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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.06.2007 36.2007.28

1. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,598 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Pagamento dei premi per giovane studente in formazione che dipende economicamente dalla madre. Responsabilità personale non esclusa dall'obbligo materno di provvedere al figlio.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.28   CI/td

Lugano 1 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2007 emanata da

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1986, studente liceale domiciliato presso la madre __________, è stato affiliato dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 2005 presso la cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per tutto il 2005 RI 1 non ha pagato i premi mensili, ciascuno dei quali ammontava a CHF 343.80 (doc. A1/3). Dopo vari richiami (17 febbraio, 19 maggio, 18 agosto, 16 novembre 2005) e diffide (11 marzo, 24 giugno, 28 settembre, 23 dicembre 2005), il 16 ottobre 2006 l'assicuratore ha inviato una richiesta di procedura esecutiva presso l'Ufficio Esecuzioni di __________ nei confronti del signor RI 1 per un importo complessivo di CHF 4'288.60, composto di CHF 4'113.60 per premi LAMal in­soluti e CHF 175.-- per spese amministrative; la richiesta è sfo­ciata nel precetto esecutivo (PE) no. __________, notificato a RI 1 il 27 ottobre 2006 e a cui l'escusso ha fatto opposi­zione il giorno stesso.

                                  B.   Con decisione del 15 novembre 2006 CO 1 ha rigettato l'opposi­zione al PE. Il 13 dicembre 2006 RI 1 è tempestiva­mente insorto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) facendo valere che, essendo studente di quarta liceo, gli è im­possibile pagare la somma richiesta e va considerato figlio a ca­rico della madre __________ (doc. I).

                                  C.   Con risposta di causa del 20 aprile 2007 CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, ricordando l'obbligo per tutte le persone domiciliate in Svizzera, dunque anche il ricorrente, ad essere as­sicurate per le cure medico-sanitarie. Inoltre né la richiesta di sussidio per il 2005 né il presunto ob­bligo di mantenimento da parte della madre sarebbero di utilità al ricor­rente.

                                  D.   RI 1 ha avuto modo di esprimersi in merito alla rispo­sta di CO 1 e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Il giudice delegato ha acquisito gli elementi cui sarà cenno in corso di motivazione.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile sic­come sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chia­ramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se ed in quale misura il ricorrente è effettivamente debitore nei confronti di CO 1 del pagamento dei suoi premi LAMal per il 2005.

                                         Le norme che reggono la materia in discussione, ossia relative alla fissazione dei premi, alla franchigia ed alla partecipazione degli assicurati hanno subito, nel recente passato, anche importanti modifiche. Va qui rammentato come, da un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Il riferimento è quindi fatto alle norme vigenti nel corso del 2005 al momento in cui si sono realizzati i fatti oggetto del provvedimento impugnato dall’assicurato.

                                         Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda ec­cezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (mino­renni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

                                         Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

                                         Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in fun­zione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana pre­scrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi as­sicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbli­gatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'art. 64 cpv. 2 lett. a LAMal ammonta a CHF 300.-- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal ammonta a CHF 700.-- per gli assicurati adulti e a CHF 350.-- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordina­ria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono eserci­tare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono sce­gliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali am­montano a CHF 500.--, 1000.--, 1500.--, 2000.-- e 2500.-- per gli adulti e i giovani adulti, a CHF 100.--, 200.--, 300.--, 400.--, 500.- e 600.-per gli as­sicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicura­tore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere va­lide in tutto il Cantone.

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

                                   4.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposi­zione, chiede il pagamento di un importo complessivo di CHF 4'288.60, composto di CHF 4'113.60 per premi LAMal insoluti e CHF 175.-- per spese amministrative (doc. VIII/3). Il calcolo della Cassa, del resto non contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi per quanto attiene il premio mensile di CHF 343.80 (doc. VIII/2). Ciò comporta un debito di CHF 4'113.60 per il 2005. La modalità procedurale operata dalla Cassa appare inoltre corretta (diffide e procedura esecutiva)

                                   5.   Il ricorrente contesta che CO 1 pretenda da lui personalmente il pagamento dei premi, essendo sua madre ancora sottoposta all'obbligo di mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 del Codice Civile Svizzero (CCS).

                                         L'obbligo di pagamento del premio sottostà al diritto amministrativo (cfr. DTF 125 V 273 consid. 6c). Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che debitore del premio è la persona assicurata (STCA n. 36.2004.88 e 100 in re D. del 12 novembre 2004; Eugster, Krankenversicherung, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit, 2a edizione, Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 744 n. 1020). I genitori stipulano l'assicurazione per i loro figli quali rappresentanti legali (art. 304 CCS) e costituiscono così un dovere indipendente del fanciullo al pagamento del premio. I genitori devono ai figli minorenni il pagamento del premio in quanto mantenimento familiare (art. 276 cpv. 1 e art. 277 cpv. 1 CCS); con ciò non viene però stabilito chi è debitore del premio nei confronti della cassa malati. L'assicurazione malattia obbligatoria non contempla il concetto esistente nella LCA secondo cui lo stipulante e l'assicurato possono essere persone diverse (assicurazione a terzi). La LAMal si basa sul sistema dell'assicurazione individuale (Eugster, op. cit., p. 745 n. 1021 e nota n. 1602; RAMI 2000 KV 129 232).

                                         Nel caso di fattispecie la Cassa ha dunque correttamente preteso il pagamento dei premi LAMal per il 2005 direttamente dal ricorrente, ed a ragione ha richiesto l'emanazione di un PE a suo carico. In tal senso il ricorso va pertanto respinto.

                                   6.   In merito alla responsabilità solidale dei genitori per il pagamento dei premi dei figli, il Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: TF) limita tale responsabilità al raggiungimento della maggiore età, affermando, con sentenza K 132/01 del 18 febbraio 2002 nella causa S. e T., quanto segue:

"  (…)

Gleiches gilt sodann im Hinblick auf die Prämienzahlungspflicht der unmündigen - Kinder, die im Rahmen der Unterhaltspflicht nach Art. 276 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 277 Abs. 1 ZGB von den Eltern wahrzunehmen ist. Die das obligatorische Krankenpflegeversiche-rungsverhältnis betreffenden Kinderprämien gehören ebenfalls zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 ZGB, für welche die in gerichtlich ungetrennter Ehe lebenden Eltern solidarisch haften (RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/bb; Eugster, a.a.O., S. 182 Rz 337). Eine Unterhaltspflicht im Sinne der Prämien-zahlungs- sowie Kostenbeteiligungspflicht für im Zeitpunkt der Beitragserhebung bereits mündige Kinder besteht demgegenüber nicht.

Den Akten zu entnehmen ist vorliegend einzig das Alter der Söhne O.________ (geb. 1984) und J.________ (geb. 1975), während-dem die Geburtsdaten von P.________ und A.________ nicht ersichtlich sind. Bereits aus diesen Angaben erhellt indes, dass die Beschwerdeführer, namentlich der dahingehend betriebene Be-schwerdeführer 1, für die ausstehenden Prämien und Kostenbetei-ligungen des im Zeitpunkt der relevanten Beitragserhebung bereits volljährigen Sohnes J.________ nicht haften. Im Hinblick auf den Sohn P.________, welcher gemäss Schreiben der Visana an die Beschwerdeführerin 2 (S.________) vom 15. Januar 1997 aus dem Familienhaushalt ausgezogen war und somit vermutungsweise ebenfalls das Mündigkeitsalter erreicht hat, sowie die Tochter A.________ lässt sich auf Grund der vorhandenen Unterlagen hingegen keine abschliessende Beurteilung der Haftungsfrage vor-nehmen." (sottolineature del redattore)

In altre parole, i genitori sono solidalmente responsabili unica­mente per quanto concerne il pagamento dei premi dei figli mino­renni (cfr. anche STFA del 23 giugno 2003, K 99/02). I figli maggiorenni sono invece personalmente responsabili per il pagamento dei loro premi e partecipazioni ai costi.

Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CCS il TF, con sentenza 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, ha ritenuto:

"  (…)

4.4.1 Die Eigenverantwortung des Kindes geht der Unterhaltspflicht der Eltern vor (vgl. Art. 276 Abs. 3 ZGB), was für ein mündiges Kind erst recht gilt (Hegnauer, a.a.O., N. 92 zu Art. 277). Diese Eigenverantwortung besteht unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern. Soweit mit der Ausbildung vereinbar, hat das (mündige) Kind demnach alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Unterhalt während der Ausbildung nach Möglichkeit selbst zu bestreiten und namentlich einem Erwerb nachzugehen (BGE 114 II 205 E. 3c S. 209). Allenfalls ist ihm ein hypothetisches Einkommen aufzurechnen (vgl. BGE 119 II 314 E. 4a S. 316; Hegnauer, a.a.O., N. 34 zu Art. 276; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Rz. 06.84)."

Il figlio maggiorenne dunque, pur essendo ancora in formazione e compatibilmente con la formazione medesima, deve fare tutto il possibile per il proprio sostentamento finanziario. Se necessa­rio, l'istanza competente è tenuta a calcolare il suo reddito ipote­tico. L'obbligo al mantenimento secondo l'art. 277 cpv. 2 CCS non è dunque d'aiuto al ricorrente. Inoltre, tale disposizione è applicabile a condizione, tra l'altro, di considerare "quanto si possa ragionevolmente pretendere" dai genitori "dato l’insieme delle circostanze". Nella fattispecie la madre del ricorrente, __________, ha a suo carico innumerevoli attestati di carenza beni (ACB), per cui, in applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CCS, non si può da lei ragionevolmente pretendere il pagamento dei premi LAMal del figlio maggiorenne ancora in formazione.

                                   7.   Per quanto riguarda la richiesta di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005 cui fa riferimento il ricorrente, l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha comunicato al TCA con lettera del 27 febbraio 2007 che tale richiesta è stata respinta, in quanto tardiva, con decisione del 31 maggio 2005, decisione nel frattempo cresciuta in giudicato (doc. IV). In tale contesto non è necessario entrare ulteriormente nel merito della richiesta di sussidio 2005. Nemmeno tale circostanza è d'aiuto al ricorrente.

                                   8.   L’insorgente contesta infine di dover le spese di ingiunzioni, dif­fide, interessi ed altro.

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TF ha ricordato che pure sotto l'imperio della LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese sup­plementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di ver­samento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le dispo­sizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contem­plino una regolamentazione al riguardo.

                                         Con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati. La norma codifica sostanzialmente lo sviluppo giurisprudenziale citato.

                                         Nel caso di specie l’art. 17.1 delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) prevede che l'assicurato che, dopo richiamo, non onera quanto dovuto, è costituito in mora. Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l'assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via di fallimento nei suoi confronti. L'assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all'emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 35.--.

                                         In concreto l’assicuratore ha fatturato al ricorrente CHF 175.-- per spese amministrative (doc. 13) dovute a vari richiami (17 febbraio, 19 maggio, 18 agosto, 16 novembre 2005) e diffide (11 marzo, 24 giugno, 28 settembre, 23 dicembre 2005) oltre interessi al 5% a partire dal 23 dicembre 2005 (doc. 13). I CHF 70.-- di spese di precetto non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Amonn/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 18 N 25). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 lu­glio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

                                         Infine, circa gli interessi, per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sotto­stanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Con­siglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e ter­mini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal). Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TF ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

                                         Come rammenta Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

"  Verzugszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

                                         A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

"  (…) Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

                                         Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si era obbligato a pagare mensilmente entro l’inizio di ogni mese del 2005. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 23 dicembre 2005 (doc. 13). Alla luce delle condizioni citate non v’è motivo di scostarsi dalla richiesta della Cassa. Gli interessi non possono essere chiesti però sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40). La decisione su opposizione della Cassa non opera correttamente questo distinguo mentre il PE è corretto. Per questa ragione il ricorso va parzialmente accolto e, contrariamente al dispositivo della decisione su opposizione impugnata, il ricorrente va condannato al pagamento dei premi citati, su cui va calcolato un interesse al 5% di legge, a partire dal 23 dicembre 2005, ed al pagamento di CHF 175.— quali spese amministrative senza percezione di interessi. Quindi l’opposizione al PE n. __________ dell’__________ di Lugano notificato il __________ va definitivamente rigettata per un importo di CHF 4'288.60, oltre ad interessi al 5% su CHF 4'113.60 dal 23 dicembre 2005 (doc. 6).

                                    9.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni che precedono. Di conseguenza:

1.1.   RI 1 è condannato al pagamento a CO 1 Cassa Malati, __________, dell’importo di CHF 4'288,60 oltre interessi al 5% su CHF 4'113,60 dal 23 dicembre 2005.

1.2.   Per l’importo di cui sub. 1.1. l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 27 ottobre 2006 é definitivamente rigettata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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