Raccomandata
Incarto n. 36.2007.133 IR/CI/td
Lugano 8 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Carlo Iazeolla, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 17 luglio 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con formulario datato 31 dicembre 2006 ma pervenuto all'amministrazione unicamente il 23 gennaio 2007 (doc. A2 e doc. 1) RI 1, domiciliato a __________, nato nel 1981 senza attività lucrativa, ha chiesto all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2007. La domanda di sussidio è stata ritenuta tardiva e quindi respinta con decisione del 31 maggio (doc. A8). Il successivo reclamo dell’assicurato, inoltrato tramite le madre, è stato rigettato il 17 luglio 2007 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo (doc. A5) ritenute insufficienti.
B. Con ricorso del 5 agosto 2007 (doc. I), completato su richiesta del Giudice delegato (doc. II) il successivo 24 agosto 2007 (doc. III), l'assicurato, rappresentato dalla madre RA 1, si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ribadendo il suo diritto al sussidio ed indicando in gravi motivi di famiglia e di salute le ragioni del ritardo.
C. Invitata a prendere posizione sull’impugnativa l’amministrazione ne ha postulato il respingimento mentre con scritto 22 settembre 2007 (doc. IX) la madre del ricorrente ha ulteriormente ribadito e confermato le ragioni del ritardo da ricondurre a consumo di cannabis da parte del figlio e con la separazione dei genitori con gravi conseguenze per la salute di RI 1. Il giudice delegato ha sollecitato la produzione della perizia, rivelatasi essere un certificato medico, della dott. __________, medico curante del ricorrente, da cui desume una situazione di disagio per la separazione dei genitori, con invito ai destinatari responsabili dell’esercito a volere dispensare il ricorrente dal servizio. Il certificato data del 23 novembre 2005 e quindi oltre un anno prima della scadenza del termine da rispettare per l’inoltro della domanda di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria per l’anno 2007.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le STCA 36.2006.71/72/120 e 124 del 23 ottobre 2006) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il decreto esecutivo (DE) 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).
4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1. gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1 ° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell'art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata
nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è aggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel caso in esame, è oggettivamente dimostrato che la domanda di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie è stata inoltrata tardivamente. Nonostante il formulario rechi la data del 31 dicembre 2006 l’atto è pervenuto all’amministrazione il 23 gennaio 2007. La busta di trasmissione, consegnata agli atti, reca il timbro postale del 22 gennaio 2007. Indubbiamente il termine legale del 31 dicembre 2006 non è stato rispettato. Da evidenziare come il formulario utilizzato per la domanda di sussidio sia quello trasmesso direttamente dalle autorità cantonali a fronte di una tassazione rientrante nei possibili parametri di concessione dell’aiuto sociale. A questo proposito va qui ripreso quanto ritenuto nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R. (inc. 36.2005.86):
" Nel caso in discussione il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio …, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
" … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."
In altri termini quindi quando, come in concreto, il formulario reca l’etichetta fornita dall’amministrazione ciò è significativo di suo invio precoce nel corso dell’anno che precede quello di sussidio (giugno-luglio). Si rammenta qui che la giurisprudenza ha precisato che l’omesso invio del formulario, e, conseguentemente, anche l’invio ad un indirizzo non aggiornato, non sono motivi di giustificazione del ritardo nell’inoltro della damanda di riduzione del premio (in questo senso STCA 3 ottobre 2005 in re S., inc. 36.2005. 112 in particolare cons. 10 pag. 15). In concreto la domanda è inoltrata su formulario ufficiale, recante etichetta dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia indicante comunque l’indirizzo precedente di __________ e non quello valido dal novembre 2006 di __________. Se ne deduce che il formulario è stato trasmesso comunque all’indirizzo all’epoca corretto ed al ricorrente è stato concesso un lasso temporale decisamente lungo per permettergli di inoltrare la sua domanda di sussidio. Nel caso di specie, circostanza questa che la signora RA 1 non contesta, l'istanza è tardiva alla luce del dettato dell’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. Questo Tribunale deve verificare se tale ritardo sia giustificato.
7. A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'IAS può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche – nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA 36.2006.16 del 14 marzo 2006 nella causa C.B.).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA 36.2006.113 dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A.).
8. Nel suo scritto del 22 settembre 2007 (doc. IX) la signora RA 1 evidenzia che "RI 1 non era in grado di gestire la richiesta per i sussidi personalmente in quanto soffre sia di depressione sia di abuso di droghe leggere (cannabis). [...] Nel periodo di novembre 2006 abbiamo traslocato da __________ a __________ e durante questo periodo RI 1 era oltremodo sotto pressione. La separazione con mio marito l'ha messo ulteriormente a dura prova peggiorando la sua già precaria situazione emotiva / psicologica. La dottoressa __________ di __________ è a conoscenza dei problemi di mio figlio, in quanto gli è stata fatta una perizia per sospenderlo dai corsi di ripetizione del servizio militare (problemi anche nella gestione dei nervi). [...] Mi rendo conto della mia negligenza nel mandare in ritardo la richiesta per i sussidi ma mio figlio nel periodo settembre / dicembre 2006 non era assolutamente in grado di prendere in mano la sua situazione e questo mi ha spinto ad agire in suo nome, purtroppo tardivamente."
Il giudice delegato per completezza istruttoria, ha chiesto alla rappresentante del ricorrente, di volere produrre una copia della perizia della Dott. __________, ciò per accertare l’eventuale impedimento a gestire le faccende personali da parte di RI 1 e ciò durante tutto il periodo corrente dal luglio 2006 sino a fine dell’anno. Ciò oltre all’impossibilità a delegare a terzi la gestione della procedura. A questo proposito non sfugge che il formulario di domanda del sussidio è redatto da mano diversa da quello di RI 1 che lo ha firmato. In esso si fa riferimento alla lettera prodotta che risulta essere redatta e firmata dalla madre del ricorrente (scritto anch’esso datato 31 dicembre 2006), lettera in cui la signora RA 1 mette in rilievo le gravi traversie che sta vivendo in uno con l’ultimogenito RI 1. In altri termini emerge chiaramente che la signora RA 1 ha gestito nella sostanza il tema del sussidio del proprio figlio maggiorenne. La richiesta perizia non è stata prodotta agli atti e quindi non è stato dimostrata una continua impossibilità nella gestione propria per RI 1. Si rammenta qui, come da ultimo fatto nella sentenza 2 ottobre 2007 in re B. inc. 36.2007.139 (cons. 9 pag. 10), che il Tribunale deve procedere all’accertamento d’ufficio dei fatti ed all’applicazione d’ufficio del diritto ma l’assicurato non è esonerato dalla partecipazione alla fase probatoria e sopporta l’onere in caso di manca prova del fatto che adduce. Ebbene la perizia della dott. __________ non è tale poiché, come rilevato, si tratta di un certificato medico della curante per evitare al ricorrente di dovere svolgere un corso. In questo attestato viene riferito di uno stato ansioso depressivo già in essere da 2 anni al momento della redazione del certificato (ossia il 23 novembre 2005) con la presentazione di insicurezza con ammessi consumi di cannabis a fini di rilassamento. La dott. __________ ha quindi proposto per RI 1 il servizio civile. Da questo certificato medico e dalla patologia riscontrata dalla curante, nonché da quanto postulato dalla dott. __________ alle autorità militari, no può essere dedotto un impedimento duraturo tale da impedire la gestione della domanda di sussidio o la delega a terzi della problematica. Senza con ciò banalizzare gli eventi certamente traumatici della separazione e gli effetti dei consumi di cannabis, e senza sottovalutare certamente la sindrome ansioso depressiva di cui è affetto il ricorrente, queste situazioni non sono tali da potere giustificare il ritardo nella presentazione della domanda di riduzione del premio. I tempi concessi, come accertato, e la facilità della procedura, veloce, non permettono di considerare il ritardo come scusato.
Come detto dagli atti emerge che RI 1 ha verosimilmente ricevuto dall'UAM il formulario per l'istanza di sussidio già in luglio 2006, con l'invito ad inoltrarlo entro il 31 agosto 2006 (cfr. docc. A2 e A4). L'atto di compilare e spedire la richiesta di sussidio, come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale, è operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o fattuale significativa che imponga l’aiuto di terze persone cognite della materia. Pur considerando le citate difficoltà di RI 1 per il consumo di cannabis e per la separazione dei genitori non può, come indicato, essere ritenuto un impedimento assoluto e duraturo per il periodo dal luglio al 31 dicembre 2006 La situazione difficile della famiglia del ricorrente, la separazione dei genitori, evento lo si ripete traumatico, ed il consumo di cannabis, che certamente è sintomo di disagio, sono certamente argomenti seri e di rilievo, ma non tali – per costante prassi del Tribunale – da giustificare, in una procedura come quella in discussione, un ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale di tanti mesi. Soprattutto se si considera la difficoltà economica, evidenziata dalla signora RA 1, avrebbe imposto maggiore cautela. Agli atti è cenno ad una richiesta di prestazioni agli uffici dell’assistenza sociale per soccorrere RI 1 nelle sue necessità quotidiane. Il collaboratore responsabile presso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha eseguito verifiche in questo senso presso i preposti uffici senza potere accertare il versamento di prestazioni o domande di prestazioni ma solo contatto con gli uffici. Va ribadito che, purtroppo, la domanda inoltrata all’amministrazione cantonale è tardiva ed il ritardo non é giustificato. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.
9. Con il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti