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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.07.2009 36.2009.116

3. Juli 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·473 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro imprecisata decisione e richiesta di un "colloquio" con "tecnico" del Tribunale. Ordine di completazione senza seguito. Irricevibilità dell'atto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.116   IR/sc

Lugano 3 luglio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto l'atto senza data (pervenuto il 5 giugno 2009 al Tribunale cantonale delle assicura-zioni, e consegnato alla posta il giorno precedente) formulato da

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 14 maggio 2009 emanata da

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,               

                                     -   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto intestato "richiesta di colloquio";

                                     che con tale atto egli chiede "un colloquio tecnico" con un "incaricato del Tribunale ..." e ciò "... in merito alle vicende succedutemi anzitempo";

                                     che nessun documento è stato allegato alla richiesta;

                                     che l'atto, registrato dal Tribunale quale ricorso per non pregiudicare in nulla i diritti dell'interessato, non risulta firmato;

                                     che, l'8 giugno 2009, il Giudice delegato ha ordinato all'esponente la completazione del gravame segnalando in particolare che, qualora fosse stata l'intenzione di RI 1 di "impugnare una decisione emessa su reclamo o su opposizione", occorreva produrre la decisione impugnata con argomentazioni e precise conclusioni;

                                     che il Giudice delegato ha concesso - a norma dell'art. 4 cpv. 3 LPrTCA - un termine di 15 giorni per provvedere in merito;

                                     che a RI 1, siccome domiciliato all'estero, il decreto di completazione è stato intimato a mezzo invio raccomandato con avviso di ricezione;

                                     che l'atto è pervenuto a RI 1 il 12 giugno 2009 come desumibile dall'attestazione della posta di __________;

                                     che il termine è trascorso infruttuoso;

                                     che il Giudice deve quindi dichiarare l'irricevibilità dell'impugnativa non firmata e senza specifica dell'oggetto contro cui si aggrava. Ciò nonostante nei confronti di RI 1 sia stata pronunciata una decisione su reclamo da parte dell'Ufficio assicurazione malattia il 14 maggio 2009 in materia di obbligo assicurativo LAMal come appurato mediante verifiche presso gli assicuratori sociali e l'amministrazione;

                                     che, nonostante la superficialità dell'agire del ricorrente che neppure si è degnato di contattare il Tribunale cantonale delle assicurazioni, si prescinde dal carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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