulee incluso il legamento patellare, dalla sua origine alla sua inserzione; le ginocchia risultano stabili, senza segni meniscali, a destra troviamo una mobilità passiva a 140-5-0°, vi è dunque un minimo deficit estensorio, a sinistra l'escursione passiva ammonta a 135-0-0°, la mobilizzazione passiva delle ginocchia è indolore, a destra si presenta uno sfregamento femoropatellare; al ginocchio destro, riconosciamo, alle attuali radiografie a/p e laterali del 24.12.2009, un asse varo con gonartrosi prevalentemente mediale grave con rilevante assottigliamento della rima articolare femorotibiale mediale con sclerosi sottocondrale tibiale ed osteofiti mediali marginali, vi è dunque una netta progressione delle alterazioni degenerative al compartimento mediale al ginocchio destro rispetto alle lastre del ginocchio destro a/p e laterali precedenti. (...)" (doc. IX)
Rilevando inoltre come anche il ginocchio sinistro mostri una gonartrosi femorotibiale mediale con restringimento dell'emirima articolare mediale abbinata a sclerosi sottocondrale tibiale.
Per quanto attiene alla causalità naturale tra gli infortuni subiti e la patologia inabilitante al ginocchio il perito evidenzia come gli eventi del 2004 e del 2007 potrebbero avere contribuito ad accellerare le alterazioni artrosiche al ginocchio destro. Egli osserva comunque che già alle radiografie del 18 gennaio 2005 "risultano agli atti cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro". Per il dott. __________ la presenza di un varismo alle ginocchia contribuisce all'insorgenza di una gonartrosi mediale e ricorda ancora "la presenza di una probabile artropatia microcristallina". Di conseguenza il nesso di causalità tra la patologia al ginocchio destro e gli eventi del 18 gennaio 2007 e del 29 dicembre 2004 viene indicato come solo possibile.
2.13. Come indicato nelle considerazioni di fatto CO 1 ha postulato al dott. __________ una precisazione in merito, specificatamente, al nesso causale tra gli eventi noti e la grave gonartrosi tricompartimentale a destra.
Il perito, nel suo scritto 8 febbraio 2010, specifica che altre malattie (comorbidità) hanno portato allo sviluppo della gonartrosi. Egli ribadisce come semplicemente possibile la concausa, accelerante, di uno dei due infortuni.
2.14. Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza rilevante per la valutazione è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore probatorio non è né la sua origine e neppure la sua denominazione quale “perizia” o “rapporto” (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne le conclusioni. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).
I referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
In relazione poi alle attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha ripetutamente indicato che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti). Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere che egli raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).
2.15. Va ancora evocato come secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante più sopra esplicitata, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. La procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478 consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).
2.16. In concreto come desumibile dalle considerazioni che precedono appare che l’inabilità notificata dal ricorrente ad CO 1 a partire dal 7 novembre 2007 al 100% sino al 4 febbraio 2008 e da quella data al 50% dipende da una malattia, severa, degenerativa ed in corso da anni, come indicato dal dott. __________ incaricato dalla perizia. Lo specialista, fondandosi sulle certificazioni agli atti, sulla RMI e sulle radiografie acquisite nonché sui propri rilievi ed accertamenti, ha ritenuto come solo possibile che i due infortuni di cui il ricorrente è stato vittima il 29 dicembre 2004 ed il 18 gennaio 2007 possano avere accelerato il corso della malattia degenerativa. La patologia grave accertata dallo specialista (doc. IX pag. 11) era già in essere nel gennaio 2005. Come rileva il dott. __________ infatti già nelle radiografie del gennaio 2005 risultano cenni di artrosi mediale preesistenti al ginocchio destro. La presenza di un varismo alle ginocchia osservata non solo nel ginocchio destro ma quivi più significativa contribuisce all’insorgenza di una gonartrosi mediale. Il perito rammenta poi la probabile artropatia microcristallina. Queste motivazioni quindi, con la presenza della bilateralità della patologia ancorché a destra più pronunciata, e la descrizione dello status alla fine del dicembre 2009 del ginocchio del ricorrente, non permettono di ritenere comprovato, con il grado di verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, un nesso causale naturale tra l’infortunio del 29 dicembre 2004 rispettivamente (o cumulativamente) l’infortunio del 18 gennaio 2007, con la grave patologia degenerativa riscontrata al ginocchio destro del ricorrente e causa della sua inabilità lavorativa.
Il referto peritale appare completo, approfondito, dettagliato. Il dire del dott. __________ trova sostrato nella radiologia, nella RMI e nelle sue stesse osservazioni. Le conclusioni peritali sono convincenti e ben motivate e questo Tribunale non ha motivo per scostarsene.
Essendo soltanto possibile un’incidenza accelerante la patologia oggettivata, derivante dagli infortuni del 2004 e 2007, non può essere ammesso un nesso causale naturale tra eventi in discussione e patologia (inabilitante) riscontrata.
Ne discende che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
2.17. Con il suo ricorso RI 1 ha chiesto l’erezione di una perizia “a livello universitario” ed ha preannunciato la trasmissione, già con la sua impugnativa – promessa cui non ha fatto seguito comunque il concreto invio – di un referto medico specialistico.
Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto necessario, per l’accertamento completo dei fatti, procedere all’erezione di una perizia. Per ciò fare si è affidato al dott. __________, specialista FMH in reumatologia e medico perito certificato SIM. Il lavoro svolto dal perito appare, come indicato nelle considerazioni precedenti, completo, preciso, meticoloso, dettagliato e specifico e non dà adito a dubbi trovando riscontro in atti medici (RMI, radiografie) e conforto perlomeno parziale in certificazioni mediche agli atti. Il fatto che il dott. __________ non sia docente universitario nulla toglie alla completezza ed alla valenza del suo rapporto.
Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ritiene di potere emettere il giudizio di sua competenza senza ulteriormente attendere la trasmissione del promesso certificato specialistico da parte del ricorrente. La promessa d’invio di un rapporto medico da parte di uno specialista neppure indicato per nome non è elemento tale, a fronte della documentazione acquisita e della perizia allestita dal dott. __________, da imporre ulteriore attesa o sollecito al ricorrente alla produzione di tale nuovo atto medico. Il ricorrente ha avuto tempo e modo per produrre la promessa certificazione che, dal 10 settembre 2009, non ha fatto giungere al TCA, e ciò neppure dopo l’allestimento della perizia.
Va ricordato come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, come indicato, la perizia doveva permettere di verificare l’esistenza o meno di un nesso causale naturale tra infortuni e patologia riscontrata, circostanza che il referto ha indicato come solo possibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti