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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2007 36.2007.139

2. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,383 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Domanda di sussidio tardiva. Il cambiamento delle condizioni economiche é avvenuto l'anno precedente quello per il quale il sussidio é richiesto.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.139   IR/td

Lugano 2 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti  

statuendo sul ricorso del 5 agosto 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 17 luglio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con formulario datato 18 aprile 2007 (doc. 1) RI 1 ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007.

                                  B.   La domanda di sussidio è stata rite­nuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 31 maggio (cfr. doc. 2), sia con decisione su reclamo del 17 luglio 2007 (doc. A), poiché le motivazioni ad­dotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dal­l'Ufficio Assicurazione Malattia come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurata la riduzione del premio di cassa malati.

                                  C.   Con ricorso del 5 agosto 2007 (doc. I) l'assicurata ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) la con­cessione del sussidio per il 2007 rilevando come gli alimenti percepiti per il figlio non sono più versati a seguito della maggiore età dello stesso. La ricorrente indica poi di avere seguito le informazioni ricevute dall'amministrazione per la sua domanda di sussidio.

                                  D.   Con osservazioni del 27 agosto 2007 (doc. III) l’Amministrazione ha postulato l'integrale reiezione del gravame per tardività della richiesta.

Invitata a presentare ulteriori prove (doc. IV), la ricorrente è ri­masta silente. Il giudice delegato ha chiesto precisazioni alla ricorrente con scritto 20 settembre 2007, con risposta pervenuta il successivo 28 settembre 2007 l’assicurata non ha evaso le richieste del Giudice delegato, ha indicato sua delusione ed amarezza ribadendo la sua situazione difficile economicamente.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato deter­mina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si ve­dano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

"  a)   il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)   i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l’importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altri­menti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla

tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possi­bilità per l’amministrazione designata (l’UAM) di accertare auto­nomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adem­pienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:

"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, se­condo il periodo determinante;

(…)

m)                                  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o in­dipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, ri­spetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applica­bili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la pre­vigente norma.

                                         L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza è    presentata

      nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è ag­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   Nel caso in esame, la ricorrente è tassata in via ordinaria e rien­tra quindi nell'applicazione della regola generale di cui all'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. L'istanza di riduzione individuale di pre­mio per il 2007 doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2006. L'inoltro è avvenuto il 18 aprile 2007. La richiesta è, purtroppo, tardiva.

Occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

                                   7.   A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può rite­nere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non po­teva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo suffi­ciente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni­cato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, con­trariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribu­nale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sus­sidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settem­bre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ri­tardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello am­malato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la fami­glia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniu­gato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'a­vesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa C.B.). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).

                                   8.   In primo luogo RI 1 segnala la diminuzione dei suoi redditi per la cessazione del versamento degli alimenti per il figlio divenuto diciottenne. La circostanza avrebbe rilievo nell'ottica della possibile applicazione dell'art. 67 lett. m. RLCAMal. Dagli atti appare incontestato che il figlio della ricorrente è nato il 1° maggio 1988 ed il raggiungimento dei 18 anni, con la conseguente cessazione del versamento degli alimenti, è avvenuta il 1° maggio 2006. Il mutamento della situazione economica di RI 1 è quindi intervenuto prima dell'anno di sussidio ciò che non permette l'applicazione dell'art. 45 litt. d RLCAMal.

                                   9.   Nel proprio atto ricorsuale, l’insorgente fa riferimento ad informa­zioni ricevute da un'autorità amministrativa. La signora RI 1 sarebbe stata infatti, "informata dall'ufficio competente che appena non avessi più ricevuto alimenti mensili per mio figlio ormai maggiorenne [...] avrei dovuto comunicare il cambiamento all'ufficio cassa malati. Per poter dimostrare questo mi serviva la dichiarazione dei redditi da unire alla richiesta di sussidio". L'assicurata fa quindi implicitamente valere la violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

                                         Nel caso di specie il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente di volere precisare le modalità con cui l’informazione relativa alla necessità di disporre di una decisione di tassazione prima dell’inoltro della richiesta di sussidio le sarebbe stata fornita. In particolare alla signora RI 1 è stato chiesto di precisare se l’informazione le fosse stata data telefonicamente, da chi, e quando. La signora RI 1 ha ricusato una risposta in merito. Questa circostanza non permette al giudice delegato di accertare la violazione o meno del principio della buona fede, ai sensi della citata giurisprudenza, ad opera dell’amministrazione. Può essere lasciata aperta la questione a sapere se l’informazione come tale fosse o meno corretta, in effetti se disponibile la tassazione relativa al periodo determinato dal Consiglio di Stato va prodotta con la richiesta di aiuto sociale. In casu i contorni esatti della richiesta apparentemente proveniente dall’amministrazione non sono stati chiariti per volontà della ricorrente stessa. La stessa non può quindi beneficiare della protezione della buona fede. Va ricordato che, se al Tribunale è fatto obbligo di procedere all’accertamento dei fatti mediante la necessaria raccolta degli elementi probatori, la parte ricorrente non è svincolata da obblighi.

                                         In effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso: MARCO BORGHI e GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339­341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

                                         In senso analogo, BORGHI/CORTI, op. cit. pag. 90.

Come osservato quindi la ricorrente non ha collaborato con il Tribunale, nonostante la richiesta esplicita, per la determinazione dell’eventuale sussistenza della violazione del principio della buona fede.

                                10.   Sempre in merito al tema del momento dell’inoltro dell’istanza va rammentato come il mutamento nel reddito va comunicato all'amministrazione cantonale non appena interviene. In concreto il raggiungimento dei 18 anni del figlio ed il venir meno di determinati introiti, circostanza di sicuro peso per la ricorrente, doveva essere annunciata subito all’amministrazione. La notifica del mutamento è svincolata della produzione della necessaria documentazione atta a sorreggere il diritto. Questo Tribunale (ST 5 settembre 2005 in re G., 36.2005.87) ha già rilevato come ciò sia possibile.

                                         Purtroppo la ricorrente non ha rispettato i tempi per l’inoltro della domanda di riduzione del premio e l'informazione dell'amministrazione non dimostratamente tale da violare le norme della buona fede.

                                11.   Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situa­zione finanziaria in cui versa l'assicurata e la sua profonda amarezza, alla luce del suo impegno per il proprio sostentamento e quello del figlio, e ciò senza altri aiuti e con un modesto reddito, non è possibile sanare il ritardo con cui la domanda è pervenuta all’amministrazione. La legge e la giurisprudenza ad essa relativa appaiono restrittive. Il giudice non può scostarsi qui dalla volontà del legislatore, anche a fronte di una situazione di disagio economico della ricorrente. Il ricorso va, con rammarico, respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

                                 12.   Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJZ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.139 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2007 36.2007.139 — Swissrulings