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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2008 36.2008.14

19. Februar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,278 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Istanza di sussidio per 2008 come coniugato.Poi si separa.UAM accerta quindi autonomamente il suo reddito,poiché ancora non c'è notifica di tassazione 2007 come separato.Per gli indipendenti,il reddito imponibile NON va commutato.Sono possibili le deduzioni degli alimenti versati e interessi passivi

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.14   TB

Lugano 19 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni  

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 27 dicembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Il 9 agosto 2007 (doc. 1) RI 1, 1947, a quel momento coniugato ed esercitante un'attività indipendente, ha postulato la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2008 per sé e la moglie. Il 17 ottobre 2007 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di giustificare la sua situazione economica degli ultimi sei mesi, producendo i conteggi di salari e gli alimenti versati. Dato che il 1° novembre 2007 si è separato legalmente dalla moglie, l'assicurato ha compilato un questionario sull'accertamento del suo reddito in mancanza di una tassazione fiscale applicabile, indicando un reddito netto da attività indipendente di Fr. 36'473.- e di versare alimenti per Fr. 1'050.- al mese.

                                  B.   La domanda di sussidio è stata respinta con decisione del 1° dicembre 2007 (doc. A5) per superamento del limite di reddito, così pure con decisione su reclamo del 27 dicembre 2007 (doc. A1), dove l'UAM ha evidenziato che deducendo gli alimenti versati (Fr. 12'600.-) dal reddito netto dell'anno 2006 (Fr. 36'473.-), si ottiene un reddito determinante arrotondato a Fr. 24'000.-, quindi superiore al limite di Fr. 20'000.- fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2008 per le persone sole.

                                  C.   Con ricorso del 16 gennaio 2008 (doc. I) identico al reclamo, RI 1 evidenzia problemi finanziari nel pagare l'intero premio di cassa malati, perciò necessita dei sussidi.

L'UAM ha dettagliatamente esposto il calcolo autonomo del reddito determinante del ricorrente alla base del rifiuto alla riduzione del premio di cassa malati, indicando la possibilità di chiedere la revisione della decisione di rifiuto non appena egli sarà in possesso della notifica di tassazione del 2007 (doc. III).

L'insorgente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 27 dicembre 2007 (doc. 5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio, Fr. 50'000.è il reddito di riferimento.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                   5.   Nel caso concreto, il ricorrente ha presentato l'istanza per la riduzione del premio di cassa malati precedentemente il decreto del Pretore datato 29 ottobre 2007 con cui il Giudice civile ha pronunciato l'obbligo per  l'assicurato di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di Fr. 1'050.-.

Dal 1° novembre 2007 i coniugi vivono separati.

Di conseguenza, in primo luogo l'insorgente va considerato persona sola, quindi con un limite di reddito di Fr. 20'000.-. In secondo luogo, conformemente al citato art. 31 lett. c RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato, siccome non c'è una tassazione fiscale applicabile. Infatti, la tassazione che fa stato per i sussidi del 2008 è la IC/IFD 2005, ma a quel momento l'insorgente era ancora convivente con la moglie. La prima notifica di tassazione quale separato sarà quella relativa al 2007 non ancora disponibile.

È quindi corretto che l'Amministrazione abbia proceduto ad accertare i redditi dell'assicurato a mezzo di un modulo ufficiale (art. 33 cpv. 2 RLCAMal su rinvio dell'art. 35 RLCAMal). Ora, siccome il ricorrente esercita un'attività lucrativa indipendente, il reddito presumibile (art. 34 RLCAMal) ritenuto dall'amministrazione è stato quello realizzato nel 2006. La dichiarazione d'imposta dei coniugi per il 2006, compilata nel settembre 2007, riporta il reddito netto da attività indipendente di Fr. 36'473.-, dedotto dal questionario per gli indipendenti senza contabilità del 2006 (doc. 1).

Conformemente all'art. 36 cpv. 2 RLCAMal, il reddito imponibile della persona che esercita un'attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi, dei partner registrati e quella per i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.

In specie, la moglie del ricorrente non lavorava né essi avevano figli. Pertanto, il reddito imponibile dell'assicurato corrisponde al suo reddito aziendale (Fr. 36'473.-).

Inoltre, per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito (lordo) accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 (36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica.

Le recenti STCA 36.07.64/72 del 7 agosto 2007, 36.07.69 del 16 agosto 2007, 36.07.38 del 3 settembre 2007, 36.07.76 del 17 settembre 2007 e 36.07.182 del 18 gennaio 2008 confermano ulteriormente la consolidata prassi di questo Tribunale.

Visto quanto precede, il contributo alimentare di Fr. 12'600.- (Fr. 1'050.- x 12 mesi) che il ricorrente versa alla moglie (doc. 1) va dedotto da Fr. 36'473.-, per ottenere un reddito imponibile di Fr. 23'873.- che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 24'000.-.

Questa somma è superiore al limite di Fr. 20'000.fissato dal Consiglio di Stato per l'ottenimento da parte delle persone sole della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007, perciò non v'è spazio per accordare questo diritto al ricorrente. Da notare come nella tassazione 2006 l'UT competente abbia considerato un reddito superiore (CHF 40'000.--) che se ritenuto dall'UAM avrebbe ancor più sfavorito il ricorrente.

Da ultimo, occorre evidenziare, come ha ben esposto l'Ufficio assicurazione malattia, che qualora la notifica di tassazione IC 2007 dell'assicurato, in qualità di persona separata, dovesse evidenziare un reddito aziendale inferiore a quello qui ritenuto, egli avrà la facoltà di introdurre al medesimo Ufficio un'istanza di revisione della decisione giusta l'art. 13 lett. a RLCAMal.

                                   6.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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