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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2007 36.2007.9

11. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,125 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Richiesta di un sussidio per il pagamento dell'assicurazione malattie di base. Obbligo, per l'autorità cantonale ed il giudice delle assicurazioni scoiali, di far capo, di principio, alla tassazione fiscale cresciuta in giudicato. Nozione di abuso di diritto in caso di sostanza data in usufrutto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.9   cs

Lugano 11 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 24 novembre 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, per lui e la sua famiglia, la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante (fr. 107'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (cfr. doc. 5; fr. 32'000 per famiglie, nonché un reddito determinante compreso tra fr. 32'001 e fr. 60'000 in favore dei figli).

                                  C.   Con ricorso del 10 gennaio 2007 l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, chiedendo contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. I).

                                         L’insorgente, al beneficio della pubblica assistenza, rileva che l’accertamento del reddito è stato effettuato autonomamente dall’IAS, in assenza di una tassazione applicabile, in seguito alla cessazione definitiva dell’attività lucrativa. L’assicurato sostiene che l’autorità cantonale ha preso in considerazione anche un immobile sito a __________, di proprietà della moglie dal 1997, che tuttavia è stato dato in usufrutto al padre con atto pubblico del 29 settembre 2004. Rilevato che l’art. 40 cpv. 2 LT prevede che la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario, la sostanza non andrebbe presa in considerazione.

                                         Il ricorrente rammenta inoltre che anche i redditi dell’immobile sono sempre stati percepiti dal suocero e che i sussidi 2005 e 2006 sono stati concessi quando la situazione era identica.

                                         L’interessato afferma infine di aver inoltrato reclamo contro la tassazione 2005, effettuata d’ufficio, e che non tien conto di quanto sopra esposto.

                                  D.   Mediante osservazioni del 1° febbraio 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa. L’autorità cantonale, dopo aver ricordato di aver accertato autonomamente il reddito in applicazione dell’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, poiché non è ancora stata emessa una notifica di tassazione che considera l’avvenuta cessazione dell’attività lucrativa a seguito dell’invalidità intervenuta nel corso del 2005, rammenta di non aver preso in considerazione l’ammontare della prestazione assistenziale pari a fr. 4'057 al mese, ma unicamente la sostanza.

                                         In particolare l’IAS ha affermato che la vendita di sostanza immobiliare, così come la donazione e la concessione di usufrutto a terze persone non permette l’applicazione dell’art. 67 Reg. LCAMal, per cui, a differenza del reddito, la sostanza va determinata sulla base della tassazione 2004, ossia su fr. 1'795’000. L’IAS ha infine confermato di aver concesso il sussidio per il 2005 ed il 2006 prima di venire a conoscenza della tassazione 2004, emessa successivamente, e senza sapere della presenza della sostanza (doc. III).

                                  E.   Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha acquisito la tassazione 2004 del ricorrente, ha interpellato l’Ufficio del sostegno sociale e l’UAM, ed ha concesso alle parti la possibilità di prendere posizione in merito (doc. V e seguenti).

                                  F.   L’insorgente, con scritti del 23 marzo 2007 e dell’8 maggio 2007 ha chiesto la citazione delle parti ad un esperimento di conciliazione (riferendosi all’art. 17 LPAmm) o ad un dibattimento (sulla base dell’art. 11c LPTCA), volto a discutere l’intera vertenza (doc. XXII e XXIV).

                                  G.   Il 31 maggio 2007 l’UT di __________ ha affermato che la tassazione 2005 sarebbe stata esaminata prossimamente, rilevando:

"  Il contenzioso verte unicamente sull’imposizione della sostanza immobiliare situata a __________ di cui è proprietaria la moglie del signor RI 1.

Siccome con atto pubblico datato 29.9.2004 l’interessata ha concesso l’usufrutto dell’intero immobile a suo padre (vedi atto allegato), chiedono lo stralcio dell’imposizione dei suddetti beni.

Quindi, dalla tassazione dell’anno 2005 la scrivente autorità dovrà eliminare il valore di stima ed il reddito del palazzo di __________ poiché sono imponibili al beneficiario del diritto d’usufrutto.

Va evidenziata la questione morale: dopo la concessione del beneficio d’usufrutto la famiglia RI 1 vive con il beneficio delle prestazioni assistenziali.

Ci si chiede se è legalmente possibile rinunciare momentaneamente a ciò che si possiede e, a seguito di ciò beneficiare di aiuti assistenziali e sussidi vari, forniti dallo Stato.” (doc. XXVI)

                                          in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

2.Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   3.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)                                  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   Nel caso in esame l’IAS ha respinto l’istanza tendente all’ottenimento del sussidio 2007, giacché il reddito determinante di fr. 107'000 supera il limite previsto dal decreto esecutivo per concedere il sussidio alle famiglie con figli (fr. 32'000, rispettivamente tra fr. 32'001 e fr. 60’000).

                                         Nel calcolo del reddito determinante l’autorità cantonale, sulla base della tassazione 2004, ha preso in considerazione la sostanza di fr. 1'795'000 nella forma di un quindicesimo per la parte eccedente l’importo di fr. 200'000, per un importo di fr. 107'000.

                                         Per quanto concerne il reddito l’IAS, preso atto della cessazione dell’attività lucrativa del ricorrente in seguito ad invalidità (circostanza non contestata dalle parti), ha applicato l’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, procedendo ad un calcolo autonomo. Poiché l’interessato beneficia delle prestazioni assistenziali, l’UAM ha considerato un reddito nullo.

                                         Di principio l’agire dell’UAM è corretto.

                                         Infatti mentre per il reddito ha potuto far capo all’art. 67 lett. h Reg. LCAMal, per la sostanza ha dovuto prendere in considerazione i dati della tassazione 2004 poiché la LCAMal e il Reg. LCAMal non prevedono, per l’accertamento autonomo del reddito, l’ipotesi della diminuzione della sostanza (cfr. anche STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.77 e STCA del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.40).

                                         La circostanza che nel corso del 2004 è stato costituito un usufrutto a favore del padre, non può essere preso in considerazione, non avendo, l’interessato, interposto reclamo contro la tassazione determinante.

                                         Va qui rammentato che il TCA applica per analogia la giurisprudenza del TFA sviluppata in ambito AVS secondo cui ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione (nell’ambito del calcolo del sussidio: l’IAS) sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

                                         L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (cfr., in ambito AVS, Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                                         In concreto non vi sono motivi per scostarsi da questa consolidata giurisprudenza, applicata per analogia dal TCA anche ai casi di sussidio. Spettava infatti al ricorrente, una volta ricevuta la tassazione, contestarne i contenuti.

                                         Non avendolo fatto, deve ora sopportarne le conseguenze.

                                   5.   Quand'anche si volesse ammettere che l'UT di __________ ha commesso un errore manifesto e si dovesse prescindere dalla sostanza considerata nella tassazione 2004 il divieto dell'abuso di diritto impedirebbe comunque l'erogazione del sussidio richiesto a fronte della consolidata giurisprudenza di questo TCA, analogamente a quanto ritenuto nei casi giudicati con sentenze del 16 maggio 2006 (inc. 36.2006.77) e del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40).

                                         Infatti l'immobile in questione, acquistato dalla moglie del ricorrente nel 1997, è stato successivamente dato in usufrutto al padre della stessa poiché quest'ultimo, a causa di esecuzioni pendenti, non poteva diventarne direttamente proprietario (cfr. doc. XI e U).

                                         In merito al tema dell'abuso di diritto nella sentenza 16 maggio 2006 (inc. 36.2006.77) il TCA aveva espresso le seguenti considerazioni:

"  La ricorrente fa valere l'avvenuta alienazione della sostanza. Nel caso concreto non può essere sottaciuto il fatto che l’alienazione dei fondi mediante donazione al figlio appare giustificata unicamente dall’intento di conseguire un vantaggio nell’ambito delle prestazioni sociali. Non sfugge certamente alla ricorrente e neppure al di lei figlio beneficiario della donazione e qui rappresentante della mamma, che un simile agire appare non solo contrastare il diritto più elementare, ma appare anche urtante nei confronti di persone che, senza la proprietà di sostanza immobiliare per quasi mezzo milione di franchi, con un minimo superamento dei limiti si vedono respingere – pur nel concreto bisogno – la domanda di sussidio. Le difficoltà del Cantone (unitamente alla modifica della Legge Tributaria) hanno imposto una restrizione nell’ambito dei sussidi. Sarebbe scioccante che i soldi versati mediante le imposte da tutti i contribuenti andassero a pagare il sussidio di una persona che regala al figlio quasi mezzo milione di franchi di sostanza."

                                         Con sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.40), questo Tribunale sempre in tema di abuso di diritto si è espresso nei seguenti termini:

"  In altri termini dunque il signor X. postula la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattia e ciò dopo avere alienato senza sostanziale controprestazione immobili per la non indifferente cifra di circa 300'000.-, in buona sostanza egli vuole porre a carico della collettività premi dell’assicurazione di base dopo avere donato le sue proprietà ai figli e rinunciato alla quota di sua spettanza nella successione della moglie. Secondo la signora Y. , figlia del ricorrente, sua rappresentante ed attiva presso £., questi eventi avrebbero infatti inciso nel reddito del signor X. in maniera determinante.

(…) Val qui la pena di rammentare come, in diritto, per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 …

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

La LCAMal ed il relativo Regolamento d'applicazione non fanno  stato invece di una diminuzione della sostanza e tanto meno di una diminuzione volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per il sussidio richiesto. Nel concreto caso occorre fare riferimento alla decisione di tassazione agli atti che non permette la concessione del sussidio Non si può ritenere invece una riduzione della sostanza nell'ambito dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal anche se si vuole ammettere che, con la donazione, X.  ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.

In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Idées et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:

"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."

Va rammentato, ad esempio, come l'alienazione senza contropartita, come quella in discussione, in sede di PC comporta l'obbligo di considerare la sostanza alienata partendo dal suo valore intero e scalandolo di CHF 10'000.annui."

                                         Ancora nella sentenza del 16 maggio 2006 citata questo Tribunale aveva ritenuto:

"  Ora nel concreto caso parlare di un abuso di diritto appare eufemismo. In concreto la signora Y, che pur confrontandosi con una rendita AVS decisamente contenuta e non certo soddisfacente i normali costi della vita, può contare su di una sostanza di tutto rilievo. La donazione senza contropartita adeguata della stessa appare quindi un volersi porre a carico dei contribuenti della Repubblica e Cantone del Ticino in maniera inaccettabile. Palesemente qui il ricorso va respinto con le conseguenze di tasse e spese. Ma occorre ritenere che, anche per il futuro, l’amministrazione considererà l’alienazione senza contropartita della sostanza per, verosimilmente, negare – sulla scorta del divieto di protezione dell’abuso di diritto – eventuali richieste di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia provenienti dalla qui ricorrente.”

                                         Non diversamente dai due casi già giudicati dal TCA, anche in concreto, a fronte di un acquisto di un immobile di grande valore in una zona pregiata di __________, concesso successivamente in usufrutto al padre senza contropartita (il ricorso non lo sostiene) perché questi, a causa delle esecuzioni pendenti, non poteva comperarselo personalmente, si palesa un chiaro abuso di diritto. La concessione del sussidio va pertanto negata anche (e soprattutto) per questo motivo. Anche in questo caso, come per il giudizio citato del 2006, l'UAM verificherà se sia giustificata la concessione del sussidio per i periodi precedenti rispettivamente se futuri sussidi siano giustificati, ciò a fronte del divieto di protezione dell'abuso di diritto, il tema esula comunque dal giudizio che il TCA è chiamato a rendere.

                                   6.   Va ancora evidenziato come questo caso si differenzia da quello giudicato in data odierna dal TCA (inc. 36.2007.37), dove questo Tribunale ha dovuto invece scostarsi dalla tassazione cresciuta in giudicato, poiché l’autorità fiscale, con l’accordo della contribuente, aveva “artatamente” aumentato il valore di un immobile sito all’estero e mai dichiarato in precedenza (imponendolo sulla base di un importo di circa fr. 700'000 allorché l’appartamento in questione aveva un valore di  circa fr.  35'000) per recuperare le imposte arretrate, in applicazione di una procedura avvallata dal TF (STF del 23 settembre 1985, A 68/85 e 1076/85). Più particolarmente nel caso di cui all'inc. 36.2007.37 l'Ufficio tassazione competente aveva indicato la scoperta di sostanza immobiliare (e conseguente reddito) - di entità comunque contenuta - che non era stata esposta nelle tassazioni precedenti. In quella fattispecie l'UT ha indicato di avere proceduto ad un recupero d'imposta come previsto dalle "disposizioni della DDC" con esposizione "una tantum" di un valore di sostanza e uno di reddito che raggruppasse i valori non dichiarati in precedenza.

                                         A questo proposito il TF, nella citata sentenza 23 settembre 1985 (A 68/85 e P 1076/85) pag. 5 e 6 aveva ritenuto:

"  Ci si può domandare se la prassi di quest'autorità, fondata su una circolare interna diretta ai funzionari, sia compatibile con l'art. 129 DIN; essa reputa di poco conto le sottrazioni inferiori a fr. 50'000.- di sostanza e a fr. 4'000.- di reddito negli anni in discussione, e stima che non meritano di essere punite con un prelevamento supplementare e una multa nei corrispondenti periodi fiscali. In questo modo non si rinuncia però alla riscossione dell'imposta sottratta; con l'accordo del contribuente sul verbale di audizione si cumulano i fattori dissimulati alle altre entrate imponibili nel prossimo periodo non ancora definitivo, applicando l'aliquota del reddito così ottenuto. Questa percentuale aumentata implica un onere addizionale che compensa all'incirca la rinuncia a una multa. Sotto l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento prescritta dall'art. 4 Cost. una tale pratica, limitata alle cosiddette bagattelle e giustificata dalla semplificazione amministrativa, non può essere senz'altro riprovata."

                                         La dottrina (Marco Bernasconi, nel suo volume Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano, 1986, parte II: "Le contravvenzioni nell'imposta diretta, Capitolo III: La sottrazione d'imposta, punto 15.1.1.) rammenta "La prassi adottata dall'ACC per le sottrazioni di lieve entità" ed indica:

"  In materia di riduzione della multa tributaria l'Amministrazione cantonale per l'IFD e l'ACC hanno adottato misure particolari, …

Sia per l'imposta cantonale, sia per l'imposta federale, non viene applicata la multa tributaria nel caso in cui:

- il reddito lordo non dichiarato è inferiore a fr. 5.000.di media annua per biennio

- la sostanza lorda non dichiarata è inferiore a fr. 50.000.per biennio

- il reddito e la sostanza, complessivamente sottratti negli anni non prescritti, siano inferiori a fr. 15.000.- per il reddito e a fr. 150.000. ­per la sostanza.

Sugli importi di reddito e di sostanza sottratti viene ovviamente prele­vata l'imposta suppletoria federale, cantonale e comunale.

Per ragioni di praticità questi elementi vengono imposti nel periodo di tassazione ancora aperto. A tal fine è necessario l'accordo scritto del con­tribuente a scanso di eventuali reclami che potrebbero essere proposti quando è ormai sopraggiunta la prescrizione. L'accordo del contribuente è necessario anche perché l'imposizione dei redditi e della sostanza sot­tratti si riferiscono a più periodi e venendo imposti in un solo periodo dan­no luogo ad una maggiorazione delle aliquote applicabili al reddito ed alla sostanza complessivi. Tale maggiorazione delle aliquote e quindi dell'im­posta rappresenta, di fatto, una sorta di lieve multa che giustifica da un profilo legale la procedura adottata. Nel caso in cui il contribuente non desse il proprio accordo in ordine all'imposizione nel periodo di tassazio­ne aperto dei redditi e della sostanza sottratti nei periodi precedenti, l'ACC avvia l'usuale procedura per sottrazione. Questa prassi non è stata censurata né dalla CDT nella sentenza non pubblicata 496-497-498 del 17.12.1984 né dal TF nella sentenza non pubblicata A 68/85 del 23.9.1985."

                                         Ora il caso concreto del ricorrente è ben diverso siccome non trova qui applicazione il provvedimento di recupero d'imposta per accumulo dei fattori come quello di cui all'incarto 36.2007.37.

7.   Va ancora evidenziato che la tassazione 2005 dell’insorgente, come da lui richiesto, non può essere presa in considerazione poiché l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:

"  Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

                                         Infine, la questione relativa ai sussidi 2005 e 2006 non deve essere qui esaminata, non facendo parte della decisione impugnata sarà compito semmai dell'UAM riesaminare quelle decisioni alla luce dei fatti di cui è venuto a conoscenza. Pure la questione inerente l’erogazione di prestazioni dell’assistenza sociale, in assenza di un ricorso al TCA, non può far oggetto della presente decisione, anche qui sarà compito dell'amministrazione pubblica verificare i presupposti di un suo intervento.

                                         Va comunque rilevato che la circostanza che in altri periodi l’UAM ha concesso il sussidio sulla base dei medesimi parametri non permette all’insorgente di far derivare un diritto al sussidio per gli anni non ancora esaminati (cfr. STCA del 24 ottobre 2005, inc. 36.2005.117).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato, va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

                                   8.   L’insorgente chiede di essere convocato per un tentativo di conciliazione o un dibattimento ai sensi dell’art. 11c LPTCA, giusta il quale nei procedimenti di cui all’articolo 1 cpv. 1, il presidente ordina, se ciò è giustificato dalle circostanze, la citazione delle parti per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni del Tribunale (cpv. 1) e nelle vertenze previste dal cpv. 2 dell’art. 1 le parti sono di regola convocate per un dibattimento. Le deliberazioni possono avvenire in loro presenza (cpv. 2).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto il ricorrente è debitamente rappresentato ed il suo legale __________. __________, rispettivamente i responsabili del suo stage, sono pienamente consapevoli di queste disposizioni e non hanno formulato una specifica richiesta di pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. D'altra parte il ricorrente ha potuto esprimersi ampiamente e compiutamente su tutti gli aspetti della procedura ed un'udienza non avrebbe apportato nulla di utile alla causa.

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all’esperimento di conciliazione ed al dibattimento.

                                   9.   L’insorgente chiede infine di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

                                         Secondo l’art. 21 cpv. 2 LPTCA la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

                                         La legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), all'art. 3 prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dunque adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole.

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                                10.   Nell’evenienza concreta, considerato che la causa, sin dall’inizio, era manifestamente priva di esito favorevole le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio non sono adempiute.

                                         Infatti, come visto al consid. 4, concretizzandosi un palese abuso di diritto, l’interessato non aveva alcuna possibilità di essere vincente in causa. Anzi il palese abuso di diritto impone al contrario di porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese derivate dalla procedura.

                                11.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura innanzi al TCA è respinta.

                                   3.   La tassa di giustizia cifrata in CHF 350.- e le spese, fissate in CHF 150.-, vengono poste a carico del ricorrente.                              

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   5.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2007 36.2007.9 — Swissrulings