Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2007 36.2007.64

7. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,909 Wörter·~25 min·7

Zusammenfassung

Domanda di sussidio. Diminuzione del reddito. Calcolo autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM per la successiva conversione. Deduzioni ammesse.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.64+72   ir/td

Lugano 7 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi 27 aprile e 10 maggio 2007 formulati da

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 30 marzo 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 divorziata, salariata, domiciliata a __________ ed assicurata presso __________ ha postulato, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________, la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007 segnalando una modifica nel suo statuto professionale.

                                         La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con la decisione 30 marzo 2007.

                                  B.   Mediante ricorso 27 aprile 2007 RI 1 si è aggravata in via cautelativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso il provvedimento dell'amministrazione. Risultando insufficiente la motivazione il giudice delegato ha concesso all'assicurata un termine per la completazione. Il 10 maggio 2007 RI 1 ha indicato al Tribunale come il suo reddito disponibile, dedotti gli interessi ipotecari, le spese professionali, quelle di gestione e manutenzione nonché i premi di cassa malati, ammonti a CHF 19'814.30.

                                         Nelle proprie osservazioni l'Ufficio Assicurazione Malattia evidenzia il sussistere degli estremi di cui all'art. 67 litt. m RLCAMal e quindi una diminuzione del reddito che impone nuovo calcolo del reddito determinante da parte dell'amministrazione per la sua successiva commutazione. Dopo avere accertato un reddito mensile di CHF 2'961.60 e commutato lo stesso a mano delle tabelle l'amministrazione ritiene superati i limiti per la concessione del sussidio.

                                         Alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di specifiche prove.

                                         Il giudice delegato ha acquisito la decisione di tassazione 2003 e 2004 della ricorrente nonché l'intero incarto della tassazione 2004 di RI 1.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         Nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si ve­dano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

"  a)   il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)   i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l’importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   4.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riser­vato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di ri­ferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo canto­nale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare auto­nomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona in­teressata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno – appo­sitamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)  delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c)  matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

 e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

 f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

 g)                                  persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

 h)                                  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

 i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

 l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

 m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)                                  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

      "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba de­terminare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. In­fatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite ta­belle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi pas­sivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.

                                   5.   Quindi, come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116 nella causa T.), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 RLCAMal, in particolare ciò av­viene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i para­metri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle, come rammenta l'art. 72 del medesimo regola­mento, allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissa­zione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui ven­gono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accer­tato - come anticipato - questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva negando la possibilità di deduzione al­tra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia dome­stica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha am­messo, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la de­duzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava paral­lelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ri­cerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rim­borso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di tra­sporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricor­rente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il red­dito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 otto­bre 2004 nella causa M. 36.2004.129 questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confer­mato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di tra­sporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulte­riormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza a composizione completa del Tribunale 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005.

                                   6.   In merito all'art. 67 RLCAMal, e delle ulteriori norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno. Tale esplicita effica­cia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua vali­dità ed ammissibilità.

                                         Secondo il principio di non retroattività delle leggi un atto norma­tivo non può esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (cfr. Auer/Malinverni/Hottellier, Droit Constitutionnel Suisse - Vol. I: L'État, 2a ed., Berna 2006, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto pe­nale. Al principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango di Costituzione federale siccome de­dotto dal vecchio art. 4 Cost. In questo senso quindi la non re­troattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Ma­lati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle conside­razioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come:

"  «Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fé­dérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui inter­dit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux ad­ministrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle res­pecte les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)»

                                         La Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Égalité. Les garanties de la Constitution fédé­rale du 18 avril 1999", Berna 2000, n. 111 e segg.), sarà appli­cabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato:

"  … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu de la partie et soumet­tre des faits anciens à des normes nouvelles; la sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi des justiciables serait surprise."

                                         Sempre per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricor­dato come per il Tribunale Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge nuova che si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contra­rio invece va qualificata di retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c. 3). La distinzione at­tiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlos­sen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa.

                                         Più precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif, ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin. CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli amministrati in applica­zione di regole la cui applicazione non poteva essere attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova ado­zione sono maggiormente favorevoli agli amministrati, rispetti­vamente può essere ammessa una retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realiz­zate le seguenti condizioni:

·     la retroattività è espressamente prevista dalla legge;

·     è limitata nel tempo in modo ragionevole;

·     è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico;

·     non dà luogo ad evidenti disparità di trattamento;

·     non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.

                                         In questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.

                                         Dottrina e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà di fare retroa­gire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme so­stanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora es­sere ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono prevalere, in una pesata degli inte­ressi in gioco, su quelli privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello Stato ad au­mentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi fi­nanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).

                                         Per quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati, come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non encore révo­lus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit., pag. 150). An­che in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).

D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere ri­spettose delle condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo stesso periodo. La questione non va co­munque approfondita in questa sede alla luce dell’esito del gra­vame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel caso con­creto non cambia la situazione della ricorrente sia che la norma dell’art. 67 litt. m RLCAMal sia quella precedente la modifica sia quella della sua nuova formulazione.

                                   7.   Per costante prassi di questo Tribunale le decisioni di tassazione cresciute in giudicato vincolano l'amministrazione ed il giudice non può scostarsene se non in caso particolare. Come ram­menta la sentenza 36.2005.104-105 del 19 settembre 2005 per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comuni­cazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

                                         L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'e­sattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la deter­minazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difen­dere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto con­cerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

                                   8.   In concreto per il 2004 RI 1 dispone di una tassazione che vede un reddito imponibile di CHF 60'700.- mentre la sostanza è azzerata dai debiti. Questi valori non permettono la concessione del sussidio.

                                         Con la sua domanda di sussidio RI 1 ha segnalato, dal 1° gennaio 2006, il cambiamento del suo statuto lavorativo "da fisso a supplente" chiedendo, in buona sostanza, l'applicazione dell'art. 67 litt. m RLCAMal.

                                   9.   Val qui la pena di ribadire come, in diritto, per l'accerta­mento autonomo del reddito l'UAM deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibil­mente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. Nell'ottica di tale volontà del le­gislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione im­portante del reddito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal – posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve pro­cedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i pa­rametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del di­ritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla com­mutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile me­diante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

                                         La LCAMal ed il relativo regolamento d'applicazione non fanno stato invece di una diminuzione della sostanza e tantomeno di una diminuzione volontaria della sostanza al fine di porsi a carico della società per il sussidio richiesto.

                                         Ebbene in concreto il reddito lordo annuo riconosciuto dall'amministrazione è stato determinato in CHF 38'891.- sulla base del contratto di lavoro e del certificato di salario prodotti sub. doc. 2.

                                         Questo reddito, senza neppure considerare la maggiorazione derivante dal valore locativo (dalle tassazioni acquisite fissato in CHF 12'000.- annui, v. doc. VI bis relativo alla tassazione IC 2004), dedotti i debiti ipotecari – e quindi anche nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente – non consente di concedere il sussidio. In effetti, anche considerando il debito ipotecario, con un reddito di CHF 2'961.20 (come ritenuto dall'UAM in maniera non contestata dalla ricorrente), il reddito determinante è di CHF 26'000.- e quindi superiore ai limiti.

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto.

                                 10.   Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.64 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2007 36.2007.64 — Swissrulings