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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2007 36.2007.71

6. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,706 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base. Conferma della giurisprudenza secondo la quale nel reddito determinante va calcolata l'intera sostanza anche se derivante da un diritto di usufrutto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.71   cs

Lugano 6 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 12 aprile 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante (fr. 21'000) non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale (fr. 20'000 per persone sole, cfr. doc. 6).

                                  C.   Con scritto del 7 maggio 2007 l’interessata, rappresentata dal curatore amministrativo RA 1, propone tempestivo ricorso (doc. I).

                                         Essa contesta in particolare che al reddito imponibile di fr. 19'600 sia stata aggiunta parte della sostanza di cui ha l’usufrutto.

                                  D.   Mediante osservazioni del 23 maggio 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa. L’autorità cantonale, con riferimento a due sentenze cantonali del 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17) e dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77), afferma che occorre considerare il valore della sostanza imponibile anche se derivante da un diritto di usufrutto (doc. III).

                                  E.   Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha acquisito la tassazione 2004, dandone comunicazione alle parti (doc. V).

                                          in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)                                  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Nel caso in esame l’IAS ha respinto l’istanza tendente all’ottenimento del sussidio 2007, giacché il reddito determinante di fr. 21'000, supera il limite previsto dal decreto esecutivo per concedere il sussidio alle persone sole (fr. 20'000).

                                         Nel calcolo del reddito determinante l’autorità cantonale, sulla base della tassazione 2004, al reddito imponibile di fr. 19'600 ha aggiunto fr. 467, ossia 1/15 di fr. 7'000 ed ha arrotondato il risultato al mille franchi superiore.

                                         Dalla tassazione 2004 risulta infatti una sostanza imponibile di fr. 157'000. Conformemente all’art. 30 lett. b LCAMal l’IAS ha dunque calcolato 1/15 della sostanza imponibile eccedente fr. 150'000.

                                         Il calcolo, fondato sull’art. 30 lett. b LCAMal, è corretto.

                                         L’insorgente sostiene tuttavia che la sostanza non deve esserle imputata poiché deriva da un diritto di usufrutto.

                                         Come ha rilevato l’IAS in sede di risposta, la questione è già stata risolta dal TCA con sentenza del 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17), confermata dalla sentenza dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77).

                                         In entrambe le occasioni questo Tribunale ha confermato che la sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata.

                                         In particolare nella sentenza dell’8 ottobre 2002 il TCA ha affermato:

"  A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 LT) e ciò analogamente all’imposta immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida della quale la giurisprudenza si era così espressa in merito alle norme ed alle critiche formulate contro di esse:

“                                     Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito dell'usufruttuario.

La giurisprudenza di questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).

  (…)

Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del 22 maggio 1989 in re B.B.).

  (…)

La medesima soluzione si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig, op. cit., p. 468 s.).“

(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)

Lo scopo del legislatore appare essere quello di imporre il reale beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato.

Quindi l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza, al valore di stima, donata  da Y, nella partita fiscale della stessa ricorrente.

2.4. Come rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede di risposta di causa (ST 22 aprile 1999 nella causa X. inc. 36.1999.17) il TCA ha ritenuto che:

“                                    la natura della sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”

considerando nel calcolo per la determinazione del sussidio del ricorrente X. anche la sostanza (rilevante) relativa a delle quote di partecipazione detenute in usufrutto dal richiedente il sussidio. Non diversamente occorre fare in questa sede.”

                                        In concreto non vi sono motivi per scostarsi dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale.

                                         L’amministrazione ha rettamente ritenuto il dato fiscale contenuto nella tassazione di riferimento. La sostanza di fr. 157'000, dedotta la franchigia di fr. 150'000 per persone sole e considerata nella misura di 1/15, ha comportato un valore di fr. 467 tale da impedire la concessione del sussidio per il 2007.

                                         L’insorgente accenna inoltre, nella documentazione allegata, alla tassazione 2005.

                                         A questo proposito va rammentato che questa tassazione non può essere presa in considerazione.

      Infatti, l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto:

"  Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

                                         Nel caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2005.

                                         Alla luce di quanto sopra la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                   6.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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