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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.01.2007 36.2007.7

31. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,831 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Ricorso per denegata giustizia.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.7   ir/td

Lugano 31 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                   1.   Con scritto del 24 novembre 2006 RI 1, assicurato contro le malattie presso CO 1, si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando di soffrire di vari disturbi alla salute fra cui il soprappeso e di avere subìto un ricovero ospedaliero alla Clinica __________ di __________ e di essersi visto prescrivere dai medici, nel 2005, massicce dosi di cortisone. A seguito dell’aumento di peso dovuto al cortisone i curanti hanno ulteriormente prescritto, a dicembre 2005, il medicamento Xenical, fatturato dalla Farmacia __________ CHF 717,60. L’importo è stato pagato da CO 1 alla Farmacia ma successivamente l’assicuratore ne ha chiesto il pagamento all’assicurato siccome prestazione non dovuta.

                                         Dopo uno scambio di corrispondenze, il 28 novembre 2006, CO 1 ha emesso una decisione formale relativa al suo diritto a ripercuotere l’importo siccome il ricorrente non adempirebbe i requisiti per vedersi riconoscere il rimborso del medicamento Xenical.

                                   2.   Il signor RI 1 si è opposto alla decisione formale pervenutagli e, nonostante l’assenza dell’emanazione di una decisione su opposizione, CO 1 ha sollecitato il pagamento della prestazione. A fronte di tale palese negligenza della Cassa il ricorrente si è nuovamente rivolto all’amministrazione chiedendo l’emanazione di una decisione su opposizione, ciò con scritto 28 dicembre 2006. Alla luce della necessità di dovere ancora assumere Xenical nel corso del 2006 il signor RI 1 ha indicato nel gravame la necessità di disporre della decisione su opposizione e ciò per poter ricorrere al Tribunale. Egli ha inoltre segnalato di avere cambiato assicuratore sociale ed in collusione della sua impugnativa ha postulato che “la Cassa sia obbligata a emanare al più presto la decisione su opposizione”. Dal canto suo CO 1 ha segnalato come l’opposizione sia stata introdotta sì alla Cassa ma non al “competente” ufficio “management prestazioni” di __________ annunciando comunque l’intenzione di emettere una formale decisione in tempi brevi. Nelle more della procedura l’assicuratore ha emesso la decisione su opposizione datata 29 gennaio 2007 (una copia è stata inviata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per conoscenza) avverso questa decisione su opposizione il signor RI 1 potrà, se lo riterrà, aggravarsi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei 30 giorni dalla ricezione dell’atto.

3.La presente vertenza, che ha unicamente per oggetto la pretesa denegata giustizia invocata dall’assicurato (non potendo il giudice a questo stadio del litigio esaminare il merito della questione), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                   4.   Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

5.Nel caso di specie l’assicurato si è opposto alla decisione del 28 novembre 2006 tramite la quale la Cassa ha negato il riconoscimento della prestazione (pagamento del medicamento Xenical) in virtù dell’assicurazione di base. Una decisione su opposizione in merito alle censure sollevate dall’interessato è stata emessa solo nelle more del presente giudizio. Di conseguenza RI 1 poteva rivolgersi direttamente al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come detto, unicamente mediante ricorso per denegata giustizia (art. 52 e 56 LPGA).

                                   6.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.        Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

7.Nel caso di specie l’assicuratore ha fatto pervenire la decisione su opposizione voluta dall’assicurato. La procedura appare quindi divenuta nella sostanza priva d’oggetto. Il ricorrente potrà ulteriormente aggravarsi a questo Tribunale contro tale provvedimento se lo riterrà, ben facendo attenzione al rispetto del termine per l’inoltro del gravame.

In ogni caso le condizioni per la sussistenza di una denegata od una ritardata giustizia non apparivano comunque date. Se è vero che la fattispecie non appare complessa e che i termini del problema erano noti ad CO 1 è altrettanto vero che al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia l’opposizione era giacente presso l’assicuratore da appena poco più di un mese. Ritenuto il periodo dell’anno, il fatto che l’assicurato fosse chiamato ad un rimborso e non fosse invece creditore dell’importo (ciò che avrebbe potuto creargli maggiore disagio) e ritenuto il normale aggravio di lavoro, un mese o poco più per evadere una tale procedura non appariva un lasso temporale ingiustificato. Ne discende che, se non fosse divenuto privo d’oggetto, il gravame sarebbe stato da respingere nel merito.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli nella siccome divenuto privo d’oggetto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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