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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2008 36.2007.182

18. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,800 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Donna divorziata che provvede al figlio maggiorenne studente. Sussidio 2008. Rifiuto. La ricorrente va ritenuta persona sola. Diminuzione del reddito. Calcolo autonomo da parte dell'UAM. Superamento dei limiti. NUOVE NORME DEL REGLCAMAL

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.182   ir/td

Lugano 18 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 20 novembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha chiesto, con formulario datato 10 agosto 2007, il sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie 2008. La signora RI 1, nata nel 1963, è divorziata e disoccupata senza figli minorenni a carico.

                                         Con decisione formale cui è seguita la decisione su reclamo 20 novembre 2007, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha rigettato la richiesta. Calcolato infatti il reddito di RI 1 e convertitolo, l'amministrazione ha ritenuto il superamento dei limiti per la concessione del sussidio.

                                  B.   Con ricorso 29 novembre 2007 RI 1 contesta il fatto di essere considerata persona sola avendo un figlio maggiorenne studente a suo carico. Considerata la disoccupazione dal 1° agosto 2007 RI 1 evidenzia importante modifica della sua situazione economica con un'entrata media di CHF 2'898.- mensili, decisamente insufficienti.

                                         Dal canto suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa. Calcolando un reddito netto di CHF 31'933.80 annuo - inferiore a quello della tassazione 2005 - convertito a mano delle apposite tabelle non sarebbe possibile la concessione del sussidio la ricorrente dovendo essere considerata persona sola.

                                         Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l'acquisizione di specifiche prove e di ulteriormente esprimersi in merito.  

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   3.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 20 novembre 2007 (doc. A5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16 novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

nel merito

                                   4.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                                         A norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a)   il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni

      singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

                                   5.   Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una   parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

      mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

      dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m era stato così modificato:

"  d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Il tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre 2007 all'art. 31 che qui trova applicazione.

                                   6.   A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso (il riferimento è fatto alle norme previgenti):

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).

                                   7.   In presenza di elementi che indicano che il reddito percepito dall'assicurata nell’anno per il quale il sussidio è chiesto (o nell’anno in cui la richiesta è formulata) è diminuito rispetto al reddito accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 36 cpv. 1 RLCAMal, la Divisione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate. Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Inc. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito come la legge impone. Come già nella decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente il reddito lordo della ricorrente conseguito nell'anno 2007 (ossia da quando è disoccupata), per verificare se dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle il sussidio per il 2008. Sulla scorta degli accertamenti operati e non contestati dalla signora RI 1 va considerato un reddito di poco inferiore ai CHF 32'000.-- da convertire e la cui conversione non permette alla signora RI 1 di ottenere il sussidio. La ricorrente va ritenuta infatti quale persona sola ed a lei si applicano i parametri per tale categoria più sopra evidenziati. Infatti a norma dell'art. 26 litt. b è da ritenere persona sola il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi. L'art. 27 indica che è figlio la persona che ha tale statuto, fino alla fine dell'anno in cui compie 18 anni.

Non possono essere considerate, come rettamente sottolineato dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, deduzioni dal reddito eluso il versamento di alimenti ed interessi passivi. Questo TCA ha infatti avuto più volte modo di confermare che quelle citate sono le uniche deduzioni dal reddito ammesse. Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156). Il calcolo operato dall’amministrazione appare quindi corretto e non permette la concessione del sussidio.

                                   8.   Come ricordato la ricorrente lamenta il fatto di dovere provvedere al mantenimento di suo figlio maggiorenne siccome studente a __________. Va qui rammentato, come evidenziato dall'amministra- zione e ritenuto nella sentenza 1° marzo 2007 (inc. 36.2007.17), che per i figli maggiorenni ancora agli studi si deve ovviamente fare riferimento al reddito del familiare che si occupa del suo sostentamento, ma il limite per ottenere il sussidio (che deve essere chiesto dal figlio ed è - semmai - a lui concesso) è in questo caso di CHF. 50'000.- e non 20'000.--. Qui va ribadito che non è applicabile il concetto di famiglia e quindi alla ricorrente non possono essere applicati parametri più alti.

                                   9.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese.

                                         In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti