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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2007 36.2007.136

13. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·528 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Ricorso contro decisione su opposizione dell'assicuratore formulato in lingua tedesca. Tradotto il testo é assolutamente incomprensibile. Termine per l'emendamento e successivo termine di grazia non rispettati. Irricevibilità del ricorso

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.136   IR/sc

Lugano 13 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2007 formulato da

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 luglio 2007 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    •   che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Beschwerde/Einsprache, datato 8 luglio 2007 ma pervenuto unicamente il 9 agosto 2007 (e consegnato alla posta il giorno precedente);

                                    •   che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, il signor      RI 1 si aggrava contro decisione 9 agosto 2007 di CO 1 essa pure redatta in lingua tedesca;

                                    •   che il 13 agosto 2007 RI 1 invitato a volere redigere il suo atto in lingua italiana conformemente ai disposti della procedura cantonale;

                                    •   che al signor RI 1, comunque domiciliato a __________, è stato assegnato un termine di 20 giorni scaduto fruttuosamente siccome il 4 settembre 2007 egli ha recapitato al Tribunale uno scritto in lingua italiana ma dal tenore del tutto incomprensibile;

                                    •   che RI 1 è stato, con decreto 4 settembre 2007, invitato a volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 1a cpv. 1 LPr.TCA ed a tal fine gli sono stati concessi ulteriori 20 giorni per l'emendamento del suo atto, con l'avvertenza che, se il termine fosse stato disatteso o l'atto non emendato conformemente, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;

                                    •   che, vista la mancata reazione del ricorrente, il Tribunale ha concesso un ultimo termine di grazia il 2 ottobre 2007 con cui il Giudice delegato ha anche dettagliato le esigenze del Tribunale (cfr. doc. V);

                                    •   che il termine concesso scadente il 31 ottobre 2007 è decorso infruttuosamente;

                                    •   che alla luce della mancata reazione ai decreti 4 settembre e 2 ottobre 2007 del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome incomprensibile nella sua versione italiana.

Per questi motivi

decreta

                                   1.   Il ricorso 8 agosto 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese.                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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