Raccomandata
Incarto n. 36.2007.96 ir/td
Lugano 5 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Mediante formulario ottenuto alla Cancelleria Comunale di __________ RI 1, 1967, divorziato, assicurato presso __________ e con reddito imponibile nel 2004 di CHF 28'400.-- a livello cantonale, ha chiesto, il 7 dicembre 2006, la riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2007.
La richiesta è stata respinta come pure il successivo reclamo 23 aprile 2007 con cui l'assicurato ha indicato di convivere con la compagna __________ e di essere padre di 2 figli e di non poter, di conseguenza, essere considerato persona sola.
Con decisione su reclamo l'UAM ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale ed ha ribadito il rifiuto.
B. Mediante ricorso 30 maggio 2007 si aggrava al TCA indicando di convivere con __________, di avere 2 figli __________ ed __________ (3 anni ed 1 anno), riconosciuti, mentre la signora __________ è madre di una figlia, __________ (12 anni), avuta da una precedente relazione.
Il ricorrente ritiene la sua famiglia composta da 5 persone, rileva l'inizio della sua attività economica indipendente che non gli permette di conseguire reddito importante e l'assenza di attività lavorativa della compagna. Egli indica che con la compagna percepisce assegni di prima infanzia ed integrativi, segnala di essere uscito dal primo matrimonio - senza figli - con un divorzio "in maniera chiara e pulita" e di considerarsi "come celibe sotto l'art. 25 cpv. 1 lett. b in relazione alla mia famiglia". Egli evidenzia poi la penalizzazione delle coppie non sposate e la diversità di trattamento con i coniugati in casi come il suo.
C. Dal canto suo, con puntuali e dettagliate osservazioni 10 luglio 2007, l'UAM richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale. Per quanto attiene al concetto di coniugato e di famiglia l'UAM rileva:
" Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, il fatto che ai fini fiscali da un lato e che per la determinazione del diritto agli assegni di prima infanzia e integrativi dall'altro il ricorrente sia stato considerato "coniugato" rispettivamente "famiglia" non permette alla parte convenuta di ritenere lo stesso quale famiglia per la definizione del diritto alla riduzione individuale di premio. In effetti, il concetto di famiglia e di persona sola che devono essere applicati per stabilire il diritto alla riduzione individuale di premio sono quelli stabiliti dalla LCAMal, mentre le normative previste dalla Legge tributaria atte a stabilire se deve essere applicata un'aliquota di imposizione quale "coniugato" o quale "altro contribuente" sono valevoli unicamente nell'ambito fiscale, mentre per gli assegni di prima infanzia e integrativi valgono le disposizioni della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), in particolare l'art. 4, non applicabili nell'ambito dei sussidi dell'assicurazione malattia (in effetti, l'art. 2b Laps stabilisce che l'unità e il reddito di riferimento sono quelli definiti della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMaI) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione).
A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto con decisione 31.08.2006 ha regolarmente provveduto alla concessione del sussidio per l'anno 2007 in favore della convivente del ricorrente e dei tre figli considerando gli stessi quale famiglia giusta l'art. 25 LCAMal." (Doc. VII)
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi in materia e di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
"a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
"a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
4. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal.
5. Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:
i coniugi con o senza figli
i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
Sul FU del 6 luglio 2007 56/2007 è stata pubblicata la Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale alla L.F. del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata che prevede, al capitolo relativo all'adeguamento della LCAMal, il nuovo tenore dell'art. 25 litt. a e litt. c. per cui costituiscono famiglia, in virtù di tale modifica, "i coniugi, partner registrati con o senza figli" e per la litt. c è stato aggiunto "l'ex partner registrato", ciò analogamente a quanto previsto all'art. 26 cpv. 1 litt. b dove è pure stato aggiunto il partner registrato. Il termine di referendum è decorso infruttuoso e le norme sono divenute effettive.
L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
6. In concreto il ricorrente dispone di un reddito imponibile 2004 di CHF 28'400.che, a norma dell'art. 30 LCAMal, va arrotondato al mille franchi superiore, ossia CHF 29'000.-. Questo reddito supera il limite di concessione del sussidio per le persone sole ma è inferiore al limite di reddito per la concessione del sussidio alle famiglie.
L'amministrazione ha concesso il sussidio a __________ ed ai suoi 3 figli, di cui 2 figli del ricorrente.
L’UAM ha considerato famiglia la compagna del ricorrente con i suoi figli oltre alla figlia nata da una precedente relazione di __________, accordando loro il sussidio. Il ricorrente, in quanto persona sola, non è stato riconosciuto avente diritto all’aiuto statale poiché il reddito imponibile conseguito nel 2004 supera il reddito massimo di CHF. 20'000 previsto dal DE citato in precedenza.
RI 1 contesta la conclusione cui è giunto l’UAM e chiede di essere considerato famiglia nella misura in cui provvede al mantenimento della compagna e dei figli. La decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sarebbe discriminatoria. Se l’amministrazione ritenesse il ricorrente quale famiglia poiché convivente con i suoi figli entrambi i genitori beneficerebbero del diritto al sussidio come le normali famiglie e si eviterebbe quella che il ricorrente ritiene una disparità di trattamento.
Il TCA si è occupato di analogo tema con due sentenze l'ultima dell’8 maggio 2006 nella causa H., inc. 36.2006.27 e quella precedente del 27 agosto 1999 nella causa M., inc. 36.1998.151 (giudizi emessi dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione completa) si veda inoltre la sentenza 20 novembre 2002 inc. 36.2002.84 in re A.. Nel giudizio più datato questa Corte aveva ritenuto:
" … in questa valutazione, é del tutto irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.
Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."
ed ancora era stato considerato che nei casi di:
" … convivenza di persone con figli: (l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia n.d.r.) - adito con una richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."
In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto coniugale o di parentela (madre - figlio/a o padre figlia/o) ed occorre una convivenza. Il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. In concreto, come rammentato, la convivente del ricorrente e madre dei suoi figli, nonché i bimbi, sono stati considerati quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal. Nella recente sentenza 8 maggio 2006 citata (inc. 36.2006.27) questo Tribunale aveva considerato:
" Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia, senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).
In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).
Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi (cfr. STCA del 20 novembre 2002 nella causa A., inc. 36.2002.84).
A differenza di quanto sembra ritenere l’insorgente non è possibile scegliere quale dei due genitori va considerato famiglia, altrimenti sarebbe possibile chiedere che il convivente con il reddito maggiore sia trattato come famiglia per poter rientrare nei parametri del sussidio, mentre quello con il reddito minore sia considerato persona sola ottenendo comunque il sussidio.
Di regola, nel caso di due conviventi con figli comuni, la madre e i figli vanno considerati famiglia, mentre il convivente va considerato quale persona sola.
Infatti, di principio, quando i genitori non sono sposati, il CCS prevede che il figlio segue le sorti della madre.
Per l’art. 298 cpv. 1 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre. A norma dell’art. 304 cpv. 1 CCS i genitori rappresentano per legge i figli verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete. Per l’art. 270 cpv. 2 CCS se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome. Infine per l’art. 271 cpv. 2 CC se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre."
Non differentemente dalla causa H. appena riportata nel caso di specie la soluzione scelta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia di ritenere la madre ed i figli quale “famiglia” ed il padre quale “persona sola” nell’ambito del calcolo del diritto ai sussidi è conforme alla regolamentazione cantonale e va tutelata. Sempre nell’ambito della sentenza H. citata il TCA aveva inoltre considerato:
" La circostanza che in ambito fiscale l’interessato, per l’applicazione dell’aliquota, venga considerato quale “coniugati” perché mantiene la figlia, mentre la convivente viene considerata quale “altri contribuenti”, non è decisivo, poiché la LCAMal fa riferimento al diritto tributario unicamente per quanto concerne il calcolo del reddito lordo di riferimento per stabilire il diritto al sussidio, mentre determina autonomamente la cerchia dei beneficiari (cfr. a questo proposito la STCA del 30 novembre 2005, nella causa F., inc. 36.2005.66-67, in cui il TCA ha interpretato la nozione di figlio ai sensi dell’art. 27 LCAMal indipendentemente da quanto riportato sulla tassazione fiscale)."
Nel caso concreto, come rilevato dall’amministrazione, il concetto di “famiglia” e di “persona sola” che devono essere ritenuti per applicare la legge ed ammettere o meno il sussidio sono quelli previsti e stabiliti dalla LCAMal, così come rammentato anche dalla LAPS ai suoi art. 2b e 4. L’interpretazione data dal ricorrente – secondo cui il convivente single va considerato famiglia ai sensi della LCAMal – si scontra contro la recente modifica ed adeguamento della normativa cantonale di applicazione della LAMal alla legge federale 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata. Il legislatore ticinese ha voluto specificatamente inserire nell’art. 25 l’unione registrata quale situazione giuridica costituente famiglia al fine della concessione del sussidio.
Ne discende che, non differentemente che per la causa H. di cui alla sentenza 8 maggio 2006, in concreto il ricorrente deve essere considerato persona sola. Il limite del reddito lordo che dà diritto al sussidio è di CHF 20'000.- ed appare superato in concreto, quindi, rettamente, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta di sussidio. Il ricorso va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese.
7. Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti