Raccomandata
Incarto n. 36.2007.17 GC
Lugano 1° marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Greta Cipolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 11 gennaio 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1, separata e domiciliata a __________ col figlio __________ ha postulato in data 10 agosto 2006 la riduzione del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 con tempestiva istanza (doc. 1), respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) in data 29 settembre 2006.
B. Con reclamo del 27 ottobre 2006 (doc. 2) l'assicurata fa valere di essere invalida, sola, con un figlio a carico e di sostenere molte spese per farmaci e terapie. Riscontrata una possibile riduzione del reddito attuale rispetto a quello indicato nella tassazione di riferimento per i sussidi relativi all’anno 2007, con scritto 13 dicembre 2006 (doc. 5) l’UAM ha invitato la qui ricorrente a trasmettere tutti i giustificativi attestanti l’ammontare del reddito lordo mensile conseguito dalla medesima nei sei mesi antecedenti la richiesta, nonché tutta la documentazione attestante gli interessi passivi.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'assicurata concernente i redditi conseguiti e le spese effettuate durante l'anno 2006 (all. al doc. 6), con decisione su reclamo del 11 gennaio 2007 (doc. 9) l'UAM ha confermato la decisione di rifiuto di concessione del sussidio di cassa malati, poiché calcolando autonomamente il reddito lordo dell'assicurata, divenuta persona sola a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio, e trasformandolo a mano delle apposite tabelle in ipotetico reddito imponibile, il limite di reddito di Fr. 20'000.- risulta ancora superato.
C. Con ricorso del 19 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurata chiede di rivedere la decisione negativa, siccome, pur essendo maggiorenne, il figlio è studente e vive ancora a suo carico. Facendo inoltre riferimento alla tassazione per l’anno 2005, prodotta a suo tempo all’Ufficio assicurazione malattia, rileva che molte spese da lei affrontate al quotidiano, quali l’affitto, il canone TV, la scuola, la franchigia dell’assicurazione malattia ecc., non risultano dal calcolo dell’imponibile.
In sede di osservazioni (doc. V) l’UAM ha rivisto il calcolo autonomo del reddito mensile lordo, modificandolo leggermente rispetto a quello effettuato in occasione della decisione su reclamo (da fr. 2'699 a fr. 2'701.50). Malgrado l'accertata diminuzione del reddito lordo annuo nell'anno 2006 (Fr. 32’418.- rispetto a Fr. 47'670.- nel 2004, importo quest'ultimo tuttavia netto e che, lordo, supera ulteriormente l'importo accertato autonomamente dall'UAM), la commutazione del reddito lordo mensile (Fr. 2'701.50) secondo le tabelle ufficiali di conversione supera (Fr. 23'157.-) comunque il limite di reddito per persone sole fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2007 (Fr. 20'000.-). L'UAM ha quindi proposto la reiezione del ricorso.
Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi, ciò che ha fatto con lettera 25 febbraio 2007.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.".
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
4. A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature della redattrice).
5. In presenza di elementi che indicano che il reddito lordo dell'assicurata è diminuito rispetto al reddito lordo accertato mediante la notifica di tassazione applicabile, l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Per l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal, l’Istituto delle assicurazioni sociali, in collaborazione con l’Amministrazione delle contribuzioni, allestisce le tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile. Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Anche in questa sede, come in numerose altre sentenze di analogo tenore (si citano le STCA del 26 gennaio 2004 nella causa M.S. e R.S., Incc. nn. 36.2003.99/112 e nella causa T., Inc. n. 36.2003.116), questi concetti vanno ribaditi.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito lordo come la legge impone.
Come già nella decisione su reclamo, anche in sede di risposta l'UAM ha quindi calcolato autonomamente (art. 67 RLCAMal) il reddito lordo della ricorrente conseguito nell'anno 2006 (l’istanza di sussidio è infatti datata 10.08.2006 pur essendo riferita alla riduzione dei premi del 2007), per verificare se fossero dati i presupposti, alla luce delle tabelle di conversione, per concederle ugualmente il sussidio per il 2007. Sulla scorta dei certificati prodotti dall'assicurata, la convenuta ha correttamente determinato il reddito lordo in Fr. 32'418.-- (Fr. 11'718.00 salario (all. al doc. 6) + Fr. 8'700.- rendita AI (doc. 7) + Fr. 12'000.alimenti versati dall’ex marito) percepito nell’anno 2006.
Altrettanto correttamente, l’Ufficio assicurazione malattia non ha considerato tutte le spese comprovate dalla ricorrente, quali l’affitto, il canone TV, le spese mediche ecc. Questo TCA ha infatti avuto più volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 16 maggio 2006, inc. 36.2006.73 e del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
Per contro, i dati fiscali desunti dalla notifica di tassazione 2004 evidenziano un reddito netto accertato di Fr. 47’670.- (Fr. 10’950.- reddito da attività dipendente + Fr. 14’124.- rendite e pensioni), ciò che comporta, manifestamente, che il reddito lordo sia ancora superiore.
Esistendo, quindi, un'evidente ed importante diminuzione di reddito lordo rispetto all'importo (lordo) stabilito con la tassazione fiscale applicabile (2004) (art. 67 lett. m RLCAMal), il passo successivo è di convertire il reddito lordo più recente accertato con le apposite tabelle.
Mensilmente, il reddito lordo medio guadagnato dalla ricorrente nel periodo preso in esame assomma pertanto a Fr. 2'701.50 (Fr. 32'418.- : 12 mesi) che, situandosi fra i limiti di Fr. 2'701.e di Fr. 2'750.- previsti dalla tabella di conversione per le persone sole, corrisponde ad un reddito imponibile di Fr. 23'157.-. Pertanto, neppure questo importo permette di concedere alla richiedente il sussidio per il 2007, superando, come anche già con la notifica di tassazione 2004 che il Consiglio di Stato ha dichiarato applicabile per i sussidi chiesti per l'anno 2007, il limite di reddito che il medesimo ha fissato in Fr. 20'000.-.
In queste circostanze, è corretto affermare che il limite di reddito di Fr. 20'000.- viene superato dalla ricorrente e, purtroppo, la sua richiesta di beneficiare della riduzione del premio di cassa malati va di conseguenza respinta.
6. Va inoltre rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra intendere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2005 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2004, la decisione di tassazione per l'anno 2005 allegata dalla ricorrente non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. Come evidenziato in diversi giudizi di questo Tribunale (da ultimo: STCA del 20 gennaio 2006 in re D., 36.2005.170),
" La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.".
7. Infine la ricorrente, lamentando il fatto di avere comunque un figlio a carico, seppur divenuto maggiorenne, rileva che allo stesso è stato concesso il sussidio per l’anno 2007, rendendo pertanto ingiustificata una decisione negativa nei propri confronti. Va qui rammentato che costituiscono famiglia (art. 25 LCAMal) il coniuge separato per sentenza o di fatto, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni. Qui il limite d'età del figlio è superato.
Occorre precisare che i parametri utilizzati dall’amministrazione al fine di decidere sulla concessione dei sussidi alla signora RI 1 e, dall’altro canto, al figlio, sono differenti. Così come previsto nel DE 14 novembre 2006 emanato dal Consiglio di Stato, il sussidio è concesso alle persone sole (quale è la ricorrente) se il reddito determinante corrisponde al massimo a fr. 20'000.-. Per i figli maggiorenni ancora agli studi si deve ovviamente fare riferimento al reddito del familiare che si occupa del suo sostentamento (in questo caso la madre), ma il limite per ottenere il sussidio è in questo caso di fr. 50'000.e non 20'000.-. Ecco perché, pur basandosi sul medesimo reddito, l’assicurazione ha concesso il sussidio al figlio __________, ma non alla ricorrente.
8. Alla luce di quanto precede, il ricorso va purtroppo respinto. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese alla ricorrente.
9. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti