Raccomandata
Incarto n. 36.2009.116 IR/sc
Lugano 3 luglio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto l'atto senza data (pervenuto il 5 giugno 2009 al Tribunale cantonale delle assicura-zioni, e consegnato alla posta il giorno precedente) formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 maggio 2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato,
- che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto intestato "richiesta di colloquio";
che con tale atto egli chiede "un colloquio tecnico" con un "incaricato del Tribunale ..." e ciò "... in merito alle vicende succedutemi anzitempo";
che nessun documento è stato allegato alla richiesta;
che l'atto, registrato dal Tribunale quale ricorso per non pregiudicare in nulla i diritti dell'interessato, non risulta firmato;
che, l'8 giugno 2009, il Giudice delegato ha ordinato all'esponente la completazione del gravame segnalando in particolare che, qualora fosse stata l'intenzione di RI 1 di "impugnare una decisione emessa su reclamo o su opposizione", occorreva produrre la decisione impugnata con argomentazioni e precise conclusioni;
che il Giudice delegato ha concesso - a norma dell'art. 4 cpv. 3 LPrTCA - un termine di 15 giorni per provvedere in merito;
che a RI 1, siccome domiciliato all'estero, il decreto di completazione è stato intimato a mezzo invio raccomandato con avviso di ricezione;
che l'atto è pervenuto a RI 1 il 12 giugno 2009 come desumibile dall'attestazione della posta di __________;
che il termine è trascorso infruttuoso;
che il Giudice deve quindi dichiarare l'irricevibilità dell'impugnativa non firmata e senza specifica dell'oggetto contro cui si aggrava. Ciò nonostante nei confronti di RI 1 sia stata pronunciata una decisione su reclamo da parte dell'Ufficio assicurazione malattia il 14 maggio 2009 in materia di obbligo assicurativo LAMal come appurato mediante verifiche presso gli assicuratori sociali e l'amministrazione;
che, nonostante la superficialità dell'agire del ricorrente che neppure si è degnato di contattare il Tribunale cantonale delle assicurazioni, si prescinde dal carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti