Raccomandata
Incarto n. 36.2007.85 TB
Lugano 16 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 15 maggio 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Con istanza del 9 gennaio 2007 (doc. I) spedita il giorno successivo RI 1, studentessa nata nel 1987, ha postulato per se stessa la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 (doc. I).
B. Il 30 marzo 2007 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha respinto questa richiesta per tardività dell'inoltro della medesima.
Con decisione su reclamo del 15 maggio 2007 (doc. 4) l'UAM ha nuovamente negato il sussidio all'istante, respingendo il reclamo del 23 aprile 2007 (doc. 2).
C. Il 29 maggio 2007 (doc. I) RI 1 ha impugnato la decisione negativa dell'Amministrazione, ribadendo che non avendo ricevuto il formulario per la richiesta del sussidio per il 2007, credeva che il diritto al sussidio ottenuto nel 2006 perdurasse automaticamente. Inoltre, ha osservato che la sua situazione economica non è cambiata e che da settembre inizierà una nuova scuola a __________ che durerà cinque anni. Ha fatto infine presente che le spese aumenteranno e che il genitore non percepirà più l'assegno familiare.
D. Con osservazioni del 13 giugno 2007 (doc. V) l'UAM ha rilevato la tardività dell'istanza spedita il 10 gennaio 2007 anziché entro il 31 dicembre 2006 e l'assenza di elementi – scusanti - tali da permettere l'applicazione dell'art. 67 RLCAMal e quindi la concessione del sussidio.
La ricorrente ha evidenziato che il suo ritardo è dovuto ad un'insufficiente informazione da parte dell'Amministrazione sui termini d'inoltro, non indicati sul formulario stesso (doc. VII). L'UAM ha replicato che tale motivazione non è sufficiente per scusare il ritardo, date le informazioni sui giornali (doc. IX).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal), modificato in parte (lett. d e m) il 13 marzo 2007 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
5. Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per il 2007 è stata inviata ad inizio 2007 (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, siccome la potenziale beneficiaria è stata tassata in via ordinaria con l'emissione della tassazione IC 2005 - prima tassazione emessa nei suoi confronti (doc. 1).
Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2007 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006, quando l'interessata poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
La ricorrente solleva l'applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia – per quanto qui di pertinenza - all'art. 67 lett. m RLCAMal concernente la modifica della situazione economica della richiedente.
Ora, questa diminuzione del reddito, come affermato dalla ricorrente medesima, è tuttavia subentrata già nel corso del 2006 (doc. 2: reclamo del 23 aprile 2007), quando da settembre l'assicurata ha iniziato a frequentare un anno di scuola a tempo pieno a __________. L'abbandono dell'attività lavorativa esercitata durante tutto il 2005 (doc. 1) a favore della scelta scolastica - con successiva continuazione degli studi a __________ dal settembre 2007 - ha fatto sì che i suoi redditi siano forzatamente diminuiti già nel 2006.
In queste circostanze, quale eccezione al principio di dovere presentare l'istanza di sussidio entro il termine dell'anno precedente (art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal), l'interessata avrebbe dovuto imperativamente postulare entro il 31 dicembre 2006 la riduzione del premio di cassa malati per i sussidi per l'anno 2006, dato che la mutazione dei suoi redditi era avvenuta proprio nel corso dell'anno per il quale chiedeva i sussidi (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).
Trattandosi, invece, dell'istanza di riduzione dei premi per l'anno 2007, l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non può ora venire in aiuto all'insorgente, perché nel 2007 la diminuzione dei suoi redditi rispetto alla tassazione di base applicabile per i sussidi per l'anno 2007 (la notifica 2004, ma nel caso concreto la IC 2005), era già esistente dall'anno precedente; perciò è in quell'anno soltanto che questa modifica poteva essere fatta valere in virtù dell'art. 67 lett. m RLCAMal e dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal.
Formulando quindi unicamente nel 2007 questa eccezione, riferendosi però ad una modifica di reddito intervenuta già nel 2006, la richiesta dell'assicurata si rivela tardiva e pertanto non può essere accolta.
Il TCA ha già avuto modo di analizzare questa tematica, affermando, appunto, che siccome il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante era intervenuto in precedenza e non nell'anno di formulazione della richiesta, non era possibile porre rimedio alla tardività della stessa, facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16; STCA del 9 marzo 2006 nella causa R.M., 36.2006.3; STCA del 12 gennaio 2006 nella causa. A.T., 36.2005.189; STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151). Questa soluzione è stata ancora confermata nelle recenti STCA del 9 febbraio 2007 nella causa V.A. (36.2006.245-246) e del 15 febbraio 2007 nella causa U.D. (36.2006.253).
Da quanto precede discende che, siccome l'assicurata è tassata in via ordinaria giusta l’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, ella avrebbe dovuto formulare la propria richiesta di riduzione dei premi nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, ovvero entro il 31 dicembre 2006. Inoltrando questa richiesta soltanto nel 2007, la stessa, come detto, è di principio tardiva. Comunque, nemmeno la circostanza che nel 2007 la sua situazione di reddito è mutata come dispone l'art. 67 lett. m RLCAMal, a cui rinvia l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, può ancora giustificare questo suo ritardo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.
6. In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
7. La ricorrente ha scusato il suo ritardo osservando di aver creduto che, avendo percepito il sussidio anche negli anni precedenti e non avendo ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per l'inoltro della domanda di riduzione dei premi per l'anno 2007, il suo diritto al sussidio sarebbe automaticamente continuato. Si è quindi rivolta alla cancelleria del suo Comune per l'ottenimento dell'apposito formulario e l'ha poi imbucato il 10 gennaio 2007.
Va rammentato che, di principio, il sussidio dell'assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l'UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L'(abbondante) informazione avviene in forma generale con molteplici pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato ogni anno fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale (e ripresi dagli organi d'informazione), mentre i termini per l'inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge e resi pubblici a mezzo cartaceo, radiofonico e televisivo, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l'UAM e le cancellerie comunali).
La censura secondo cui la ricorrente non era al corrente del termine ultimo di inoltro dell'istanza al 31 dicembre 2006 non influisce dunque sull'esito del presente giudizio.
Occorre ancora ribadire che, di regola, l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 cpv. 2 RLCAMal). Tuttavia, questo provvedimento si verifica, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell'assicurato.
Infatti, con sentenza del 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella STCA del 13 febbraio 2007 nella causa P.S. (36.2006.225), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, questo Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice)
In specie, la convenuta non ha trasmesso automaticamente all'assicurata l'apposito questionario nell'estate 2006, poiché questi invii, come specificato, avvengono sulla base della tassazione determinante. La notifica di tassazione 2004 – determinante per i sussidi per l'anno 2007 – non è mai stata emessa nei confronti della ricorrente, studentessa nata nel 1987 e quindi ancora minorenne nel 2004. Per quanto concerne la prima notifica di tassazione a disposizione, la IC 2005, occorre rilevare che nell'estate 2006 l'UAM non conosceva ancora il reddito determinante dell'istante, poiché questa notifica è stata emessa il 20 settembre 2006. Era quindi impossibile che la ricorrente avesse ricevuto quell'estate, dall'Amministrazione, detto formulario.
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dalla ricorrente, come per altri analoghi casi (da ultimo: citata STCA del 13 febbraio 2007 nella causa P.S., 36.2006.225 e STCA del 15 febbraio 2007 nella causa P.G., 36.2006.228), non possono essere ritenute valide.
A giusta ragione, l'Amministrazione ha quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di sussidio per il 2007, dovuto a negligenza dell'assicurata per non essersi attivata tempestivamente.
Ritenuto inoltre che la sua situazione economica, come visto, è peggiorata già nel 2006, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto provvedere ad inoltrare la propria richiesta di sussidio entro il 31 dicembre 2006. La negligenza con cui ha agito non può essere tutelata (art. 55 cpv. 3 LCAMal). È pertanto a giusta ragione che l'UAM ha considerato tardiva la richiesta di sussidio per il 2007.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
8. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti