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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2007 36.2007.31

28. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,613 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera: esame delle condizioni poste dalla giurisprudenza per ottenere l'esonero. In concreto è stata accertata l'impossibilità di disdire le prestazioni estere già assicurate nel nostro Paese e mantenere le prestazioni non previste dalla LAMal

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.31   cs

Lugano 28 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2007 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su reclamo del 22 gennaio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisione dell’11 ottobre 2006, confermata dalla decisione su reclamo del 22 gennaio 2007, l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha respinto la richiesta di RI 1, cittadina __________ nata nel __________ e coniugata con l’avv. __________, detentrice di un permesso di dimora “B” CE/AELS per svolgere un’attività lucrativa in Svizzera, che chiedeva di essere esonerata dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie.

                                         L’autorità cantonale ha sostanzialmente stabilito che non sono adempiuti i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, giacché l’assicuratore estero (__________) ha dichiarato di poter ridurre le proprie prestazioni adattandole a quanto previsto dall’assicurazione malattia obbligatoria svizzera, nella misura in cui rimborsa solo ciò che la Cassa malati svizzera non paga (doc. A1).

                                  B.   L’interessata, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione rilevando che quanto affermato dall’IAS è stato smentito dall’ulteriore documentazione presentata in sede di reclamo. L’insorgente ritiene pertanto di poter adempiere a tutte le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo.

                                         La ricorrente sostiene in particolare che l’assicuratore ha precisato che una riduzione o una sospensione delle prestazioni già coperte dalla LAMal sarebbe stato possibile solo in caso di temporanea assenza all’estero e non in caso di trasferimento definitivo, come in realtà è avvenuto. Considerato inoltre che l’assicurazione __________ è nettamente migliore di quella svizzera e che la ricorrente non potrebbe concludere un’assicurazione complementare alla medesime condizioni nel nostro Paese, le condizioni dell’esenzione sono adempiute.

                                  C.   Con risposta del 29 marzo 2007 l’IAS propone la reiezione del ricorso rilevando in particolare che non corrisponde al vero che la riduzione delle prestazioni attraverso lo stralcio o la sospensione temporanea di certe prestazioni sia stata smentita (doc. V).

                                  D.   Pendente causa le parti hanno ribadito le loro posizioni, producendo ulteriore documentazione, mentre il TCA ha proceduto ad un accertamento (doc. VI e seguenti).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è quello di stabilire se la ricorrente, cittadina __________ a beneficio di un permesso di dimora “B” CE/AELS per svolgere un’attività lucrativa, può ottenere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù del rapporto assicurativo in __________.

                                   3.   Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

                                   4.   Ritenuta l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va esaminato se la ricorrente é obbligata ad assicurarsi nel nostro Paese.

                                         L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri.

                                         Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'”Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’arrt. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V 310).

                                         In particolare, l’art. 2 cpv. 8 OAMal, invocato dalla ricorrente, prevede che:

"  8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere cor­redata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informa­zioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esen­zione senza un motivo particolare."

                                   5.   Come detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità".

                                         Va innanzitutto esaminato se al caso di specie l’ALC ed il regolamento (CEE) n. 1408/71 sono applicabili.

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2006 e 2007 e concernono la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo per un periodo successivo all’entrata in vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

                                         L’Accordo ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurata è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz’altro dato.

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

                                         Alla fattispecie va pertanto applicato l’ALC ed il regolamento (CEE) 1408/71.

                                   6.   Come visto l'ALC, per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al regolamento (CEE) 1408/71.

                                         Il Titolo II del regolamento (CEE) 1408/71 (art. 13-17bis) contiene le norme relative alla determinazione della legislazione applicabile.

                                         Di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo: cfr. art. 13 del regolamento (CEE) 1408/71).

                                         In concreto, nella misura in cui l’interessata, residente in Svizzera, beneficia di un permesso di dimora temporaneo “B” CE/AELS per svolgere un’attività lucrativa, è tenuta ad affiliarsi contro le malattie nel nostro Paese (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a regolamento (CEE) 1408/71).

                                   7.   Va ora esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno svizzero, in particolare dell'invocato art. 2 cpv. 8 OAMal, poiché in concreto la ricorrente è coperta tramite un'assicurazione privata estera.

                                         Per quanto concerne l'applicazione di questo disposto va rammentato che con sentenza del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, questo Tribunale ha confermato la conformità dell'art. 2 cpv. 8 OAMal alla LAMal e al diritto europeo.

                                         Il TCA, circa l'applicazione di questa norma, ha in particolare affermato:

"  A proposito dell'interpretazione del citato disposto, dalla sentenza dell'Alta Corte emerge innanzitutto che, prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre innanzitutto accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base.

Se vi è una possibilità in tal senso, un esonero è escluso.

Infatti, l'art. 2 cpv. 8 OAMal, che prevede un'eccezione all'obbligo assicurativo, e va dunque interpretato restrittivamente, va inteso nel senso che un esonero assicurativo è possibile se, oltre alle condizioni enumerate nella norma, l'assicurato non può mantenere l'assicurazione estera più estesa per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria Svizzera.

(…)

Solo ove ciò non fosse possibile, andrebbe applicato l'art. 2 cpv. 8 OAMal. Per cui, contrariamente all'opinione dell'IAS, che interpreta estensivamente il disposto dell'ordinanza, le eccezioni sono numericamente ridotte e circoscritte.

Infatti le persone che beneficiano di assicurazioni più estese all'estero, prima di poter invocare l'esonero previsto dall'art. 2 cpv. 8 OAMal, devono comprovare di essere impossibilitate a mantenere unicamente le coperture non assicurabili in Svizzera.

(…)

Anche in questo caso la norma va interpretata restrittivamente. Innanzitutto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria può essere concesso unicamente se all'estero i rischi assicurati sono coperti qualitativamente e quantitativamente meglio che non in Svizzera. Occorre in altre parole effettuare una valutazione complessiva e globale della situazione e, solo se l'assicurazione estera permette una copertura nettamente più estesa rispetto a quella prevista dalla LAMal, l'amministrazione potrà ritenere adempiuta la prima condizione ("l'assoggettamento in Svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi").

Infine, se anche questo requisito sarà adempiuto, l'amministrazione dovrà esaminare l'ultima condizione, ossia stabilire se a causa dell'età e/o dello stato di salute dell'interessato non è possibile stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a quella estera o è possibile solo a condizioni estremamente difficili.

Solo se tutte le sopra citate condizioni sono adempiute l'assicurato può beneficiare dell'esonero.

La possibilità di ottenere l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria appare di conseguenza assai limitata."

                                         Il TFA, con sentenza del 29 marzo 2006, pubblicata in DTF 132 V 310, ha stabilito che in quanto non prevedono alcuna possibilità di esenzione per le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, domiciliate in Svizzera, soggette al diritto svizzero secondo il Titolo II del regolamento n. 1408/71, al beneficio di un'assicurazione privata facoltativa in uno Stato le cui disposizioni di legge non sono loro più applicabili secondo il regolamento n. 1408/71, e per le quali il motivo per cui non possono più, se non a condizioni proibitive, assicurarsi a titolo complementare in Svizzera nella stessa misura come in precedenza non è dovuto alla loro età e/o allo stato di salute, gli art. 2 cpv. 2 e 8 OAMal non sono contrari né alla legge, né alla Costituzione, né all'ALC (consid. 8 e 9; cfr anche STFA del 25 agosto 2006 nella causa B, K 138/05).

                                         L’Alta Corte, a proposito dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, ha precisato:

"  8.5.6  Der neue Art. 2 Abs. 8 KVV kommt nicht allen Personen zugute, für die eine Unterstellung unter die schweizerische Versicherung eine klare Verschlechterung des bisherigen Versicherungsschutzes oder der bisherigen Kostendeckung zur Folge hätte und die sich nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern könnten, sondern nur jenen, bei denen Letzteres auf ihr Alter und/oder ihren Gesundheitszustand zurückzuführen ist. Die Norm schützt somit nicht allgemein Personen, für die der Wechsel zum schweizerischen System zwar einen teureren und/oder weniger guten Versicherungsschutz bedeutet, die sich aber immerhin wenn auch möglicherweise nicht im bisherigen Umfang, aber doch insoweit im bisherigen Umfang, als diesen Umfang garantierende Versicherungen in der Schweiz überhaupt angeboten werden - über das gesetzliche Minimum (obligatorische Krankenpflegeversicherung) hinaus zusatzversichern können (privatrechtliche Versicherung nach dem Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, VVG [vgl. Art. 12 Abs. 2 und 3 KVG]; z.B. eine Ferienund Reiseversicherung im Hinblick auf Geschäftsreisen, die auch den Schutz ergänzen könnte, der bei Auslandaufenthalten schon aufgrund der in Art. 22 in Verbindung mit Art. 22b der Verordnung Nr. 1408/71 vorgesehenen Sachleistungsaushilfe besteht). Sie kann nur von denjenigen Personen mit Erfolg angerufen werden, die sich - im Rahmen des in der Schweiz nutzbaren Versicherungsangebots - nur deshalb nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen im bisherigen Umfang zusatzversichern können, weil sie wegen ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes entsprechende Zusatzversicherungen entweder überhaupt nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen abschliessen können. Art. 2 Abs. 8 KVV soll mit anderen Worten nicht den Nachteil verhindern, den eine Person dadurch erleidet, dass das schweizerische System den Versicherungsschutz, den sie bisher unter dem ausländischen System genoss, überhaupt nicht oder nicht zu gleich günstigen Bedingungen vorsieht. Er soll vielmehr den Nachteil vermeiden, der daraus resultiert, dass eine Person bis zum Erreichen ihres bisherigen ausländischen Versicherungsniveaus von in der Schweiz tatsächlich vorhandenen Angeboten wegen ihres Alters und/oder Gesundheitszustandes nicht oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen Gebrauch machen kann.

Für diese unterschiedliche Behandlung von Personen, bei denen solche Gründe des Alters und/oder Gesundheitszustandes vorliegen, auf der einen und von Personen, bei denen solche Gründe fehlen, auf der andern Seite gibt es einen vernünftigen Grund. Dieser liegt im Zweck des Obligatoriums, der nicht nur darin besteht, zu verhindern, dass infolge Fehlens einer Versicherung unter Umständen bei Risikoeintritt das Gemeinwesen für höhere oder alle Kosten aufkommen muss, sondern auch darin, die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken zu gewährleisten (Erw. 8.3 hievor; Verwerfung des Arguments, dass nicht die Solidarität, sondern das Bestehen eines gleichwertigen Versicherungsschutzes ausschlaggebend sei, im nicht veröffentlichten Urteil T. vom 29. Juni 2000, K 155/98). Diese Funktion des Obligatoriums würde nämlich vereitelt, wenn sich so genannte gute Risiken generell durch Abschluss einer vorteilhafteren privaten Versicherung von der durch das Obligatorium bezweckten Solidargemeinschaft befreien könnten, was die Kosten für die in dieser Gemeinschaft verbleibenden Personen in die Höhe triebe. In Anbetracht dieser Überlegungen kann auch nicht gesagt werden, Art. 2 Abs. 8 KVV lasse sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen oder sei sinn- und zwecklos. Diese Bestimmung ist somit ebenso wenig verfassungswidrig wie die vorangehenden Absätze des Art. 2 KVV.“

                                   8.   Accertato che in concreto, a causa del trasferimento del domicilio dell’assicurata in Svizzera la sospensione del contratto assicurativo non è possibile (cfr. allegato al doc. 6), il TCA ha interpellato l’interessata, rammentandole che in un’altra causa che aveva occupato questo Tribunale in passato un assicuratore __________ aveva informato i propri assicurati, e per essi l’UAM e questo Tribunale, che sarebbe stato possibile trasformare l’assicurazione __________ in assicurazione complementare a quella svizzera con, tra l’altro, un grande beneficio economico (doc. XVIII). Questo Tribunale ha domandato se, nel caso di specie, sarebbe possibile adottare questa soluzione.

                                         Con risposta del 7 novembre 2007 la ricorrente ha affermato che non è possibile la trasformazione della polizza di assicurazione malattia in un’assicurazione complementare privata a complemento dell’assicurazione obbligatoria di cassa malattia svizzera. Inoltre, non esiste, ai sensi dell’art. __________, nessun diritto di trasformazione del rapporto assicurativo in essere in una tariffa complementare all’assicurazione vigente (doc. XXI).

                                         L’interessata ha prodotto a questo proposito uno scritto dell’assicuratore che ha affermato:

"  Die __________ zur privaten Krankheitskostenvollverischerung nach den Tarifen N2 und ZE 90 bei Frau RI 1, __________, dass

a) in Ermangelung eines entsprechenden Tarifangebotes eine Umstellung auf private Zusatztarife zur Ergänzung zur obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz nicht möglich ist und

b) ein Umstufungsanspruch nach __________ auf private Zusatztarife zur __________ gesetzlichen Krankenversicherung nicht gegeben ist.

Erläuterung zu a):

Zusatztarife zur obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz sind bei der __________ nicht vorhanden und – soweit absehbar – nicht geplant. Eine Beitragskalkulation für derartige Zusatztarife würde aufsichtrechtlich am nicht zu erwartenden Zugang im Neugeschäft scheitern. Ein Neugeschäft wäre schon nicht gegeben, weil die __________ nicht über aufsichtsrechtliche Genehmigung zur Niederlassung in der Schweiz oder auch nur zum Dienstleistungsverkehr mit der Schweiz verfügt und dies – soweit absehbar – auch nicht geplant ist. __________).

Erläuterung zu b):

Ein gesetzlicher Umstufungsanspruch auf Zusatztarife zur __________ gesetzlichen Krankenversicherung nach __________ besteht nur innerhalb gleicher Tarifarten. Nach __________ besteht zwischen der privaten Krankheitskostenvollversicherung und der privaten Zusatzversicherung zur __________ gesetzlichen Krankenversicherung kein gleichartiger Versicherungsschutz.

Zudem könnte sich ein Umstufungsanspruch nach __________ nur auf Tarife mit gegebener Versicherungsfähigkeit (= Versicherung in einer __________ gesetzlichen Krankenkasse) beziehen.“ (doc. C).

                                         E’ vero che inizialmente, il 10 agosto 2006, l’assicuratore estero, compilando il formulario per la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo, sembrava ammettere che il contratto avrebbe consentito di ridurre le prestazioni coperte dall’assicurazione malattie obbligatoria attraverso lo stralcio oppure la sospensione temporanea di certe prestazioni (cfr. doc. 4; modulo TI 12). Tuttavia lo stesso assicuratore ha poi smentito questa affermazione (peraltro già interpretata in maniera corretta dall’insorgente, cfr. doc. 4, lettera del 25 agosto 2006, laddove parla di doppia assicurazione), precisando che la Cassa estera può negare la sua prestazione allorquando una prestazione assicurativa simile è effettuata dalla cassa malattia svizzera. In altre parole ha affermato che non vi può essere una sovrassicurazione.

                                         Contrariamente a quanto sembra ritenere l’UAM, tuttavia, ciò non è sufficiente a garantire l’adempimento della prima condizione posta dalla giurisprudenza di questo Tribunale.

                                         Certo, il TCA nella citata sentenza del 4 febbraio 2004 (36.2003.14) ha affermato che prima di accordare un eventuale esonero dall'assicurazione obbligatoria e dunque prima di esaminare se i presupposti dell'art. 2 cpv. 8 OAMal sono dati (netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi, impossibilità di stipulare un'assicurazione complementare equiparabile a causa dello stato di salute e/o età oppure possibilità ma solo a condizioni difficilmente sostenibili), occorre accertare se l'assicurato può mantenere le coperture assicurative estere non assicurabili in Svizzera e, nel contempo, assicurarsi nel nostro Paese per le cure di base e che, se vi è una possibilità in tal senso, un esonero, di principio, è escluso.

                                         Tuttavia il TCA ha precisato che ciò vale nella misura in cui l’interessato può mantenere l’assicurazione estera più estesa per le prestazioni non coperte dall’assicurazione obbligatoria svizzera, ossia, come evidenziato dal Tribunale nella medesima sentenza, se l’assicurato può disdire (o sospendere) tutte quelle prestazioni che sono già coperte in Svizzera e mantenere quelle per le quali nel nostro Paese non esiste una copertura: questo Tribunale ha fatto l’esempio di una possibile copertura delle spese per camera privata all’estero che può essere mantenuta, mentre viene disdetta la parte delle prestazioni già coperte in Svizzera.

                                         In concreto l’assicuratore estero ha smentito in maniera chiara questa possibilità, affermando unicamente che, in caso di prestazioni già coperte dall’assicuratore svizzero, avrebbe dovuto procedere al calcolo della sovrassicurazione e ridurre le prestazioni di conseguenza.

                                         Ciò significa tuttavia che l’assicurazione estera va mantenuta nella sua totalità.

                                         Alla luce di quanto sopra indicato, contrariamente a quanto ritiene l’UAM, la prima condizione posta dalla giurisprudenza di questo Tribunale per ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo è adempiuta.

                                         Per quanto concerne le altre due condizioni è necessario rinviare l’incarto all’autorità cantonale affinché esamini se sono adempiute.

                                         In particolare l’UAM dovrà stabilire se aderendo all’assicurazione svizzera vi è un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e se a causa della stato di salute e/o età vi è l’impossibilità di stipulare un’assicurazione complementare equiparabile oppure se è possibile ma solo a condizioni estremamente difficili. A questo proposito va evidenziato che l’interessata fa valere la presenza di problemi renali, di una discopatia alla colonna cervicale e di altre malattie che “per discrezione si tacciono” (doc. I). Se vorrà ottenere l’esenzione l’interessata dovrà produrre i certificati medici all’UAM a comprova della presenza di tali malattie. Da parte sua l’autorità cantonale dovrà tener conto delle difficoltà sempre maggiori nel concludere assicurazioni complementari in presenza di malattie pregresse e far prova, nell’esame di questo, come degli altri presupposti, di una maggior flessibilità. Appare infatti che nel caso di specie l’autorità cantonale sia stata assai rigida nell’interpretazione, già di per sé restrittiva, dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

                                         In queste condizioni, il ricorso va parzialmente accolto e l’incarto rinviato all’UAM per nuovi accertamenti.

                                         Visto l’esito del ricorso, alla ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, vanno assegnate ripetibili ridotte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAM per ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’IAS verserà fr. 1'000 alla ricorrente (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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