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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2007 36.2007.147

3. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,846 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

Mancato pagamento premi dell'assicurazione sociale contro le malattie. Costituzione in mora, PE; opposizione. Compensazione con presunti crediti nei confronti della CM non possibile. CGA della CM; interesse del 5% annuo dovuto solo a partire dalla costituzione in mora.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.147   ir/td

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 luglio 2007 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha già interessato questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel corso dei recenti mesi con due distinti ricorsi formanti gli incarti 36.2006.151 (evaso con sentenza 12 ottobre 2006) e 36.2007.27 (evaso con sentenza 7 maggio 2007). Il signor RI 1, come ricordano le sentenze citate, è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un premio mensile di CHF 90,20 dal 1° gennaio 2006 e ciò grazie al sussidio del Cantone.

                                         L’assicurato non ha versato i premi dovuti per il secondo semestre del 2006 (la sentenza del 12 ottobre 2006 era invece relativa ai primi tre mesi del 2006 mentre la sentenza del 7 maggio 2007 concerneva il secondo trimestre del 2006) oggetto di diffide da parte dell’assicuratore. Egli ha così accumulato un debito di CHF 541,20 (pari a CHF 90,20 x 6) da cui è stato dedotto il rimborso della tassa ambientale (CHF 16.80) mentre sono state esposte spese amministrative per complessivi CHF 50.--. CO 1 ha precettato (PE __________ del 21 aprile 2007) l'assicurato per un importo derivante da premi fissato in CHF 524.-- cui ha sommato CHF 80.-- per spese amministrative, ed ha deciso il rigetto dell’opposizione con formale decisione del 21 maggio 2007. L’opposizione interposta alla decisione è stata respinta con decisione su opposizione del 26 luglio 2007.

                                  B.   Con ricorso del 25 agosto 2007, analogamente a quanto fatto nei ricorsi precedentemente presentati a questo Tribunale, RI 1 ha contestato la pretesa della Cassa, facendo valere da una parte che l’assicuratore avrebbe già incassato, grazie ai sussidi versati dal Cantone, parte dei premi dovuti (ricorso punto A.), dall’altra che l’assicuratore dovrebbe versargli un importo complessivo di circa fr. 6'500 (punto C.), per cui il suo debito sarebbe comunque estinto ed in ogni caso egli non avrebbe acconsentito ad alcuna compensazione del suo debito con il credito preteso nei confronti dell’assicuratore (punto B.). Egli ha contestato inoltre (punto C. seconda parte) di dover pagare le spese di diffida, di richiamo e gli interessi e chiede una “compensazione per il tempo” che egli dovrebbe dedicare, suo malgrado, all’assicuratore affinché questi non abusi della sua posizione dominante (doc. I).

                                         Con risposta del 19 settembre 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III). All’insorgente è stata concessa la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi ciò che ha fatto con scritto 2 ottobre senza portare comunque alcun concreto elemento. Non sono state acquisite ulteriori prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Il gravame appare tempestivo siccome formulato nel termine legale di 30 giorni.

                                         nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

                                         Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal). I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3). Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4).

                                         Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5).

                                         Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

                                         Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7).

                                   4.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento di un importo complessivo di            fr.   524.--, oltre alle spese fissate in CHF 80.--.

                                         Di principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel ritenere che il premio mensile di fr. 331 (doc. 1) dopo la deduzione dell’importo versato dal Cantone ammonta a fr. 90.20. Ciò comporta un debito di fr. 541.20 per gli ultimi sei mesi dell’anno.

                                   5.   Come già rammentato nelle ultime due sentenze del TCA conseguenti a ricorso del signor RI 1 per l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato mensilmente. A norma dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione (cfr. sentenza 12 ottobre 2006; inc. 36.2006.151) i premi sono pagabili in anticipo alle scadenze convenute.

                                         Pendente la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra le medesime parti il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli accordi che derogano all’art. 90 cpv. 1 OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a fine dicembre 2005, il pagamento dei premi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc. 36.2006.151).

                                         Con scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva precisato che il ricorrente, dal 1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente ed aveva allegato copia della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986 (doc. XII + Bis inc. 36.2006.151). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non indica, e nemmeno rende verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata in corso dell’anno 2006. Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente trimestralmente il premio dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.

                                         L’insorgente fa valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del suo premio (così come ha già fatto nelle precedenti procedure). Come già rammentato nella sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la riduzione del premio, comunque l’interessato, per la parte non coperta dal sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati, l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA (analogamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

                                   6.   L’assicurato fa valere, nuovamente come nelle altre procedure decise, presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto. La richiesta non può essere accolta. Come già evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

"  Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

                                         Il ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti crediti nei confronti della Cassa.

                                         Nella misura in cui il ricorrente chiede il pagamento di CHF. 6'500.--, l’assicuratore dovrà provvedere all’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A questo scopo gli atti sono già stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà svolgere, se non lo ha ancora fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente ritiene che, con ingiustificato ritardo, l’assicuratore non emana i provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle richieste dell’assicuratore di produrre i documenti necessari (se disponibili od ottenibili), potrà rivolgersi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere autorizzato la compensazione di premi da lui dovuti con suoi crediti nei confronti dell’assicuratore. Il tema non è in discussione alla luce della decisione su opposizione impugnata. CO 1 pretende il versamento di premi scaduti, anticipatamente dovuti come agli accordi tra le parti e non indica compensazione con crediti dell’assicurato.

                                         L’insorgente postula ancora il versamento di indennità per il tempo da lui messo a disposizione affinché CO 1 non approfitti della sua posizione dominante. Alla luce dell’esito della procedura appare che CO 1 non ha approfittato della sua posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti che le derivano dalla legge, procedendo mediante diffida, quindi con la precettazione e le decisioni che le competono per l’incasso di premi dovuti. Diverso è il discorso dei diritti rivendicati dall’assicurato sui quali dovrà chinarsi nei tempi più contenuti. In ogni caso al ricorrente non possono qui essere riconosciuti diritti di sorta, anzi occorre verificare se l’atteggiamento assunto dall’assicurato permetta all’assicuratore di percepire l’importo di CHF 80.- quali spese amministrative. Non va dimenticato che il signor RI 1 è alla terza sentenza su analoghi temi e sempre con riferimento a premi del 2006.

                                         Come evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) e ripreso nella successiva del 7 maggio 2007 (inc. 36.2007.27) in una sentenza del 18 giugno 1999 (DTF 125 V 276) il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in concreto (siccome le successive modifiche sono rilevanti sono in vigore dal 1 agosto 2007), che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

                                         Nel caso di specie CO 1 non ha prodotto le CGA concernenti l’assicurazione obbligatoria delle cure, può qui però essere fatto ampio riferimento alla sentenza 12 ottobre 2006 più volte citata ed a quella successiva del 7 maggio 2007, relative al 1 semestre del 2006. In quegli incarti le CGA sono state adeguatamente prodotte e RI 1 non sostiene che, nel corso del 2006, le stesse siano cambiate. L’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.

                                         In concreto l’assicuratore, non differentemente a quanto avvenuto negli altri casi giudicati ha esposto, per ogni trimestre, spese di richiamo (CHF 10.-- due volte) e spese di diffida (CHF 30.--  due volte).

                                         L’importo di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per trimestre è dovuto in virtù dei combinati art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.

                                         Gli importi delle spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

                                         Infine, circa gli interessi (richiesti a partire dal 15 dicembre 2006), per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

                                         Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

                                         Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

"  Verzugszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

                                         A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

"  (…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

                                         Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio 2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

                                         In concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle condizioni generali (richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora. Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”

                                         Le parti si sono pertanto accordate nel senso che con la scadenza dei premi (in concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di specie l’ultima diffida risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi dell’ultimo trimestre. L’interesse va allora ammesso a partire dal 21 dicembre 2006 mentre per il primo trimestre dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1 ha (cfr PE) rinunciato alla percezione degli interessi sino al 15 dicembre 2006.

                                         Correttamente CO 1 ha ritenuto che gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).

                                         In questo senso la decisione va leggermente modificata ed il ricorso parzialmente accolto.

                                         L’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 va definitivamente rigettata per un importo di fr. Complessivi CHF 604.--, oltre ad interessi al 5% su fr. 270.60 – 16,80 di rimborso della tassa ambientale, ossia CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.-- dal 21 dicembre 2006.

                                   7.   L’insorgente, come già indicato nella sentenza 12 ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi contenuti, non ha diritto a rimborso delle spese di procedura da lui sostenute rispettivamente a vedersi riconoscere ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA). In particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforde- rungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

                                         In concreto non vi sono palesemente i presupposti per accordare all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese sostenute, anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare il carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse e note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

                                    8.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza:

                                         l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ notificato il 26 febbraio 2007 è rigettata in via definitiva per l’importo di complessivi 604.-- oltre interessi al 5% su CHF 253,80 dal 15 dicembre 2006 sino al 20 dicembre 2006 e su 524.-dal 21 dicembre 2006.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.147 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2007 36.2007.147 — Swissrulings