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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2008 36.2007.161

22. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,621 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Istanza di sussidio nel 2007 per l'anno 2007.Tardiva.Trasferimento di Cantone nel 2006.L'eccezione vale solo per la domanda del 2006 che poteva avvenire nel 2006.Non c'è stata informazione errata di un'autorità.UAM non ha l'obbligo di informare tutti.Se UAM non invia formulario,richiederlo al Comune

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.161   TB

Lugano 22 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 settembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   Con formulario datato 28 maggio 2007, RI 1, 1979, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007 (doc. 1).

                                  B.   La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 2 agosto 2007 sia con decisione su reclamo del 5 settembre 2007 (doc. 5), poiché le motivazioni addotte - su specifica richiesta dell'UAM (doc. 1) - per giustificare il ritardo dell'invio non sono state considerate dall'Amministrazione come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.

                                  C.   Con ricorso del 1° ottobre 2007 (doc. I), identico al reclamo, l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di sospendere l'esame del diritto alla riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007, in attesa che l'autorità fiscale emani la notifica di tassazione 2006 che deve servire come base di calcolo per i sussidi del 2007. La ricorrente ha evidenziato di essersi trasferita dal Canton __________ in Ticino il 1° giugno 2006 e di avere saputo soltanto nel maggio 2007 di dovere espressamente fare istanza scritta all'Ufficio assicurazione malattia (UAM) per ottenere la riduzione del premio.

                                  D.   Con osservazioni del 17 ottobre 2007 (doc. V) l'Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso per tardività in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, essendo l'assicurata tassata in via ordinaria anche se non ha ancora ricevuto la notifica di tassazione 2006 che, peraltro, non è alla base per l'esame del sussidio per il 2007. In queste circostanze, giusta l'art. 67 lett. e RLCAMal il diritto alla riduzione dei premi di cassa malati va verificato sulla base dei redditi lordi presenti al momento dell'istanza di sussidio, che l'Amministrazione accerta autonomamente. Inoltre, a mente dell'UAM, la circostanza della misconoscenza della legislazione cantonale non la soccorre nel suo ritardo (art. 45 cpv. 2 RLCAMal). Infine, siccome giunta in Ticino nel 2006 e la domanda di sussidio è per il 2007, nemmeno le si può applicare l'art. 45 cpv. 1 lett. c RLCAMal.

L'insorgente ha ribadito l'applicabilità di quest'ultimo disposto (doc. VII), mentre l'Amministrazione l'ha negata, confermando la sua decisione (doc. IX).

in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 5 settembre 2007 (doc. 5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

Una soluzione diversa potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In quell'evenienza, le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che, a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17 ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal – corrispondente esattamente all'art. 10 nRLCAMal - prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal – ripreso integralmente nell'art. 11 nRLCAMal -, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)  per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)  gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67 [ora divenuto art. 31 nRLCAMal]), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                   5.   Nel caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di cassa malati per il 2007 è stata inviata ad anno 2007 inoltrato (doc. 1).

In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. L'assicurata, domiciliata nel nostro Cantone dal 1° giugno 2006, è quindi tassata in via ordinaria, sebbene al momento in cui ha formulato la sua istanza di sussidio non avesse ancora ricevuto la dichiarazione d'imposta 2006 da compilare. Essa appartiene alla categoria delle persone tassate in via ordinaria ed in nessuna altra categoria dei contribuenti fiscali. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel maggio 2007 è di per sé tardiva poiché doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2007), ovvero entro il 31 dicembre 2006.

Va inoltre osservato che l'art. 45 cpv. 1 lett. c RLCAMal non va applicato alla fattispecie, nella misura in cui la ricorrente si è trasferita in Ticino nel 2006 ed ha postulato il sussidio per il 2007. Questo disposto tutela infatti unicamente gli assicurati che cambiano Cantone nell'anno per il quale chiedono il sussidio, permettendo loro di introdurre l'istanza nel corso dell’anno di competenza anziché nell'anno precedente l'anno di competenza. In concreto, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto inoltrare la richiesta del sussidio nel 2006 per l'anno 2006 e per il 2007. In questo caso, la sua richiesta non sarebbe stata tardiva ma, se date tutte le premesse, sarebbe stata accolta.

Nemmeno torna utile l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia all'art. 67 RLCAMal (art. 31 nRLCAMal). Infatti l'ipotesi è diversa. In concreto la ricorrente avrebbe dovuto, entro fine 2006, domandare il sussidio anche in assenza di una tassazione ed il competente ufficio avrebbe accertato autonomamente il suo reddito convertendolo in reddito ipotetico. La domanda è tardiva.

                                   6.   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile.

                                         In virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell'art. 45 cpv. 2 RLCAMal (di uguale tenore del nuovo art. 11 cpv. 2 nRLCAMal), per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso di altri coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).

Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio 2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

                                   7.   Nel caso di specie, l'insorgente fa valere che nel Canton __________, che ha lasciato per trasferirsi definitivamente in Ticino nel giugno 2006, la riduzione del premio è accordata automaticamente, senza necessità di fare esplicita richiesta. Per questo motivo, non conoscendo la procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati, essa ha creduto che anche nel nostro Cantone la procedura fosse la stessa.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite dalle autorità competenti, perciò questo principio non viene in aiuto alla ricorrente.

Come visto la giurisprudenza ha inoltre già analizzato il caso di un trasferimento di cantone nella sentenza 13 febbraio 2007 (inc. 36.2006.225) negando un dovere accresciuto di informazione all'assicurato che non conosceva la prassi ticinese.

                                         Va rammentato che, di principio secondo la normativa cantonale, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all'ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal, art. 10 nRLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicurato, ciò che non era il caso in concreto.

Peraltro, neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.

Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

"  (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto precede l'assicurata non può prevalersi della misconoscenza della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 26 novembre 2007, 36.2007.115; STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide.

A giusta ragione l'Amministrazione ha quindi considerato tardivo l'inoltro della richiesta di riduzione del premio per il 2007.

                                   8.   Stante quanto precede, non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2007. In questo senso, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di riduzione.

Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2007 (entro il 31 dicembre 2006), né tanto meno la circostanza che non conosceva la legislazione ticinese, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

                                   9.   Infine, l'assicurata ha chiesto di essere sentita (doc. VII).

Alla luce delle conclusioni a cui questo Tribunale è giunto, l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                10.   In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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