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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2008 36.2008.48

24. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,889 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Persona coniugata riceve il sussidio.Si separa legalmente.Senza tassazione come separato,occorre accertare autonomamente i redditi lordi,poi convertirli.Dedurre i contributi alimentari effettivamente versati al figlio o da versare in teoria?Questione aperta.Telefonata a UAM.Testimone non contestato

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.48   TB

Lugano 24 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 28 febbraio 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1977, il 10 agosto 2006 (doc. 1) ha trasmesso all'Ufficio Assicurazione Malattia il formulario per la richiesta della riduzione individuale dei premi per l'anno 2007 a favore suo, della moglie __________ e del figlio __________. Il sussidio è stato concesso a tutta la famiglia per l'intero anno 2007.

Il 26 giugno 2007 (doc. 1) l'UAM ha informato l'assicurato che, saputo che quest'ultimo si era separato legalmente dalla moglie il 9 maggio 2007 (recte: 10 maggio), egli veniva ora considerato come persona sola e non più come nucleo familiare, perciò il suo diritto al sussidio doveva essere riesaminato e ricalcolato sulla base delle sue entrate lorde mensili dal 1° maggio 2007, data l'assenza di una notifica di tassazione come persona separata.

Fondandosi sia sui dati dichiarati nel formulario per l'accertamento del reddito in mancanza della tassazione fiscale applicabile sia sulla documentazione prodotta dall'assicurato, il 13 luglio 2007 (doc. 1) l'Amministrazione gli ha comunicato che il diritto alla riduzione individuale dei premi LAMal concessagli in precedenza per tutto l'anno 2007 veniva annullato per il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2007.

                                  B.   Il 1° settembre 2007 (doc. 8) l'UAM ha emanato una decisione in tal senso, contro la quale il 12 settembre 2007 (doc. 2) l'assicurato ha formulato reclamo, evidenziando che lo stipendio di agosto è inferiore alle sue precedenti entrate e che dal 1° ottobre 2007 sarà disoccupato, senza contare che deve sempre fare fronte all'obbligo di mantenimento del figlio.

                                  C.   Sulla scorta della documentazione trasmessa, a richiesta dell'UAM, dall'assicurato, il 28 febbraio 2008 (doc. A1) l'Amministrazione ha emesso la decisione su reclamo con cui, esposti i calcoli a suffragio della sua conclusione, ha negato il diritto alla riduzione dei premi LAMal, siccome il reddito imponibile annuo era pari a Fr. 24'000.- e quindi superava il limite di Fr. 20'000.-.

                                  D.   Con ricorso del 27 marzo 2008 RI 1 critica l'Ufficio Assicurazione Malattia che ha calcolato il suo diritto basandosi sui redditi lordi incassati nel 2007, anziché sul reddito imponibile come fa l'autorità fiscale. Fondandosi invece sul reddito lordo, l'UAM non ha così tenuto conto delle deduzioni dei contributi sociali, degli alimenti e delle sue spese professionali. Il ricorrente chiede dunque di attendere l'emanazione della notifica di tassazione 2007. Poi, menziona che sua mamma ha contattato telefonicamente un funzionario dell'Amministrazione, il quale le ha detto che avrebbe avuto diritto almeno in parte al sussidio.

Le osservazioni dell'11 aprile 2008 (doc. III) dell'Ufficio Assicurazione Malattia propongono un nuovo calcolo del reddito lordo del ricorrente, giungendo ad un reddito imponibile annuo di Fr. 29'000.e confermando così il rifiuto del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

Il giudice delegato ha invitato l'assicurato a produrre nuova documentazione (doc. V) sulla quale (doc. VI) l'Amministrazione ha potuto pronunciarsi (doc. VIII). Il 20 maggio 2008 (doc. XII) si è tenuta un'udienza per l'audizione di un teste, dipendente dell'Amministrazione cantonale.

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).

Nella fattispecie, dato che le prestazioni richieste riguardano il 2007, è il vecchio regolamento RLCAMal che va posto alla base del presente giudizio.

nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a Fr. 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a Fr. 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a Fr. 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a Fr. 60'000.- (reddito della famiglia).

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'Esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 52 cpv. 2 ed art. 72 RLCAMal):

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 RLCAMal (art. 31 nRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili".

                                   5.   A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94) e si è così espresso:

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature ed evidenziature in grassetto della redattrice).

                                   6.   Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito lordo inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento -, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, in connessione con il caso concreto in cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.

In sede di risposta, esso ha quindi ricalcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo del ricorrente conseguito nel 2007 – più recenti elementi a disposizione e dunque più prossimi all'anno del sussidio - per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concedergli ugualmente la riduzione del premio di cassa malati per il 2007.

Sulla scorta dei certificati di disoccupazione e di salario prodotti dall'assicurato, è emerso che quest'ultimo ha guadagnato nei mesi da maggio a settembre 2007 uno stipendio lordo di Fr. 18'117,10 ed ha incassato Fr. 8'698,80 di indennità di disoccupazione da ottobre a dicembre 2007; a questi importi si è aggiunto l'assegno familiare mensile per complessivi Fr. 1'471,60. L'Amministrazione ha poi posto in deduzione i contributi alimentari (teorici) che l'assicurato deve versare al figlio (Fr. 4'200.-) e gli assegni di famiglia (Fr. 1'471,60). Riportando quindi il reddito lordo risultante (Fr. 28'287,50 – Fr. 5'671,60 = Fr. 22'615,90) su sette mesi (da maggio a dicembre) e convertendo con le apposite tabelle il reddito lordo mensile ottenuto (Fr. 22'615,90 : 7 mesi = Fr. 3'230,85), l'UAM giunge ad un reddito imponibile annuo pari a Fr. 29'000.- e di conseguenza ha confermato il rifiuto del diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

                                   7.   Nel caso concreto, il ricorrente ha presentato l'istanza per la riduzione del premio di cassa malati nell'agosto 2006, quindi precedentemente il decreto del Pretore emesso in via supercautelare il 10 maggio 2007 (doc. 1) dal Giudice civile, il quale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alle cure della madre ed ha decretato che l'assicurato deve versare alla moglie Fr. 600.- mensili - a cui vanno aggiunti gli assegni familiari - a titolo di contributo di mantenimento per il figlio.

Di conseguenza, in primo luogo l'insorgente, separato per sentenza giudiziaria e senza figli conviventi, va considerato persona sola in virtù dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, quindi vale il limite di reddito di Fr. 20'000.-.

In secondo luogo, conformemente al citato art. 67 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardanti lo statuto personale e/o economico dell'interessato.

Vista la summenzionata situazione, torna applicabile l'art. 67 lett. c RLCAMal, essendo intervenuta una separazione giudiziaria e non essendoci una tassazione fiscale applicabile. Infatti, la tassazione che fa stato per i sussidi del 2007 è la IC/IFD 2004, ma a quel momento l'insorgente viveva ancora con la moglie, mentre nel 2007 vi è stata le separazione giudiziaria cosicché i suoi redditi imponibili del 2004 differiscono dalla situazione reale che si presentava nel 2007 come persona separata. Onde accertare la situazione economica dell'assicurato nel 2007, il 16 settembre 2008 (doc. XIV) il Tribunale ha richiamato dall'autorità fiscale competente l'incarto fiscale del ricorrente, ottenendo però dall'Ufficio di tassazione di __________ soltanto la dichiarazione d'imposta compilata dall'assicurato (doc. XVbis), non essendo ancora disponibile la prima notifica di tassazione quale separato.

È quindi corretto che l'Amministrazione abbia proceduto ad accertare i redditi dell'assicurato a mezzo di un modulo ufficiale (art. 69 cpv. 2 RLCAMal). Ora, siccome il ricorrente ha lavorato fino a fine settembre 2007 ed in seguito è entrato in disoccupazione, per il calcolo del suo reddito lordo vanno ritenute le entrate conseguite dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2007 sia come salario sia sottoforma di indennità di disoccupazione.

Le buste paga agli atti (doc. A2) riportano uno stipendio mensile lordo di Fr. 3'300.- per i mesi di maggio, giugno e luglio, mentre di Fr. 2'971.in agosto a causa della deduzione del 20% per malattia e di Fr. 5'246,10.- in settembre grazie alla gratifica, per un totale di Fr. 18'117,10.-. A questo importo vanno aggiunti gli assegni di famiglia (Fr. 183.- x 5 mesi = Fr. 915.-).

Il certificato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (doc. A4) attesta delle indennità giornaliere lorde complessive versate al ricorrente nel 2007 pari a Fr. 8'698,80 e degli assegni per i figli ammontanti a Fr. 556,60.

In totale, quindi, nel periodo da maggio a dicembre 2007 il ricorrente ha guadagnato Fr. 28'287,50 lordi.

Contrariamente a quanto chiede l'insorgente, dunque, i redditi di partenza da ritenere per la determinazione del diritto alla riduzione del premio LAMal sono lordi. Dall'importo risultante si determina poi il reddito "netto", tuttavia non procedendo allo stesso modo in cui si comporta l'autorità fiscale.

                                   8.   Nell'ambito dei sussidi di cassa malati, infatti, per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito (lordo) accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare, negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto.

Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione.

Nella sentenza 19 ottobre 2004 (36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica.

Le recenti STCA del 19 febbraio 2008 (36.2008.14), del 21 agosto 2008 (36.2008.67), del 27 agosto 2008 (36.2008.81) e del 10 settembre 2008 (36.2008.94) confermano ulteriormente la consolidata prassi di questo Tribunale.

L'unica deduzione che può essere fatta validamente valere nella fattispecie concerne quindi il contributo di mantenimento che il ricorrente deve versare mensilmente al figlio.

Nel decreto supercautelare del 10 maggio 2007 (doc. A2), il Pretore di __________ ha stabilito in Fr. 600.-, oltre agli assegni familiari, la somma del contributo alimentare mensile che l'assicurato deve versare alla (ex) moglie a favore di __________. Il 28 giugno 2007 (doc. 5) il Pretore ha modificato in Fr. 540.- l'importo del contributo alimentare, siccome il padre si accollava il pagamento di Fr. 56,20 per il premio di cassa malati del figlio.

Ora, dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente ha versato solo una parte dei contributi alimentari dovuti in suo favore, tanto che con decreto del 20 settembre 2007 il summenzionato Pretore è intervenuto nuovamente, facendo ordine al datore di lavoro dell'assicurato di trattenere direttamente dal salario conseguito da quest'ultimo l'importo mensile di Fr. 540.- oltre all'assegno familiare, e di riversarlo alla moglie a favore del figlio.

Un'altra parte dei contributi dovuti sono stati invece anticipati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

D'avviso del TCA, la situazione concreta è tale che non occorre esaminare se dai redditi lordi conseguiti dall'assicurato debbano essere dedotti soltanto i contributi alimentari effettivamente versati dal ricorrente al figlio, oppure gli alimenti che teoricamente l'assicurato deve riconoscergli.

Infatti, anche deducendo il maggiore dei due importi, ossia la somma che l'insorgente dovrebbe versare ogni mese a favore del figlio minorenne, il reddito ottenuto, commutato secondo le tabelle edite dall'Ufficio assicurazione malattia, non permette comunque all'assicurato di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

In effetti, dal reddito lordo di Fr. 28'287,50 vanno dedotti sia il contributo alimentare (ipotetico) che avrebbe dovuto versare al figlio (Fr. 600.- per maggio 2007 + [Fr. 540.- x 7 mesi da giugno a dicembre 2007]), sia gli assegni di famiglia ricevuti dal datore di lavoro (Fr. 183.- x 5 mesi) e dalla cassa disoccupazione (Fr. 193,95 per ottobre 2007 + Fr. 185,55 per novembre 2007 + Fr. 177,10 per dicembre 2007). Si ottiene così un reddito ammontante a Fr. 22'435,90 (Fr. 28'287,50 - Fr. 4'380.- - Fr. 915.- - Fr. 556,60) che, riportato sugli otto mesi (e non 7 come erroneamente ritenuto dall'UAM) del periodo determinante, dà un reddito lordo mensile medio pari a Fr. 2'804,50.

Procedendo poi alla commutazione di questo reddito lordo mensile mediante le note tabelle di conversione edite dall'Ufficio assicurazione malattia (art. 72 cpv. 1 RLCAMal), si ottiene un reddito imponibile di Fr. 25'000.-. Questo importo supera però il limite di reddito per l’ottenimento del sussidio da parte delle persone sole stabilito in Fr. 20'000.- dal Consiglio di Stato (art. 29 lett. a LCAMal), ciò che non permette quindi al ricorrente di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

Da ultimo occorre evidenziare, come ha ben esposto l'Ufficio assicurazione malattia, che qualora la notifica di tassazione IC 2007 dell'assicurato, in qualità di persona separata, dovesse evidenziare un reddito imponibile inferiore a quello qui ritenuto, egli avrà la facoltà di introdurre in qualsiasi momento al medesimo Ufficio un'istanza di revisione della decisione giusta l'art. 48 lett. a RLCAMal.

                                   9.   Per quanto concerne la questione della telefonata effettuata dalla mamma dell'assicurato ad un funzionario dell'UAM successivamente alla ricezione della decisione negativa del 1° settembre 2007, il TCA ha espressamente indetto un'udienza avvenuta il 20 maggio 2008. Durante la stessa è stato ascoltato in qualità di testimone __________, funzionario dell'UAM che ha riconosciuto di avere avuto nel settembre 2007 un colloquio telefonico con la mamma del ricorrente, consigliandola di interporre reclamo contro la decisione negativa. Il teste ha però affermato di non averle né garantito né promesso che, alla luce della situazione che si presentava, l'Amministrazione avrebbe concesso al figlio il diritto alla riduzione del premio di cassa malati anche nella seconda parte dell'anno come persona separata, siccome l'UAM non rilascia promesse simili (doc. XII).

Nel corso della citata udienza, il ricorrente non ha contestato queste affermazioni e nemmeno ha più ribadito che l'Amministrazione avrebbe detto che "la mia situazione finanziaria così come era esposta, con i documenti da me inviati, sarebbe stato tenuto in considerazione almeno se non per intero, ma anche in parte avrei avuto diritto al sussidio, perché allora non attendere, la notifica tassazione per l'anno 2007?" (doc. I).

In effetti, i documenti prodotti dal ricorrente riguardanti le sue entrate nel periodo maggio-dicembre 2007 sono stati oggetto di un nuovo calcolo del suo diritto al sussidio da parte dell'UAM, ma le cifre ottenute non permettono, come ha potuto verificare questo stesso Tribunale, di accogliere la sua richiesta di concessione del diritto alla riduzione del premio LAMal per i mesi da maggio a dicembre 2007.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti