Raccomandata
Incarto n. 36.2008.12 ir/td
Lugano 15 gennaio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Visto il ricorso del 12 gennaio 2008 inoltrato a questo Tribunale da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione formale del 25 novembre 2007 emessa dall'assicuratore malattie
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso datato 12 gennaio 2008 contro il rifiuto della Cassa di assumere i costi relativi alla rottura accidentale di un dente;
• che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata che richiama l'art. 49 LPGA, emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;
• che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 (così come postulato anche con telescritto 15 gennaio 2008 di RA 1) affinché proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata dinnanzi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 12 gennaio 2008 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti