Raccomandata
Incarto n. 36.2007.73 IR/td
Lugano 17 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 febbraio 2007 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e la moglie __________ erano affiliati nel 2005 presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un premio per RI 1 di CHF 155,30 e per la moglie di CHF 311,80. Non avendo ricevuto il pagamento dei premi di novembre e dicembre 2005 l’assicuratore ne ha richiamato il versamento con solleciti del 21 gennaio (doc. 4), 27 febbraio (doc. 5) e 28 giugno 2006 (doc. 6) e, vista l’inadempienza degli assicurati, il 19 luglio 2006 ha chiesto l’avvio di una procedura esecutiva facendo spiccare dall’UE __________, il 2 agosto 2006, il PE n. __________ (notificato il 14 novembre 2006) cui RI 1 si è opposto (doc. 7 e 8).
Il credito contempla i premi per CHF 934.20, CHF 30.-- per “le spese per perdita di mora”, CHF 40.-- per le spese di richiamo ed il 5% di interessi a partire dal 1° dicembre 2005.
B. CO 1 ha emanato una decisione formale il 27 novembre 2006 (doc. 9) con cui ha accertato il suo credito rigettando l’opposizione al PE. L'assicurato si è opposto alla decisione (doc. 14) sostenendo di non aver mai ricevuto né la fattura riguardante i presunti premi scoperti né i rispettivi solleciti. Il 28 febbraio 2007 la Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione confermando le proprie pretese.
C. Mediante ricorso del 16 aprile 2007 (doc. I) RI 1 contesta il provvedimento dell’assicuratore ribadendo la mancata notifica delle fatture e dei solleciti, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta di causa del 14 giugno 2007 (doc. VII) l'assicuratore ribadisce le sue conclusioni.
Con scritto del 15 giugno 2007 all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (doc. IX) il Giudice delegato ha proceduto all'accertamento del precedente e dell'attuale domicilio del ricorrente. Le parti hanno potuto esprimersi in merito alle risultanze dell’accertamento.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo (cfr. docc. V-VIbis), è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Le norme applicabili al caso di specie sono note al ricorrente per il suo patrocinio della moglie nella causa sfociata nella sentenza 27 settembre 2005 (36.2005.46). Le norme dell’OAMal sono state recentemente modificate, da ultimo con novità entrate in vigore il 1 agosto 2007, delle novità legislative non viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti che ha dato origine al contenzioso e quindi antecedentemente alle importanti modifiche della LAMal e dell’OAMal che hanno previsto la possibilità di sospendere la copertura assicurativa a norma del nuovo art. 64 a LAMal.
Alle parti è noto che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al caso di specie - prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).
4. Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento di un importo di CHF 934.20 per i premi, oltre alle spese per “perdita di mora” e per le spese di richiamo. L’importo dei premi e l’obbligo di versamento non sono posti in discussione dall’assicurato. Il ricorrente lamenta invece la mancata ricezione dei solleciti e il carico delle spese ad essi connesse. Agli atti sono consegnate le copie della sollecitazione 21 gennaio 2006 indirizzata al ricorrente all’indirizzo di Via __________, __________; il richiamo del 27 febbraio 2006 e quello del successivo 28 giugno 2006, pure recapitati all’indirizzo di Via __________ a __________.
Lo stesso indirizzo, tra l’altro, viene indicato sul PE poi notificato al debitore. La documentazione dell’assicuratore non contempla alcuna comunicazione da parte dell’assicurato secondo cui egli avrebbe cambiato domicilio dal precedente Via __________ al successivo Via __________, sempre a __________. Non solo. L’accertamento svolto presso il Controllo abitanti della Città di __________ ha permesso di ritenere che “Gli interessati erano, in precedenza, dal 15.4.2004 al 13.7.2006, … domiciliati in via __________” (doc. X). L’avv. RI 1 ha indicato come corrette queste indicazioni. Ebbene dalle stesse si deduce che al momento della nascita del contenzioso, dell’invio dei solleciti e della nascita dell’obbligo di versare il premio, il ricorrente era domiciliato all’indirizzo al quale sono state indirizzate le sollecitazioni. Al ricorrente non sfugge l’obbligo di pagare il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria, ed in mancanza di trasmissione delle polizze di versamento o di conteggio del premio stesso, l’assicurato deve farsi parte diligente e, comunque, versare tempestivamente il dovuto. Indubbiamente il premio reclamato da CO 1 è corretto e dovuto dal debitore escusso, sia per l’importo attinente i premi propri che per i premi riferiti alla moglie di cui l’avv. RI 1 è debitore solidale (in questo senso la sentenza nota al ricorrente 27 settembre 2005 inc. 36.2005.46).
5. In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, non applicabile in concreto, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
Nel caso di specie l’art. 5.3 delle Condizioni d’assicurazione Basis della CO 1 prevede che, se in ritardo con il pagamento, la persona assicurata viene avvertita con un sollecito ed in difetto di seguito allo stesso l’assicuratore procede in via esecutiva. L’art. 5.5 prevede che le spese di sollecito ed incasso di premi arretrati sono posti a carico dell’assicurato. In concreto queste premesse giuridiche sembrano date. In concreto però RI 1 contesta di avere ricevuto alcun richiamo e l’amministrazione non è in effetti in grado di dimostrare (ad esempio mediante la consegna agli atti della copia dell’invio raccomandato) la notifica del sollecito. La spesa di CHF 40.-- non può quindi essere ripercossa sul ricorrente. Anche la spesa di CHF 30.-- per una pretesa perdita di mora (e quindi una pretesa perdita per l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione del pagamento da parte del debitore) non può essere ritenuta. L’assicuratore può domandare ed ottenere gli interessi moratori che d’altra parte l’avv. RI 1 non contesta, ma non ha diritto di percepire una “perdita” imprecisata sulla “mora” per la quale le condizioni d’assicurazione non prevedono nulla. I CHF 30.-- non possono essere pretesi dal ricorrente.
6. Le somme di cui sopra non vanno confuse con le spese esecutive vere e proprie che non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).
Alla luce di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto. Di conseguenza RI 1 va condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1 dell’importo di CHF 934,20.--oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005. Per l’importo indicato l’opposizione interposta al PE __________ del 2 agosto 2006 va rigettata in via definitiva.
7. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle motivazioni.
1.1. Di conseguenza RI 1, __________, è condannato al pagamento all’assicuratore malattia CO 1, __________, dell’importo di CHF 934,20 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2005.
1.2. Per l’importo di cui sub. 1.1. l’opposizione interposta al PE __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ datato 2 agosto 2006 e notificato il 14 novembre 2006, è rigettata in via definitiva.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti